MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CIRCOLARE 6 settembre 2005, n.189
Interpretazione dell'articolo 10, comma 2, lettera b), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, relativo al Nuovo
codice della strada.
(GU n. 213 del 13-9-2005)
A seguito di ripetute istanze presentate a questo Dipartimento
concernenti la corretta interpretazione dell'art. 10, comma
2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285 (Nuovo codice della strada), si e' reso opportuno predisporre
la presente circolare, al fine di garantire, per l'applicazione
della norma in questione, un uniforme indirizzo nei confronti
degli enti proprietari delle strade e degli operatori nel
settore dei trasporti eccezionali.
Si richiama per correntezza espositiva il testo del comma
2, lettera b), in esame che dispone:
«E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalita':
b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati
dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di
elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali
complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e
laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, puo' essere
effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici
autorizzati, e comunque in numero non superiore a sei unita',
fino al completamento della massa eccezionale complessiva
posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di veicoli, qualora
vengano superati i limiti di cui all'art. 62, ma nel rispetto
dell'art. 61, il carico puo' essere completato, con generi
della stessa natura merceologica, per occupare l'intera superficie
utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli,
nell'osservanza dell'art. 164 e della massa eccezionale a
disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati
compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia
per i quali ricorre sempre il limite delle sei unita'. In
entrambi i casi la predetta massa complessiva non potra' essere
superiore a 38 tonnellate se autoveicoli isolati a tre assi,
a 48 tonnellate se autoveicoli isolati a quattro assi, a 86
tonnellate se complessi di veicoli a sei assi, a 108 tonnellate
se complessi di veicoli ad otto assi. I richiamati limiti
di massa possono essere superati nel solo caso in cui venga
trasportato un unico pezzo indivisibile».
Appare chiaro che la norma disciplina due situazioni di trasporto
a seconda dei materiali trasportati e delle condizioni che
generano la eccezionalita' del trasporto, sempre limitamente
alle tre classi merceologiche richiamate e segnatamente:
blocchi di pietra naturale;
elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali
complesse per l'edilizia;
prodotti siderurgici coils e laminati grezzi.
A) Nel caso in cui il trasporto ecceda entrambi i limiti stabilititi
dagli articoli 61 e 62 e solo in tal caso, nell'effettuazione
di trasporti in condizioni di eccezionalita' delle merci sopra
richiamate, al fine della possibilita' di integrare il carico
con gli stessi generi merceologici autorizzati, e' necessario
che ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
1) che il trasporto sia eseguito con veicoli eccezionali
ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n.
285/1992;
2) che almeno un elemento trasportato abbia le caratteristiche
di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992;
3) che l'integrazione del carico avvenga comunque con un numero
complessivo di elementi non superiore a 6 degli stessi generi
merceologici, fmo al completamento della massa complessiva
dell'autoveicolo o del complesso di veicoli.
B) Nel caso in cui con il carico vengano superati i limiti
di cui all'art. 62, ma nel rispetto dell'art. 61, sara' possibile
completare il carico con «generi della stessa natura
merceologica», al fine di occupare l'intera superficie
utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli,
ove ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
1) che il trasporto sia eseguito con veicoli eccezionali
ai sensi dell'art. 10, comma 5, del decreto legisltivo n.
285/1992;
2) si osservino le condizioni stabilite dall'art. 164 del
decreto legislativo n. 285/1992;
3) che almeno un elemento trasportato abbia le caratteristiche
di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 285/1992;
4) che per gli elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature
industriali complesse per l'edilizia, le integrazioni non
superino le 6 unita';
5) che l'occupazione della superficie utile del piano di carico
avvenga senza sovrapposizione degli elementi unitari trasportati.
In entrambi i casi e' quindi evidente che non e' consentito
il trasporto di classi merceologiche tra loro diverse (per
es. blocchi di pietra naturale con laminati grezzi, elementi
prefabbricati compositi con coils, ecc.) ovvero l'integrazione
di carico con classi merceologiche diverse da quelle espressamente
indicate (per es. blocchi di pietra naturale con pietra lavorata,
coils con tondini o travi in acciaio, ecc.).
Ad ulteriore migliore chiarimento, facendo riferimento per
analogia a quanto gia' espresso nella circolare n. 2811 del
17 novembre 1997 dell'allora Ispettorato generale per la circolazione
e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici,
si ritiene utile precisare che per «stessi generi merceologici»
si deve intendere il concetto di associazione per compatibilita'
ed uso - per esempio se il trasporto eccezionale riguarda
una trave esso potra' integrarsi solamente con altre travi.
Quindi, per «stessi generi merceologici», deve
intendersi la tipologia (come morfologia generale nonche'
come omogeneita' di destinazione d'uso) del materiale che
e' quindi dotato di una propria caratteristica merceologica
che ne consente una chiara classificazione come ad esempio:
serbatoio, turbina, macchina industriale, mentre le strutture
in cemento armato verranno differenziate in due categorie:
trave/pilastro (una dimensione prevalente rispetto alle altre)
e pannello/lastra (due dimensioni prevalenti rispetto all'altra).
A titolo di esempio si rappresenta il caso del serbatoio
che ha una morfologia definita dal fatto di essere un contenitore
(ancorche' le forme specifiche possono essere diverse), ed
ha la destinazione d'uso che e' quella di contenere liquidi,
aeriformi, materiali sciolti.
Sicche' il trasporto eccezionale, di cui al caso A) sopra
richiamato, di un serbatoio, puo' essere integrato solo con
altri serbatoi-contenitori, ed in numero non superiore alle
6 unita'.
Pertanto deve intendersi per il punto A) sopra esplicitato
che gli elementi trasportati sono dello stesso genere merceologico,
quando siano costituiti, ad esempio, sempre da travi o sempre
da pannelli/lastre indipendentemente dalla sezione o sempre
da macchine industriali (indipendentemente dall'allestimento).
La circolare richiamata, inoltre, puntualizza che per «natura»
del materiale deve intendersi l'insieme delle caratteristiche
fisiche, meccaniche (etc.) dello stesso (densita', rigidezza,
peso specifico, etc.) che ne permettono la classificazione
quale: calcestruzzo, legno, ferro, etc.
Pertanto deve intendersi per il punto B) che gli elementi
trasportati sono della stessa natura nel caso in cui siano
realizzati sempre in calcestruzzo, o in legno, o in ferro.
Nel caso di elementi di natura composita, realizzati ad esempio
in cemento armato (calcestruzzo + ferro) deve farsi riferimento
alla natura della componente principale, assimilando pertanto
la natura del calcestruzzo a quella del cemento armato.
Per entrambi i casi valutati, sono comunque condizioni essenziali:
che gli elementi trasportati di cui alla lettera a), punto
2, e lettera b), punto 3, precedenti, non siano trasportabili
nel rispetto dei limiti prescritti dall'art. 62, comma 4,
del decreto legislativo n. 285/1992;
che la destinazione finale del trasporto sia unica, al fine
di evitare che surrettiziamente un trasporto eccezionale possa
essere giustificato dalla presenza dell'elemento eccezionale,
che pero' percorra un tragitto limitato, mentre poi il medesimo
veicolo eccezionale prosegua per effettuare un trasporto ordinario;
che le eccedenze consentite - e cioe' i pezzi in piu' che
si possono portare in ottemperanza alle disposizioni e limiti
previsti - risultino esplicitamente nell'autorizzazione rilasciata
dall'ente proprietario o concessionario della strada.
Roma, 6 settembre 2005
Il capo Dipartimento per i trasporti terrestri
Fumero
La redazione di megghy.com |