Il DPR n. 327 del 13 dicembre 2004, prevede, che
il limite di velocitá massima consentita, passa da
40 Km/h a 62,5 km/h, per i veicoli adibiti ai trasporti eccezionali,
fuorché per quelli con massa superiore a 80 tonnellate
che potranno viaggiare ad un massimo di 40 kmh.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2004,
n.327
Regolamento concernentemodifiche al decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in materia di limiti
di velocita' per i veicoli adibiti a trasporti eccezionali.
(Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27-1-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Visto l'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni;
Visti l'articolo 9 e il comma 1 dell'Appendice I - Articolo
9 al Titolo I del decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 25 ottobre
2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 26 novembre 2004;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Modifiche al comma 1 dell'Appendice I - Articolo 9 al Titolo
I del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre
1992, n. 495, e successive modificazioni
1. Al comma 1 dell'Appendice I - articolo 9 al Titolo I del
decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992,
n. 495, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) alla lettera b.3), le parole: "40 km/h", sono
sostituite dalle seguenti: "62,5 km/h";
b) alla lettera c.2.2), le parole: "40 km/h", sono
sostituite dalle seguenti: "62,5 km/h";
c) alla lettera c.2.3), le parole: "25 km/h", sono
sostituite dalle seguenti: "40 km/h".
Art. 2.
Adeguamento del parco di veicoli circolanti ai nuovi regimi
di velocita'
1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
Direzione generale per la motorizzazione, da adottarsi entro
due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
saranno individuate le condizioni tecniche e le procedure
amministrative necessarie alla verifica dei veicoli adibiti
a trasporti eccezionali per massa, gia' circolanti, ai fini
della possibilita' di concederne, attraverso formale autorizzazione,
l'utilizzo ai nuovi regimi di velocita' stabiliti, per i veicoli
di nuova costruzione, all'articolo 1.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 dicembre 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Lunardi, Ministro delle in-frastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti l'11 gennaio 2005
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture
ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 10
La redazione di megghy.com
|