Programmati i flussi d'ingresso dei lavoratori di nuovi
Stati europei: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia,
Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica
di Polonia, Repubblica Slovacca, Repubblica di Slovenia
e Repubblica di Ungheria.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
CIRCOLARE 25 gennaio 2005, n.2
Disposizioni applicative
relative al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 17 dicembre 2004, recante: «Programmazione
dei flussi di ingresso dei lavoratori cittadini dei
nuovi Stati membri della Unione europea nel territorio
dello Stato, per l'anno 2005».
(Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2-2-2005)
Alle direzioni regionali del lavoro
Alle direzioni provinciali del lavoro per il tramite
delle direzioni regionali del lavoro
Alla provincia autonoma di Bolzano - Rip. 19 - ufficio
lavoro - isp. lavoro
Alla provincia autonoma di Trento - Dipartimentoto servizi
sociali - Servizio lavoro
Alla regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Agenzia
regionale per l'impiego
Alla Regione siciliana - Assessorato al lavoro - Uff.
regionale lavoro - Ispettorato regionale lavoro
e, p.c.:
Agli assessorati regionali al lavoro
Al Ministero degli affari esteri - Gabinetto del Ministro
- D.G.I.E.P.M. - Ufficio VI - Centro visti
Al Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro -
Dipartimento della pubblica sicurezza -direzione centrale
per la Polizia stradale, ferroviaria, di frontiera e
Postale - Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione
Al Ministero delle politiche agricole e forestali -
Gabinetto del Ministro
All'INPS - Direzione generale
Si comunica che in data 24 gennaio 2005 e' stato registrato
alla Corte dei conti l'allegato decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2004 (allegato
n. 1), recante la programmazione dei flussi di ingresso
dei lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri della
UE nel territorio dello Stato per l'anno 2005.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
stabilisce una quota di 79.500 ingressi nel territorio
dello Stato per lavoro subordinato, sia stagionale che
non, di lavoratori cittadini dei nuovi Stati membri
della UE. Ne sono destinatari i cittadini dei seguenti
Stati membri di nuova adesione nei cui confronti e'
transitoriamente sospesa, in virtu' del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 20 aprile 2004,
l'applicazione degli articoli da 1 a 6 del regolamento
CEE n. 1612/68: Repubblica Ceca, Repubblica di Estonia,
Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica
di Polonia, Repubblica slovacca, Repubblica di Slovenia
e Repubblica di Ungheria.
La quota non sara' ripartita a livello regionale e
ai fini del rilascio delle autorizzazioni, gli uffici
provinciali dovranno avvalersi del contatore unico nazionale,
gia' usato per l'utilizzo delle quote del 2004, collocato
all'interno dell'applicazione informatica denominata
Sistema informativo lavoratori extracomunitari e neocomunitari
- S.I.L.E.N.), messa a disposizione degli uffici periferici
nel sito Intranet (https://inwelfare/silen) e degli uffici
non ministeriali attraverso il sito web (www.welfare.gov.it).
Il datore di lavoro che intende effettuare l'assunzione
del cittadino neocomunitario con contratto di lavoro
subordinato anche a carattere stagionale, e' tenuto
a presentare la preventiva richiesta di autorizzazione
al lavoro secondo le modalita' semplificate stabilite
con la circolare n. 14 del 28 aprile 2004 (pubblicata
nel sito web www.welfare.gov.it) le cui istruzioni,
anche con riguardo ai moduli ivi allegati da utilizzare,
sono interamente confermate con le seguenti modifiche
ed integrazioni.
L'inoltro della richiesta di autorizzazione e' effettuabile
esclusivamente mediante raccomandata spedita da ufficio
postale dotato di affrancatrice che attesti, oltre alla
data, anche l'orario di invio. Qualora la spedizione
sia effettuata da ufficio postale dotato di affrancatrice
non idonea ad attestare anche l'orario di invio, l'utente
interessato ha l'onere di richiedere che l'indicazione
dell'orario, da esprimere necessariamente in ore e minuti,
sia apposta a mano sulla busta. La societa' Poste Italiane
ha assicurato di aver dato istruzioni ai propri dipendenti
addetti all'accettazione delle raccomandate presso gli
sportelli non provvisti di affrancatrici idonee ad attestare
automaticamente l'orario di spedizione, affinche' costoro
ne effettuino, su richiesta dell'interessato e alla
sua presenza, l'annotazione manuale.
L'inoltro della domanda mediante raccomandata sara'
possibile a decorrere dal giorno successivo a quello
della pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri nella Gazzetta Ufficiale. Le domande spedite
anteriormente sono inammissibili.
Piu' richieste potranno essere cumulativamente inviate
con il medesimo plico soltanto se avanzate dallo stesso
datore di lavoro mittente. Nel caso di richieste di
autorizzazione al lavoro stagionale, l'invio cumulativo
di piu' richieste provenienti da datori di lavoro diversi
e' consentito alle associazioni di categoria per conto
dei propri associati.
Si raccomanda a codesti uffici di effettuare le verifiche
preliminari e l'inserimento delle domande nel sistema
del contatore unico nazionale con la massima sollecitudine
possibile, essendo necessario il rapido espletamento
delle operazioni per assicurare funzionalita' alla procedura.
Tale inserimento dovra' contenere, oltre ai dati in
precedenza gia' richiesti, anche la denominazione del
datore di lavoro richiedente e l'indicazione della relativa
partita I.V.A. o codice fiscale.
Si ricordano le seguenti disposizioni da osservarsi
in conformita' alla richiamata circolare n. 14/2004.
L'autorizzazione rilasciata deve essere trasmessa,
a cura delle direzioni provinciali del lavoro, al datore
di lavoro richiedente ed alla questura territorialmente
competente, presso la quale dovra' recarsi il lavoratore
ai fini del rilascio della carta di soggiorno per lavoro
subordinato; un'ulteriore copia sara' trattenuta a cura
della direzione provinciale del lavoro per eventuali
successive verifiche da parte degli Istituti previdenziali.
Il datore di lavoro e' tenuto a comunicare, entro i
termini previsti, all'INPS e all'INAIL l'instaurazione
del rapporto di lavoro ed entro cinque giorni, al Centro
per l'impiego l'assunzione, le eventuali variazioni
e la cessazione del rapporto di lavoro instaurato a
seguito dell'atto autorizzativo in parola.
Si ribadisce infine che, come espressamente chiarito
con la lettera circolare prot. n. 602 del 15 ottobre
2004, l'autorizzazione al lavoro stagionale abilita
il lavoratore neocomunitario allo svolgimento di attivita'
lavorativa per un periodo massimo di nove mesi. Al termine
di tale periodo, l'instaurazione di un nuovo rapporto
di lavoro subordinato implica la preventiva correlativa
autorizzazione, da rilasciarsi nei limiti delle quote
di accesso al mercato del lavoro al momento esistenti.
Roma, 25 gennaio 2005
Il direttore generale dell'immigrazione: Silveri
Avvertenza:
Allegato n. 1
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17
dicembre 2004
«Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori
cittadini dei nuovi Stati membri della Unione europea
nel territorio dello Stato per l'anno 2005»
La redazione di megghy.com |