DIRETTIVA 2004/113/CE DEL CONSIGLIO del 13 dicembre
2004 che attua il principio della parità di trattamento
tra uomini e donne per quanto riguarda l’accesso
a beni e servizi e la loro fornitura
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità
europea, in particolare l’articolo 13, paragrafo
1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all’articolo 6 del trattato
sull’Unione europea, l’Unione europea si
fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
e dello stato di diritto, principi che sono comuni agli
Stati membri, e rispetta i diritti fondamentali quali
sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali
e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni
degli Stati membri, in quanto principi generali del
diritto comunitario.
(2) Il diritto all’uguaglianza dinanzi alla legge
e alla tutela contro la discriminazione per tutti gli
individui costituisce un diritto universale riconosciuto
dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo,
dalla Convenzione delle Nazioni Unite sull’eliminazione
di ogni forma di discriminazione nei confronti della
donna, dalla Convenzione internazionale sull’eliminazione
di tutte le forme di discriminazione razziale, dai Patti
delle Nazioni Unite relativi rispettivamente ai diritti
civili e politici e ai diritti economici, sociali e
culturali e dalla Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,
di cui tutti gli Stati membri sono firmatari.
(3) Oltre a vietare la discriminazione, è importante
che al tempo stesso vengano rispettati gli altri diritti
e libertà fondamentali, tra cui la tutela della
vita privata e familiare e delle transazioni effettuate
in questo ambito, nonché la libertà di
religione.
(4) La parità tra gli uomini e le donne è
un principio fondamentale dell’Unione europea.
La Carta dei diritti fondamentali, agli articoli 21
e 23, vieta ogni discriminazione fondata sul sesso e
prescrive che sia garantita la parità tra gli
uomini e le donne in tutti i settori.
(5) La parità fra uomini e donne è un
principio fondamentale ai sensi dell’articolo
2 del trattato che istituisce la Comunità europea.
L’articolo 3, paragrafo 2, del trattato esige
parimenti che la Comunità miri ad eliminare le
ineguaglianze, nonché a promuovere la parità
tra gli uomini e le donne in ogni campo d’azione.
(6) La Commissione ha annunciato la sua intenzione
di proporre una direttiva sulla discriminazione basata
sul sesso al di fuori del mercato del lavoro, nella
comunicazione sull’Agenda per la politica sociale.
Tale proposta è del tutto coerente con la decisione
2001/51/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa
al programma concernente la strategia comunitaria in
materia di parità tra donne e uomini (2001-2005)
che investe tutte le politiche comunitarie ed è
intesa a promuovere la parità di trattamento
tra uomini e donne adeguando tali politiche e attuando
misure concrete per migliorare la condizione delle donne
e degli uomini nella società.
(7) Il Consiglio europeo, nel vertice di Nizza del
7 e 9 dicembre 2000, ha invitato la Commissione a rafforzare
i diritti in materia di parità adottando una
proposta di direttiva per promuovere la parità
di trattamento tra uomini e donne in settori diversi
dall’occupazione e dall’attività
professionale.
(8) La Comunità ha adottato una serie di strumenti
giuridici per prevenire e combattere la discriminazione
basata sul sesso nel mercato del lavoro. Tali strumenti
hanno dimostrato l’utilità della normativa
nella lotta contro la discriminazione.
(9) Anche in settori al di fuori del mercato del lavoro
hanno luogo discriminazioni basate sul sesso comprese
molestie e molestie sessuali. Tali discriminazioni possono
essere altrettanto nocive, in quanto ostacolano la piena
integrazione degli uomini e delle donne nella vita economica
e sociale.
(10) I problemi sono particolarmente evidenti per quanto
riguarda l’accesso a beni e servizi. Occorre pertanto
prevenire ed eliminare la discriminazione fondata sul
sesso in questo settore. Come per la direttiva 2000/43/CE
del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio
della parità di trattamento fra le persone indipendentemente
dalla razza e dall’origine etnica, questo obiettivo
può essere raggiunto più efficacemente
mediante una normativa comunitaria.
(11) Tale normativa dovrebbe vietare la discriminazione
fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso
a beni e servizi e la loro fornitura. Per beni si dovrebbero
intendere quelli disciplinati dalle disposizioni del
trattato che istituisce la Comunità europea riguardanti
la libera circolazione delle merci. Per servizi si dovrebbero
intendere quelli disciplinati dall’articolo 50
di tale trattato.
(12) Per evitare la discriminazione basata sul sesso,
la presente direttiva dovrebbe applicarsi sia nei confronti
della discriminazione diretta che di quella indiretta.
Sussiste discriminazione diretta unicamente quando,
a causa del suo sesso, una persona è trattata
meno favorevolmente di un’altra persona in una
situazione paragonabile. Pertanto, ad esempio, le differenze
tra uomini e donne nella prestazione di servizi sanitari,
risultanti dalle differenze fisiche tra gli stessi,
non riguardano situazioni paragonabili e non costituiscono
pertanto una discriminazione.
(13) Il divieto di discriminazione dovrebbe applicarsi
alle persone che forniscono beni e servizi che sono
disponibili al pubblico e che sono offerti al di fuori
dell’area della vita privata e familiare e delle
transazioni effettuate in questo ambito. Non dovrebbe
applicarsi al contenuto dei mezzi di comunicazione e
della pubblicità, né all’istruzione
pubblica o privata.
(14) Ogni persona gode della libertà contrattuale,
inclusa la libertà di scegliere un contraente
per una transazione. La persona che fornisce beni o
servizi può avere vari motivi soggettivi per
la scelta del contraente. Nella misura in cui la scelta
del contraente non si basa sul sesso della persona,
la presente direttiva non pregiudica la libertà
di scelta del contraente.
(15) Sono già in vigore una serie di strumenti
giuridici ai fini dell’attuazione del principio
della parità di trattamento tra donne e uomini
nelle questioni riguardanti l’impiego e l’occupazione.
La presente direttiva non si applica a questioni riguardanti
tali settori. Lo stesso criterio si applica alle attività
di lavoro autonomo se sono contemplate dai vigenti strumenti
giuridici. La presente direttiva dovrebbe applicarsi
soltanto alle assicurazioni e pensioni private, volontarie
e non collegate a un rapporto di lavoro.
(16) Le differenze di trattamento possono essere accettate
solo se giustificate da una finalità legittima.
Una finalità legittima può essere, ad
esempio, la protezione delle vittime di violenza a carattere
sessuale (in casi quali la creazione di strutture di
accoglienza per persone dello stesso sesso), motivi
connessi con l’intimità della vita privata
e il senso del decoro (come nel caso di una persona
che fornisca alloggio in una parte della sua abitazione)
la promozione della parità dei sessi o degli
interessi degli uomini o delle donne (ad esempio, organismi
di volontariato per persone dello stesso sesso), la
libertà d’associazione (nel quadro dell’appartenenza
a circoli privati aperti a persone dello stesso sesso)
e l’organizzazione di attività sportive
(ad esempio eventi sportivi limitati a partecipanti
dello stesso sesso). Eventuali limitazioni dovrebbero
tuttavia essere appropriate e necessarie, conformemente
ai criteri derivanti dalla giurisprudenza della Corte
di Giustizia delle Comunità europee.
(17) Il principio della parità di trattamento
nell’accesso a beni e servizi non implica che
essi debbano essere sempre forniti a uomini e donne
su base comune, purché la fornitura non sia più
favorevole alle persone di un sesso.
(18) Nella fornitura dei servizi assicurativi e altri
servizi finanziari connessi si utilizzano comunemente
fattori attuariali diversi a seconda del sesso. Per
garantire la parità di trattamento tra uomini
e donne, il fatto di tenere conto del sesso quale fattore
attuariale non dovrebbe comportare differenze nei premi
e nelle prestazioni individuali. Per evitare un brusco
adeguamento del mercato questa norma dovrebbe applicarsi
solo ai nuovi contratti stipulati dopo la data di recepimento
della presente direttiva.
(19) Talune categorie di rischi possono variare in
funzione del sesso. In alcuni casi il sesso è
un fattore determinante, ma non necessariamente l’unico,
nella valutazione dei rischi assicurati. Per quanto
concerne i contratti di assicurazione di questo tipo
di rischi gli Stati membri possono decidere di autorizzare
deroghe alla norma dei premi e delle prestazioni unisex,
a condizione che possano garantire che i dati attuariali
e statistici su cui si basa il calcolo sono affidabili,
regolarmente aggiornati e a disposizione del pubblico.
Sono consentite deroghe solo se la legislazione nazionale
non ha già applicato la norma unisex. Cinque
anni dopo il recepimento della presente direttiva gli
Stati membri dovrebbero riesaminare la motivazione delle
deroghe, tenendo conto dei più recenti dati attuariali
e statistici e della relazione presentata dalla Commissione
tre anni dopo la data di recepimento della presente
direttiva.
(20) Un trattamento meno favorevole delle donne a motivo
della gravidanza e della maternità dovrebbe essere
considerato una forma di discriminazione diretta fondata
sul sesso ed è pertanto vietato nel settore assicurativo
e dei servizi finanziari connessi. I costi inerenti
ai rischi collegati alla gravidanza e alla maternità
non sono pertanto addossati ai membri di un solo sesso.
(21) Le vittime di discriminazioni a causa del sesso
dovrebbero disporre di mezzi adeguati di tutela giuridica.
Per assicurare un livello più efficace di tutela,
anche le associazioni, le organizzazioni e altre persone
giuridiche dovrebbero avere la facoltà di avviare
una procedura, secondo le modalità stabilite
dagli Stati membri, per conto o a sostegno delle vittime,
fatte salve le norme procedurali nazionali relative
alla rappresentanza e alla difesa in giudizio.
(22) Le norme in materia di onere della prova dovrebbero
essere adeguate quando vi sia una presunzione di discriminazione
e per l’effettiva applicazione del principio della
parità di trattamento; l’onere della prova
dovrebbe essere posto a carico della parte convenuta
nel caso in cui siffatta discriminazione sia dimostrata.
(23) Un’attuazione efficace del principio di
parità di trattamento richiede un’adeguata
tutela giuridica contro le ritorsioni.
(24) Al fine di promuovere il principio della parità
di trattamento, gli Stati membri, dovrebbero incoraggiare
il dialogo con le parti interessate che, conformemente
alle prassi e alle legislazioni nazionali, hanno un
legittimo interesse a contribuire alla lotta alla discriminazione
fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso
a beni e servizi e la loro fornitura.
(25) La protezione dalle discriminazioni fondate sul
sesso dovrebbe essere di per sé rafforzata dall’esistenza
in ciascuno Stato membro di un organismo o di più
organismi incaricati di analizzare i problemi in questione,
studiare possibili soluzioni e fornire assistenza concreta
alle vittime. L’organismo o gli organismi possono
essere gli stessi responsabili a livello nazionale della
difesa dei diritti umani e della salvaguardia dei diritti
individuali o dell’attuazione del principio della
parità di trattamento.
(26) La presente direttiva definisce prescrizioni minime
e offre quindi agli Stati membri la possibilità
di adottare o mantenere disposizioni più favorevoli.
L’attuazione della presente direttiva non dovrebbe
servire da giustificazione per un regresso rispetto
alla situazione preesistente in ciascuno Stato membro.
(27) Gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni
efficaci, proporzionate e dissuasive applicabili in
caso di violazione degli obblighi risultanti dalla presente
direttiva.
(28) Poiché lo scopo della presente direttiva,
cioè garantire un elevato livello comune di protezione
contro la discriminazione in tutti gli Stati membri,
non può essere realizzato in misura sufficiente
dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle
dimensioni o degli effetti dell’azione, essere
realizzato meglio a livello comunitario istituendo un
quadro giuridico comune, la Comunità può
intervenire, in base al principio di sussidiarietà
sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente
direttiva si limita a quanto è necessario per
conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(29) Conformemente all’articolo 34 dell’Accordo
interistituzionale "Legiferare meglio" gli
Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere
pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità,
prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza
tra le direttive e i provvedimenti di recepimento,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Scopo
Scopo della presente direttiva è quello di istituire
un quadro per la lotta alla discriminazione fondata
sul sesso per quanto riguarda l’accesso a beni
e servizi e la loro fornitura, al fine di rendere effettivo
negli Stati membri il principio della parità
di trattamento tra uomini e donne.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti
definizioni:
a) sussiste discriminazione diretta quando, a causa
del suo sesso, una persona è trattata meno favorevolmente
di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra
persona in una situazione paragonabile;
b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione,
un criterio o una prassi apparentemente neutri possono
mettere persone di un determinato sesso in una posizione
di particolare svantaggio rispetto a persone dell’altro
sesso, a meno che tale disposizione, criterio o prassi
siano oggettivamente giustificati da una finalità
legittima e i mezzi impiegati per il conseguimento di
tale finalità siano appropriati e necessari;
c) le molestie sussistono quando si manifesta un comportamento
non desiderato e determinato dal sesso di una persona,
comportamento che ha come oggetto o conseguenza la lesione
della dignità di una persona e la creazione di
un ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante
o offensivo;
d) la molestia sessuale sussiste quando si manifesta
un comportamento non desiderato con connotazioni sessuali,
che si esprime a livello fisico, verbale o non verbale,
e ha come oggetto o conseguenza la lesione della dignità
di una persona, in particolare con la creazione di un
ambiente intimidatorio, ostile, degradante, umiliante
o offensivo.
Articolo 3
Campo d’applicazione
1. Nei limiti delle competenze attribuite alla Comunità,
la presente direttiva si applica a tutte le persone
che forniscono beni e servizi che sono a disposizione
del pubblico, indipendentemente dalla persona interessata
per quanto riguarda sia il settore pubblico che quello
privato, compresi gli organismi pubblici e che sono
offerti al di fuori dell’area della vita privata
e familiare e delle transazioni effettuate in questo
ambito.
2. La presente direttiva non pregiudica la libertà
di scelta del contraente, nella misura in cui la scelta
del contraente non si basa sul sesso della persona.
3. La presente direttiva non si applica al contenuto
dei mezzi di comunicazione e della pubblicità
né all’istruzione.
4. La presente direttiva non si applica a questioni
riguardanti l’impiego e l’occupazione. La
esente direttiva non si applica a questioni riguardanti
il lavoro autonomo, nella misura in cui esse sono disciplinate
da altri atti legislativi comunitari.
Articolo 4
Principio della parità di trattamento
1. Ai fini della presente direttiva, il principio della
parità di trattamento tra uomini e donne significa
che:
a) è proibita ogni discriminazione diretta fondata
sul sesso, compreso un trattamento meno favorevole della
donna in ragione della gravidanza e della maternità;
b) è proibita ogni discriminazione indiretta
fondata sul sesso.
2. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni
più favorevoli sulla protezione della donna in
relazione alla gravidanza e alla maternità.
3. Le molestie e le molestie sessuali ai sensi della
presente direttiva sono considerate come discriminazioni
fondate sul sesso e sono pertanto vietate. Il rifiuto
di tale comportamento da parte della persona interessata
o la sua sottomissione non possono costituire il fondamento
per una decisione che interessi la persona in questione.
4. L’ordine di discriminare persone direttamente
o indirettamente a motivo del sesso è considerato
una discriminazione ai sensi della presente direttiva.
5. La presente direttiva non preclude differenze di
trattamento se la fornitura di beni o servizi esclusivamente
o principalmente destinati a persone di un solo sesso
è giustificata da una finalità legittima
e se i mezzi impiegati per il conseguimento di tale
finalità sono appropriati e necessari.
Articolo 5
Fattori attuariali
1. Gli Stati membri provvedono affinché al più
tardi in tutti i nuovi contratti stipulati dopo il 21
dicembre 2007, il fatto di tenere conto del sesso quale
fattore di calcolo dei premi e delle prestazioni a fini
assicurativi e di altri servizi finanziari non determini
differenze nei premi e nelle prestazioni.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono
decidere anteriormente al 21 dicembre 2007 di consentire
differenze proporzionate nei premi e nelle prestazioni
individuali ove il fattore sesso sia determinante nella
valutazione dei rischi, in base a pertinenti e accurati
dati attuariali e statistici. Gli Stati membri interessati
informano la Commissione e provvedono affinché
siano compilati, pubblicati e regolarmente aggiornati
dati accurati relativi all’utilizzo del sesso
quale fattore attuariale determinante. Tali Stati membri
riesaminano la loro decisione cinque anni dopo il 21
dicembre 2007 tenendo conto della relazione della Commissione
di cui all’articolo 16 e trasmettono i risultati
del riesame alla Commissione.
3. In ogni caso i costi inerenti alla gravidanza e
alla maternità non determinano differenze nei
premi e nelle prestazioni individuali.
Gli Stati membri possono rinviare l’attuazione
delle misure necessarie per conformarsi al presente
paragrafo al più tardi fino a due anni a decorrere
dal 21 dicembre 2007. In tal caso, gli Stati membri
interessati ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 6
Azione positiva
Allo scopo di assicurare l’effettiva e completa
parità tra uomini e donne, il principio della
parità di trattamento non impedisce ad alcuno
Stato membro di mantenere o adottare misure specifiche
destinate ad evitare o a compensare gli svantaggi legati
al sesso.
Articolo 7
Prescrizioni minime
1. Gli Stati membri possono introdurre o mantenere
disposizioni più favorevoli alla tutela del principio
della parità di trattamento tra uomini e donne
rispetto a quelle contenute nella presente direttiva.
2. L’attuazione della presente direttiva non
può in alcun caso costituire motivo di riduzione
del livello di protezione contro le discriminazioni
già previsto dagli Stati membri nei settori di
applicazione della presente direttiva.
CAPO II
MEZZI DI RICORSO ED ESECUZIONE
Articolo 8
Difesa dei diritti
1. Gli Stati membri provvedono affinché tutte
le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata
applicazione nei loro confronti del principio della
parità di trattamento, possano accedere, anche
dopo la cessazione del rapporto nel quale si ritiene
si sia verificata la discriminazione, a procedure giudiziarie
e/o amministrative, comprese, ove lo ritengano opportuno,
le procedure di conciliazione, finalizzate al rispetto
degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.
2. Gli Stati membri introducono nel loro ordinamento
giuridico interno le misure necessarie affinché
il danno subito dalla persona lesa a causa di una discriminazione
ai sensi della presente direttiva sia realmente ed effettivamente
indennizzato o risarcito secondo modalità da
essi fissate, in modo dissuasivo e proporzionato rispetto
al danno subito. Detto indennizzo o risarcimento non
può essere a priori limitato da un tetto massimo.
3. Gli Stati membri provvedono affinché le associazioni,
le organizzazioni o altre persone giuridiche aventi,
conformemente ai criteri stabiliti dalle legislazioni
nazionali, un interesse legittimo a garantire che le
disposizioni della presente direttiva siano rispettate,
possano, per conto o a sostegno della persona lesa,
con la sua approvazione, avviare tutte le procedure
giudiziarie e/o amministrative finalizzate al rispetto
degli obblighi derivanti dalla presente direttiva.
4. I paragrafi 1 e 3 lasciano impregiudicate le norme
nazionali relative ai termini temporali stabiliti per
la presentazione di un ricorso per quanto riguarda il
principio della parità di trattamento.
Articolo 9
Onere della prova
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie,
conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali,
per assicurare che, allorché le persone che si
ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi
del principio della parità di trattamento espongono,
dinanzi a un tribunale o a un’altra autorità
competente, fatti dai quali si può presumere
che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta,
incomba alla parte convenuta provare che non vi è
stata violazione del principio della parità di
trattamento.
2. Il paragrafo 1 si applica fatto salvo il diritto
degli Stati membri di prevedere disposizioni in materia
di onere della prova più favorevoli all’attore.
3. Il paragrafo 1 non si applica alle procedure penali.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano altresì
alle procedure promosse a norma dell’articolo
8, paragrafo 3.
5. Gli Stati membri non sono tenuti ad applicare il
paragrafo 1 a procedure in cui l’istruzione dei
fatti incombe alla giurisdizione o ad altra istanza
competente.
Articolo 10
Protezione delle vittime
Gli Stati membri introducono nei rispettivi ordinamenti
giuridici le disposizioni necessarie per proteggere
le persone da trattamenti o conseguenze sfavorevoli
quale reazione a un reclamo o a un’azione volta
a ottenere il rispetto del principio della parità
di trattamento.
Articolo 11
Dialogo con le parti interessate
Al fine di promuovere il principio della parità
di trattamento, gli Stati membri incoraggiano il dialogo
con le parti interessate che, conformemente alle prassi
e alle legislazioni nazionali, hanno un legittimo interesse
a contribuire alla lotta alla discriminazione fondata
sul sesso per quanto riguarda l’accesso a beni
e servizi e la loro fornitura.
CAPO III
ORGANISMI PER LA PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI
TRATTAMENTO
Articolo 12
1. Gli Stati membri designano uno o più organismi
per la promozione, l’analisi, il controllo ed
il sostegno alla parità di trattamento di tutte
le persone senza discriminazioni fondate sul sesso e
adottano le disposizioni necessarie. Tali organismi
possono far parte di organi incaricati di difendere,
a livello nazionale, i diritti dell’uomo o di
tutelare i diritti delle persone, ovvero di attuare
il principio della parità di trattamento.
2. Gli Stati membri provvedono affinché gli
organismi di cui al paragrafo 1 abbiano le seguenti
competenze:
a) fatto salvo il diritto delle vittime e delle associazioni,
delle organizzazioni o di altre persone giuridiche di
cui all’articolo 8, paragrafo 3, fornire alle
vittime di discriminazione un’assistenza indipendente
per avviare una procedura per discriminazione;
b) condurre inchieste indipendenti in materia di discriminazione;
c) pubblicare relazioni indipendenti e formulare raccomandazioni
su tutte le questioni connesse a tale discriminazione.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 13
Conformità alla direttiva
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per
garantire che il principio della parità di trattamento
sia rispettato per quanto riguarda l’accesso a
beni e servizi e la loro fornitura nell’ambito
d’applicazione della presente direttiva, e in
particolare fanno sì che:
a) tutte le disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative contrarie al principio della parità
di trattamento siano abrogate;
b) le disposizioni contrattuali, i regolamenti interni
delle aziende nonché le norme che disciplinano
le associazioni con o senza scopo di lucro, contrari
al principio della parità di trattamento siano,
o possano essere dichiarate, nulle oppure siano modificate.
Articolo 14
Sanzioni
Gli Stati membri definiscono le norme sulle sanzioni
applicabili alle infrazioni delle disposizioni nazionali
adottate a norma della presente direttiva e adottano
tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione.
Le sanzioni, che possono includere il pagamento di indennizzi
alle vittime, sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione
entro il 21 dicembre 2007 e ne comunicano immediatamente
ogni ulteriore modifica.
Articolo 15
Diffusione di informazioni
Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni
adottate in applicazione della presente direttiva, nonché
quelle già in vigore in questo settore, siano
portate a conoscenza delle persone interessate con tutti
i mezzi opportuni e in tutto il territorio nazionale.
Articolo 16
Relazioni
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte
le informazioni disponibili sull’applicazione
della presente direttiva entro il 21 dicembre 2009 e
successivamente ogni cinque anni. La Commissione redige
una relazione di sintesi che include un esame delle
prassi correnti degli Stati membri in relazione all’articolo
4 per quanto riguarda il sesso quale fattore nel calcolo
dei premi e delle prestazioni. Essa trasmette la relazione
al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 21 dicembre
2010. Se del caso, la Commissione acclude alla relazione
proposte di modifica della direttiva.
2. La relazione della Commissione tiene conto delle
posizioni delle parti interessate.
Articolo 17
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro e non
oltre il 21 dicembre 2007. Essi ne informano immediatamente
la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali
disposizioni, queste contengono un riferimento alla
presente direttiva o essere corredate di un siffatto
riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale.
Le modalità di tale riferimento sono decise dagli
Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il
testo delle disposizioni essenziali di diritto interno
che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente
direttiva.
Articolo 18
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea.
Articolo 19
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
B. R. BOT
La redazione di megghy.com
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