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Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dei Vigili del fuoco

D.P.R. 21.03.2005 n° 85 , G.U. 24.05.2005
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 2005, n.85

Regolamento recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2005)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con il quale, tra l'altro, le dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono state rideterminate nella tabella A in n. 33.178 unita' complessive;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che ha incrementato di 230 unita' la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' il successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 4 febbraio 2003, con il quale le predette 230 unita' sono state ripartite per qualifiche dirigenziali, aree funzionali, posizioni economiche e profili professionali;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che ha incrementato di 500 unita' la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' il successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 26 febbraio 2004, con il quale le predette 500 unita' sono state ripartite per qualifiche dirigenziali, aree funzionali, posizioni economiche e profili professionali;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, che ha incrementato di 500 unita' la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' il successivo decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 31 marzo 2004 con il quale le predette 500 unita' sono state ripartite per qualifiche dirigenziali, aree funzionali, posizioni economiche e profili professionali;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente delle aziende e delle Amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 24 maggio 2000, nonche' il contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del citato contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato in data 24 aprile 2002;
Visto l'articolo 3 della legge 30 settembre 2004, n. 252, recante delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il quale, per il completamento dell'articolazione territoriale delle direzioni regionali dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ha incrementato di 3 unita' di livello dirigenziale generale la dotazione organica del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui alla tabella A allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, autorizzando, altresi', ad apportare, con regolamento emanato si sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400, le necessarie modifiche al citato decreto presidenziale;
Visto il Contratto collettivo integrativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco stipulato a livello di amministrazione centrale il 30 luglio 2002;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle Amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto il 26 maggio 2004;
Ritenuto pertanto necessario, a seguito dei numerosi provvedimenti succedutisi nel tempo recanti incrementi d'organico, procedere ad una rideterminazione complessiva delle piante organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per qualifiche dirigenziali, aree funzionali, posizioni economiche e profili professionali, nonche' ad una rimodulazione delle dotazioni organiche dei profili professionali a seguito delle procedure di qualificazione previste dal nuovoordinamento introdotto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 24 maggio 2000 e alla rideterminazione delle dotazioni organiche dei profili a piu' contenuto professionale, in coerenza con le accresciute esigenze operative e organizzative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 dicembre 2004;
Acquisiti pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 2005;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.
Rideterminazione delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e profili professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili dei fuoco sono rideterminate secondo l'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto.


Art. 2.
Ripartizione delle dotazioni organiche nelle strutture centrali e periferiche

1. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, anche al fine di assicurare l'indispensabile flessibilita' di adeguamento delle consistenze organiche di personale alle effettive necessita' operative, si procede alla ripartizione delle dotazioni organiche del personale di cui all'articolo 1 nelle strutture centrali e periferichenelle quali si articola il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il decreto e' tempestivamente comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.


Art. 3.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314

1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, e' sostituito dal seguente:
«2. Le direzioni regionali di cui al comma 1 sono istituite nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria.
Per le regioni Veneto e Trentino-Alto Adige e' istituita la direzione interregionale di cui al comma 1, ferme restando le competenze esclusive delle province autonome di Trento e di Bolzano.».
2. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, e la Tabella A allegata allo stesso decreto sono abrogati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 21 marzo 2005

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Pisanu, Ministro dell'interno

Baccini, Ministro per la funzione pubblica

Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2005 Ministeri istituzionali, registro n. 6, foglio n. 212


Tabella A

> vedere TABELLA da pag. 6 a pag. 7 della G.U. <

La redazione di megghy.com

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