Versione
stampabile
Dal 30 giugno 2003 sono entrate in vigore le disposizioni
che introducono in Italia la patente a punti.
Per meglio comprendere quali novità sono state introdotte,
riportiamo alcuni passi della circolare del Ministero dell’Interno
del 12 agosto 2003 n. 300.
FUNZIONAMENTO DELL’ISTITUTO DELLA PATENTE A PUNTI
“A ciascun titolare di patente di guida rilasciata
in Italia è riconosciuto un numero iniziale punti
pari a 20. Se il conducente non commette infrazioni in un
biennio, questo punteggio è incrementato di 2 punti,
con un massimo di 30 punti. A fronte di violazioni che comportano
perdita di punteggio, invece, il conducente subisce le decurtazioni
previste.
La perdita totale del punteggio, a seguito del cumulo di
più violazioni realizzate nel tempo, determina l’obbligo
di revisione della patente, cioè la ripetizione dell’esame
teorico e della prova pratica (…).”
VEICOLI ALLA GUIDA DEI QUALI E’ PREVISTA LA DECURTAZIONE
“La decurtazione dei punti può avvenire solo
per quelle violazioni commesse alla guida di veicoli per
i quali è prescritta la titolarità di patente.
A titolo esemplificativo, il passaggio con il semaforo rosso
determina la perdita di 6 punti se realizzato alla guida
di un’autovettura o di un motociclo o di un autobus,
mentre non determina la perdita di alcun punto se realizzato
con una bicicletta o con un ciclomotore, sia pura condotti
da persona titolare di patente di guida.”
DECURTAZIONI IN CASO DI PIU’ VIOLAZIONI
“Nel caso siano accertate in una medesima circostanza
più violazioni della stessa norma, ovvero la violazione
in rapida successione di norme diverse che prevedono decurtazione
di punteggio, è possibile cumulare le decurtazioni
fino a totalizzare, al massimo, 15 punti. Questa limitazione
relativa alla massima decurtazione possibile con lo stesso
accertamento, tuttavia, non si applica quando una delle
violazioni commesse comporta l’applicazione della
sospensione immediata o della revoca della patente di guida:
in quest’ultimo caso, infatti, al conducente può
essere sempre applicata la decurtazione di tutti i punti
previsti dalle norme violate senza alcuna limitazione complessiva.”
RADDOPPIO PER NEOPATENTATI
“La violazione comporta la decurtazione di punteggio
in misura doppia rispetto a quella prevista, quando è
commessa da neopatentati, cioè se è commessa
entro i primi 3 anni dal rilascio della patente. Questa
disposizione, tuttavia, riguarda solo le patenti di guida
rilasciate dopo il primo ottobre 2003 ed a condizione che
il titolare non sia già in possesso di patente di
categoria B o superiore prima di tale data. Il raddoppio
ricorre anche nel caso in cui la decurtazione sia applicata
al proprietario del veicolo.”
Rimane salvo il limite di 15 punti in caso di cumulo di
infrazioni.
SOGGETTI A CUI SI APPLICA LA DECURTAZIONE
“La decurtazione interessa il conducente quando è
identificato al momento della contestazione. Quando questi,
invece, non è identificato, la decurtazione di punteggio
riguarda il proprietario del veicolo – se titolare
di patente di guida – al quale, entro il termine di
30 giorni dalla notificazione del verbale di contestazione,
è concessa la possibilità di indicare chi
era effettivamente alla guida. Trattandosi di una facoltà
e non di un obbligo di fornire le informazioni richieste,
in caso di omissione delle informazioni entro il termine
fissato o quando le notizie fornite non consentano comunque
di risalire al conducente, ferma restando la decurtazione
del punteggio a carico del proprietario, non si può
procedere nei suoi confronti alla applicazione delle sanzioni
previste dall’art. 180 C.d.S.
quando il veicolo non è intestato ad un a persona
fisica ma ad una persona giuridica, l’obbligo di indicare
chi era effettivamente alla guida al momento dell’accertamento
spetta al legale rappresentante o ad un suo delegato al
quale, tuttavia, non si applica la decurtazione di punteggio
nel caso in cui ometta di fornire i dati o fornisca indicazioni
dalle quali non sia possibile risalire al conducente.”
In questi casi si applicano le sanzioni di cui all’art.
180 comma 8 C.d.S.
RECUPERO DEI PUNTI SOTTRATTI
“Secondo il comma 5 dell’art. 126 bis, nell’ipotesi
di perdita parziale del punteggio, la successiva mancanza
per un periodo di due anni consecutivi, a decorrere dall’ultima
infrazione, di violazioni che comportino la decurtazione,
determina l’attribuzione del punteggio iniziale di
20 punti. Invece se il titolare dispone già di 20
punti, la mancanza di violazioni per 2 anni determina l’attribuzione
di un credito di 2 punti, fino ad un massimo di 10. in entrambi
i casi, presupposto per il recupero del punteggio iniziale
o per l’attribuzione del credito è l’assenza
di violazioni accertate nel periodo di riferimento e, quindi,
i punti già attribuiti possono essere di nuovo sottratti
qualora, successivamente all’attribuzione, venga comunicata
una violazione accertata nello stesso biennio.
In caso di decurtazione di punti ed a condizione che il
punteggio disponibile non sia completamenteesaurito, il
comma 4 dello stesso art. 126 bis C.d.S. ha previsto che
la frequenza di appositi corsi di aggiornamento, organizzati
dalle autoscuole e da soggetti pubblici e privati autorizzati
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, consenta
all’interessato di recuperare 6 punti, elevati a 9
per i titolari di patenti professionali che frequentino
specifici corsi di aggiornamento.”
SOSPENSIONE DELLA PATENTE A SEGUITO DELL’OBBLIGO
DI REVISIONE
Al conducente che abbia esaurito tutto il punteggio disponibile
viene notificato il provvedimento di revisione della patente.
Se, entro 30 giorni dalla notifica, l’interessato
non si sottoponga agli accertamenti prescritti, gli verrà
sospesa la patente a tempo indeterminato.
FREQUENZA DEI CORSI
Non è possibile iscriversi ad un corso se non si
è prima ricevuta la comunicazione, da parte del Dipartimento
dei trasporti terrestri, di decurtazione del punteggio.
Non è possibile frequentare più di un corso
per ogni comunicazione di decurtazione del punteggio.
RICORSO AL PREFETTO
Il trasgressore o gli altri soggetti legittimati che intendano
contestare il verbale di accertamento dell’infrazione
possono proporre ricorso al Prefetto o, alternativamente,
al Giudice di Pace.
Se il Prefetto respinge il ricorso e, quindi, ritiene fondato
l’accertamento dell’infrazione, condanna il
ricorrente al pagamento di una somma che non sia inferiore
al doppio della sanzione minima prevista per l’infrazione.
RICORSO AL GIUDICE DI PACE
Quanto al ricorso davanti al Giudice di Pace, la nuova legge
ha introdotto l’obbligo di versare, a titolo di cauzione,
una somma pari alla metà del massimo edittale della
sanzione inflitta dall’organo accertatore. Tale somma
deve essere versata all’atto di deposito del ricorso
e, in caso di accoglimento del ricorso, verrà restituita
al ricorrente.
Aricoli correlati:
Funzionamento dell’istituto
della patente a punti
Circolare
Ministero Interno sulla decurtazione punti patente
Infortunistica
stradale e multe
Patente
a punti: chiarimenti in merito alla decurtazione dei punti
al proprietario
Partecipa e vedi le discussioni sul
forum
La redazione di megghy.com
|