R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello n. 10148/1999, proposto da:
- S.I.D.E.P. S.r.l., in persona del legale rappresentante
in carica, (omissis)..
c o n t r o
- il Ministero dell’Economia e delle Finanze - U.T.I.F.
di Catanzaro e Dipartimento Dogane Calabria e Campania, in
persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, rappresentati
e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, (Omissis);
per l’annullamento
della sentenza del T.a.r. Calabria, Catanzaro, 23 settembre
1998 n. 787, resa inter partes e concernente il divieto di
svolgimento di attività commerciale in materia di olii
combustibili e carburanti ed atti connessi.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle p.a.
appellate;
Visti gli atti tutti della causa;
(omissis)
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
F A T T O
L’attuale appellante impugnava il provvedimento dell’U.T.I.F.
di Catanzaro n. 6469/1995, recante l’inibitoria di cui
in epigrafe, congiuntamente alla nota n. 11680/1995 della
Direzione compartimentale delle dogane di Napoli, a tutela
della propria attività di esercizio di deposito libero
di olii lubrificanti, deducendo la violazione dell’art.
3, legge n. 474/1957 (recante obbligo di denuncia del deposito
de quo), e dell’art. 7, legge 7 agosto 1990 n. 241 (omesso
preavviso procedimentale)
La p.a. intimata si costituiva in giudizio e resisteva al
ricorso, che veniva respinto con sentenza poi impugnata dalla
S.I.D.E.P. S.r.l. mediante censure di violazione degli artt.
1 e 3, legge 2 luglio 1957 n. 474; dell’art. 11, legge
8 febbraio 1934 n. 367; dell’art. 30, r.d. 20 luglio
1934 n. 1303; dell’art. 1, Cost.; degli artt. 3 e 7,
legge 7 agosto 1990 n. 241 (vizio di motivazione ed omesso
preavviso procedimentale); eccesso di potere per sviamento,
illogicità, erronei presupposti e travisamento.
L’Amministrazione appellata si costituiva in giudizio
e resisteva al gravame.
All’esito della pubblica udienza di discussione la
vertenza passava in decisione.
D I R I T T O
Il ricorso è fondato e va accolto, dovendosene condividere
la censura di omesso preavviso procedimentale (qui ritenuta
assorbente per la palese interdipendenza rispetto alle ulteriori
doglianze sostanziali, anch’esse comunque fondate nel
merito) per le ragioni che seguono.
Risulta infatti essere stato omesso l’avviso di avvio
del procedimento ex artt. 7 ed 8, legge n. 241/1990, nella
procedura conclusasi con gli atti poi impugnati in questa
sede.
Orbene, tale omesso preavviso non può non viziare
tutti i provvedimenti (intervenuti successivamente ed) impugnati,
secondo l’orientamento espresso dall’Adunanza
plenaria del Consiglio di Stato (cfr. dec. n. 14/1999 e dec.
n. 2/2000), che ha ritenuto detta normativa applicabile anche
ai procedimenti del tipo di quello in esame, con una pronuncia
cui questo Collegio non ha motivo di non aderire (cfr. T.S.A.P.,
sent. n. 59/2002 e sent. n. 38/2004), dato che la parte ricorrente
non ha potuto interloquire nel relativo contraddittorio, che
pur l’avrebbe vista direttamente interessata, in quanto
titolare della discussa attività commerciale.
E’ infatti appena il caso di osservare che si tratta
di norme di principio, senza dubbio applicabili in tutti i
casi in cui non ostino motivi d’urgenza, comunque da
esplicitarsi e nella fattispecie insussistenti (cfr. Cons.
Stato, IV, dec. n. 753/1999).
A ciò si aggiunga poi l’esigenza di sentire
in ogni caso previamente gli interessati nel caso di procedimenti
destinati (in ipotesi) a concludersi con possibili atti restrittivi
della sfera giuridica dei destinatari.
Orbene, tutto ciò ha inevitabilmente impedito all’Amministrazione
procedente di valutare a ragion veduta i contrapposti interessi
e le possibili soluzioni alternative: donde la riscontrata
illegittimità, che permette di ritenere assorbite le
rimanenti doglianze (pur fondate, come si è già
detto), per la loro palese interdipendenza rispetto a quella
esaminata e condivisa.
Il ricorso va dunque accolto, annullandosi i provvedimenti
impugnati per quanto di ragione, mentre le spese del doppio
grado di giudizio possono integralmente compensarsi per giusti
motivi tra le parti costituite, tenuto anche conto delle alterne
vicende processuali.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV,
accoglie l’appello;
annulla l’impugnata sentenza;
accoglie il ricorso di primo grado;
annulla gli atti ivi impugnati;
compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 28 giugno 2005, dal
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione IV, riunito
in camera di consiglio con l’intervento dei signori:
Presidente Lucio VENTURINI
Consigliere Pier Luigi LODI
Consigliere Antonino ANASTASI
Consigliere estensore Aldo SCOLA
Consigliere Bruno MOLLICA
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F.F.
Aldo Scola Lucio Venturini
IL SEGRETARIO
Rosario Giorgio Carnabuci
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
9 agosto 2005
(art. 55, L. 27.4.1982 n. 186)
Il Dirigente
Giuseppe Testa
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