DECRETO-LEGGE 17 agosto 2005, n.162
Ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in
occasione di competizioni sportive.
(Gazzetta Ufficiale N. 191 del 18 Agosto 2005)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di contrastare
gli episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive,
prevedendo ulteriori misure idonee a prevenire e reprimere
comportamenti particolarmente pericolosi, adeguando la vigente
normativa anche agli obblighi sanciti dagli organismi dell'Unione
europea e da quelli sportivi internazionali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 3 agosto 2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto
con il Ministro dell'interno e con il Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Modifiche alla legge 13 dicembre 1989, n. 401
1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il divieto di cui al presente comma puo' essere disposto
anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all'estero,
specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorita'
degli altri Stati membri dell'Unione europea per le manifestazioni
sportive che si svolgono in Italia.»;
2) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
prescrizione di cui al comma 2 e' comunque applicata quando
risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica
o di altri elementi oggettivi, che l'interessato ha violato
il divieto di cui al comma 1.»;
3) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone
che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui
si svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti
Autorita' di uno degli altri Stati membri dell'Unione europea.»;
4) al comma 7 il primo periodo e' sostituito dal seguente:
«7. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al
comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni
sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in
cui si svolgono dette manifestazioni il giudice puo' disporre
il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo
di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante
lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate
per un periodo da due mesi a due anni.»;
b) all'articolo 6-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
«La pena e' aumentata se dal fatto deriva un danno alle
persone. La pena e' aumentata fino alla meta' se dal fatto
deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione
o la cancellazione della manifestazione sportiva.»;
2) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La
pena e' della reclusione da un mese a tre anni e sei mesi
se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione,
l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva.»;
c) dopo l'articolo 6-ter e' inserito il seguente:
«Art. 6-quater (Violenza o minaccia nei confronti degli
addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni
sportive. - 1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 336
e 337 del codice penale, sono considerati incaricati di un
pubblico servizio gli incaricati del controllo dei titoli
di accesso e dell'instradamento degli spettatori e quelli
incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso
dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive.».
Art. 2.
Modifiche al decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88
1. Al decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo
l'articolo 1-quinquies sono aggiunti i seguenti:
«Art. 1-sexies. - 1. Chiunque, non appartenente alle
societa' appositamente incaricate, vende i titoli di accesso
nei luoghi in cui si svolge la manifestazione sportiva o in
quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto
di coloro che partecipano o assistono alla manifestazione
medesima, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 2.500 a 10.000 euro. Nei confronti del contravventore possono
essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo
6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
Art. 1-septies. - 1. L'accesso e la permanenza delle persone
e delle cose negli impianti dove si svolgono le competizioni
riguardanti il gioco del calcio sono disciplinati, per quanto
non previsto da disposizioni di legge o di regolamento, dal
regolamento d'uso degli impianti medesimi, predisposto sulla
base delle linee guida approvate dall'Osservatorio nazionale
sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-octies.
2. Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 1-quinquies,
comma 7, entra negli impianti in violazione del rispettivo
regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione
dello stesso regolamento comporta l'allontanamento dall'impianto
ed e' accertata anche sulla base di documentazione videofotografica
o di altri elementi oggettivi, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 30 a 300 euro. La sanzione e' raddoppiata nel
caso di reiterazione del fatto, anche se lo stesso e' commesso
in altro impianto sportivo. Nell'ipotesi di cui al primo periodo,
al contravventore possono essere applicati il divieto e le
prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre
1989, n. 401, per una durata non superiore ad un anno.
Art. 1-octies. - 1. Al fine di favorire la migliore attuazione
delle disposizioni e delle misure in materia di prevenzione
e contrasto della violenza in occasione di manifestazioni
sportive, presso il Ministero dell'interno e' istituito l'Osservatorio
nazionale sulle manifestazioni sportive, al quale sono attribuiti
i seguenti compiti:
a) effettuare il monitoraggio dei fenomeni di violenza e intolleranza
commessi in occasione di manifestazioni sportive e dello stato
di sicurezza degli impianti sportivi;
b) esaminare le problematiche connesse alle manifestazioni
in programma ed attribuire i livelli di rischio delle manifestazioni
medesime;
c) approvare le linee guida del regolamento d'uso per la sicurezza
degli impianti sportivi;
d) promuovere iniziative coordinate per la prevenzione dei
fenomeni di violenza e intolleranza in ambito sportivo, anche
in collaborazione con associazioni, enti locali, enti statali
e non statali;
e) definire le misure che possono essere adottate dalle societa'
sportive per garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni
sportive e la pubblica incolumita';
f) pubblicare un rapporto annuale sull'andamento dei fenomeni
di violenza ed intolleranza in occasione di manifestazioni
sportive.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono stabilite
le linee operative e le attivita' strumentali all'espletamento
dei compiti di cui al comma 1, nonche' l'organizzazione, le
modalita' di funzionamento e la com-posizione dell'Osservatorio,
prevedendo anche la partecipazione del Comitato olimpico nazionale
italiano, delle Federazioni sportive nazionali e delle rispettive
Leghe.
3. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi ne'
rimborsi spese e al relativo funzionamento si provvede con
gli ordinari stanziamenti di bilancio.».
Art. 3.
Iniziative nelle scuole per prevenire la violenza nelle manifestazioni
sportive
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, d'intesa con il Ministero dell'interno e con il Ministero
per i beni e le attivita' culturali, nonche' in collaborazione
con altre amministrazioni pubbliche ed enti e associazioni
private interessate, predispone, nell'ambito delle risorse
destinate annualmente alle istituzioni scolastiche sul fondo
di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, un programma di
iniziative volte a sviluppare ed approfondire nelle scuole
le tematiche della prevenzione della violenza nelle manifestazioni
sportive, in coerenza con le finalita' dell'educazione alla
convivenza civile. Le predette iniziative sono realizzate
dalle istituzioni scolastiche attraverso appositi progetti
da esse elaborati ed inseriti nel piano dell'offerta formativa.
Ai fini di cui al presente articolo il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca si avvale di un comitato
tecnico-scientifico, istituito con decreto del Ministro, senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
2. Ai componenti del comitato non spettano compensi ne' rimborsi
spese a qualsiasi titolo dovuti.
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per
la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a La Maddalena, addi' 17 agosto 2005
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Buttiglione, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
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