REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PONTORIERI Franco - Presidente
Dott. ELEFANTE Antonio - Consigliere
Dott. ODDO Massimo - rel. Consigliere
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA 22-04-2005, n. 8502
Svolgimento del processo
Teresa D. con atto notificato il 25 settembre 1987 convenne
Angelo F. davanti al Tribunale di Brindisi e, premesso che
il F. nel realizzare un fabbricato su di un lotto di terreno
al confine tra le locali via Sicilia e via Daunia, acquistato
il 20 dicembre 1956 da Giuseppina G., aveva sconfinato, occupando
circa mq. 50 di un fondo, a lei pervenuto nell'anno 1962 per
successione mortis causa alla G., rivendicò la proprietà
della porzione di suolo indebitamente occupata e della sovrastante
costruzione e domandò la condanna del F. al rilascio
degli immobili, al risarcimento dei danni cagionatile ed alla
restituzione dei frutti percepiti, previa corresponsione dell'indennità
prevista dall'art. 936, c.c..
Il F., costituitosi in giudizio, resistette alle domande e
chiese, in via riconvenzionale, il riconoscimento del suo
acquisto del diritto di proprietà sul suolo revindicato,
essendo maturata l'usucapione ventennale.
Con successivo atto notificato il 18 luglio 1988, la D. convenne
nuovamente in giudizio il F. davanti al medesimo giudice e,
esponendo che con sentenza del 21 settembre 1983 la Corte
di Appello di Lecce aveva risolto il contratto con il quale
la G. aveva venduto il 25 ottobre ad Alberto B. un altro lotto
di terreno, includendo in esso anche mq. 48 del suolo già
ceduto al F. nell'anno 1956, e che con rogito del 23 marzo
1988 il B. in esecuzione della sentenza le aveva trasferito,
quale avente causadella G., il possesso dell'intera superficie
acquistata, domandò la declaratoria dell'intervenuta
usucapione in suo favore della zona di 48 mq. per effetto
dell'accessione del B. a quello a lei trasferito, nonchè
la condanna del convenuto al risarcimento del danno.
Il F. resistette anche in tale giudizio ed il Tribunale, riuniti
i procedimenti e rigettata l'istanza della D. di reintegrazione
nell'area il cui possesso le era stato trasferito dal B.,
con sentenza del 27 aprile 1998, dichiarò che il F.
aveva acquistato per usucapione il diritto di proprietà
sulla superficie di mq. 53,48 e sul sovrastante fabbricato,
oggetto di revindica dell'attrice con il primo atto di citazione,
e che la D. era divenuta proprietaria per il medesimo titolo
della zona di mq. 48, già appartenuta al F., ordinando
al convenuto il rilascio della stessa e compensando tra le
parti le spese di lite.
La decisione, appellata dal F. e, in via incidentale, dalla
D., venne confermata il 26 gennaio 2001 dalla Cotte di Appello
di Lecce.
Osservò il giudice di secondo grado che il possesso
del F. sul parte di suolo della D. occupata con il proprio
fabbricato e quello del B. sulla parte di suolo compresa nel
lotto già venduto dalla proc. n. 7241/02 R.G. G. al
F. erano stati continui, ininterrotti, pacifici, pubblici
nell'acquisto e nell'esercizio e sorretti da animus corrispondente
all'esercizio del diritto di proprietà e che il F.
aveva esercitato personalmente il possesso per oltre un ventennio,
mentre la D. aveva utilmente volto a suo favore, a norma dell'art.
1146, 2 co., c.c., ed agli effetti di cui all'art. 1158, c.c.,
il possesso esercitato sin dal 1961 dal B. ed a lei trasferito
con il rogito del 1988. Il F. è ricorso con un motivo
per la cassazione della sentenza e la D. ha resistito con
controricorso notificato il 15 aprile 2002, depositando successiva
memoria.
Motivi della decisione
Il ricorrente, denunciando con l'unico motivo la nullità
della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione
degli artt. 1146, 2^ co., e 1158, c.c., e per omessa e/o insufficiente
motivazione, lamenta l'erronea applicazione dell'istituto
dell'accessione del possesso nella declaratoria dell'usucapione
in favore dell'attrice, sull'assunto che:
- la dante causa dell'attrice gli aveva trasferito il 20 dicembre
1956 sia la proprietà che il possesso della zona di
48 mq. ceduta il successivo 25 ottobre 1961 anche al B. e,
benchè la stessa non fosse stata da lui utilizzata
per la realizzazione del fabbricato, non vi era prova che
nel periodo intercorso tra i due trasferimenti la venditrice
avesse esercitato sulla superficie un suo possesso;
- l'animus possidendi del B. era cessato sin dal 27 agosto
1968 con la sua domanda di risoluzione del contratto di compravendita
ed il rogito del 23 marzo 1988, dando attuazione all'effetto
restitutorio della sentenza che aveva risolto la compravendita,
aveva trasferito all'attrice il possesso sulla zona a lui
acquistata nel 1956 e non anche il diritto di proprietà
di cui questo costituiva l'esercizio.
Il motivo è fondato.
L' articolo 1146, c.c., disciplina la successione e l'accessione
del possesso, consentendo all'erede ed al successore a titolo
particolare di unire al proprio possesso quello esercitato
dal dante causa, pergoderne gli effetti ai fini dell'usucapione
e della tutela possessoria, ed in base alla detta norma il
possesso continua nell'erede con effetto automatico dall'apertura
della successione o, nel caso di successione a titolo particolare,
dal momento dell'immissione nel possesso della cosa trasferita.
In tale ultima ipotesi, come più volte affermato nella
giurisprudenza di legittimità, il trapasso de possesso
dall'uno all'altro dei successivi possessori si ricollega
e trova la sua necessaria giustificazione in un titolo astrattamente
idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale
su un bene, che imponga la sostituzione di un soggetto ad
un altro, giacchè la norma ricollega espressamente
alla qualità di successore a titolo particolare nel
diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello
del dante causa e la tipicità dei negozi traslativi
reali esclude che oggetto o causa di essi possano essere costituiti
unicamente l'esercizio od il trasferimento di un potere di
fatto (cfr.: Cass. civ., sez. 2^, sent. 12 settembre 2000,
n. 12034; cass. civ., sez. 2^, sent. 3 luglio 1998, n. 6489;
cass. civ., sez. 2^, sent. 12 novembre 1996, n. 9884).
Operando, dunque, l'accessione del possesso soltanto con riferimento
ad un titolo traslativo di un diritto reale, soltanto nei
limiti di questo può verificarsi la traditio, alla
quale è ricollegabile l'unificazione del possesso esercitato
in tempi successivi da distinti soggetti (cfr.: Cass. civ.,
sez. 2^, sent. 23 giugno 1999, n. 6382).
La Corte di appello, dopo avere rimarcato in puntò
di fatto che il B. aveva esercitato dal suo acquisto nell'anno
1961 e sino alla sua consegna all'attrice nell'anno 1988 un
possesso utile all'usucapione sulla porzione di suolo di 48
mq., che la dante causa dell'attrice aveva trasferito al convenuto
nell'anno 1956, haaffermato che la risoluzione dell'acquisto
del B. aveva travolto con effetto retroattivo il diritto di
proprietà a lui trasmesso sul lotto acquistato, ma
non il fatto materiale del possesso esercitato per oltre un
ventennio, e che, avendo egli trasferito alla D. tale possesso
con il rogito del 23 marzo 1988, quest'ultima poteva volgerlo
in suo favore "ex art. 1146, 2^ comma, cod. civ., ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 1158 cod. civ.".
L'affermazione, contraddittoria nella parte in cui alla risoluzione
del titolo di acquisto, da un lato, ricollega l'obbligo di
restituzione al venditore anche del bene ceduto a non domino
e, dall'altro, suppone nell'acquirente, nonostante tale obbligo,
un possesso utile ai fini dell'accessione (cfr.: Cass. civ.,
sez. 11, sent. 14 dicembre 1989, n. 5623), contrasta con i
principi già enunciati, e del tutto condivisibili in
difetto della prospettazione di argomenti contrari, che regolano
l'istituto applicato, giacchè la premessa che il rogito
del 1988 non aveva avuto ad oggetto il trasferimento della
proprietà del bene, ma unicamente del suo possesso,
escludeva il riconoscimento del concorso delle condizioni
che l'art. 1146, 2^ co., c.c., richiede per l'accessione del
possesso. Ne soccorre in senso contrario il richiamo all'art.
1158, c.c., giacchè, potendo essere fatto valere e
formare oggetto di un contratto di compravendita l'acquisto
della proprietà di un immobile per effetto dell'usucapione
soltanto ove accertato e dichiarato nei modi di legge (cfr..
Cass. civ., sez. 2^, sent. 12 novembre 1996, n.9884), nessun
rilievo poteva assumere riguardo alla D. l'avvenuta maturazione
all'atto del rogito dell'esercizio ultraventennale del possesso
uti dominus della superficie da parte del B.. Alla fondatezza
dell'unico motivo seguono l'accoglimento del ricorso e la
cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, anche per
le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata. Rinvia,
anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello
di Lecce.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il
27 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2005
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