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Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA,
DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA
DI STATO
N.300/A/1/33792/109/16/1 Roma, 14.9.2004
Oggetto: Ulteriori disposizioni per l'applicazione della
disciplina della patente a punti.
Si fa seguito alla circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1
del 12.8.2003 con la quale venivano fornite le prime indicazioni
operative per garantire il corretto funzionamento della
nuova procedura della patente a punti di cui all'art. 126
bis C.d.S.
In questo primo periodo di applicazione della nuova procedura,
che ha mostrato complessivamente apprezzabili risultati
dal punto di vista della concreta riduzione degli incidenti
stradali, si sono manifestate alcune problematiche e sono
stati formulati molti quesiti ai quali, con la presente
circolare, si intende dare risposta allo scopo di garantire
una corretta ed uniforme applicazione della procedura della
patente a punti.
1. Patente a punti per conducenti titolari di patenti rilasciate
da Stato estero
Sciogliendo la riserva formulata al punto 8 della circolare
n.300/A/1/44248/109/16/1 del 12.8.2003 il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato che è
stata attivata una sezione speciale dell'Anagrafe nazionale
degli abilitati alla guida destinata a contenere le generalità
dei conducenti stranieri che hanno commesso nel territorio
italiano violazioni che comportano la perdita di punti.
Le conseguenze dell'annotazione delle violazioni commesse
da conducenti stranieri sono descritte nell'art. 6 ter della
legge 214/2003 e riguardano coloro che nel loro Paese di
origine non siano sottoposti ad un regime simile alla patente
a punti.
Con le procedure di trasmissione stabilite dall'art.126-bis
C.d.S., gli organi di polizia stradale possono, dunque,
procedere ad alimentare la banca dati con le informazioni
relative ai conducenti titolari di patenti straniere ai
quali siano state applicate sanzioni che prevedono penalizzazioni
sulla patente.
In attesa della redazione di un elenco degli Stati che prevedono
nel loro ordinamento un meccanismo analogo a quello della
patente a punti, codesti Uffici invieranno la segnalazione
all'Anagrafe nazionale per tutte le violazioni commesse
da conducenti titolari di patenti rilasciate in Stati diversi
dall'Italia.
2. Decurtazione dei punti nei confronti di titolare di patente
identificato successivamente.
Come indicato al punto 3 della circolare n. 300/A/1/44248/109/16/1
del 12.8.2003 e secondo le disposizioni del comma 2°
dell'art. 126-bis, nel caso in cui il conducente non sia
stato identificato al momento dell'accertamento dell'illecito,
la decurtazione di punteggio viene attribuita, se munito
di patente, al proprietario del veicolo, salvo che questi,
entro 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione,
non comunichi chi era effettivamente alla guida del mezzo
al momento dell'accertamento.
In tale ultima eventualità, in questa prima fase
applicativa della nuova procedura, sono sorti dubbi in ordine
alla corretta prassi da seguire da parte degli uffici di
polizia. Sull'argomento, acquisito il conforme parere dell'Ufficio
Studi, Ricerche e Consulenza di questo Dipartimento e dell'Ufficio
Affari Legislativi e Coordinamento Studi ed Analisi del
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, si precisa
quanto segue.
Qualora il proprietario del veicolo provveda al pagamento
del verbale e faccia pervenire all'ufficio procedente una
dichiarazione (conforme al modello di cui all'allegato 1),
sottoscritta dalla persona che era effettivamente alla guida,
avente firma autenticata ovvero contenuto di dichiarazione
sostitutiva di atto notorio in forma autocertificata ai
sensi dell'art.38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, la decurtazione
di punteggio sarà attribuita alla persona effettivamente
identificata come conducente al momento del fatto, senza
necessità di ulteriore notifica del verbale.
Qualora, invece, il proprietario faccia pervenire una dichiarazione
con la quale comunica le generalità del conducente
ma che non sia stata sottoscritta da quest’ultimo
nelle forme sopraindicate, il verbale di contestazione deve
essere notificato al soggetto indicato come l'effettivo
trasgressore.
La notifica del verbale alla persona indicata come conducente
deve essere effettuata sia nel caso in cui il proprietario
non abbia pagato la sanzione pecuniaria, sia nel caso in
cui abbia provveduto al pagamento.
In quest’ultimo caso, il verbale non può considerarsi
definito e la somma versata dal proprietario deve essere
contabilizzata in modo da non costituire pagamento in misura
ridotta fino a quando la procedura amministrativa non si
esaurisca anche per la persona che è stata indicata
come effettivo trasgressore. In tali circostanze, infatti,
deve essere riconosciuta a questi la possibilità
di provvedere, a sua volta, alla presentazione di un ricorso
ai sensi degli artt. 203 o 204 bis, C.d.S..
Se il conducente a cui è stato notificato il verbale
ha presentato ricorso, la somma versata in precedenza dall'obbligato
in solido deve essergli sempre restituita comunicandogli
che la persona indicata come trasgressore ha fatto ricorso.
Nel caso in cui, invece, la persona indicata come trasgressore
non provveda al pagamento entro 60 giorni né faccia
ricorso, il verbale deve intendersi definito a suo carico:
pertanto, la comunicazione relativa alla decurtazione dei
punti sarà inviata all'Anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida con le generalità di questa persona; analoga
comunicazione dovrà essere inviata al Prefetto per
l'irrogazione di eventuali sanzioni accessorie sulla patente
di guida.
In tal caso, la somma pagata in precedenza dall'obbligato
in solido sarà introitata quale pagamento in misura
ridotta o quale acconto della somma da mettere a ruolo,
in relazione alla tempestività del pagamento effettuato.
3. Richiesta di fornire le generalità del trasgressore
a locatari (con contratto di leasing), usufruttuari, acquirenti
con patto di riservato dominio.
Quando il trasgressore non sia immediatamente identificato,
l'art.126 bis C.d.S. impone obbligo di chiedere al proprietario
del veicolo chi fosse effettivamente alla guida al momento
dell'accertamento dell'illecito.
La norma, utilizzando il termine "proprietario"
non intende riferirsi soltanto al soggetto che esercita
un potere esclusivo sul veicolo ma anche ai soggetti che,
per effetto di un contratto di locazione finanziaria ovvero
per l'esistenza di un usufrutto o di un altro diritto di
riservato dominio sul bene, ai sensi dell'art.196 C.d.S.,
sono obbligati in solido con il trasgressore, in vece del
proprietario del veicolo. In tali situazioni, infatti, il
proprietario del veicolo non può esercitare né
di fatto né di diritto alcun potere di controllo
sul veicolo ed il verbale di contestazione non dovrebbe
essergli neanche notificato, atteso che non è tenuto
al pagamento della relativa sanzione pecuniaria in solido
con il trasgressore.
Per questo motivo, anche allo scopo di non gravare inutilmente
l'amministrazione di spese di notifica che non potranno
essere recuperate, si ritiene che, in questi casi, il verbale
di contestazione e la richiesta di fornire le informazioni
relative alla persona che si trovava alla guida debbano
essere notificate direttamente al locatario, all'usufruttuario
o all'acquirente con patto di riservato dominio che, tra
l'altro, risultano espressamente richiamati nei pubblici
registri ed indicati nei documenti di circolazione.
4. Richiesta di fornire le generalità del trasgressore
ad impresa
l'art. 126 bis C.d.S. prevede che, qualora il proprietario
del veicolo sia una persona giuridica, l'onere di comunicare
chi fosse alla guida del veicolo spetta al legale rappresentante
o ad un suo delegato al quale, tuttavia, non si applica
la decurtazione di punteggio nel caso in cui ometta di fornire
i dati o fornisca delle indicazioni da cui non sia possibile
risalire al conducente.
Con l'espressione "persona giuridica" la norma
ha inteso comprendere tutte le figure giuridiche diverse
dalla persona fisica anche se, secondo le norme del codice
civile, sono sprovviste di personalità giuridica
in senso stretto. Per questo motivo, la procedura sopraindicata
si ritiene possa applicarsi a tutte le associazioni, imprese
e società, comprese quelle di persone, intestatarie
di veicoli, anche se prive di personalità giuridica,
purché, sulla base delle risultanze della carta di
circolazione, il veicolo risulti intestato a nome della
società o dell'associazione e non a nome del singolo
socio, amministratore o presidente della stessa.
5. Decurtazione di punti a seguito di illeciti penali
Quando sono accertati illeciti previsti dal codice della
strada che conservano carattere penale (artt. 186, 187,
189 C.d.S.) dai quali consegue la decurtazione di punti
dalla patente del responsabile, la comunicazione all'Anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida deve avvenire solo
dopo che sia divenuta definitiva la sentenza di condanna
e cioè dopo che sia trascorso il termine per i possibili
gravami senza che questi siano attivati dal reo.
La decurtazione si può applicare anche in caso di
condanna conseguente a patteggiamento poiché la misura
non può essere inquadrata come sanzione accessoria
conseguente all'illecito.
Visto che non esiste, allo stato attuale della normativa,
un obbligo di comunicazione della sentenza di condanna né
da parte delle Cancellerie giudiziarie né da parte
dello stesso responsabile, codesti Uffici avranno cura di
seguire periodicamente lo stato del procedimento penale
sollecitando, anche per le vie brevi, le Cancellerie a fornire
le informazioni necessarie in ordine alla sua conclusione
allo scopo di consentire l'effettuazione della comunicazione
prescritta dall'art.126 bis C.d.S..
6. Termine per la comunicazione della decurtazione
Secondo le disposizioni dell'art. 126 bis, comma 2, C.d.S.
il termine di 30 giorni entro il quale deve avvenire la
comunicazione all'Anagrafe nazionale circa la decurtazione
dei punti, decorre dal momento in cui l'organo di polizia
ha avuto comunicazione dell'avvenuta definizione del verbale
di contestazione e cioè da quando ha ricevuto formale
comunicazione dell'avvenuto pagamento in misura ridotta
ovvero dell'esito dell'eventuale gravame presentato avverso
il verbale.
Tale termine ha carattere ordinatorio, come appare evidente
dal contesto normativo in cui è collocato, atteso
che la decurtazione di punti è una conseguenza automatica
della violazione contro la quale non è ammesso un
autonomo gravame. Ne consegue che l'organo di polizia che
ha accertato l'illecito ha sempre l'obbligo di effettuare
la comunicazione alla citata Anagrafe, sebbene siano trascorsi
più di 30 giorni dalla definizione del verbale.
IL DIRETTORE CENTRALE
Piscitelli
Allegato 1
alla circolare prot n. 300/A/1/33792/109/16/1 del 14 settembre
2004
da COMPILARE A CURA DEL CONDUCENTE (*)
MODULO DI COMUNICAZIONE DATI DEL CONDUCENTE
al verbale di contestazione nr………
di Registro Generale nr………
Il sottoscritto………………………………………………………………………………………………………..
nato a ………………………………………………………………….
.prov………..il………/………/……….
residente in………………………………………………………………………………………..prov…………..
via…………………………………………………………………………………………………………n.………
dopo aver preso visione e piena conoscenza del verbale
di contestazione nr……… di Registro generale
nr………… notificato in data ……..dalla
Sezione Polizia Stradale di…………..
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni
penali nel caso di false attestazioni, (art 76 DPR 445/2000),
sotto la propria personale responsabilità,
dichiara che
nelle circostanze di tempo e di luogo riportate nel verbale
di contestazione si trovava alla guida del veicolo con il
quale è stata commessa la violazione contestata.
Ai fini dell’applicazione delle conseguenti misure
indicate nel verbale (decurtazione di punti e/o sospensione
della patente) comunica di essere titolare di patente di
guida cat………….nr…………………………
rilasciata da ([1]) …………………………………………………………
in data……../………/……………
valida fino al ……../………/…………….
Si allega alla presente dichiarazione una copia fotostatica
non autenticata e firmata della patente di guida che, ai
sensi dell’art.38, C. I-III T.U. 445/2000 e della
Risoluzione n116/Sesa 29-03-2000 del Dipartimento della
Funzione Pubblica è valida a tutti gli effetti di
legge come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
anche per autenticare la firma apposta sulla presente.
…………………………
lì……………….
Firma
___________________________________
Istruzione per la compilazione della dichiarazione
(*) QUESTO MODELLO DEVE ESSERE UTILIZZATO solo dalla persona
che dichiara di essere l’effettivo responsabile della
violazione. Non deve essere compilato, perciò, dall’obbligato
in solido (destinatario della notifica del verbale) qualora
l’effettivo responsabile non intenda sottoscriverla.
In questo caso, la comunicazione delle generalità
di chi era alla guida deve essere fatta pervenire alla Sezione
Polizia Stradale in carta semplice, riproducendo i dati
anagrafici del trasgressore, il numero di verbale e (se
noto) della patente del trasgressore
· Alla dichiarazione deve essere allegata la fotocopia
della patente (sia nella parte anteriore che in quella posteriore)
sulla quale deve essere scritta la seguente frase “Io
sottoscritto/a -----nato/a a ---- il ---e residente a ------in
via ---DICHIARO che la fotocopia del seguente documento,
è conforme agli originali in mio possesso.”
La copia fotostatica deve essere firmata”.
· La dichiarazione deve essere firmata in originale
e restituita (con consegna a mano o con lettera raccomandata)
alla Sezione Polizia Stradale che ha notificato il verbale
a cui è allegata, entro 30 giorni dalla notifica
stessa.
· Qualora il conducente sia persona diversa dal
proprietario del veicolo (o altro obbligato in solido) e
la dichiarazione non è stata firmata in originale
ovvero non ha allegata la copia della patente di guida,
il verbale di contestazione sarà di nuovo notificato,
alla persona indicata come conducente, con spese interamente
a suo carico.
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La redazione di megghy.com
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