ricerca a cura di
Franco Abruzzo
(Presidente dell'OdG Lombardia. Docente universitario presso
l'Università IULM e Milano-Bicocca)
I poteri del giudice amministrativo
Il giudice amministrativo è pienamente legittimato
a rendersi conto della valenza obiettiva degli elaborati
e a trarne le dovute conseguenze (Consiglio di Stato, sez.
V, 21 ottobre 1992 n. 1047; Tar Lecce, sez. II, 2 luglio
1993 n. 406; Tar Veneto, II sez., 5 novembre 1994 n. 836;
Tar Sicilia-Catania, 23 novembre 1994 n. 2647).
Il giudice amministrativo può sindacare, in sede
di giurisdizione di legittimità, la correttezza dell'iter
logico seguito dalla commissione giudicatrice di un pubblico
concorso al fine di valutare la conformità dell'operato
della commissione stessa rispetto alle regole generali dell'azione
amministrativa, la cui violazione configura le diverse ipotesi
di eccesso di potere. Alla stregua di tale principio deve
ritenersi ammissibile il sindacato dell'esercizio della
discrezionalità tecnica utilizzando criteri tecnici
desumibili dalle diverse scienze (nel caso in esame si è
ritenuto ammissibile il sindacato da parte di una commissione
giudicatrice in ordine alla correzione di una prova pratica
di diritto pubblico) (Cons. Stato, Sez. V, 21 ottobre 1992,
n. 1047; Riviste Foro Amm., 1992, 2261).
Il giudice di legittimità ben può sindacare
la correttezza dell'iter logico seguito dalla commissione
di concorso a posti di pubblico impiego che ha valutato
la prova d'esame e rilevarne i momenti di difformità
rispetto alle generali regole dell'azione amministrativa,
la cui violazione integra le diverse figure sintomatiche
di eccesso di potere (Cons. Stato, Sez. V, 21 ottobre 1992,
n. 1047; Riviste Cons. Stato, 1992, I, 1330).
I criteri di valutazione non si sottraggono al controllo
giurisdizionale, ben potendo essere sottoposti a censura
se presentino lacune, insufficienze o contraddizioni dal
punto di vista logico e razionale (Tar Valle d’Aosta,
21 marzo 1997, n. 48, in Foro amm., 1997, 2800).
Il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici
dell'amministrazione può svolgersi in base non al
mero controllo formale ed estrinseco dell'"iter"
logico seguito dall'autorità amministrativa, bensì
in base alla verifica diretta dell'attendibilità
delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza
quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo
(Cons. Stato, Sez. IV, 9 aprile 1999, n. 601; Parti in causa
Spirito c. Min. giust.; Riviste Cons. Stato, 1999, I, 584).
E' inammissibile la censura proposta avverso la valutazione
di una prova scritta, che si limiti di fatto ad assumere
che l'elaborato del ricorrente doveva essere considerato,
sia in assoluto che in comparazione con gli altri candidati,
non essendo possibile richiedere al giudice amministrativo
una valutazione sostitutiva di quella della commissione
esaminatrice, essendo il sindacato giurisdizionale di legittimità
limitato ai casi in cui le operazioni di apprezzamento degli
elaborati, manifestino, sul piano sintomatico, illogicità
o perplessità valutative talmente evidenti e gravi
da far dubitare, in ultima analisi, dell'obiettività
e competenza stessa della commissione giudicatrice (Tar
Puglia, sez. II Bari, 11 giugno 1996, n. 357; Riviste Trib.
Amm. Reg., 1996, I, 3433).
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