Garante per la protezione dei dati personali
Newsletter N. 255 del 9 - 15 maggio 2005
Uffici giudiziari e accesso ai dati personali
La normativa sulla privacy prevede una procedura particolare
per le informazioni personali trattate per ragioni di giustizia
Il cittadino che intende lamentare una violazione della riservatezza
o esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali
quando questi sono trattati per ragioni di giustizia da un
ufficio giudiziario, non può farlo rivolgendosi direttamente
all'ufficio giudiziario o presentando ricorso al Garante,
ma deve segnalare il caso all'Autorità, che disporrà
opportuni accertamenti.
A questa particolare procedura, confermata dalla normativa
in materia di protezione dei dati personali, si è richiamato
il Garante nel definire un ricorso, presentato in via d'urgenza,
da una donna che chiedeva il blocco o la trasformazione in
forma anonima di alcuni dati, tra i quali il suo nominativo,
che comparivano, a suo dire illecitamente e provocandole notevole
nocumento, sul sito Internet di un Tribunale. L'interessata,
una debitrice colpita da un provvedimento di esecuzione immobiliare
di un giudice, lamentava che il suo nome comparisse per intero
e non fosse stato oscurato nella documentazione allegata agli
avvisi di vendita giudiziaria, pubblicati anche on line sul
sito del tribunale, determinando in questo modo una ingiustificata
diffusione dei propri dati personali. Nel sostenere l'illegittimità
del comportamento tenuto dal tribunale la donna si appellava
alle recenti modifiche apportate al Codice di procedura civile
(artt. 490 e 570 cpc) dall'entrata in vigore del Codice sulla
protezione dei dati personali (art. 174, commi 9 e 10). In
particolare, quelle riguardanti la riservatezza delle notifiche
di atti e delle vendite giudiziarie, in cui viene sancito
che nell'avviso di vendita sia omessa l'indicazione del debitore
e che maggiori informazioni sulla vendita, tra cui anche le
generalità della persona sottoposta ad esecuzione immobiliare,
possano essere fornite dalla cancelleria del tribunale a chiunque
ne abbia interesse.
Il Garante ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso
solo perché non rientrava tra i casi (art. 8, comma
2, Codice della privacy) in cui è possibile esercitare
direttamente il diritto di accesso o far valere i propri diritti
tramite ricorso, riguardando dati trattati a fini di giustizia
da un ufficio giudiziario, dal Ministero della giustizia,
dal Consiglio superiore della magistratura. Ma, alla luce
della documentazione prodotta nel corso del procedimento dalla
donna, il Garante ha, tuttavia, deciso di avviare accertamenti
sui trattamenti di dati personali effettuati dal tribunale,
del cui esito informerà la ricorrente.
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