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Ministero dell'interno
Dipartimento della P.S.
Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria,
Postale, di Frontiera e dell'Immigrazione,
Circolare 12 agosto 2003 (N. 300/A/1/44248/109/16/1)
Disposizioni per l'applicazione della disciplina della
patente a punti.
Come è noto, dal 30 giugno 2003 sono entrate in
vigore le disposizioni che disciplinano la patente a punti
contenute nell'articolo 126-bis del codice della strada
(CdS), introdotto dal decreto legislativo 15.1.2002, n.
9, come modificato dal decreto-legge 27.6.2003, n. 151,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale-Serie generale n. 149
del 30.6.2003.
La conversione in legge del citato decreto-legge ha introdotto
ulteriori modifiche all'articolo 126-bis CdS che richiedono
la rivisitazione delle prime disposizioni attuative impartite
da questo Dipartimento con la circolare prot. n. 300/A/1/43773/101/3/3/8
del 1 luglio 2003 che, dalla data di entrata in vigore della
citata legge di conversione, è a tutti gli effetti
sostituita dalla presente. Allo scopo di renderne uniforme
l'applicazione, sono di seguito disciplinati gli adempimenti
specifici per gli operatori di polizia nella fase dell'accertamento
dell'illecito e per gli Uffici dai quali essi dipendono
per i contenuti e le modalità della comunicazione
dell'illecito all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla
guida.
1. Funzionamento dell'istituto della patente a punti
Questo nuovo istituto, che ha carattere cautelare per una
maggiore sicurezza stradale, integra il sistema delle sanzioni
pecuniarie ed accessorie attualmente in vigore.
A ciascun titolare di patente di guida rilasciata in Italia
è riconosciuto un numero iniziale di punti pari a
20. Se il conducente non commette infrazioni in un biennio,
questo punteggio è incrementato di 2 punti, con un
massimo di 30 punti. A fronte di violazioni che comportano
perdita di punteggio, invece, il conducente subisce le decurtazioni
previste.
La perdita totale del punteggio, a seguito del cumulo di
più violazioni realizzate nel tempo, determina l'obbligo
di revisione della patente, cioè la ripetizione dell'esame
teorico e della prova pratica, al fine di confermare la
permanenza nel conducente dell'abilità tecnica alla
guida e della conoscenza delle norme che disciplinano la
circolazione stradale.
La procedura di decurtazione del punteggio e la successiva
fase di verifica dell'idoneità alla guida sono attribuite
alla competenza del Dipartimento dei Trasporti Terrestri
e per i Sistemi Informativi e Statistici (D.T.T.S.I.S.)
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, presso
il quale è istituita l'Anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida ai sensi dell'art. 225 CdS, con il compito anche
di gestire la registrazione di tutte le violazioni accertate
e di effettuare le prescritte comunicazioni ai medesimi,
come previsto dal comma 2 dell'art. 126-bis CdS.
2. Violazioni che determinano la decurtazione del punteggio.
La tabella allegata all'articolo 126-bis CdS, come modificata
dall'art. 7, c. 10 del D.L. 27.6.2003, n. 151 convertito
in legge con modificazioni - che si acclude alla presente
(all.1) - elenca le ipotesi sanzionatorie per ciascuna della
quali è prevista la decurtazione di un determinato
punteggio.
Tale decurtazione riguarda solo le patenti di guida rilasciate
in Italia, nonché quelle assimilabili, appartenenti
ai cittadini dell'Unione Europea che abbiano stabilito la
propria residenza normale in Italia ed abbiano ottenuto
il riconoscimento dell'originario documento di guida: sul
piano operativo queste patenti recano gli estremi dell'operazione
di riconoscimento su un'etichetta adesiva applicata sul
documento di guida, rilasciata dal D.T.T.S.I.S.
Ai soli fini della decurtazione del punteggio, in vista
dell'applicazione delle misure indicate nel successivo punto
8, la disciplina della patente a punti interessa anche i
conducenti di veicoli titolari di patente di guida rilasciata
da paese che non è membro dell'Unione Europea ovvero
di patente comunitaria il cui titolare non abbia stabilito
la propria residenza in Italia e non abbia chiesto il riconoscimento
della patente in Italia. In tali casi, nel verbale di contestazione
dovrà essere riportata la decurtazione del punteggio
secondo le modalità e per le finalità indicate
nel successivo punto 8.
2.1.Veicoli alla guida dei quali è prevista la decurtazione
La decurtazione dei punti può avvenire solo per quelle
violazioni commesse alla guida di veicoli per i quali è
prescritta la titolarità di patente, conformemente
al consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia.
A titolo esemplificativo, il passaggio con il semaforo
rosso determina la perdita di 6 punti se realizzato alla
guida di un'autovettura o di un motociclo o di un autobus,
mentre non determina la perdita di alcun punto se realizzato
con una bicicletta o con un ciclomotore, sia pure condotti
da persona titolare di patente di guida.
2.2. Decurtazioni in caso di più violazioni
Nel caso in cui siano accertate in una medesima circostanza
più violazioni della stessa norma ovvero la violazione
in rapida successione di norme diverse che prevedono decurtazione
di punteggio, è possibile cumulare le decurtazioni
fino a totalizzare, al massimo, 15 punti. Questa limitazione
relativa alla massima decurtazione possibile con uno stesso
accertamento, tuttavia, non si applica quando una delle
violazioni commesse comporta l'applicazione della sospensione
immediata o della revoca della patente di guida; in quest'ultimo
caso, infatti, al conducente può essere sempre applicata
la decurtazione di tutti punti previsti dalle norme violate
senza alcuna limitazione complessiva.
2. 3. Raddoppio per neopatentati
La violazione comporta la decurtazione di punteggio in misura
doppia rispetto a quella prevista nella tabella allegata
all'art. 126-bis CdS, quando è commessa da neopatentati,
cioè se è commessa entro i primi 3 anni dal
rilascio della patente. Questa disposizione, tuttavia, riguarda
solo le patenti di guida rilasciate dopo il 1 ottobre 2003
ed a condizione che il titolare non sia già in possesso
di patente di categoria B o superiore prima di tale data.
Il raddoppio ricorre anche nel caso in cui la decurtazione
sia applicata nei confronti del proprietario del veicolo.
Nel caso in cui trovi applicazione la disposizione di cui
al comma 1-bis dell'art. 126-bis, relativa al cumulo di
punteggi in caso di accertamento contemporaneo di più
violazioni, il raddoppio si applica al punteggio previsto
dalla tabella allegata all'art. 126-bis CdS per ciascuna
violazioni, fermo restando in ogni caso, il limite complessivo
della decurtazione fissato in 15 punti.
2.4. Uniforme applicazione di alcune ipotesi di decurtazione
Con la legge di conversione del decreto-legge 151/2003,
sono state modificate in modo significativo molte voci della
tabella allegata all'art. 126-bis CdS. Allo scopo di fornire
un'interpretazione univoca, con nota allegata alla presente
(all. 2), si forniscono alcuni indirizzi operativi che contribuiscono
a chiarire l'esatto ambito applicativo della decurtazione
di punti per alcune violazioni.
3. Soggetti a cui si applica la decurtazione
La decurtazione interessa il conducente quando è
identificato al momento della contestazione. Quando questi,
invece, non è identificato, la decurtazione di punteggio
riguarda il proprietario del veicolo - se titolare di patente
di guida - al quale, entro il termine di 30 giorni dalla
notificazione del verbale di contestazione, è concessa
la possibilità di indicare chi era effettivamente
alla guida del veicolo. Trattandosi di una facoltà
e non di un obbligo di fornire le informazioni richieste,
in caso di omissione delle informazioni entro il termine
fissato o quando le notizie fornite non consentano comunque
di risalire al conducente, ferma restando la decurtazione
del punteggio a carico del proprietario, non si può
procedere nei suoi confronti all'applicazione delle sanzioni
previste dall'articolo 180 comma 8 CdS.
Quando il veicolo non è intestato ad una persona
fisica ma ad una persona giuridica, l'obbligo di indicare
chi era effettivamente alla guida al momento dell'accertamento
spetta al legale rappresentante o ad un suo delegato al
quale, tuttavia, non si applica la decurtazione di punteggio
nel caso in cui ometta di fornire i dati o fornisca indicazioni
dalle quali non sia possibile risalire al conducente. In
questi casi l'art. 126-bis CdS impone all'organo di polizia
stradale che non ottiene le informazioni entro il termine
fissato di procedere all'applicazione delle sanzioni previste
dall'articolo 180 comma 8 CdS. La stessa sanzione si applica
anche nel caso in cui le notizie fornite non consentano
di risalire all'identità del conducente.
4. Indicazione del punteggio sui verbali di contestazione
Il nuovo istituto impone agli operatori di polizia di comunicare
al trasgressore che la violazione commessa comporta la decurtazione
di punteggio, riportando la relativa annotazione nel verbale
di contestazione con l'indicazione del punteggio previsto.
A tale riguardo può essere utilizzata la seguente
dizione: "La violazione dell'art. ..... CdS determina
la decurtazione di n. .... punti". Qualora con un solo
verbale siano contestate più violazioni che prevedono
decurtazione di punteggio, per ciascuna di esse l'entità
dei punti previsti dovrà essere indicata separatamente.
Quando ricorre il limite del cumulo delle sanzioni richiamato
al precedente punto 2.2, fermo restando l'indicazione dell'entità
della decurtazione prevista per ciascuna violazione, sarà
indicato altresì che il punteggio massimo effettivamente
decurtato sarà di 15 punti. Pertanto, sul verbale,
dopo l'indicazione del punteggio per ciascuna violazione,
sarà riportata la seguente dizione "Le violazioni
accertate, ricorrendo le condizioni del comma 1-bis dell'art.
126-bis CdS, determineranno complessivamente la decurtazione
di 15 punti".
Per l'art. 126-bis, comma 2 CdS, in sostanza, la sottrazione
dei punti è richiesta anche quando il conducente,
quale responsabile della violazione, non sia stato identificato.
In questi casi, il verbale di contestazione verrà
notificato al proprietario del veicolo, in qualità
di obbligato in solido ai sensi dell'articolo 196 CdS, con
l'invito a far conoscere, entro 30 giorni dalla notificazione,
l'identità del conducente, al quale il verbale di
contestazione sarà successivamente notificato. Nel
verbale notificato al proprietario può essere utilizzata
la seguente dizione: "La violazione dell'art. .....
CdS determina la decurtazione di n. .... punti che verrà
posta a carico della S.V., in qualità di responsabile
in solido, salvo che, entro 30 giorni dalla ricezione del
presente verbale, non pervenga a questo ufficio una dichiarazione
sottoscritta contenente l'indicazione delle generalità
ed i dati della patente di guida di colui che, al momento
dell'accertamento, conduceva il veicolo". Quando il
proprietario non è persona fisica, invece, l'intimazione
potrà avere il seguente tenore "La violazione
dell'art. ..... CdS determina la decurtazione di n. ....
punti. La S.V. è invitata a fornire le generalità
ed il numero di patente della persona che, al momento della
violazione di cui sopra, si trovava alla guida entro 30
giorni decorrenti dalla notificazione del presente verbale
con l'avvertenza che, ove non fornisse tali dati, ai sensi
dell'art.126-bis comma 2, saranno applicate a suo carico
le sanzioni previste dall'art. 180 comma 8 CdS.".
Qualora la violazione sia commessa da un neopatentato e
comporti il raddoppio del punteggio come specificato dal
precedente punto 3, nel verbale di contestazione sarà
riportato il punteggio previsto per ciascuna violazione
già raddoppiato aggiungendo: "La decurtazione
prevista per ciascuna violazione è stata raddoppiata
perché la S.V è munita di patente da meno
di 3 anni" ovvero, quando trattasi di verbale notificato
al proprietario: "La decurtazione prevista dal presente
verbale sarà raddoppiati qualora il responsabile
risulti titolare di patente di guida da meno di 3 anni".
5. Comunicazione delle violazioni all'Anagrafe nazionale
degli abilitati.
Secondo quanto disposto dal comma 2 del citato art.126-bis
CdS, l'organo da cui dipende l'agente accertatore, entro
trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata,
deve dare notizia dell'accertamento delle violazioni che
comportano perdita di punteggio, all'Anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida. Tale attività, anche
per i verbali redatti da personale della Polizia di Stato
in servizio presso uffici diversi, è svolta in provincia
dalla Sezione di Polizia Stradale, che cura il registro
cronologico di cui all'art.383, comma 3 del Regolamento
di esecuzione ed attuazione del codice della strada.
La comunicazione può essere effettuata solo se il
verbale di contestazione sia stato definito e cioè
quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi
e giurisdizionali, ovvero siano decorsi inutilmente i termini
per la proposizione dei medesimi.
Pertanto, trascorsi 60 giorni dalla contestazione o dalla
notificazione del verbale in assenza di comunicazione dell'avvenuto
pagamento in misura ridotta o della presentazione del ricorso
al prefetto di cui all'art. 203 CdS o di quello al giudice
di pace di cui all'art.204-bis CdS, l'ufficio competente,
entro 30 giorni, provvederà a trasmettere la decurtazione
del punteggio all'Archivio nazionale degli abilitati alla
guida.
Quando, invece, entro il termine sopraindicato si ha notizia
che da parte del conducente o dell'obbligato in solido sono
stati esperiti i rimedi amministrativi e giurisdizionali
avverso il verbale previsti dagli articoli 203, 204-bis
e 205 CdS, in assenza di notizie certe circa l'esito dei
procedimenti amministrativi o giurisdizionali stessi, l'ufficio
da cui dipende l'organo accertatore non deve disporre l'inoltro
della citata comunicazione all'Anagrafe nazionale degli
abilitati alla guida. In tali casi, il termine di 30 giorni
per la comunicazione all'anagrafe dei conducenti, decorre
dal momento in cui l'ufficio o il comando da cui dipende
l'accertatore riceve notizia dell'esito dei ricorsi.
Qualora, successivamente all'inserimento della decurtazione
nell'Archivio nazionale degli abilitati alla guida, risulti
l'esperimento di gravami amministrativi o giurisdizionali,
l'organo accertatore provvederà allo storno del punteggio,
secondo le modalità indicate dal D.T.T.S.I.S.
Nel caso in cui nel medesimo verbale siano state contestate
più violazioni che hanno determinato la decurtazione
di punteggio, la comunicazione all'Anagrafe deve avvenire
per ciascuna di esse, anche in tempi differiti, in ragione
dello stato del procedimento amministrativo che riguarda
le singole ipotesi, per alcune delle quali potrebbe essere
intervenuto il pagamento in misura ridotta, mentre per altre
il trasgressore potrebbe aver avviato la procedura del rimedio
amministrativo o giurisdizionale.
Per effetto delle disposizioni del richiamato D.L. 151/2003,
la comunicazione deve essere effettuata solo per via telematica
secondo i tracciati record e le modalità stabilite
dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.
L'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida è
già stata attivata per avviare l'alimentazione della
banca-dati da parte degli organi di polizia stradale di
cui all'art.12 CdS e le relative istruzioni possono essere
reperite direttamente attraverso il portale informatico
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporto (indirizzo
web www.ministeroinfrastrutturetrasporti.it.).
6. Recupero dei punti sottratti.
Secondo il comma 5 dell'art.126-bis, nell'ipotesi di perdita
parziale del punteggio, la successiva mancanza, per un periodo
di due anni consecutivi, a decorrere dall'ultima infrazione,
di violazioni che comportino la decurtazione, determina
l'attribuzione del punteggio iniziale di 20 punti. Invece,
se il titolare dispone già di 20 punti, la mancanza
di violazioni per due anni determina l'attribuzione di un
credito di 2 punti, fino ad un massimo di 10. In entrambi
i casi, presupposto per il recupero del punteggio iniziale
o per l'attribuzione del credito è l'assenza di violazioni
accertate nel periodo di riferimento e, quindi, i punti
già attribuiti possono essere di nuovo sottratti
qualora, successivamente all'attribuzione, venga comunicata
una violazione accertata nello stesso biennio.
In caso di decurtazione di punti ed a condizione che il
punteggio disponibile non sia completamente esaurito, il
comma 4 dello stesso art.126-bis CdS ha previsto che la
frequenza di appositi corsi di aggiornamento, organizzati
dalle autoscuole e da soggetti pubblici e privati autorizzati
dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, consenta
all'interessato di recuperare 6 punti, elevati a 9 per i
titolari di patenti professionali che frequentino specifici
corsi di aggiornamento.
7. Sospensione della patente a seguito dell'obbligo di
revisione.
Al conducente, che abbia esaurito tutto il punteggio disponibile,
il D.T.T.S.I.S. notifica nei modi previsti dall'art.201,
c.3, CdS il provvedimento di revisione della patente. Qualora
l'interessato non si sottoponga agli accertamenti dell'idoneità
tecnica prescritti dall'art.128 CdS entro i 30 giorni successivi
alla data di notifica, la patente di guida è sospesa
a tempo indeterminato.
Il provvedimento di sospensione viene notificato a cura
degli organi di cui all'art.12 CdS, che provvedono anche
al materiale ritiro del documento, rilasciando copia di
apposito verbale, ed alla sua conservazione .
8. Applicazione della patente a punti ai conducenti stranieri
Secondo le disposizioni dell'art. 6-ter della legge di
conversione del decreto-legge 151/3003, la decurtazione
del punteggio avviene anche nei confronti dei conducenti
stranieri. Infatti, i conducenti muniti di patente rilasciata
da uno Stato estero nel quale non vige il meccanismo della
patente a punti, subiscono decurtazioni per le violazioni
commesse in Italia, secondo le norme della patente a punti
italiana.
I punteggi sono registrati in una speciale sezione dell'anagrafe
dei conducenti tenuta dal D.T.T.S.I.S con le medesime modalità
previste dall'art. 126-bis CdS per l'analogo procedimento
valevole per le patenti italiane o per quelle equiparate.
Esaurito il punteggio disponibile, tuttavia, non si applica
la revisione della patente di guida ma viene disposto un
provvedimento interdittivo della circolazione. Infatti,
se il conducente totalizza almeno 20 punti in un anno non
può più circolare in Italia per 2 anni; se
li totalizza in 2 anni, non può circolare per 1 anno.
se li totalizza in un periodo compreso tra i 2 ed i 3 anni,
non può circolare per 6 mesi.
In questa prima fase di applicazione, in attesa che da
parte del D.T.T.S.I.S venga attivata la sezione specializzata
della banca-dati, fermo restando l'obbligo di riportare
l'annotazione sul verbale della decurtazione del punteggio,
non si procederà alla trasmissione delle violazioni
all'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. I verbali
di contestazione nei confronti di stranieri per i quali
ricorrono le condizioni per la decurtazione del punteggio,
saranno comunque tenuti in evidenza per la successiva trasmissione,
appena saranno rese operative le procedure di alimentazione
della predetta banca-dati, di cui si fa riserva di fornire
tempestiva notizia.
9. Gestione della fase transitoria delle comunicazioni
L'Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida è
già stata attivata per avviare l'alimentazione della
banca-dati da parte degli organi di polizia stradale di
cui all'art. 12 CdS.
Per la Polizia di Stato, provvederà alla comunicazione
per via telematica, il CEPS di Settebagni operando in modo
automatico direttamente sul verbale trasmesso al CEPS senza
necessità di interventi da parte delle Sezioni mentre,
per gli altri organi di polizia stradale, sono in corso
di attivazione analoghe procedure informatiche.
Nelle more del completamento delle procedure di cui sopra
e per consentire comunque l'avvio del nuovo sistema nel
rispetto dei tempi previsti dalle disposizioni dell'art.126-bis
CdS, gli organi di polizia stradale sprovvisti di collegamenti
telematici con il D.T.T.S.I.S potranno avvalersi della collaborazione
degli Uffici della Polizia Stradale. Perciò, fino
a quando non verranno fornite ulteriori istruzioni al riguardo,
le Sezioni Polizia Stradale, previe dirette intese con i
comandi o con gli uffici interessati, compatibilmente alle
esigenze interne di gestione ed alla disponibilità
effettiva di spazi e dispositivi informatici, nel rispetto
della riservatezza d'ufficio imposta dalla natura dei dati
trattati, consentiranno ad operatori di quegli organi di
polizia stradale ancora privi del collegamento telematico
con il D.T.T.S.I.S. di effettuare l'inserimento degli elementi
essenziali della comunicazione relativa alla decurtazione
del punteggio utilizzando una postazione di lavoro disponibile
presso gli uffici verbali.
L'inserimento, che sarà curato interamente sotto
la diretta responsabilità degli operatori predetti,
sarà effettuato attraverso la procedura di collegamento
con il CED del D.T.T.S.I.S. resa disponibile nel portale
di accesso del CEPS di Settebagni, secondo le modalità
e procedure indicate nelle istruzioni operative dettate
dallo stesso D.T.T.S.I.S.. A tale scopo, seguendo le stesse
istruzioni, il comando o l'ufficio a cui appartiene l'operatore
addetto all'inserimento, provvederà preventivamente
a registrarsi ed accreditarsi presso il D.T.T.S.I.S.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
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