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In materia di sanzioni amministrative per violazioni
del Codice della Strada la condizione di validità
dell'ordinanza-ingiunzione è il rispetto del termine
di 210 giorni complessivamente previsto per l'emissione
del provvedimento prefettizio dal combinato disposto di
cui agli artt. 203 e 204 c.d.s. (gg. 30+180).
Corte di cassazione
Sezione I civile
Sentenza 18 agosto 2004, n. 16073
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22 maggio 2001, D.S. impugnava
l'ordinanza-ingiunzione, emessa dal Prefetto di Bari in
data 20 marzo 2001 e notificata il 3 maggio 2001, e gli
atti presupposti deducendo la mancata o insufficiente motivazione
del provvedimento impugnato, oltre al fatto che lo stesso
era stato notificato oltre il termine previsto dall'art.
204 c.d.s. e lamentando altresì la mancata contestazione
immediata della violazione. L'amministrazione, cui il ricorso
ed il pedissequo decreto venivano ritualmente notificati,
non si costituiva in giudizio pur trasmettendo la documentazione
di cui all'art. 23 l. 689/1981.
Il giudice di pace di Noci con sentenza 159/2001, rigettato
il primo motivo di ricorso, accoglieva gli altri due ritenendo
che il prefetto aveva emanato l'ordinanza-ingiunzione oltre
il termine stabilito dall'art. 204 c.d.s. e che, inoltre,
l'autorità amministrativa non aveva proceduto alla
contestazione immediata dell'opposizione.
Ricorre per cassazione il Prefetto di Bari sulla base di
un unico motivo. Il De Vita non si è costituito in
giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso l'amministrazione statale
deduce che erroneamente il giudice di pace ha ritenuto che
l'ordinanza-ingiunzione fosse stata emessa oltre il termine
di cui all'art. 204 c.d.s. risultando invece la stessa emanata
nei termini.
Con il secondo motivo di ricorso il prefetto di Bari deduce
la violazione e falsa applicazione dell'art. 385 del d.P.R.
495/1992 poiché nel caso di specie non vi sarebbe
stato obbligo di contestazione immediata della infrazione
al codice della strada.
Entrambi i motivi del ricorso sono fondati.
Quanto al primo, va osservato in via di fatto, che il ricorso
in via amministrativa è stato presentato al comando
della polizia municipale di Alberobello in data 15 settembre
2000 mentre l'ordinanza-ingiunzione è stata emessa
il 20 marzo 2001.
Questa Corte ha già avuto occasione di affermare
che il rispetto del termine concesso all'Ufficio cui appartiene
l'organo accertatore (giorni trenta ex art. 203 c.d.s.)
ed al Prefetto per l'eventuale istruzione integrativa e
l'emissione del provvedimento (giorni 180 ex art. 204 c.d.s.)
costituisce requisito di legittimità del provvedimento
medesimo, sia esso un'ordinanza-ingiunzione di pagamento
della sanzione amministrativa od un'archiviazione, con la
conseguenza che la sua inosservanza configura una violazione
di legge (Cass., 468/1999).
Da ciò consegue che condizione di validità
dell'ordinanza-ingiunzione è il rispetto del termine
di 210 giorni complessivamente previsto per l'emissione
del provvedimento prefettizio dal combinato disposto di
cui agli artt. 203 e 204 c.d.s. (gg. 30+180).
Nel caso di specie, avendo il ricorrente presentato ricorso
in via amministrativa al comando della P. M. di Alberobello
in data 15 settembre 2000, e nulla essendo stato dedotto
in ordine al termine entro cui quest'ultima che ha ricevuto
l'atto di opposizione ai sensi dell'art. 203 c.d.s. ha trasmesso
la documentazione al prefetto, l'ordinanza-ingiunzione doveva
essere comunque emanata entro il 15 aprile 2001, termine
quest'ultimo rispettato dal prefetto.
Erronea è inoltre quella parte della motivazione
secondo cui entro il termine di cui all'art. 204 c.d.s.
dovrebbe, ai fini del rispetto del medesimo, procedersi
alla notifica della ordinanza ingiunzione.
Ciò che infatti rileva ai fini del rispetto del
termine in esame è la data di adozione del provvedimento
e non già - come erroneamente ritenuto dal giudice
di pace - la data di notifica dello stesso.
Milita a sostegno della tesi qui accolta il chiaro disposto
dell'art. 204 c.d.s. che dispone che «il prefetto...
se ritiene fondato l'accertamento emette, entro centottanta
giorni, ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento
di una somma predeterminata» e che quindi chiaramente
stabilisce che il termine fissato si riferisce alla emanazione
del provvedimento e non alla sua notificazione. Quest'ultima
può rilevare nel caso di specie ad altri fini ma
non certo a quelli dell'osservanza del termine di cui all'art.
204 c.d.s.
Anche il secondo motivo del ricorso è fondato.
Questa Corte ha già avuto occasione di affermare
che, in materia di accertamento di violazioni delle norme
sui limiti di velocità compiute a mezzo apparecchiature
di controllo (autovelox), nell'ipotesi in cui esse consentono
la rilevazione dell'illecito solo in tempo successivo, ovvero
dopo che il veicolo sia già a distanza dal posto
di accertamento, l'indicazione a verbale dell'utilizzazione
di apparecchi di tali caratteristiche esenta dalla necessità
di ulteriori precisazioni circa la contestazione immediata.
Nell'ulteriore ipotesi, poi, prevista dall'art. 394 regolamento
c.d.s., di impossibilità della contestazione immediata
per essere stato comunque il veicolo nell'impossibilità
di essere fermato in tempo utile o nei modi regolamentari,
ovvero per l'impossibilità di raggiungerlo per essere
lanciato a eccessiva velocità, in cui è inquadrabile
l'accertamento della violazione a mezzo di apparecchiature
diverse dalle precedenti, la contestazione può pur
sempre essere effettuata successivamente pur essendo necessario
in tal caso che siano indicate a verbale le ragioni per
le quali non sia stata possibile la contestazione immediata
(Cass., 3836/2001; 12330/1999).
Nel caso di specie, la stessa sentenza impugnata dà
atto che nel verbale di contestazione è riportato
che non è stato possibile procedere a contestazione
immediata della violazione, in quanto «la pattuglia
a valle dell'apparecchio di rilevazione al momento del passaggio
dell'auto era impegnata con altro veicolo fermo».
In tal caso dunque l'organo accertatore ha fornito una
adeguata motivazione in ordine alla impossibilità
della contestazione immediata fornendo le ragioni per cui
il veicolo non è stato fermato in tempo utile e con
ciò ottemperando al disposto dell'art. 384 regolamento
c.d.s.
Del tutto erronea è la motivazione fornita dal giudice
di pace per escludere l'idoneità della predetta verbalizzazione
ai fini della non contestazione immediata, laddove afferma
che un minimo di diligenza avrebbe potuto consentire agli
agenti di posizionarsi in modo tale da fermare il veicolo
trasgressore anche se erano impegnati in altra contestazione
ben potendo uno dei due agenti intimare comunque l'alt.
Questa Corte ha, a questo proposito, già avuto occasione
di affermare in analoga fattispecie che in tema di violazioni
del codice della strada, ove non si sia proceduto a contestazione
immediata dell'illecito, il giudice dell'opposizione ad
ordinanza-ingiunzione legittimamente dispone l'annullamento
del provvedimento sanzionatorio emesso dal prefetto allorché
il verbale di accertamento notificato difetti della indicazione
dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata
o sia corredato da una motivazione meramente apparente,
ma non può annullare il provvedimento sanzionatorio
in base ad una illegittimità non desunta dall'atto,
non essendo egli abilitato a censurare l'organizzazione
del servizio di vigilanza né a sindacare le modalità
organizzative del servizio di rilevamento delle infrazioni
da parte della P.A. (Cass., 7103/2001).
Nel caso di specie - come correttamente rilevato dall'amministrazione
ricorrente - il giudice di pace ha effettuato un sindacato
non consentito in ordine alle modalità organizzative
del servizio di rilevamento invadendo così una sfera
di competenza esclusiva dell'amministrazione non soggetta
a sindacato giurisdizionale.
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto con la conseguente
cassazione dell'impugnata sentenza.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,
in quanto accolti i due motivi di ricorso risulta incontestato
che l'ordinanza-ingiunzione del Prefetto è stata
regolarmente emessa, è consentito in questa sede
pronunciare «nel merito» ai sensi dell'art.
384, comma 1, c.p.c. e rigettare, pertanto, l'opposizione
proposta dal De Vita.
Quest'ultimo va di conseguenza condannato al pagamento
delle spese processuali liquidate in euro 200 per onorari
oltre spese prenotate a debito.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, pronunciando
nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., rigetta
l'opposizione proposta dal De Vita avverso l'ordinanza-ingiunzione
emessa nei suoi confronti e lo condanna al pagamento delle
spese di giudizio liquidate in euro 200 per onorari, oltre
spese prenotate a debito.
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