Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Delibera n. 286/05/CONS
Misure urgenti in materia di fissazione dei prezzi massimi
di terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili
L’Autorità
NELLA riunione di Consiglio del 19 luglio 2005;
VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
recante "Codice delle comunicazioni elettroniche",
ed in particolare l’articolo 12, comma 6 dello stesso,
che consente all’Autorità di adottare adeguati
provvedimenti temporanei cautelari;
VISTA la Raccomandazione della Commissione europea n. C(2003)497
sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell’ambito
del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche,
relativamente all’applicazione di misure ex ante secondo
quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell’11 febbraio
2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee L 114 dell’8 maggio 2003;
VISTA la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante
"Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo
quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 116 del 19 maggio 2004, e le conseguenti disposizioni organizzative
di cui alle determinazioni n. 1/04 e 2/04;
VISTA la delibera n. 399/02/CONS, recante "Linee guida
per la contabilità a costi correnti per gli operatori
notificati di rete fissa e mobile e misure in materia di predisposizione
della contabilità regolatoria da parte degli operatori
mobili", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 3 dell'8 gennaio 2003;
VISTA la delibera n. 47/03/CONS, recante "Revisione
e meccanismi di programmazione dei prezzi massimi di terminazione
praticati dagli operatori di rete mobile notificati e regolamentazione
dei prezzi delle chiamate fisso-mobile praticati dagli operatori
di rete fissa notificati" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 68 del 22 marzo 2003;
VISTA la delibera n. 465/04/CONS, recante "Consultazione
pubblica sull’identificazione ed analisi del mercato,
della valutazione del significativo potere di mercato per
le imprese ivi operanti e sugli obblighi regolamentari cui
vanno soggette le imprese che dispongono di un tale potere
(mercato n. 16 fra quelli identificati dalla Raccomandazione
sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi della Commissione
Europea)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 34 dell’11 febbraio 2005;
VISTA la proposta del Dipartimento Regolamentazione;
VISTO il parere dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato sullo schema di provvedimento, pervenuto
in data 14 luglio 2005;
CONSIDERATO quanto segue:
A. Il procedimento
1. L'Autorità, valutata la possibile sussistenza dei
presupposti di cui all’articolo 12, comma 6, del Codice
delle comunicazioni elettroniche (di seguito Codice) ("In
circostanze straordinarie l’Autorità, ove ritenga
che sussistano motivi di urgenza, in deroga alla procedura
di cui ai commi 3 e 4, al fine di salvaguardare la concorrenza
e tutelare gli interessi degli utenti, può adottare
adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto
immediato, in coerenza con le disposizioni del Codice. L’Autorità
comunica immediatamente tali provvedimenti, esaurientemente
motivati, alla Commissione europea e alle Autorità
di regolamentazione degli altri Stati membri. La decisione
dell’Autorità di estendere il periodo di efficacia
dei provvedimenti così adottati o di renderli permanenti
è soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e 4"),
nella riunione del Consiglio del 22 giugno 2005, ha disposto,
su proposta del Dipartimento Regolamentazione, l’avvio
di un "Procedimento per l’adozione di un eventuale
provvedimento temporaneo cautelare, ai fini della riduzione
dei prezzi di terminazione delle chiamate vocali originate
dalle reti fisse e mobili e terminate sulle singole reti mobili
degli operatori".
Facendo seguito a tale decisione, in data 24 giugno 2005,
l’Autorità ha notificato l’avvio del procedimento
agli operatori H3G S.p.A. (di seguito H3G), Telecom Italia
S.p.A. (Telecom Italia), Tim Italia S.p.A. (TIM), Vodafone
Omnitel NV (Vodafone) e Wind Telecomunicazioni S.p.A. (Wind).
L’Autorità, considerato il carattere di urgenza
della procedura cautelare, ha richiesto ai soggetti interessati
di far pervenire, entro cinque giorni dalla notifica dell’avviso
di avvio del procedimento, le loro memorie, con particolare
riguardo alla possibile adozione delle misure di cui all’articolo
12, comma 6, del Codice delle comunicazioni elettroniche.
Sono pervenute e sono state acquisite agli atti le memorie
inviate dagli operatori Tim (30 giugno 2005) Vodafone (30
giugno 2005), Wind (29 giugno 2005), H3G (28 giugno 2005)
e Telecom Italia (1° luglio 2005).
L’Autorità ha altresì convocato in audizione,
in data 5 luglio 2005, su loro espressa richiesta, gli operatori
Tim, Vodafone, Wind, H3G, nonché le Associazioni dei
consumatori Adiconsum, Adoc, Assortenti, Cittadinanzattiva,
Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento consumatori,
Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori.
Gli operatori suindicati e le associazioni Lega Consumatori,
Cittadinanzattiva, Unione Nazionale Consumatori ed Adoc hanno
partecipato all’audizione.
Lo schema di provvedimento, come approvato dal Consiglio dell’Autorità
in data 6 luglio 2005, è stato trasmesso in data 8
luglio 2005 all’Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato (di seguito AGCM) per l’acquisizione di
un parere, in considerazione del fatto che la materia interessata
presentava rilevanti profili di tutela della concorrenza.
Il parere sullo schema di provvedimento reso dall’AGCM
è pervenuto all’Autorità in data 14 luglio
2005.
B. Il quadro regolamentare di riferimento
2. L’Autorità, con la delibera n. 47/03/CONS
del 5 febbraio 2003, aveva fissato, a partire dal 1° giugno
2003, il prezzo massimo di terminazione degli operatori TIM
e Vodafone al valore di 14,95 centesimi di euro al minuto.
Nell’ambito di tale delibera l’Autorità
aveva altresì ritenuto ragionevole una riduzione programmata
di tale prezzo di un ulteriore 20% nel periodo 2004-2005,
da distribuire in ragione del 10% l’anno al lordo dell’inflazione.
L’effettiva applicazione delle riduzioni era subordinata
al perfezionamento del sistema di contabilità a costi
incrementali ed alla revisione degli obblighi regolamentari,
in capo ai soggetti operanti nella telefonia fissa e mobile,
conseguenti all’entrata in vigore delle norme nazionali
di recepimento delle direttive comunitarie di cui al nuovo
quadro regolamentare. In particolare, la ragionevolezza di
tale riduzione era stata valutata sulla base dei prevedibili
incrementi di efficienza degli operatori di rete mobile come
rilevati dall’analisi dei dati pubblici di bilancio
per gli anni 1999-2001. Successivamente alla decisione di
cui alla delibera n. 47/03/CONS, l’Autorità ha
completato la verifica delle contabilità regolatorie
degli operatori TIM e Vodafone dell’anno 2001 ed ha
esaminato le contabilità regolatorie degli anni 2002
e 2003. L’ipotesi di una riduzione del 10% annuo per
gli anni 2004-2005 è risultata nella media confermata
dall’analisi dei dati contabili sopra indicati. L’introduzione
del nuovo quadro regolamentare comunitario, con i relativi
adempimenti (v. infra n.18), ha poi tuttavia ritardato un
possibile intervento dell’Autorità volto a rendere
effettive le riduzioni previste nella predetta delibera.
3. Con la successiva delibera n. 465/04/CONS, l’Autorità
ha disposto l’avvio di una consultazione pubblica sull’identificazione
ed analisi del mercato della terminazione di chiamate vocali
su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati
dalla Raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e
dei servizi della Commissione europea), sulla valutazione
di sussistenza del significativo potere di mercato per le
imprese ivi operanti, e sugli obblighi regolamentari cui vanno
soggette le imprese che dispongono di un tale potere. Con
tale provvedimento, l’Autorità ha quindi avviato
il processo di analisi del mercato interessato secondo quanto
previsto all’art. 19 del Codice, per quanto attiene
all’analisi del mercato rilevante, e dagli artt. 44
e 45 per ciò che riguarda l’imposizione, la modifica
e la revoca degli obblighi nei confronti delle imprese designate
come detentrici di un significativo potere di mercato. Ai
sensi di quanto previsto dall’art. 11 dello stesso Codice,
la proposta di provvedimento dell’Autorità è
stata sottoposta ad una consultazione pubblica, avviata con
la pubblicazione della delibera.
4. La delibera n. 465/04/CONS delinea una serie di orientamenti
relativi all’adozione di misure regolamentari ed obblighi
ex-ante, di alcune delle quali era prevista l’applicazione
a partire dal l° giugno 2005. Gli orientamenti espressi
nel provvedimento sono i seguenti:
in linea con quanto previsto dalla Raccomandazione sui mercati
rilevanti, l’Autorità ha individuato, per ogni
rete mobile operante in Italia, ed indipendentemente dalla
tecnologia utilizzata (GSM o UMTS), un singolo mercato nazionale
della terminazione vocale, suscettibile di regolamentazione
ex ante, con riferimento al servizio di terminazione su rete
mobile delle chiamate vocali originate sia da reti fisse sia
da reti mobili.
Sulla base della definizione di mercato individuata, ciascun
operatore di rete mobile (mobile network operator, MNO) risulta
essere operatore dominante per la terminazione sulla propria
rete, in quanto detiene il 100% di ciascun mercato rilevante.
L’analisi ha inoltre evidenziato l’esistenza di
elevate barriere all’ingresso (anche per l’impossibilità
di duplicare l’infrastruttura di terminazione verso
gli utenti di un determinato MNO) e la mancanza di potenziali
concorrenti. Relativamente all’andamento dei prezzi,
nonostante l’intervento regolamentare, le tariffe di
terminazione mobile in Italia risultano comprendere margini
di extraprofitto. Alla luce di tali motivazioni, l’Autorità
ha indicato l’orientamento di identificare gli operatori
TIM, Vodafone, Wind, e H3G come individualmente dominanti
nella fornitura del servizio di terminazione mobile vocale
sulle proprie reti.
L’Autorità ha quindi proceduto alla individuazione
dei rispettivi obblighi ex-ante ritenuti necessari al fine
di promuovere l’efficienza economica e la concorrenza
sostenibile, nonché di recare il massimo vantaggio
ai consumatori. Considerando il quadro concorrenziale emerso
dall’analisi di mercato, gli obblighi sono stati graduati
in funzione delle diverse caratteristiche di ciascun operatore
secondo il seguente schema:
tutti gli operatori sono soggetti ad obblighi di trasparenza
e di non discriminazione e, quindi, di pubblicazione di un’Offerta
di Riferimento che includa, oltre al prezzo del servizio di
terminazione, anche le condizioni di interconnessione alla
rete di ciascun operatore;
relativamente all’obbligo di non discriminazione, l’Autorità
ritiene che tale previsione debba consentire di assicurare
le medesime condizioni economiche agli operatori terzi che
acquistano servizi di terminazione, e risulti pertanto giustificata
dalla necessità di garantire a tutti gli operatori
le medesime condizioni concorrenziali nel mercato al dettaglio.
Il prezzo del servizio di terminazione offerto alle società
controllate, collegate ed alle divisioni commerciali dell’operatore
mobile, dovrà pertanto essere uguale a quello offerto
agli operatori terzi;
con riguardo al controllo del prezzo di terminazione, l’Autorità
ha espresso la posizione di confermare, in capo agli operatori
TIM e Vodafone, l’obbligo di orientamento al costo attraverso
un meccanismo del network cap che prevede un valore obiettivo,
al 2007, del prezzo della terminazione di 8,70 centesimi di
euro al minuto, valutato sulla base di un modello di contabilità
a costi incrementali. La riduzione annuale del prezzo di terminazione
nel periodo di applicazione del network cap è valutata
in misura pari al 15%. La proposta di provvedimento prevede
che al 1° giugno 2005 gli operatori TIM e Vodafone riducano
il prezzo di terminazione di tutte le chiamate sulle proprie
reti secondo il meccanismo del network cap ad un valore che,
in ogni caso, non deve essere superiore a 12,60 centesimi
di euro al minuto;
l’obbligo di orientamento al costo viene altresì
esteso all’operatore WIND con l’applicazione del
cd. delayed approach. In particolare, il prezzo massimo previsto,
a valere dal 1° giugno 2005, è fissato in misura
pari al valore attualmente praticato dagli operatori TIM e
Vodafone, ossia 14,95 centesimi di euro al minuto. L’imposizione
di un meccanismo di network cap consente di ridurre tale valore
nel periodo 2005-2007, prevedendo un valore obiettivo, da
perseguire nel 2007, valutato sulla base di un modello di
contabilità a costi incrementali, tenendo conto delle
specificità dell’operatore, stimato sempre dell’ordine
di 8,70 centesimi di euro al minuto;
gli operatori di rete mobile hanno la possibilità di
articolare il prezzo di terminazione su fasce orarie di picco
e di fuori picco, nel rispetto del predetto vincolo sul prezzo
medio di terminazione;
in considerazione della differente posizione di mercato, ed
in particolare del recente ingresso sul mercato, nel provvedimento
viene inoltre proposto di non assoggettare, nel periodo considerato,
H3G all’obbligo di controllo dei prezzi di terminazione;
nel confermare per gli operatori TIM e Vodafone l’obbligo
di predisposizione di un sistema di contabilità regolatoria
che, a partire dall’esercizio 2005, dovrà essere
realizzato sulla base della metodologia a costi incrementali,
il provvedimento estende anche a WIND, dal 2005, tale obbligo
con l’utilizzazione della stessa metodologia contabile.
C. La posizione espressa dai soggetti intervenuti nell’ambito
del procedimento
5. Come sopra esposto, le società Telecom Italia,
TIM, Vodafone, Wind e H3G hanno espresso le proprie argomentazioni
attraverso memorie scritte. Alcune di esse hanno fatto richiesta
e sono state sentite in audizione. L’Autorità
ha altresì sentito in audizione le seguenti associazioni
dei consumatori: Lega Consumatori, Cittadinanzattiva, Unione
Nazionale Consumatori ed Adoc.
6. Le argomentazioni delle predette società riguardano,
in sintesi, principalmente i seguenti aspetti:
la sussistenza dei presupposti per l’adozione di una
simile misura in materia di fissazione dei prezzi massimi
di terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili;
l’ambito del potere di adozione di un provvedimento
temporaneo cautelare, ai sensi dell’art. 12, comma 6,
del Codice;
l’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione delle
misure da adottare con tale provvedimento temporaneo cautelare;
il valore del prezzo massimo di terminazione da imporre in
esito all’approvazione del provvedimento temporaneo
cautelare;
il calendario di attuazione e la definizione del periodo di
vigenza del provvedimento temporaneo cautelare.
a) la sussistenza dei presupposti per l’adozione di
un provvedimento cautelare
7. In merito alla sussistenza dei presupposti per l’azione
cautelare, parte dei soggetti intervenuti (Tim, Vodafone)
esprime perplessità in merito alla sussistenza di tali
presupposti almeno per la presunta assenza di circostanze
straordinarie e la mancanza dei requisiti di urgenza, sebbene
un operatore (Tim) non si nasconda una specifica situazione
di criticità derivata dal rinnovamento del Consiglio
dell’Autorità sovrapposto all’eccezionale
impegno richiesto agli Uffici per lo svolgimento delle analisi
di mercato per la transizione dal vecchio al nuovo quadro
regolamentare. Tim e Vodafone ritengono che la mancata riduzione
del prezzo di terminazione a partire dal 1° giugno 2003,
data prevista per l’applicazione del valore massimo
(14,95 centesimi di euro al minuto) del prezzo di terminazione
dalla delibera n. 47/03/CONS, non possa essere considerata
presupposto per un intervento straordinario da parte dell’Autorità,
atteso che tale provvedimento non imponeva alcuna riduzione,
ma si limitava ad indicare come ragionevole una riduzione
programmata del prezzo di terminazione del 20% nel biennio
2004-2005. Peraltro un operatore sottolinea che nel periodo
che va dal 1° giugno 2003 ad oggi, a fronte dell’invarianza
nominale delle tariffe di terminazione, si è comunque
assistito, per effetto dell’inflazione, ad una riduzione,
in termini reali, di circa il 5% di tali valori. Un altro
operatore (Wind) sostiene che la mancata riduzione dei propri
prezzi di terminazione nel biennio successivo all’approvazione
della delibera n. 47/03/CONS deriva dalla diversa forza economica
del medesimo operatore, non notificato, nei confronti degli
altri operatori notificati cui tale provvedimento era rivolto.
Infine, H3G ritiene corretto e necessario l’intervento
cautelare da parte dell’Autorità, in considerazione
del ritardo della riduzione dei prezzi della terminazione
su reti mobili e della non applicazione della delibera n.47/03/CONS.
b) l’ambito del potere di adozione di un provvedimento
cautelare
8. Con riguardo all’ambito di applicazione del potere
di adozione di un provvedimento cautelare, un operatore (Wind)
ritiene che l’art. 12, comma 6, del Codice non possa
applicarsi a misure quali l’individuazione dei mercati
rilevanti, l’identificazione di operatori aventi significativo
potere di mercati o l’imposizione di nuovi obblighi
regolamentari. Tale potere potrebbe essere utilizzato esclusivamente
al fine di precisare e/o ulteriormente specificare obblighi
regolamentari già esistenti. Un altro operatore (Vodafone)
ritiene che in ogni caso, anche nell’ambito del procedimento
cautelare debba essere previsto, ai sensi dell’art.
11 del Codice, un meccanismo di consultazione pubblica sulla
proposta di provvedimento, proposta che, secondo lo stesso
operatore, non risulta contenuta nella comunicazione di avvio
del procedimento in esame.
c) l’ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione
delle misure
9. In merito all’ambito di applicazione delle misure,
alcuni operatori (Tim, H3G) sottolineano che le misure che
saranno contenute nel provvedimento temporaneo cautelare non
dovranno contenere elementi di novità rispetto agli
orientamenti espressi dalla delibera n. 465/04/CONS, sui quali,
come riconosciuto dagli stessi operatori, si è svolto
un ampio contraddittorio nel corso della consultazione pubblica.
In tale ambito, tuttavia, due operatori (Tim, Vodafone) ritengono
che quanto previsto dalla comunicazione di avvio, ovvero una
riduzione del prezzo di terminazione delle chiamate vocali
indipendentemente dalla rete di originazione (fissa o mobile),
costituisca un elemento di novità, in quanto, a loro
parere, gli orientamenti previsti dalla sunnominata delibera
riguardano esclusivamente il mercato della terminazione delle
chiamate fisso-mobile. Inoltre, gli stessi operatori assumono
che una eventuale riduzione dei prezzi di terminazione mobile-mobile
non comporterebbe nessun beneficio nei confronti degli utenti;
ciò in mancanza di una specifica regolamentazione dei
prezzi finali delle chiamate originate da rete mobile, prevista
invece per quelle da rete fissa, destinata a ribaltare in
maniera puntuale tali riduzioni nel prezzo finale.
10. In tema di salvaguardia della concorrenza, i citati operatori
ritengono che un intervento in tema di terminazione mobile-mobile,
da un lato, non sarebbe giustificato, stante l’elevata
competitività del mercato radiomobile nazionale, e
dall’altro potrebbe provocare distorsioni competitive.
Al contrario, Wind e H3G ritengono opportuno che l’intervento
riguardi anche la terminazione mobile-mobile, sottolineando,
tra l’altro, come l’Autorità, nella delibera
n. 465/04/CONS, abbia già identificato un unico mercato
della terminazione su singola rete mobile delle chiamate vocali
ed abbia dimostrato la sostanziale coincidenza tra i costi
di terminazione delle chiamate vocali originate da rete fissa
e quelle originate da rete mobile. Rimane tuttavia ferma la
posizione da parte di uno di questi operatori (Wind) circa
l’applicabilità delle misure temporanee ai soli
operatori sino ad ora notificati quali detentori di significativo
potere di mercato.
11. Sempre con riguardo ai profili concorrenziali, due operatori
(Tim e Vodafone) ritengono che nel caso di assoggettamento
a controllo di prezzo del servizio di terminazione mobile-mobile,
la differenziazione dei livelli di controllo proposta dalla
delibera n. 465/04/CONS per Tim e Vodafone, da una parte,
e Wind, dall’altra, e l’assenza di obbligo per
H3G, non risulterebbero giustificate e introdurrebbero un’asimmetria
tra i prezzi dei servizi di terminazione (del tutto analoghi
e speculari) scambiati tra gli operatori. A parere di Tim
e Vodafone, il differenziale di prezzo tra loro e Wind non
sarebbe sufficientemente motivato dalla differente dotazione
spettrale degli operatori in questione o dalla minore quota
di mercato di Wind. Quest’ultima, secondo gli stessi
operatori, non potrebbe essere a questo punto considerata
come nuovo entrante, avendo ricevuto la licenza nel 1998.
Wind non avrebbe quindi più alcun titolo per godere
ancora di quelle misure asimmetriche (assenza di obblighi
regolamentari, differenziale dei prezzi di terminazione fisso-mobile,
condizioni agevolate per il roaming nazionale, etc.) fino
ad ora usufruite. Sempre per gli stessi operatori, una condizione
di asimmetria tra i prezzi di terminazione costituirebbe quindi
una ingiustificata sovvenzione a favore di Wind e metterebbe
in discussione il "principio di simmetria" sino
ad ora adottato nella sottoscrizione degli accordi di interconnessione
mobile-mobile e giustificato dalla natura del servizio.
12. A quest’ultimo riguardo, per converso, Wind e H3G
sottolineano che la scelta della "reciprocità"
nei contratti sia tuttavia stata loro imposta dagli operatori
con maggiore forza di mercato.
d) il valore del prezzo massimo di terminazione
13. In merito allo specifico valore del prezzo massimo di
terminazione sulle singole reti mobili sono state espresse,
sempre in sintesi, le seguenti considerazioni. In primo luogo,
viene sottolineato da un operatore (Vodafone) che il riferimento,
per la misura di riduzione, alla rilevazione (benchmark) IRG
non può sostituirsi al criterio di orientamento al
costo. Viene aggiunto dal medesimo operatore che i propri
dati di costo per il 2003 risulterebbero coerenti con quelli
del benchmark IRG laddove si restringa lo stesso ai paesi
UE15 ed all’area Euro. Peraltro, l’operatore sostiene
che il benchmark così valutato mostra una media pari
rispettivamente a 13,21 e 13,66 centesimi di euro al minuto
che non sarebbe molto distante dal prezzo attualmente praticato
dallo stesso (14,95 centesimi di euro al minuto); l’elevato
valore del prezzo medio nazionale avrebbe poi origine nei
valori di terminazione di Wind e H3G, tra i più alti
d’Europa. Un altro operatore (Tim) ritiene che i livelli
delle tariffe di terminazione da applicarsi in via temporanea
cautelare dovranno, eventualmente, essere corrispondenti a
quanto previsto dalla delibera n. 465/04/CONS, ossia 12,60
centesimi di euro al minuto per Tim e Vodafone e 14,95 centesimi
di euro al minuto per Wind, valori sui quali, sulla base di
una attenta ed articolata analisi, gli operatori hanno fatto
affidamento per le proprie pianificazioni delle scelte commerciali
e degli investimenti. Un terzo operatore (Wind) ritiene che
i benchmark tariffari possano fornire utili indicazioni in
merito al livello di prezzo, in particolare nel caso in cui
le informazioni desumibili dai sistemi di contabilità
regolatoria degli operatori notificati non siano considerate
soddisfacenti.
14. Inoltre, alcuni operatori (Vodafone e Wind) ritengono
che debbano essere escluse dal provvedimento cautelare le
misure di lungo periodo quali la definizione e durata del
meccanismo di programmazione pluriennale (network cap) ed
i valori finali dello stesso meccanismo; secondo un altro
operatore (Tim) dovrà comunque essere confermato il
principio in base al quale i tre operatori Tim, Vodafone e
Wind avranno lo stesso valore finale al termine (2007) del
periodo di network cap. In merito a tale ultimo aspetto, Wind
obietta peraltro che questa misura risulta eccessivamente
penalizzante in quanto comporterebbe una riduzione di oltre
il 50% in due anni.
e) la definizione del periodo di vigenza del provvedimento
cautelare
15. Vodafone ha evidenziato l’importanza di definire,
nell’ambito del provvedimento temporaneo cautelare,
il periodo di vigenza dello stesso provvedimento, e contestualmente
i tempi di conclusione del procedimento di cui alla delibera
n. 465/04/CONS.
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