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Ridotto del 20% il costo delle chiamate da fisso a cellulare

Garante Comunicazioni , delibera 19.07.2005 n° 286/05/CONS

16. Quanto al calendario di attuazione delle misure previste dal provvedimento cautelare, due operatori (Vodafone e Telecom Italia) ritengono che i tempi tecnici necessari per implementare le modifiche di prezzo e gli adempimenti in tema di comunicazioni di variazione dei prezzi dei servizi intermedi e finali non consentano di applicare tale misura prima di 90 giorni dall’adozione del provvedimento, anche se uno di questi operatori ipotizza la possibilità di contrarre i tempi sino al 1° ottobre 2005.

D. Le valutazioni dell’Autorità

I) Le ragioni e la fisionomia essenziale dell’intervento

La sussistenza delle circostanze straordinarie e delle motivazioni di urgenza

17. In via preliminare, l’Autorità rileva la sussistenza di condizioni di straordinarietà e di urgenza tali da esigere l’adozione di un provvedimento cautelare.

18. Secondo quanto previsto dal Nuovo Quadro Regolamentare comunitario, recepito in sede nazionale con il decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), l’adozione di provvedimenti che riguardino specifici ambiti, quali ad esempio l’individuazione di un mercato rilevante, l’identificazione di un’impresa (o più) avente(i) significativo potere in un mercato rilevante, o infine l’imposizione, modifica o revoca di obblighi regolamentari in capo ad imprese detentrici di significativo potere di mercato, viene effettuata a seguito di una laboriosa e approfondita procedura, descritta ai commi 3 e 4 dell’art. 12 del Codice. Tale procedura prevede che la proposta di provvedimento, oltre che essere sottoposta ad una fase di consultazione nazionale, venga comunicata alla Commissione Europea ed alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri. Tuttavia, l’art. 12, comma 6, prevede altresì che "in circostanze straordinarie, l’Autorità, ove ritenga che sussistano motivi di urgenza, in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, al fine di salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, può adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le disposizioni del Codice". L’Autorità, qualora intenda avvalersi di tale potere, deve comunicare "immediatamente tali provvedimenti, esaurientemente motivati, alla Commissione europea e alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri. La decisione dell’Autorità di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti così adottati o di renderli permanenti è soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e 4".

19. Orbene, l’Autorità ritiene che nel caso di specie ricorrano le circostanze straordinarie ed i motivi di urgenza per l’adozione di un provvedimento temporaneo cautelare nel mercato nazionale della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili nei confronti dei seguenti operatori: Tim, Vodafone, Wind e H3G. Ciò in ragione delle motivazioni di seguito esposte.

20. Va innanzitutto dato conto della straordinarietà della situazione in essere.
In primo luogo, l’Autorità evidenzia che, come già rilevato nell’ambito della delibera n.465/04/CONS, ma anche – e prima ancora – in quella n. 47/03/CONS, le attuali tariffe di terminazione sulle reti mobili appaiono suscettibili di un ben maggior grado di orientamento ai costi.

21. Al fine di valutare l’eccezionalità e la gravità dell’attuale situazione vale osservare come tali tariffe risultino, in particolare, per entrambi gli operatori già notificati (Tim e Vodafone), superiori ai costi derivanti dalla loro contabilità regolatoria già a partire da quella dell’anno 2001. La tariffa di terminazione del terzo operatore, Wind, assume poi livelli anche maggiori, se si pensa che attualmente tale valore risulta essere superiore a 18 centesimi di euro al minuto, a fronte dei 14,95 centesimi di euro praticati da Tim e Vodafone. Siffatte circostanze, in un contesto in cui i costi tendono dinamicamente a decrescere, si traduce in un incremento, nel tempo, della forbice tra prezzi e costi del servizio di terminazione su rete mobile, a tutto detrimento del benessere dei consumatori e della salvaguardia della concorrenza.

22. Questa considerazione è avvalorata, in secondo luogo, dall’analisi del contesto internazionale. L’Autorità ha infatti verificato che lo scostamento rispetto alla media europea dei prezzi di terminazione praticati dai predetti operatori si è sensibilmente incrementato nel corso del 2005 ed ha raggiunto valori gravemente significativi, non giustificati da circostanze specifiche del contesto nazionale. Ciò è dimostrato dalle rilevazioni effettuate dalla Commissione in occasione del X Rapporto sull’attuazione del quadro normativo nelle comunicazioni elettroniche, nonché confermato dalle analisi condotte dal Gruppo Europeo dei Regolatori Indipendenti (IRG), le quali mostrano come tali prezzi risultino significativamente più elevati rispetto alla media europea. In particolare, la più recente rilevazione effettuata dall’IRG rileva che, al mese di febbraio 2005, il differenziale tra i prezzi praticati dagli operatori nazionali e quelli medi rilevati nei venticinque paesi appartenenti all’Unione Europea si è ulteriormente accresciuto rispetto ad un’analoga rilevazione effettuata dallo stesso organismo nel 2004. La media europea relativa all’anno 2005 (valutata dall’Autorità a partire dai dati forniti dall’IRG considerando il prezzo di terminazione medio, per ciascun paese, dei soli operatori notificati ed escludendo da tale media gli operatori italiani) si attesta ad un valore pari a 12,15 centesimi di euro al minuto, mentre, nel luglio 2004, il corrispondente valore risultava pari a 13,03 centesimi di euro al minuto. La media europea risulta, quindi, diminuita del 6,8% nel corso dell’ultimo anno; per contro, il valore italiano è rimasto costante (dal 1° giugno 2003) e pari a 14,95 centesimi di euro al minuto relativamente agli operatori TIM e Vodafone. La differenza tra il livello di prezzo italiano e quello medio europeo si è quindi ulteriormente accresciuta, passando da 1,92 a 2,80 centesimi di euro tra il 2004 ed il 2005. A differenza di quanto rilevato da alcuni operatori, inoltre i risultati testé esposti sostanzialmente non mutano se si considera un diverso insieme di Paesi membri: sia che si considerino i quattro Paesi europei comparabili per dimensione del mercato all’Italia (Francia, Spagna, Regno Unito e Germania), ovvero i Paesi Euro 15, nel 2005 la media europea, calcolata secondo la sopra esposta metodologia, risulta essere rispettivamente pari a 12,30 e 12,36 centesimi di euro al minuto. Vale inoltre rilevare che nello stesso periodo l’operatore Wind ha mantenuto costante il proprio prezzo di terminazione che si attesta, come detto, a valori superiori a 18 centesimi di euro al minuto. Anche per tale operatore valgono, quindi, le notazioni precedenti.

23. Va altresì ricordato che taluni operatori nazionali sono integrati a livello europeo: non appare pertanto giustificato che i prezzi dagli stessi praticati in sede nazionale si discostino in misura così significativa da quelli praticati dai medesimi operatori in altri paesi europei. Lo scostamento rispetto alla media europea incide, inoltre, in modo rilevante sulla spesa sostenuta dagli utenti finali, comportando una situazione differenziale rispetto ai consumatori europei che, come detto, non trova alcuna giustificazione rispetto ai parametri di costo sottostanti di fornitura del servizio.

24. Per quanto più specificatamente riguarda i sussistenti motivi di urgenza, l’Autorità deve premettere che le misure di riduzione dei prezzi di terminazione delle chiamate vocali proposte, quale semplice orientamento, nella delibera n. 465/04/CONS, non potrebbero essere deliberate prima della fine del 2005. Infatti, il completamento del procedimento di cui alla delibera prevede, oltre alle attività ancora necessarie al fine del perfezionamento dell’analisi di mercato, che lo schema di provvedimento, come modificato in esito alla procedura di consultazione pubblica, venga inviato all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che adotta un parere entro 45 giorni, e notificato alla Commissione Europea. L’adozione finale del provvedimento potrà essere effettuata solo trascorso un mese dalla notifica alla Commissione europea oppure, qualora la stessa Commissione ne faccia richiesta, entro ulteriori due mesi.

25. Sempre con riguardo alle motivazioni di urgenza, vale ribadire che la proposta di provvedimento di cui alla delibera 465/04/CONS prevedeva l’applicazione di misure di riduzione del prezzo massimo di terminazione già a partire dal 1° giugno 2005. Inoltre, nell’ambito della delibera n. 47/03/CONS, l’Autorità aveva previsto una riduzione tariffaria, poi non attuata, del 10% annuo per gli anni 2004-2005. In un contesto, quale quello appena delineato, l’Autorità non può non ravvisare l’esistenza di straordinarie circostanze di urgenza a tutela degli interessi affidati alle sue cure.

26. Con riguardo alla salvaguardia della concorrenza, l’Autorità osserva che una riduzione delle tariffe di terminazione per chiamate originate sia da reti fisse che da reti mobili riveste una notevole importanza per gli operatori mobili nuovi entranti. Essa infatti consente a questi ultimi di competere in modo più efficace con gli operatori mobili maggiori, che sempre più spesso offrono prezzi finali particolarmente vantaggiosi per le chiamate on-net (e cioè originate e terminate sulla stessa rete mobile). Si consideri che gli operatori mobili con maggior numero di utenti possono offrire servizi finali di chiamata verso gli utenti della propria rete con prezzi più vantaggiosi (la c.d. "terminazione interna" non risulta infatti regolata) rispetto a quelli forniti dagli operatori di rete, per i quali il costo di terminazione rappresenta una componente importante dei costi sottostanti. Il beneficio pro-concorrenziale derivante da una riduzione dei valori di terminazione si manifesta, quindi, evidente.

27. Relativamente ai benefici per l’utenza, l’Autorità stima che una riduzione dei prezzi massimi di terminazione degli operatori Tim, Vodafone e Wind, nei termini disposti dal presente provvedimento, possa consentire un risparmio su base annua per gli utenti che effettuano chiamate fisso-mobile di almeno 300 milioni di euro. Vale sottolineare che tale stima risulta prudenziale, sia perché non considera i potenziali incrementi di traffico (stante l’aumento del numero di utenti di rete mobile) relativi agli anni 2004 e 2005, sia perché la competizione porterà ad una riduzione anche dei prezzi dei servizi fisso-mobile offerti dagli operatori alternativi. Si consideri altresì che sulla base del dato sopra esposto un rinvio di circa sei mesi della riduzione (quale discenderebbe dalla mancata adozione dell’iniziativa cautelare) comporterebbe una maggiore spesa per gli utenti dei servizi fisso-mobile di almeno 150 milioni di euro, e dunque un impoverimento collettivo di fatto insuscettibile di riparazione. E va da sé che discorso del tutto analogo vale per i benefici che l’utenza conseguirebbe sul versante della direttrice mobile-mobile (su cui cfr. specialmente infra, n.33). Le precedenti considerazioni dimostrano come l’intervento dell’Autorità dia conto delle giuste esigenze di tutela dell’utenza evidenziate dalle associazioni dei consumatori nel corso delle audizioni.

28. Alla luce delle precedenti considerazioni, l’Autorità ritiene dunque che sussistano circostanze straordinarie e motivazioni di urgenza tali da rendere necessario un intervento cautelare, secondo quanto previsto dall’art. 12, comma 6 del Codice, finalizzato alla salvaguardia della concorrenza e alla tutela degli interessi degli utenti.

L’ambito del potere di adozione di un provvedimento cautelare

29. Con riguardo all’ambito di applicazione e ai presupposti del provvedimento cautelare, l’Autorità osserva come l’art. 12, comma 6, del Codice, nel prevedere la possibilità di derogare alle procedure di cui ai commi 3 e 4, non pone alcuna limitazione in merito alle tipologie di intervento regolamentare assumibili mediante provvedimenti temporanei cautelari: in particolare, la legge non esclude dall’area delle iniziative possibili aspetti quali l’identificazione del mercato rilevante ovvero l’identificazione degli operatori dotati di significativo potere di mercato, e – quel che più importa in questa sede – tanto meno esclude la possibilità di interventi sui prezzi.

30. Nel caso di specie, inoltre, l’identificazione del mercato rilevante e l’individuazione degli operatori detentori di significativo potere di mercato che vengono operate sono pienamente coerenti con le indicazioni fornite dalla Commissione nella Raccomandazione sui mercati rilevanti. Non guasta ribadire poi che il provvedimento in esame introduce misure che la delibera n. 465/04/CONS già prevedeva di applicare a partire dal 1° giugno 2005, e che la relativa proposta di provvedimento è stata sottoposta a consultazione pubblica nazionale. Le stesse misure sono infine del tutto coerenti con le risultanze emergenti dall’analisi in corso di svolgimento da parte degli uffici di questa Autorità relativa al mercato interessato.

L’ambito soggettivo ed oggettivo delle misure

31. L’Autorità, in coerenza con quanto proposto nell’ambito della delibera n. 465/04/CONS, ritiene che l’imposizione immediata di un obbligo di controllo di prezzo sull’operatore H3G, alla luce del suo recente ingresso sul mercato, della sua ancora ridotta base degli utenti, della necessità di salvaguardare il livello degli ingenti investimenti effettuati e della sua situazione finanziaria, risulterebbe un onere eccessivo per tale operatore, onere che potrebbe pregiudicare quindi la sua possibilità di sviluppare la propria rete e la propria base di utenza e di consolidare la propria situazione finanziaria. Tale onere, qualora imposto, potrebbe compromettere lo sviluppo di tale operatore, e, in prospettiva, ridurre gli operatori operanti nel mercato, a discapito, in ultima analisi, della salvaguardia della concorrenza e della tutela degli utenti. Tali considerazioni giustificano pertanto la non imposizione delle misure di controllo di prezzo in esame all’operatore, per quanto notificabile nei termini di cui all’articolo 1 del seguente dispositivo, riservandosi l’Autorità di poter rivedere dette conclusioni secondo le modalità previste dalle norme vigenti, una volta conclusa l’analisi del relativo mercato ed in ogni caso entro 12 mesi dalla pubblicazione del presente provvedimento.

32. Venendo ad esaminare l’ambito oggettivo di applicazione del provvedimento cautelare, coerentemente con l’individuazione del mercato della Commissione, nonché con l’analisi del contesto nazionale svolta dall’Autorità nell’ambito della delibera 465/04/CONS, occorre ritenere che la misura debba investire la terminazione di tutte le chiamate vocali su rete mobile, siano esse effettuate da rete fissa ovvero da rete mobile. D’altra parte, come argomentato nella citata delibera di consultazione pubblica, tale mercato non appare, alla luce della struttura della domanda e dei costi, suscettibile di segmentazione nelle due direttrici di traffico.

33. Non appare inoltre condivisibile quanto evidenziato da alcuni operatori circa la non trasferibilità all’utenza finale di riduzioni nelle tariffe di terminazione delle chiamate relative alla direttrice mobile-mobile. Infatti, se è vero che a differenza della direttrice fisso-mobile l’Autorità, per la parte mobile-mobile, non dispone di un potere tariffario che consenta alle riduzioni di prezzo di trasferirsi automaticamente sui valori pagati dagli utenti finali, non va però dimenticato che una diminuzione del costo del servizio, anche in presenza di strutture di mercato concentrate, tende spontaneamente a riflettersi sui prezzi finali: a maggior ragione, se, come evidenziato dagli operatori, il mercato nazionale dei servizi finali di comunicazione radiomobile è caratterizzato da un certo grado di competizione. Peraltro, posto che l’intervento cautelare dell’Autorità si sostanzia nella previsione di tariffe massime di interconnessione, non si può escludere che gli operatori di telefonia mobile, nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, addivengano – nei limiti consentiti dalle norme vigenti ed in particolare quelle in materia di concorrenza – a pattuire tra loro l’applicazione di livelli di terminazione inferiori a quelli stabiliti dal presente provvedimento.
In conclusione anche rispetto al servizio finale mobile-mobile è del tutto ragionevole prevedere, quale effetto sufficientemente immediato del presente provvedimento cautelare, quello della riduzione dei relativi prezzi agli utenti.

Il valore del prezzo massimo di terminazione

34. Quanto alla determinazione dello specifico livello del prezzo massimo di terminazione sulle singole reti mobili, l’Autorità osserva quanto segue. La delibera n. 465/04/CONS aveva previsto, come orientamento, l’applicazione di una prima riduzione di prezzo per gli operatori Tim, Vodafone e Wind al 1° giugno 2005. Relativamente ai primi due operatori, il prezzo massimo di terminazione a tale data era stato subordinato al consolidamento del modello di contabilità a costi incrementali, proposto a consultazione nell’allegato B1, ed alla relativa determinazione del valore obiettivo al 2007, stimato nella stessa delibera pari a 8,70 centesimi di euro al minuto. In ogni caso, l’Autorità aveva rilevato che il valore del prezzo di terminazione alla data del 1° giugno 2005 non sarebbe risultato superiore a 12,60 centesimi di euro al minuto, e che a partire da tale data sarebbe stato introdotto un meccanismo di riduzione programmata di tale valore. Ora, in considerazione del fatto che il procedimento di analisi di mercato di cui alla summenzionata delibera non si è ancora concluso, e quindi il modello di contabilità a costi incrementali non risulta ancora completato, l’Autorità ritiene che, ai fini del presente provvedimento, risulti appropriato fissare il prezzo di terminazione partendo dal valore massimo di 12,60 centesimi di euro al minuto previsto a partire dal 1° giugno 2005. Ciò in considerazione sia della natura temporanea e cautelare del presente intervento, sia del fatto che tale misura appare sufficientemente idonea a consentire il perseguimento dei sopra illustrati obiettivi di salvaguardia della concorrenza e di tutela degli interessi degli utenti. Come rilevato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel proprio parere (vedi infra n. 58), peraltro, il valore di prezzo massimo deve tenere conto dello scostamento temporale determinato dal fatto che la misura in esame prenderà effetto solo dal 1° settembre 2005, e non dal 1° giugno 2005. Tenendo conto allora della percentuale di riduzione programmata (network cap), prevista come orientamento nella delibera n. 465/04/CONS, e applicandola all’evidenziato scostamento temporale pari a 3 mesi, l’Autorità ritiene appropriato fissare, a far data dal 1° settembre 2005, il prezzo massimo di terminazione per gli operatori Tim e Vodafone al valore di 12,10 centesimi di euro al minuto.

35. Il valore così identificato risulta, inoltre, coerente con il benchmark internazionale. Infatti, come indicato al precedente paragrafo 22, la media europea al febbraio 2005 del prezzo di terminazione considerata, sui diversi insiemi di Paesi, risulta compresa tra 12,15 e 12,36 centesimi di euro al minuto. In secondo luogo, come esposto al paragrafo 2, i dati di contabilità regolatoria confermano nella media la coerenza di tale valore con i costi sottostanti.

36. Per quanto attiene a Wind, l’Autorità intende analogamente definire il relativo prezzo massimo di terminazione a partire da quello individuato nella delibera 465/04/CONS, ossia 14,95 centesimi di euro al minuto, sulla base dell’applicazione del principio del "delayed approach" a far data dal 1° giugno 2005. Considerato quanto esposto al punto 34 relativamente alla necessità di tener conto dello scostamento temporale trimestrale rispetto alla prevista data del 1° giugno 2005, l’Autorità ritiene appropriato fissare, a far data dal 1° settembre 2005, il prezzo massimo di terminazione per l’operatore Wind al valore di 14,35 centesimi di euro al minuto.

37. La contestuale riduzione della tariffa di terminazione di Tim, Vodafone e Wind appare idonea, invero, ad evitare il verificarsi degli effetti distorsivi della concorrenza che si potrebbero invece determinare nel caso in cui si mantenesse costante il valore della terminazione di Wind. D’altra parte, il mantenimento, nell’immediato, di una differenza tra i prezzi massimi di Tim e Vodafone da una parte e Wind dall’altra consente di garantire una certa gradualità nel processo di riduzione di tale differenziale, già previsto dall’Autorità nell’ambito della delibera n.465/04/CONS e che, secondo l’orientamento ivi espresso, dovrebbe annullarsi entro l’anno 2007.

38. In conclusione, l’Autorità intende fissare il prezzo massimo di terminazione degli operatori Tim, Vodafone e Wind ai livelli massimi indicati che risultano coerenti con quelli già a suo tempo previsti dalla delibera n.465/04/CONS. Peraltro, va osservato come i prezzi massimi di terminazione a far data dal 1° giugno 2005 ed il relativo meccanismo di riduzione programmata sono da tempo noti, ancorché come orientamento, agli operatori e sono stati oggetto di ampia partecipazione, nell’ambito della consultazione, da parte degli operatori medesimi. L’Autorità si riserva comunque di rivedere tali valori sulla base delle informazioni di contabilità regolatoria che saranno disponibili al momento della conclusione dell’analisi del mercato in esame.

II) La definizione complessiva delle misure cautelari

39. Alla luce delle considerazioni fin qui esposte, l’Autorità ritiene necessario approvare un provvedimento temporaneo cautelare, ai sensi di quanto previsto dall’art. 12, comma 6 del Codice, che fissi, a partire dal 1° settembre 2005, i prezzi massimi di terminazione delle chiamate vocali originate dalle reti fisse e mobili e terminate sulle singole reti mobili degli operatori TIM e Vodafone, in quanto operatori dotati di significativo potere di mercato sulle proprie reti. Inoltre, l’Autorità intende, al contempo, designare gli operatori Wind ed H3G quale detentori di significativo potere di mercato sul mercato delle chiamate vocali terminate sulla propria rete, imponendo a Wind un obbligo di controllo di prezzo, in termini di valore massimo della relativa tariffa di terminazione. H3G non è invece sottoposta a quest’ultima misura, per le ragioni esposte al paragrafo 31.

40. L’Autorità sottolinea che siffatto intervento non pregiudica in alcun modo l’applicazione del nuovo quadro comunitario. Nelle more, infatti, del completamento del procedimento di cui alla delibera n. 465/04/CONS, tale intervento di natura eccezionale e temporanea è anticipatore di alcune disposizioni già previste dall’Autorità a partire dal 1° giugno 2005 nell’ambito della stessa citata delibera (v. supra, n. 4), le quali sono state già sottoposte ad una consultazione nazionale.

41. Relativamente alle specifiche misure da introdurre attraverso il presente provvedimento si osserva quanto segue. In primo luogo, risulta necessario pervenire, a titolo provvisorio ed in via d’urgenza, alla identificazione del mercato rilevante nonché alla identificazione degli operatori detentori di significativo potere di mercato nei mercati individuati. Concordemente alle valutazioni espresse dall’Autorità nell’ambito della delibera n. 465/04/CONS, ed in accordo con l’orientamento della Commissione definito nella Raccomandazione sui mercati rilevanti, l’Autorità procede, pertanto, a:

i. individuare quattro mercati rilevanti corrispondenti alla terminazione delle chiamate vocali, originate da reti fisse e mobili, sulle reti di ciascun operatore mobile operante allo stato operante in Italia: Tim, Vodafone, Wind e H3G;
ii. identificare ciascun operatore (Tim, Vodafone, Wind e H3G) quale detentore di significativo potere di mercato sul relativo mercato rilevante.

42. In merito alla misura di cui al sub i), l’Autorità, con riferimento ai paragrafi 82-86 dell’allegato B alla delibera n. 465/04/CONS, che devono intendersi ripresi integralmente in questa sede, ribadisce che l’individuazione del mercato rilevante come mercato della terminazione vocale su ogni singola rete mobile risulta pienamente coerente con quanto indicato dalla Commissione nella Raccomandazione sui mercati rilevanti. Tale definizione, così come espressamente individuato nella Raccomandazione ed esposto nella citata delibera di avvio della consultazione pubblica, risulta comprensiva di quanto specificato nella comunicazione di avvio del procedimento, laddove si intende per terminazione vocale l’insieme delle chiamate vocali terminate sulle singole reti degli operatori mobili e originate sia dalle reti fisse che dalle reti mobili.

43. In merito alla misura di cui al sub ii), l’Autorità, in coerenza con quanto indicato al paragrafo 128 dell’allegato B alla delibera n. 465/04/CONS, ritiene di identificare gli operatori Tim, Vodafone, Wind ed H3G come individualmente dominanti nella fornitura del servizi di terminazione vocale sulle proprie reti. Ciò alla luce dell’analisi svolta nei paragrafi 87-127 del summenzionato allegato B, che in questa sede devono intendersi integralmente ripresi. Occorre al riguardo osservare che anche tale individuazione degli operatori dotati di significativo potere di mercato risulta coerente con quanto indicato dalla Commissione nella Raccomandazione sui mercati rilevanti.

44. Alla luce dell’individuazione dei mercati rilevanti e della designazione degli operatori mobili quali detentori di significativo potere di mercato nelle singole reti mobili, l’Autorità ritiene quindi necessario porre in capo agli operatori dotati di significativo potere di mercato, in via cautelare e temporanea, i seguenti obblighi:

iii. per Tim e Vodafone, la conferma dell’obbligo di controllo del prezzo massimo di terminazione delle chiamate vocali sulle proprie reti mobili, e la fissazione, a partire dal 1° settembre 2005, dello stesso prezzo al valore di 12,10 centesimi di euro al minuto;
iv. per Wind, l’imposizione dell’obbligo di controllo del prezzo massimo di terminazione delle chiamate vocali sulla propria rete mobile, e la fissazione, a partire dal 1° settembre 2005, dello stesso prezzo al valore di 14,35 centesimi di euro al minuto.

45. In merito all’obbligo di trasparenza previsto, come orientamento, dalla delibera n.465/04/CONS, l’Autorità, considerata la natura del presente provvedimento, ritiene che tale obbligo possa sostanziarsi, in applicazione delle misure, in una comunicazione all’Autorità ed agli operatori interconnessi del prezzo massimo di terminazione.
In relazione ai rimanenti obblighi regolamentari, l’Autorità si riserva di intervenire in esito al completamento dell’analisi di mercato. Nelle more della puntuale definizione degli altri obblighi di natura regolamentare, come avverrà all'esito della conclusione dell'analisi di mercato, gli operatori notificati sono naturalmente tenuti al rispetto del regime regolamentare vigente in materia ed all'adozione di comportamenti coerenti con il rispetto della concorrenza, con particolare riferimento all’attuazione di comportamenti non discriminatori.

46. In ragione della natura cautelare del provvedimento, e della necessità che lo stesso entri in vigore nel più breve tempo possibile, l’Autorità ritiene di fissare il 1° settembre 2005 quale data di applicazione dei prezzi di terminazioni disposti dal presente atto. Pertanto, nel sottolineare la necessità che gli operatori riducano i tempi tecnici necessari per l’attuazione delle modifiche tariffarie, si ritiene altresì necessario disporre che gli stessi operatori comunichino i nuovi prezzi in adempimento del presente provvedimento entro 5 giorni dalla notifica del medesimo, al fine di consentire agli operatori che offrono servizi di comunicazione finale verso le reti mobili, con particolare riferimento a Telecom Italia, di adeguare i propri prezzi finali per la data del 1° settembre 2005, e di fornire comunicazione agli utenti, con un preavviso di almeno 30 giorni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 70 del Codice.

47. In merito alla definizione, da parte degli operatori mobili, dei nuovi prezzi di terminazione, si osserva che, data la natura cautelare ed urgente del presente provvedimento, appare ragionevole che gli stessi operatori determinino un prezzo indipendente dalla fascia oraria (c.d. tariffa "flat") nel rispetto dei valori massimi disposti. Tuttavia, qualora un operatore intendesse avvalersi della facoltà di articolare il prezzo in fascia oraria di picco e fuori picco, sulla base del paniere di traffico terminato sulla propria rete e nel rispetto del valore massimo, l’Autorità al fine di conseguire l’obiettivo della immediata entrata in vigore delle misure in esame, ritiene ragionevole acconsentire che, in via straordinaria, gli operatori possano fare uso del gradiente tariffario già utilizzato per la determinazione dei prezzi articolati su fasce orarie. Ciò permetterà di semplificare gli adempimenti in capo agli operatori mobili che intenderanno articolare il proprio prezzo di terminazione in fasce orarie. Pertanto l’Autorità ritiene che il termine di 5 giorni per la comunicazione dei nuovi prezzi risulti congruo in relazione alla finalità del presente provvedimento nonché agli adempimenti tecnici da svolgere nel periodo indicato. Inoltre l’Autorità ritiene il termine del 1° settembre 2005 risulti adeguato per l’implementazione sulle reti di ciascun operatore mobile dei nuovi prezzi di terminazione.

48. In relazione alle modifiche dei prezzi finali delle chiamate fisso-mobile originate dagli utenti di Telecom Italia, si osserva quanto segue. Telecom Italia, deve adeguare i prezzi delle chiamate fisso-mobile secondo le modalità previste dagli art. 3 e 4 della delibera n. 47/03/CONS e deve altresì fornire comunicazione agli utenti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 70 del Codice, con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla data di applicazione dei nuovi prezzi. Considerato il ridotto periodo temporale compreso tra la data di comunicazione da parte degli operatori mobili dei nuovi prezzi di terminazione e la data del 1° agosto 2005, giorno ultimo per la pubblicazione dei nuovi prezzi delle chiamate fisso-mobile di Telecom Italia, ne consegue che nella riformulazione dei prezzi delle chiamate fisso-mobile si dovrebbe mantenere inalterata l’attuale struttura dei prezzi adeguando gli stessi in misura proporzionale all’entità delle riduzioni dei prezzi di terminazione su rete mobile, ferme restando le riduzioni già previste dal vigente sistema di price cap (delibera n. 289/03/CONS) per la quota di spettanza (c.d. retention) dell’operatore medesimo. Ciò consentirà una più rapida definizione ed approvazione dei prezzi fisso-mobile dell’operatore Telecom Italia, al fine del rispetto della data di entrata in vigore delle misure disposte dal presente provvedimento, fissata al 1° settembre 2005.

49. Le misure di cui al presente provvedimento sono, ai sensi di quanto previsto dall’art. 12, comma 6, del Codice, temporanee e cautelari, e saranno vigenti sino al completamento del procedimento di analisi di mercato e di imposizione, modifica o revoca degli obblighi regolamentari avviato con la delibera n. 465/04/CONS, completamento previsto entro la fine del mese di gennaio 2006. Questa previsione risulta basata sui tempi presumibili di completamento dell’analisi di mercato, nonché sulla necessità di sottoporre lo schema di provvedimento finale alle valutazioni dell’Autorità Garante delle Concorrenza e del Mercato, della Commissione Europea e delle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri, secondo le vigenti tempistiche. Sulla base delle risultanze di tale procedimento, le misure di controllo di prezzo previste dal presente provvedimento saranno confermate o modificate. In ogni caso, gli effetti del presente provvedimento cesseranno al più tardi alla data del 31 gennaio 2006.

III) L’impatto della regolamentazione

50. In merito all’impatto dell’intervento regolamentare oggetto di illustrazione l’Autorità osserva quanto segue. Con riguardo all’assetto concorrenziale, merita di essere ribadito che una riduzione delle tariffe di terminazione per chiamate originate sia da reti fisse che da reti mobili comporterà una significativa riduzione dei costi dei servizi all’ingrosso necessari a tutti gli operatori al fine della fornitura di servizi finali di comunicazione verso le reti mobili, assumendo una importante valenza pro-concorrenziale. La misura consentirà, come indicato al paragrafo 28, un risparmio su base annua per gli utenti che effettuano chiamate fisso-mobile di almeno 300 milioni di euro.

51. Alla luce di tali considerazioni, l’Autorità ritiene che i benefici attesi dall'adozione delle misure in oggetto, con particolare riguardo all'utenza finale ed alla concorrenza, appaiono incomparabilmente superiori ai costi per le imprese interessate dal provvedimento, essenzialmente riconducibili ai loro minori ricavi.

IV) Il parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

52. Lo schema di provvedimento, come approvato dal Consiglio dell’Autorità in data 6 luglio 2005, è stato trasmesso in data 8 luglio all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per il relativo parere. Il parere sullo schema di provvedimento reso dall’AGCM è pervenuto all’Autorità in data 14 luglio 2005.

53. Con riferimento alla valutazione generale, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato condivide pienamente l’analisi di straordinarietà ed urgenza sopra esposta. In particolare l’AGCM sottolinea, in adesione all’intervento prospettato, come le attuali tariffe di terminazione appaiano suscettibili di un maggior orientamento al costo e presentino un consistente scostamento rispetto alla media europea. In definitiva, a parere dell’AGCM, l’intervento cautelare appare indispensabile ad assicurare un’offerta più concorrenziale dei servizi di comunicazione mobile, con effetti positivi, in ultima istanza, sul benessere dei consumatori.

54. Quanto alla definizione del mercato rilevante, l’AGCM ritiene condivisibile ed in linea con la Raccomandazione della Commissione, la definizione di un singolo mercato nazionale all’ingrosso, per ogni rete mobile operante in Italia della terminazione vocale. L’AGCM rappresenta che sarebbe altresì possibile una ulteriore distinzione dei mercati suddetti in relazione alla tecnologia GSM o UMTS utilizzata per la terminazione delle chiamate.

55. Sempre con riferimento alla definizione dell’ambito di mercato, l’AGCM esprime un giudizio positivo in merito all’inclusione nel mercato rilevante delle chiamate originate sia da rete fissa che da rete mobile. A parere dell’AGCM, la definizione di un’unica tariffa massima di terminazione appare, inoltre, produttiva di effetti pro-concorrenziali estremamente rilevanti. Al riguardo, l’AGCM considera altresì necessaria un’attività volta ad eliminare il cosiddetto "principio di reciprocità" nei contratti di interconnessione, il cui mantenimento penalizzerebbe gli operatori minori.

56. Infine, con riguardo all’individuazione dei prezzi massimi di terminazione, l’AGCM ribadisce la sua valutazione positiva circa l’utilizzo di meccanismi di riduzione programmata dei prezzi nel tempo che tengano conto degli incrementi attesi di produttività. L’AGCM concorda sull’utilità di usare, in attesa del completamento dell’analisi del mercato in esame e quindi del modello di contabilità regolatoria a costi incrementali, una metodologia di determinazione del valore iniziale basata anche sull’applicazione di un confronto europeo.

57. L’AGCM ritiene, sulla base del cd. metodo della best practice (ossia del valor medio, sperimentato nel periodo di riferimento, dei tre Paesi europei con i costi di terminazione più bassi), del principio di orientamento ai costi nonché dei livelli di prezzo applicati nelle transazioni che si sviluppano al di fuori degli usuali contratti di interconnessione, che i prezzi massimi fissati per i tre operatori mobili Tim, Vodafone e Wind potrebbero essere ancora più bassi rispetto a quelli individuati dall’Autorità nella bozza di provvedimento inviata, e pari, per i primi due operatori, a 10 centesimi di euro al minuto.

58. L’AGCM osserva altresì che se questa Autorità, in ragione della natura cautelare e temporanea dell’intervento ed in virtù dell’affidamento creato, dovesse ritenere più corretto definire, così come indicato nella bozza di provvedimento inviata, i prezzi massimi di terminazione ai livelli indicati nella delibera n. 465/04/CONS, essa dovrebbe allora considerare due elementi. In primo luogo, la determinazione dei livelli delle tariffe massime di terminazione dovrebbe tener conto del fatto che la misura prenderà effetto dal 1° settembre 2005, e non dal 1° giugno, come previsto dalla pregressa delibera (ne consegue, a parere dell’AGCM, che, fronte di tale scostamento temporale, il livello dei prezzi di terminazione dovrebbe essere leggermente inferiore a quello indicato nella bozza di provvedimento). In secondo luogo, a partire dal 1° febbraio 2006 i valori delle tariffe dovrebbero comunque essere ridefiniti in modo da non superare, almeno per gli operatori per i quali sia disponibile una contabilità regolatoria, il livello di 10 centesimi di euro al minuto.

V) Le considerazioni dell’Autorità in merito al parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

59. In merito alle considerazioni formulate dall’AGCM, l’Autorità rileva la sostanziale uniformità di valutazione con riguardo ai principali aspetti dell’intervento: indispensabilità, sussistenza dei requisiti di straordinarietà e di urgenza, esistenza di rilevanti effetti positivi sul processo concorrenziale e sul benessere degli utenti, natura ed ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della misura. In relazione a tutti questi aspetti, quindi, il parere acquisito suffraga l’impostazione seguita nel presente procedimento, fornendo ulteriori elementi a sostegno.

60. L’AGCM ha peraltro evidenziato anche ulteriori aspetti, cui non si può non dare conto. In primo luogo, l’AGCM ha delineato la possibile sussistenza di una segmentazione del mercato nazionale, per ogni rete mobile operante in Italia, della terminazione vocale, a seconda della tecnologia, GSM ovvero UMTS, utilizzata per la terminazione delle chiamate. Premesso, però, che una siffatta articolazione dei mercati lascerebbe impregiudicate le valutazioni dell’Autorità, appare in ogni caso opportuno rilevare al riguardo quanto segue. In primo luogo, l’ipotizzata segmentazione non risulta suffragata dai precedenti comunitari nazionali e comunitari, né dall’attuale quadro regolamentare europeo, che non distingue affatto i mercati nazionali all’ingrosso della terminazione su singole reti mobili a seconda del tipo di tecnologia utilizzata. In secondo luogo, non appaiono emergere elementi che conducano, allo stato attuale, ad una simile individuazione dei mercati. Le valutazioni dell’AGCM, tuttavia potrebbero dimostrarsi di una certa utilità ai fini della determinazione dei costi da imputare al servizio di terminazione. In tal senso, allora, l’Autorità ritiene opportuno riservarsi di valutare, nell’ambito del consolidamento del modello contabile a costi incrementali di cui all’allegato B1 della delibera n. 465/04/CONS, le modalità di imputazione dei costi derivanti dalle diverse tecnologie di terminazione, sulla base dei principi contabili tra cui quelli di causalità e competenza, alla luce, tra l’altro, dell’effettiva entrata in servizio delle tecnologie 3G e dell’impatto delle stesse sul servizio di terminazione delle chiamate vocali.

61. Quanto all’avviso dell’AGCM che la determinazione dei livelli delle tariffe massime di terminazione dovrebbe tener conto del fatto che la misura prenderà effetto dal 1° settembre 2005, e non dal 1° giugno, l’Autorità ritiene meritevole di recepimento tale osservazione, come è stato già esposto ai precedenti paragrafi 34 e 36.

62. Con riferimento, infine, alla valutazione espressa dall’AGCM in materia di contratti di interconnessione, l’Autorità, nel condividerne l’impostazione anche in ordine al possibile rilievo della clausola di reciprocità sotto il profilo concorrenziale, ribadisce, peraltro, che non si può escludere che gli operatori di telefonia mobile, nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, possano addivenire a pattuire tra loro l’applicazione di livelli di terminazione inferiori a quelli stabiliti dal presente provvedimento, i quali rappresentano soltanto un limite massimo. A questo riguardo, si concorda pure con l’AGCM nel considerare senz’altro opportuna un’attività di monitoraggio dei contratti di interconnessione che saranno stipulati da tutti gli operatori successivamente alla pubblicazione del presente provvedimento, che dovranno in ogni caso rispettare i limiti consentiti dalle norme vigenti, comprese quelle in materia di concorrenza.

UDITA la relazione dei Commissari Nicola D’Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell’art. 32 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

RITENUTO che la complessiva esposizione che precede evidenzia l’esistenza di circostanze straordinarie e motivi di urgenza tali da esigere, ai fini della salvaguardia della concorrenza e della tutela degli utenti, l’adozione delle misure temporanee cautelari sopra descritte;

DELIBERA

Articolo 1
(Identificazione dei mercati rilevanti e degli operatori aventi significativo potere di mercato)

1. Ai fini del presente provvedimento vanno identificati quali mercati rilevanti la terminazione delle chiamate vocali originate sia dalle reti fisse che dalle reti mobili su ogni singola rete mobile, e devono essere considerati, a titolo provvisorio ed in via d’urgenza, quali detentori di significativo potere di mercato, nei mercati anzidetti, e con riferimento al traffico avente terminazione sulle rispettive reti, gli operatori di rete mobile TIM, Vodafone, Wind e H3G.

Articolo 2
(Regolamentazione del prezzo di terminazione praticato dagli operatori di rete mobile interessati)

1. A partire dal 1° settembre 2005, il prezzo del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulle reti degli operatori mobili TIM e Vodafone non può essere maggiore di 12,10 centesimi di euro al minuto.

2. A partire dal 1° settembre 2005, il prezzo del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla rete dell’operatore mobile Wind non può essere maggiore di 14,35 centesimi di euro al minuto.

3. Gli operatori mobili destinatari del presente provvedimento possono articolare il prezzo di terminazione su fasce orarie. Tale articolazione deve comunque avvenire nel rispetto del predetto valore massimo, inteso in tal caso come valore medio ponderato sulla base del traffico terminato sulle rispettive reti nelle singole fasce orarie con riferimento al paniere di traffico attualmente in uso.

4. Ai fini della verifica del rispetto del prezzo massimo di terminazione determinato dai precedenti commi, si utilizzano i prezzi praticati dagli operatori di rete mobile notificati nei contratti di interconnessione.

Articolo 3
(Disposizioni finali)

1. Il presente provvedimento ha efficacia fino alla formale conclusione dell’Analisi di mercato della terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili avviata con delibera 465/04/CONS, e comunque non oltre la data del 31 gennaio 2006.

2. Gli operatori di rete mobile destinatari del presente provvedimento comunicano all’Autorità ed agli operatori interconnessi, entro 5 giorni dalla notifica del presente provvedimento, l’articolazione dei nuovi prezzi di terminazione. Entro il medesimo termine, gli operatori di rete mobile destinatari del presente provvedimento comunicano altresì all’Autorità il paniere di traffico di cui all’art. 2, comma 3.

3. Telecom Italia comunica all’Autorità ed al pubblico, entro 5 giorni dalla comunicazione dei nuovi prezzi di terminazione, la nuova articolazione dei prezzi finali delle chiamate fisso-mobile, sulla base dei nuovi prezzi di terminazione di cui al precedente comma 2 e secondo quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della delibera n. 47/03/CONS. Entro il medesimo termine, Telecom Italia comunica altresì all’Autorità le modalità di calcolo della quota di propria spettanza. I nuovi prezzi delle chiamate finali fisso-mobile di Telecom Italia entrano in vigore il 1° settembre 2005.

4. Gli operatori di rete mobile trasmettono all’Autorità, entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, gli accordi di interconnessione conclusi successivamente alla pubblicazione stessa.

5. Il presente provvedimento è notificato alle società TIM, Vodafone, Wind e H3G e Telecom Italia.

6. Il presente provvedimento è notificato alla Commissione Europea ed alle Autorità di regolamentazione degli Stati membri dell’Unione Europea.

La presente delibera ha effetto dalla notifica ai destinatari ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell’Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell’art. 1, commi 26 e 27, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Roma, 19 luglio 2005

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Nicola D’Angelo

IL COMMISSARIO RELATORE

Stefano Mannoni

per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola

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