DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 marzo 2005, n.85
Regolamento recante rideterminazione delle dotazioni organiche
del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
(Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24-5-2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
2002, n. 314, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali
periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con il
quale, tra l'altro, le dotazioni organiche del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco sono state rideterminate nella tabella
A in n. 33.178 unita' complessive;
Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato, che ha incrementato di 230 unita' la dotazione organica
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' il successivo
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in data 4 febbraio 2003, con
il quale le predette 230 unita' sono state ripartite per qualifiche
dirigenziali, aree funzionali, posizioni economiche e profili
professionali;
Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato, che ha incrementato di 500 unita' la dotazione organica
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' il successivo
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, in data 26 febbraio 2004, con
il quale le predette 500 unita' sono state ripartite per qualifiche
dirigenziali, aree funzionali, posizioni economiche e profili
professionali;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, che ha
incrementato di 500 unita' la dotazione organica del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonche' il successivo decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, in data 31 marzo 2004 con il quale le predette
500 unita' sono state ripartite per qualifiche dirigenziali,
aree funzionali, posizioni economiche e profili professionali;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
del personale dipendente delle aziende e delle Amministrazioni
autonome dello Stato ad ordinamento autonomo, sottoscritto
il 24 maggio 2000, nonche' il contratto collettivo nazionale
di lavoro integrativo del citato contratto collettivo nazionale
di lavoro stipulato in data 24 aprile 2002;
Visto l'articolo 3 della legge 30 settembre 2004, n. 252,
recante delega al Governo per la disciplina in materia di
rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco il quale, per il completamento dell'articolazione
territoriale delle direzioni regionali dei Vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile, ha incrementato
di 3 unita' di livello dirigenziale generale la dotazione
organica del personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, di cui alla tabella A allegata al regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002,
n. 314, autorizzando, altresi', ad apportare, con regolamento
emanato si sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge
23 agosto 1988, n.
400, le necessarie modifiche al citato decreto presidenziale;
Visto il Contratto collettivo integrativo del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco stipulato a livello di amministrazione
centrale il 30 luglio 2002;
Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
delle Amministrazioni autonome dello Stato ad ordinamento
autonomo, sottoscritto il 26 maggio 2004;
Ritenuto pertanto necessario, a seguito dei numerosi provvedimenti
succedutisi nel tempo recanti incrementi d'organico, procedere
ad una rideterminazione complessiva delle piante organiche
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per qualifiche dirigenziali,
aree funzionali, posizioni economiche e profili professionali,
nonche' ad una rimodulazione delle dotazioni organiche dei
profili professionali a seguito delle procedure di qualificazione
previste dal nuovoordinamento introdotto dal Contratto collettivo
nazionale di lavoro 24 maggio 2000 e alla rideterminazione
delle dotazioni organiche dei profili a piu' contenuto professionale,
in coerenza con le accresciute esigenze operative e organizzative
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 6 dicembre
2004;
Acquisiti pareri delle competenti Commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 4 marzo 2005;
Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia
e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Rideterminazione delle dotazioni organiche del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco
1. Le dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali,
delle aree funzionali, delle posizioni economiche e profili
professionali del personale del Corpo nazionale dei vigili
dei fuoco sono rideterminate secondo l'allegata tabella A,
che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
Ripartizione delle dotazioni organiche nelle strutture centrali
e periferiche
1. Con successivo decreto del Ministro dell'interno, anche
al fine di assicurare l'indispensabile flessibilita' di adeguamento
delle consistenze organiche di personale alle effettive necessita'
operative, si procede alla ripartizione delle dotazioni organiche
del personale di cui all'articolo 1 nelle strutture centrali
e periferichenelle quali si articola il Corpo nazionale dei
vigili del fuoco. Il decreto e' tempestivamente comunicato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica.
Art. 3.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
2002, n. 314
1. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, e' sostituito dal
seguente:
«2. Le direzioni regionali di cui al comma 1 sono istituite
nelle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia,
Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana,
Umbria.
Per le regioni Veneto e Trentino-Alto Adige e' istituita la
direzione interregionale di cui al comma 1, ferme restando
le competenze esclusive delle province autonome di Trento
e di Bolzano.».
2. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314, e la Tabella A allegata
allo stesso decreto sono abrogati.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 marzo 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Baccini, Ministro per la funzione pubblica
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 2005 Ministeri
istituzionali, registro n. 6, foglio n. 212
Tabella A
>
vedere TABELLA da pag. 6 a pag. 7 della G.U. <
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