DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2005, n.145
Attuazione della direttiva 2002/73/CE in materia di parita'
di trattamento tra gli uomini e le donne, per quanto riguarda
l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionale
e le condizioni di lavoro.
(GU n. 173 del 27-7-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la direttiva
76/207/CEE del Consiglio, relativa all'attuazione del principio
della parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per
quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla
promozione professionali e le condizioni di lavoro;
Visto l'articolo 17 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed
in particolare l'allegato B;
Vista la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante norme sulla
tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta'
sindacale e dell'attivita' sindacale nei luoghi di lavoro
e norme sul collocamento;
Vista la legge 9 dicembre 1977, n. 903, e successive modificazioni,
recante parita' di trattamento tra uomini e donne in materia
di lavoro;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni,
recante azioni positive per la realizzazione della parita'
uomo-donna nel lavoro;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, recante
disciplina dell'attivita' delle consigliere e dei consiglieri
di parita' e disposizioni in materia di azioni positive, a
norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante
testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela
e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo
15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 marzo 2005;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta
nella riunione del 27 maggio 2005;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie,
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro
per la funzione pubblica e del Ministro per le pari opportunita',
di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro
della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto integra le disposizioni gia' vigenti
in materia di attuazione del principio della parita' di trattamento
tra gli uomini e le donne e di promozione della parita' attraverso
azioni positive, per quanto riguarda l'accesso al lavoro,
alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni
di lavoro.
Art. 2.
Modifiche alla legge 10 aprile 1991, n. 125, in materia di
azioni positive per la realizzazione della parita' uomo-donna
nel lavoro
1. All'articolo 4 della legge 10 aprile 1991, n. 125, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Costituisce discriminazione diretta, ai sensi della
legge 9 dicembre 1977, n. 903, e della presente legge, qualsiasi
atto, patto o comportamento che produca un effetto pregiudizievole
discriminando le lavoratrici o i lavoratori in ragione del
loro sesso e comunque il trattamento meno favorevole rispetto
a quello di un'altra lavoratrice o di un altro lavoratore
in situazione analoga.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Si ha discriminazione indiretta, ai sensi della
legge 9 dicembre 1977, n. 903, e della presente legge, quando
una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto
o un comportamento apparentemente neutri mettono o possono
mettere i lavoratori di un determinato sesso in una posizione
di particolare svantaggio rispetto a lavoratori dell'altro
sesso, salvo che riguardino requisiti essenziali allo svolgimento
dell'attivita' lavorativa, purche' l'obiettivo sia legittimo
e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati
e necessari.»;
c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Sono considerate come discriminazioni anche
le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti
in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o
l'effetto di violare la dignita' di una lavoratrice o di un
lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante,
umiliante o offensivo.
2-ter. Sono, altresi', considerate come discriminazioni le
molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati
a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale
o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignita'
di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima
intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
2-quater. Gli atti, i patti o i provvedimenti concernenti
il rapporto di lavoro dei lavoratori o delle lavoratrici vittime
dei comportamenti di cui ai commi 2-bis e 2-ter sono nulli
se adottati in conseguenza del rifiuto o della sottomissione
ai comportamenti medesimi. Sono considerati, altresi', discriminazioni
quei trattamenti sfavorevoli da parte del datore di lavoro
che costituiscono una reazione ad un reclamo o ad una azione
volta ad ottenere il rispetto del principio di parita' di
trattamento tra uomini e donne.»;
d) al comma 9 dopo le parole: «comma 8,» sono
inserite le seguenti: «oltre a provvedere, se richiesto,
al risarcimento del danno anche non patrimoniale,»;
e) al comma 10 dopo le parole: «immediatamente esecutivo»,
sono inserite le seguenti: «, oltre a provvedere, se
richiesto, al risarcimento del danno anche non patrimoniale,
nei limiti della prova fornita,»;
f) al comma 12, le parole: «dei commi 1 e 2» sono
sostituite dalle seguenti: «del presente articolo».
Art. 3.
Modifiche alla legge 9 dicembre 1977, n. 903, in materia di
parita' di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro
1. All'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma dopo la parola: «lavoro» sono
inserite le seguenti: «, in forma subordinata, autonoma
o in qualsiasi altra forma,»;
b) al terzo comma dopo la parola: «contenuti»
sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nonche' all'affiliazione
e all'attivita' in un'organizzazione di lavoratori o datori
di lavoro, o in qualunque organizzazione i cui membri esercitino
una particolare professione, e alle prestazioni erogate da
tali organizzazioni».
2. Al primo comma dell'articolo 15 della legge 9 dicembre
1977, n. 903, dopo le parole: «di cui al ricorso,»
sono inserite le seguenti:
«oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del
danno anche non patrimoniale, nei limiti della prova fornita,».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 maggio 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
La Malfa, Ministro per le politiche comunitarie
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunita'
Fini, Ministro degli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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