Approvato un pacchetto di
misure per il contrasto del terrorismo internazionale
DECRETO-LEGGE 27 luglio 2005, n.144
Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale.
(GU n. 173 del 27-7-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di rafforzare
gli strumenti di prevenzione e contrasto nei confronti del
terrorismo internazionale, anche alla luce dei recenti gravissimi
episodi con l'introduzione di ulteriori misure preventive
e sanzionatorie, nonche' di idonei dispositivi operativi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 22 luglio 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia,
di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle comunicazioni,
per l'innovazione e le tecnologie, delle infrastrutture e
dei trasporti e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Colloqui a fini investigativi per il contrasto del terrorismo
1. All'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli
uffici o reparti della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri
competenti per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo,
nonche' agli ufficiali di polizia giudiziaria dagli stessi
designati ed a quelli del Corpo della guardia di finanza,
limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo,
al fine di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni
utili per la prevenzione e repressione dei delitti commessi
per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione
dell'ordine democratico.»;
b) al comma 2, le parole: «Al personale di polizia indicato
nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Al
personale di polizia indicato nei commi 1 e 1-bis».
Art. 2.
Permessi di soggiorno a fini investigativi
1. Anche fuori dei casi di cui al capo II del decreto-legge
15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e
di cui all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito
denominato: «decreto legislativo n. 286 del 1998»,
e in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto
legislativo n. 286 del 1998, quando, nel corso di operazioni
di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti
commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale,
o di eversione dell'ordine democratico, vi e' l'esigenza di
garantire la permanenza nel territorio dello Stato dello straniero
che abbia offerto all'autorita' giudiziaria o agli organi
di polizia una collaborazione avente le caratteristiche di
cui al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto-legge n.
8 del 1991, il questore, anche su segnalazione del Procuratore
della Repubblica, dei responsabili di livello almeno provinciale
delle Forze di polizia o dei Servizi informativi e di sicurezza,
rilascia allo straniero uno speciale permesso di soggiorno,
di durata annuale e rinnovabile per eguali periodi.
2. Con la segnalazione di cui al comma 1 sono comunicati al
questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle
condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla
rilevanza del contributo offerto dallo straniero.
3. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente
articolo puo' essere rinnovato per motivi di giustizia o di
sicurezza pubblica. Esso e' revocato in caso di condotta incompatibile
con le finalita' dello stesso, segnalate dal Procuratore della
Repubblica, dagli altri organi di cui al comma 1 o comunque
accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre
condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano
le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 18 del decreto
legislativo n. 286 del 1998.
5. Quando la collaborazione offerta ha avuto straordinaria
rilevanza per la prevenzione nel territorio dello Stato di
attentati terroristici alla vita o all'incolumita' delle persone
o per la concreta riduzione delle conseguenze dannose o pericolose
degli attentati stessi, allo straniero puo' essere concessa
la carta di soggiorno, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo
9 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
Art. 3.
Nuove norme in materia di espulsioni degli stranieri per motivi
di prevenzione del terrorismo
1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13,
comma 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998 il prefetto
puo' disporre, informando preventivamente il Ministro dell'interno,
l'espulsione dello straniero appartenente ad una delle categorie
di cui all'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152,
o nei cui confronti vi sono fondati motivi di ritenere che
la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in qualsiasi
modo agevolare organizzazioni o attivita' terroristiche, anche
internazionali.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'espulsione e' eseguita immediatamente,
salvo che si tratti di persona detenuta, anche in deroga alle
disposizioni del comma 3 dell'articolo 13 del decreto legislativo
n. 286 del 1998, concernenti l'esecuzione dell'espulsione
dello straniero sottoposto a procedimento penale, e di quelle
di cui al comma 5-bis del medesimo articolo 13. Ugualmente
si procede nei casi di espulsione di cui al comma 1 dell'articolo
13 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
3. Il prefetto puo' altresi' omettere, sospendere o revocare
il provvedimento di espulsione di cui all'articolo 13, comma
2, del decreto legislativo n. 286 del 1998, informando preventivamente
il Ministro dell'interno, quando sussistono le condizioni
per il rilascio del permesso di soggiorno di cui all'articolo
2, ovvero quando sia necessario per l'acquisizione di notizie
concernenti la prevenzione di attivita' terroristiche, ovvero
per la prosecuzione delle indagini o delle attivita' informative
dirette alla individuazione o alla cattura dei responsabili
dei delitti commessi con finalita' di terrorismo.
4. Contro i decreti di espulsione di cui al comma 1 e' ammesso
ricorso al tribunale amministrativo competente per territorio.
5. Quando nel corso dell'esame dei ricorsi di cui al comma
4 e di quelli di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto
legislativo n. 286 del 1998 la decisione dipende dalla cognizione
di atti per i quali sussiste il segreto d'indagine o il segreto
di Stato, il procedimento e' sospeso fino a quando l'atto
o i contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati
al tribunale amministrativo. Qualora la sospensione si protragga
per un tempo superiore a due anni, il tribunale amministrativo
puo' fissare un termine entro il quale l'amministrazione e'
tenuta a produrre nuovi elementi per la decisione o a revocare
il provvedimento impugnato.
Decorso il predetto termine, il tribunale amministrativo decide
allo stato degli atti.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 si applicano fino
al 31 dicembre 2007.
7. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998,
il comma 3-sexies e' soppresso.
Art. 4.
Nuove norme per il potenziamento dell'attivita' informativa
1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' delegare
i direttori dei Servizi informativi e di sicurezza di cui
agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, a
richiedere l'autorizzazione per svolgere le attivita' di cui
all'articolo 226 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando siano ritenute
indispensabili per la prevenzione di attivita' terroristiche
o di eversione dell'ordinamento costituzionale.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' richiesta al Procuratore
generale della Corte di cassazione, che provvede direttamente
o attraverso un suo sostituto appositamente designato.
Art. 5.
Unita' antiterrorismo
1. Per le esigenze connesse alle indagini di polizia giudiziaria
conseguenti ai delitti di terrorismo di rilevante gravita',
il Ministro dell'interno costituisce apposite unita' investigative
interforze, formate da esperti ufficiali e agenti di polizia
giudiziaria delle Forze di polizia, individuati secondo criteri
di specifica competenza tecnico-professionale, definendo le
risorse, i mezzi e le altre attrezzature occorrenti, nell'ambito
delle risorse finanziarie disponibili.
2. Quando procede a indagini per delitti di cui al comma 1,
il pubblico ministero si avvale di regola delle Unita' investigative
interforze di cui al medesimo comma.
Art. 6.
Nuove norme sui dati del traffico telefonico e telematico
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e fino al 31 dicembre 2007, e' sospesa l'applicazione
delle disposizioni di legge, di regolamento o dell'autorita'
amministrativa che prescrivono o consentono la cancellazione
dei dati del traffico telefonico o telematico, anche se non
soggetti a fatturazione, e gli stessi, esclusi comunque i
contenuti delle comunicazioni e limitatamente alle informazioni
che consentono la tracciabilita' degli accessi e dei servizi,
debbono essere conservati fino al 31 dicembre 2007 dai fornitori
di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di
comunicazione elettronica accessibile al pubblico, fatte salve
le disposizioni vigenti che prevedono un periodo di conservazione
ulteriore. I dati del traffico conservati oltre i limiti previsti
dall'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, possono essere utilizzati esclusivamente per le finalita'
del presente decreto, salvo l'esercizio dell'azione penale
per i reati comunque perseguibili.
2. All'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, le parole: «dell'attivazione del
servizio» sono sostituite dalle seguenti: «prima
dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o
messa a disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.).
Le predette imprese adottano tutte le necessarie misure affinche'
venga garantita l'acquisizione dei dati anagrafici riportati
su un documento di identita', nonche' del tipo, del numero
e della riproduzione del documento presentato dall'acquirente
ed assicurano il corretto trattamento dei dati acquisiti».
3. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «al traffico telefonico»,
sono inserite le seguenti: «, inclusi quelli concernenti
le chiamate senza risposta,»;
b) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«, mentre, per le medesime finalita', i dati relativi
al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle
comunicazioni, sono conservati dal fornitore per sei mesi»;
c) al comma 2, dopo le parole: «al traffico telefonico»,
sono inserite le seguenti: «, inclusi quelli concernenti
le chiamate senza risposta,»;
d) al comma 2, dopo le parole: «per ulteriori ventiquattro
mesi», sono inserite le seguenti: «e quelli relativi
al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle
comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi»;
e) al comma 3, le parole: «giudice su istanza del pubblico
ministero o» sono sostituite dalle seguenti: «pubblico
ministero anche su istanza»;
f) dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Nell'ipotesi prevista al comma 4, nel corso
delle indagini preliminari, quando vi e' fondato motivo di
ritenere che dal ritardo possa derivare grave pregiudizio
alle indagini, il pubblico ministero, anche su richiesta del
difensore dell'indagato e delle altre parti private, puo'
disporre l'acquisizione dei dati con decreto motivato, che
va comunicato immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro
ore al giudice, il quale, entro quarantotto ore dal provvedimento,
decide sulla convalida con decreto motivato. Se il decreto
del pubblico ministero non viene convalidato nel termine stabilito,
i dati acquisiti non possono essere utilizzati.».
4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri interessati,
sono definiti le modalita' ed i tempi di attuazione della
previsione di cui al comma 3, lettere a) e c), anche in relazione
alla determinazione e allocazione dei relativi costi, con
esclusione, comunque, di oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 7.
Integrazione della disciplina amministrativa degli esercizi
pubblici di telefonia e internet
1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data
di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre
2007, chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo
privato di qualsiasi specie la cui esclusiva o prevalente
attivita' consista nel mettere a disposizione del pubblico,
dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per
le comunicazioni, anche telematiche, oppure in cui siano installati
piu' di tre apparecchi terminali, deve chiederne la licenza
al questore. La licenza non e' richiesta nel caso di sola
installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati
esclusivamente alla telefonia vocale.
2. Per coloro che gia' esercitano le attivita' di cui al comma
1, la licenza deve essere richiesta entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La licenza si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni
dall'inoltro della domanda. Si applicano in quanto compatibili
le disposizioni dei capi III e IV del titolo I e del capo
II del titolo III del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
nonche' le disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilita'
dei locali adibiti a pubblici esercizi. Restano ferme le disposizioni
di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie, sentito il Garante per la protezione dei
dati personali, da adottarsi entro quindici giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le misure che il titolare o il gestore
di un esercizio in cui si svolgono le attivita' di cui al
comma 1 e' tenuto ad osservare per il monitoraggio delle operazioni
dell'utente e per l'archiviazione dei relativi dati, anche
in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 122
e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, nonche' le misure di preventiva acquisizione
di dati anagrafici riportati su un documento di identita'
dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate
per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet
utilizzando tecnologia senza fili.
5. Fatte salve le modalita' di accesso ai dati previste dal
codice di procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, il controllo sull'osservanza del decreto di
cui al comma 3 e l'accesso ai relativi dati sono effettuati
dall'organo del Ministero dell'interno preposto ai servizi
di polizia postale e delle comunicazioni.
Art. 8.
Integrazione della disciplina amministrativa e delle attivita'
concernenti l'uso di esplosivi
1. Oltre a quanto previsto dal testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato
con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il Ministro dell'interno,
per specifiche esigenze di pubblica sicurezza o per la prevenzione
di gravi reati, puo' disporre, con proprio decreto, speciali
limiti o condizioni all'importazione, commercializzazione,
trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica
a bassa e media intensita' e degli altri esplosivi di 2ª
e 3ª categoria.
2. Le limitazioni o condizioni di cui al comma 1 possono essere
disposte anche in attuazione di deliberazioni dei competenti
organi internazionali o di intese internazionali cui l'Italia
abbia aderito.
3. All'articolo 163, comma 2, lettera e), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e previo nulla osta del questore della provincia
in cui l'interessato risiede, che puo' essere negato o revocato
quando ricorrono le circostanze di carattere personale previste
per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia
in materia di armi.».
4. La revoca del nulla osta e' comunicata al comune che ha
rilasciato la licenza e comporta il suo immediato ritiro.
5. Dopo l'articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e'
inserito il seguente:
«Art. 2-bis.
1. Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di
legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni
sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi
da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche
nocive o pericolose e di altri congegni micidiali e' punito,
salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione
da uno a sei anni.».
Art. 9.
Integrazione della disciplina amministrativa dell'attivita'
di volo
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 731 del codice
della navigazione, dalla legge 2 aprile 1968, n. 518, dalla
legge 25 marzo 1985, n. 106, e dalle altre disposizioni di
legge o di regolamento concernenti le attivita' di volo, esclusi
i voli commerciali, ed il conseguimento o rinnovo dei relativi
brevetti, attestati o altre forme di certificazione, ovvero
licenze o altre abilitazioni aeronautiche, il Ministro dell'interno
puo' disporre, con proprio decreto, che, per ragioni di sicurezza,
il rilascio dei titoli abilitativi civili comunque denominati
e l'ammissione alle attivita' di addestramento pratico siano
subordinati per un periodo determinato, non inferiore a sei
mesi e non superiore a due anni, al nulla osta preventivo
del questore, volto a verificare l'insussistenza, nei confronti
degli interessati, di controindicazioni agli effetti della
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e della sicurezza
dello Stato.
2. Il nulla osta puo' essere altresi' richiesto per gravi
motivi di ordine e sicurezza pubblica a chiunque sia gia'
in possesso di titoli abilitanti all'esercizio delle attivita'
di volo rilasciati da organismi esteri o internazionali, riconosciuti
dall'ordinamento nazionale, che intendono svolgere attivita'
di volo nel territorio dello Stato.
3. Il rifiuto del nulla osta, il suo ritiro o il mancato rinnovo
dello stesso, per il venir meno dei requisiti che ne hanno
consentito il rilascio, comporta il ritiro degli attestati,
delle licenze, delle abilitazioni, delle autorizzazioni e
di ogni altro titolo previsto dall'ordinamento per l'esercizio
delle attivita' di volo, nonche' l'inefficacia nel territorio
dello Stato di analoghi titoli rilasciati in altri Paesi.
Art. 10.
Nuove norme sull'identificazione personale
1. All'articolo 349 del codice di procedura penale, dopo
il comma 2, e' inserito il seguente:
«2-bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano
il prelievo di materiale biologico dal cavo orale e manca
il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede
al prelievo coattivo nel rispetto della dignita' personale
del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente
e confermata per iscritto, del pubblico ministero.».
2. All'articolo 349, comma 4, del codice di procedura penale,
dopo le parole: «non oltre le dodici ore», sono
aggiunte le seguenti:
«ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero,
non oltre le ventiquattro ore, nel caso che l'identificazione
risulti particolarmente complessa oppure occorra l'assistenza
dell'autorita' consolare o di un interprete».
3. All'articolo 495, quarto comma, n. 2, del codice penale,
dopo le parole: «da un imputato all'autorita' giudiziaria»,
sono inserite le seguenti: «o da una persona sottoposta
ad indagini alla stessa autorita' o alla polizia giudiziaria
delegata alle indagini».
4. Dopo l'articolo 497 del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 497-bis.
Uso, detenzione e fabbricazione di documenti di identificazione
falsi
Chiunque e' trovato in possesso di un documento falso valido
per l'espatrio e' punito con la reclusione da uno a quattro
anni.
La pena di cui al primo comma e' aumentata da un terzo alla
meta' per chi fabbrica o comunque forma il documento falso,
ovvero lo detiene fuori dei casi di uso personale.».
Art. 11.
Permesso di soggiorno elettronico
1. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo n.
286 del 1998 e' sostituito dal seguente:
«8. Il permesso di soggiorno e la carta di soggiorno
di cui all'articolo 9 sono rilasciati mediante utilizzo di
mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche anticontraffazione
conformi ai modelli da approvare con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione
e le tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002
del Consiglio, del 13 giugno 2002, riguardante l'adozione
di un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati
a cittadini di Paesi terzi. Il permesso di soggiorno e la
carta di soggiorno rilasciati in conformita' ai predetti modelli
recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di
identita' e gli altri documenti elettronici, dall'articolo
36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non
possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.
Art. 12.
Verifica delle identita' e dei precedenti giudiziari dell'imputato
1. Dopo l'articolo 66 del codice di procedura penale e' inserito
il seguente:
«Art. 66-bis.
Verifica dei procedimenti a carico dell'imputato
1. In ogni stato e grado del procedimento, quando risulta
che la persona sottoposta alle indagini o l'imputato e' stato
segnalato, anche sotto diverso nome, all'autorita' giudiziaria
quale autore di un reato commesso antecedentemente o successivamente
a quello per il quale si procede, sono eseguite le comunicazioni
all'autorita' giudiziaria competente ai fini dell'applicazione
della legge penale.».
Art. 13.
Nuove disposizioni in materia di arresto e di fermo
1. All'articolo 380, comma 2, lettera i), del codice di procedura
penale, le parole: «non inferiore nel minimo a cinque
anni o nel massimo a dieci anni» sono sostituite dalle
seguenti: «non inferiore nel minimo a quattro anni o
nel massimo a dieci anni».
2. All'articolo 381, comma 2, del codice di procedura penale
e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«m-bis) fabbricazione, detenzione o uso di documento
di identificazione falso previsti dall'articolo 497-bis del
codice penale.».
2. All'articolo 384 del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«o di un delitto commesso per finalita' di terrorismo,
anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico»;
b) al comma 3, le parole: «specifici elementi che rendano
fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga»
sono sostituite dalle seguenti: «specifici elementi,
quali il possesso di documenti falsi, che rendano fondato
il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga».
Art. 14.
Nuove norme in materia di misure di prevenzione
1. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«2. Se l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni
inerenti alla sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto
di soggiorno, si applica la pena della reclusione da uno a
cinque anni ed e' consentito l'arresto anche fuori dei casi
di flagranza.».
2. Il primo comma dell'articolo 12 della legge 27 dicembre
1956, n.
1423, e successive modificazioni, e' abrogato.
3. All'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Quando non vi e' stato il preventivo avviso
e la persona risulti definitivamente condannata per un delitto
non colposo, con la notificazione della proposta il questore
puo' imporre all'interessato il divieto di cui all'articolo
4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; si
applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo,
e quinto del medesimo articolo 4.».
4. L'articolo 5 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«Art. 5.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 della legge
27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'inosservanza concerne
l'allontanamento abusivo dal luogo in cui e' disposto l'obbligo
del soggiorno, la pena e' della reclusione da due a cinque
anni.».
5. All'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«In ogni caso si procede d'ufficio e quando i delitti
di cui al primo comma, per i quali e' consentito l'arresto
in flagranza, sono commessi da persone sottoposte alla misura
di prevenzione, la polizia giudiziaria puo' procedere all'arresto
anche fuori dei casi di flagranza.».
6. Nel decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e
successive modificazioni, dopo l'articolo 1 e' inserito il
seguente:
«Art. 1-bis.
Congelamento dei beni
1. Quando sulla base delle informazioni acquisite a norma
dell'articolo 1 sussistono sufficienti elementi per formulare
al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite o ad altro
organismo internazionale competente proposte per disporre
il congelamento di fondi o di risorse economiche, quali definiti
dal regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio
2002, e successive modificazioni, e sussiste il rischio che
i fondi o le risorse possano essere, nel frattempo, dispersi,
occultati o utilizzati per il finanziamento di attivita' terroristiche,
il presidente del Comitato di sicurezza finanziaria ne fa
segnalazione al procuratore della Repubblica competente ai
sensi dell'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575.».
7. All'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive
modificazioni, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
«Le disposizioni di cui al primo comma, anche in deroga
all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e quelle
dell'articolo 22 della presente legge possono essere altresi'
applicate alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato
per le sanzioni delle Nazioni Unite, o ad altro organismo
internazionale competente per disporre il congelamento di
fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati elementi
per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi,
occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni
o attivita' terroristiche, anche internazionali.».
Art. 15.
Nuove fattispecie di delitto in materia di terrorismo
1. Dopo l'articolo 270-ter del codice penale sono inseriti
i seguenti:
«270-quater. (Arruolamento con finalita' di terrorismo
anche internazionale). - Chiunque, al di fuori dei casi di
cui all'articolo 270-bis, arruola una o piu' persone per il
compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo,
anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o
un organismo internazionale, e' punito con la reclusione da
sette a quindici anni.
270-quinquies. (Addestramento ad attivita' con finalita' di
terrorismo anche internazionale). - Chiunque, al di fuori
dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque
fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali
esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche
o batteriologiche nocive o pericolose, nonche' di ogni altra
tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza con
finalita' di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato
estero, un'istituzione o un organismo internazionale, e' punito
con la reclusione da cinque a dieci anni.
La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.».
Art. 16.
Autorizzazione a procedere per i reati di terrorismo
1. Il primo comma dell'articolo 313 del codice penale e'
sostituito dal seguente:
«Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265,
267, 269, 270-bis terzo comma, e 270-quater, limitatamente
al compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo
internazionale, 270-quinquies, limitatamente al compimento
di atti di violenza con finalita' di terrorismo internazionale,
273, 274, 277, 278, 279, 287 e 288 non si puo' procedere senza
l'autorizzazione del Ministro della giustizia.».
2. Dopo l'articolo 343, comma 5, del codice di procedura penale
e' aggiunto il seguente:
«5-bis. I commi 2, 3, 4 e 5 non si applicano quando
si procede per i delitti di cui ai seguenti articoli del codice
penale: 270-bis, terzo comma, 270-quater, limitatamente al
compimento di atti di violenza con finalita' di terrorismo
internazionale, e 270-quinquies, limitatamente al compimento
di atti di violenza con finalita' di terrorismo internazionale.».
Art. 17.
Norme sull'impiego della polizia giudiziaria
1. All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nei procedimenti
con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame
il giudice puo' disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni
siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui
i destinatari sono detenuti, con l'osservanza delle norme
del presente titolo.»;
b) il comma 2-ter e' abrogato.
2. All'articolo 151 del codice di procedura penale il comma
1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le notificazioni di atti del pubblico ministero
nel corso delle indagini preliminari sono eseguite dall'ufficiale
giudiziario, ovvero dalla polizia giudiziaria nei soli casi
di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia
giudiziaria e' delegata a compiere o e' tenuta ad eseguire.».
3. All'articolo 59, comma 3, del codice di procedura penale,
dopo le parole: «Gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati»
sono inserite le seguenti: «inerenti alle funzioni di
cui all'articolo 55, comma 1».
4. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20 la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Citazione a giudizio» e il comma 1 e' sostituito
dal seguente:
«1. Il pubblico ministero cita l'imputato davanti al
giudice di pace.»;
b) all'articolo 20, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. La citazione deve essere sottoscritta, a pena di
nullita', dal pubblico ministero o dall'assistente giudiziario.
4. La citazione e' notificata, a cura dell'ufficiale giudiziario,
all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno
trenta giorni prima della data dell'udienza. Se l'imputato
e' gia' assistito da un difensore la notificazione e' eseguita
per entrambi depositando le copie ad essi destinate presso
la locale sede dell'ordine degli avvocati.»;
c) all'articolo 49, la rubrica e' sostituita dalla seguente:
«Citazione a giudizio»;
d) all'articolo 50, comma 1, la lettera a) e' sostituita dalla
seguente:
«a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari,
da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da personale
in quiescenza da non piu' di due anni che nei cinque anni
precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia
giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano
il secondo anno della scuola biennale di specializzazione
per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398;».
5. All'articolo 72, primo comma, del regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari,
da vice procuratori onorari addetti all'ufficio, da personale
in quiescenza da non piu' di due anni che nei cinque anni
precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia
giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano
il secondo anno della scuola biennale di specializzazione
per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo 17 novembre 1997, n. 398;».
6. Per i procedimenti relativi ai delitti previsti dall'articolo
407, comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del codice di
procedura penale non si applicano le modificazioni recate
dai commi 1, 2 e 3 e rimane ferma la disciplina vigente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 18.
Servizi di vigilanza che non richiedono l'impiego di personale
delle forze di polizia
1. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorita'
di pubblica sicurezza, degli organi di polizia e delle altre
autorita' eventualmente competenti, e' consentito l'affidamento
a guardie giurate dipendenti o ad istituti di vigilanza privata
dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei porti,
delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto
e depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e
dei relativi mezzi di trasporto e depositi, nonche' nell'ambito
delle linee di trasporto urbano, per il cui espletamento non
e' richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego
di appartenenti alle Forze di polizia.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti stabilisce, con proprio decreto da adottarsi
di concerto con il Ministro dell'interno, le condizioni, gli
ambiti funzionali e le modalita' per l'affidamento dei servizi
predetti, i requisiti dei soggetti concessionari, le caratteristiche
funzionali delle attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente
adoperate, nonche' ogni altra prescrizione ritenuta necessaria
per assicurare il regolare svolgimento delle attivita' di
vigilanza.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
per i porti e le stazioni ferroviarie, ovvero con delibera
degli organi competenti per i luoghi, le installazioni e i
mezzi di rilievo locale, sono stabiliti gli importi posti
a carico dell'utenza quale contributo alla copertura dei costi
dei servizi di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato.
Art. 19.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per
la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 luglio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Fini, Ministro degli affari esteri
Landolfi, Ministro delle comunicazioni
Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Siniscalco, Ministro del-l'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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