Presidente del Consiglio dei Ministri, Decreto 23 dicembre
2003
Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge
16 gennaio 2003, n. 3,
come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003,
n. 306,
in materia di «tutela della salute dei non fumatori».
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre
2003, n.300)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003,
n. 3, e successive modificazioni, in materia di "tutela
della salute dei non fumatori";
Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 24 luglio
2003 sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica
recante "Regolamento di attuazione dell'art. 51,
comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto l'accordo tra Stato, regioni e province autonome
di Trento e Bolzano sulla tutela della salute dei non
fumatori, di cui all'art. 51, comma 2 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, sancito nella seduta della Conferenza
permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province
autonome del 24 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
1. Il presente decreto recepisce l'Accordo tra Stato,
regioni e province autonome di Trento e Bolzano sulla
tutela della salute dei non fumatori, sancito nella
seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra
Stato, regioni e province autonome del 24 luglio 2003.
Art. 2.
1. Sono definiti nell'allegato 1, che costituisce parte
integrante del presente decreto, i requisiti tecnici
dei locali per fumatori, dei relativi impianti di ventilazione
e di ricambio d'aria e dei modelli dei cartelli connessi
al divieto di fumare.
Roma, 23 dicembre 2003
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta
Il Ministro della salute Sirchia
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Allegato 1
REQUISITI TECNICI DEI LOCALI PER FUMATORI, DEI RELATIVI
IMPIANTI DI VENTILAZIONE E DI RICAMBIO D'ARIA E DEI
MODELLI DEI CARTELLI CONNESSI AL DIVIETO DI FUMO.
1. I locali riservati ai fumatori, di cui all'art. 51,
comma 1, lettera b) della legge 16 gennaio 2003, n.
3 devono essere contrassegnati come tali e realizzati
in modo da risultare adeguatamente separati da altri
ambienti limitrofi, dove e' vietato fumare. A tal fine
i locali per fumatori devono rispettare i seguenti requisiti
strutturali:
a) essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro
lati;
b) essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica,
abitualmente in posizione di chiusura;
c) essere forniti di adeguata segnaletica, conforme
a quanto previsto dai successivi punti 9 e 10;
d) non rappresentare un locale obbligato di passaggio
per i non fumatori.
2. I locali per fumatori devono essere dotati di idonei
mezzi meccanici di ventilazione forzata, in modo da
garantire una portata d'aria di ricambio supplementare
esterna o immessa per trasferimento da altri ambienti
limitrofi dove e' vietato fumare. L'aria di ricambio
supplementare deve essere adeguatamente filtrata. La
portata di aria supplementare minima da assicurare e'
pari a 30 litri/secondo per ogni persona che puo' essere
ospitata nei locali in conformita' della normativa vigente,
sulla base di un indice di affollamento pari allo 0,7
persone/mq. All'ingresso dei locali e' indicato il numero
massimo di persone ammissibili, in base alla portata
dell'impianto.
3. I locali per fumatori devono essere mantenuti in
depressione non inferiore a 5 Pa. (Pascal) rispetto
alle zone circostanti.
4. La superficie destinata ai fumatori negli esercizi
di ristorazione, ai sensi dell'art. 51 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, deve comunque essere inferiore alla
meta' della superficie complessiva di somministrazione
dell'esercizio.
5. L'aria proveniente dai locali per fumatori non e'
riciclabile, ma deve essere espulsa all'esterno attraverso
idonei impianti e funzionali aperture, secondo quanto
previsto dalla vigente normativa in tema di emissioni
in atmosfera esterna, nonche' dai regolamenti comunali
di igiene ed edilizi.
6. La progettazione, l'installazione, la manutenzione
ed il collaudo dei sistemi di ventilazione devono essere
conformi alle disposizioni legislative e regolamentari
vigenti in tema di sicurezza e di risparmio energetico,
come pure alle norme tecniche dell'Ente italiano di
unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano
(CEI). I soggetti abilitati sono tenuti a rilasciare
idonea dichiarazione della messa in opera degli impianti
secondo le regole dell'arte ed in conformita' dei medesimi
alla normativa vigente. Ai fini del necessario controllo,
i certificati di installazione comprensivi dell'idoneita'
del sistema di espulsione, e i certificati annuali di
verifica e di manutenzione degli impianti di ventilazione
devono essere conservati a disposizione dell'autorita'
competente.
7. Nei locali in cui e' vietato fumare sono collocati
appositi cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano
tale divieto. Ai fini della omogeneita' sul territorio
nazionale, tecnicamente opportuna, tali cartelli devono
recare la scritta "VIETATO FUMARE", integrata
dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge,
delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti
cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui
compete accertare le infrazioni.
8. Nelle strutture con piu' locali, oltre al modello
di cartello riportato al punto 7, da situare nei luoghi
di accesso o comunque di particolare evidenza, sono
adottabili cartelli con la sola scritta "VIETATO
FUMARE".
9. I locali per fumatori sono contrassegnati da appositi
cartelli, con l'indicazione luminosa contenente, per
le ragioni di omogeneita' di cui al punto 7, la scritta
"AREA PER FUMATORI".
10. I cartelli di cui al punto 9 sono comunque integrati
da altri cartelli luminosi recanti, per le ragioni di
omogeneita' di cui al punto 7, la dizione: "VIETATO
FUMARE PER GUASTO ALL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE",
che si accendono automaticamente in caso di mancato
o inadeguato funzionamento degli impianti di ventilazione
supplementare, determinando la contestuale esclusione
della scritta indicativa dell'area riservata.
11. Il locale non rispondente, anche temporaneamente,
a tutte le caratteristiche tecniche di cui ai punti
precedenti non e' idoneo all'applicazione della normativa
di cui all'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
La redazione di
megghy.com
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