MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 22 febbraio 2005, n.46
Regolamento recante norme per la pubblicita' dei prodotti
sostitutivi del latte materno - Modifica dell'articolo 7 del
decreto del Ministro della sanita' 6 aprile 1994, n. 500.
(Gazzetta Ufficiale n. 78 del 5-4-2005)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, relativo
alla attuazione della direttiva 89/398/CEE, concernente i
prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare;
Visto il Regolamento 6 aprile 1994, n. 500, di recepimento
delle direttive della Commissione 91/321/CEE del 14 maggio
1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento,
e 92/52/CEE del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti
e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso
Paesi terzi, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996,
n. 209 concernente «Disciplina degli additivi alimentari
consentiti nella preparazione e per la conservazione delle
sostanze alimentari, in attuazione delle direttive 94/34/CE,
94/35/CE, 94/36/CE, 95/2/CE e 95/31/CE»;
Visto il decreto ministeriale 21 marzo 1973, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20
aprile 1973 e sue successive modificazioni, concernente la
disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili
destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari
o con sostanze d'uso personale;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, relativo
alla attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, concernenti
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti
alimentari;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 241 concernente
disciplina sanzionatoria delle direttive 91/321/CEE e 92/52/CEE,
in materia di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Ritenuta la necessita' di introdurre alcune disposizioni piu'
restrittive, concernenti la pubblicita' degli alimenti per
lattanti, in particolare utilizzando la facolta', espressamente
attribuita agli Stati membri, dall'articolo 8, paragrafo 1,
della citata direttiva 91/321/CEE del 14 maggio 1991, di limitare
o vietare la pubblicita' degli alimenti per lattanti;
Ritenuta altresi' la necessita' di dare la massima divulgazione
dei listini dei prezzi degli alimenti per lattanti consigliati
dalle ditte produttrici, e di quello che, effettivamente,
il consumatore dovra' pagare, in attuazione di quanto dispone
l'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 91/321/CEE del 14
maggio 1991;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 10 gennaio
2005;
Sentita la Conferenza Stato-Regioni;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
a norma del comma 3 dell'articolo 17 della citata legge 23
agosto 1988, n. 400;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1.
Disposizioni concernenti la pubblicita' e la vendita degli
alimenti per lattanti
1. Al regolamento 6 aprile 1994, n. 500, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Pubblicita' alimenti per lattanti). - 1. E'
fatto divieto:
a) di ogni forma pubblicitaria degli alimenti per lattanti,
ivi comprese quelle su riviste scientifiche, pubblicazioni
specializzate in puericultura, in occasione dello svolgimento
di convegni, congressi, stand ed esposizioni, negli studi
medici, nei punti di vendita, nonche' attraverso il materiale
informativo e didattico;
b) di ogni forma di distribuzione di campioni gratuiti o a
basso prezzo o di altri omaggi di alimenti per lattanti alle
donne incinte, alle madri e ai membri delle famiglie, direttamente
o indirettamente attraverso il sistema sanitario, ovvero attraverso
i medici e gli informatori sanitari;
c) di donazioni di qualsiasi forma e tipo e di forniture gratuite
di alimenti per lattanti e di attrezzature a istituzioni,
figure professionali o altre organizzazioni preposte alla
nascita e alla cura del lattante;
d) di ricorrere ad altri sistemi diretti e indiretti, ivi
compresi la sponsorizzazione e il contributo economico di
qualsiasi genere e in qualsiasi forma alla organizzazione
o alla partecipazione a congressi e manifestazioni scientifiche
- fatta eccezione per i congressi proposti dalle societa'
scientifiche accreditate e autorizzati dal Ministero della
salute - finalizzati a promuovere la vendita degli alimenti
per lattanti direttamente presso il consumatore nella fase
del commercio al dettaglio, che comprende la vendita a domicilio
o per corrispondenza, le esposizioni speciali, la concessione
di buoni sconto, le vendite speciali, le vendite promozionali
e le vendite abbinate al prodotto;
e) di attribuire il riconoscimento di crediti formativi per
l'Educazione Continua in Medicina (ECM) per gli operatori
sanitari che partecipano agli eventi formativi organizzati
con il contributo, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende
che producono o commercializzano prodotti sostitutivi del
latte materno.
2. Le Aziende sanitarie, per far fronte ai bisogni per uso
interno per i neonati che necessitano di una totale o parziale
alimentazione con prodotti sostitutivi del latte materno,
provvedono all'acquisto diretto di tali prodotti, con particolare
attenzione alla tutela economica dell'utente anche nella fase
successiva alla dimissione ospedaliera.
3. Il Ministero della salute promuove campagne sulla corretta
alimentazione del lattante.
4. Le Regioni e le Province autonome promuovono e sostengono
la pratica dell'allattamento al seno mediante azioni volte
a:
a) migliorare l'organizzazione dei servizi e orientare il
comportamento degli operatori sanitari impegnati nell'assistenza
al "percorso nascita";
b) diffondere adeguate informazioni sui benefici dell'allattamento
materno;
c) realizzare sistemi di osservazione e di monitoraggio sulla
diffusione della pratica dell'allattamento al seno, sia in
termini di prevalenza che di durata, per fornire raccomandazioni
utili sulla base delle indicazioni convalidate a livello internazionale,
promuovere interventi formativi, sostenere e coordinare le
iniziative di promozione e di educazione sanitaria;
d) contrastare ogni forma di pubblicita' occulta e di comportamenti
ostativi alla pratica dell'allattamento materno;
e) disciplinare le visite degli informatori scientifici dell'industria
che produce e/o commercializza prodotti sostitutivi del latte
materno presso gli ospedali e gli studi medici.»;
b) dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Vendita alimenti per lattanti). - 1. Il
listino dei prezzi delle imprese produttrici di alimenti per
lattanti, finalizzato esclusivamente a diffondere informazioni,
oggettive e adeguate sulla alimentazione dei neonati, incluse
le conseguenze sociali e finanziarie dell'uso di tali prodotti,
deve essere comunicato al Ministero della salute e al Ministero
delle attivita' produttive.».
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 febbraio 2005
Il Ministro della salute Sirchia
Il Ministro delle attività produttive Marzano
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2005
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi
alla persona e dei beni culturali, registro n. 1 Salute, foglio
n. 207
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