Dal 10 gennaio 2005 scatta il divieto di fumare
in tutti i locali chiusi previsto dalla Legge 3/2003,
ad eccezione delle abitazioni private e dei locali riservati
ai fumatori se esistenti e purchè dotati delle
caratteristiche previste dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003. In vista
di tale scadenza (che non ha subito proroghe), il Ministro
della Salute ha emanato una Circolare esplicativa ed
interpretativa della portata del divieto e degli obblighi
posti a carico dei gestori. La nuova disciplina è
applicabile e vincolante per la generalita' dei "locali
chiusi" privati aperti ad utenti o al pubblico,
ivi compresi, oltre a bar e ristoranti, circoli privati
e tutti i locali di intrattenimento, come le discoteche,
e quelli ad essi assimilati, come le palestre, le sale
corse, le sale gioco, le sale video games, le sale Bingo,
i cinema multisala, i teatri, salva solo la facolta'
di attrezzare a norma aree riservate a fumatori. Resta
fermo che, considerata la libera accessibilita' a tutti
i locali di fumatori e non fumatori, la possibilita'
di fumare non puo' essere consentita se non in spazi
di inferiore dimensione attrezzati all'interno dei locali.
I gestori non sono tenuti soltanto alla materiale apposizione
del cartello di divieto di fumo ma anche ad attuare
interventi attivi di dissuasione nei confronti dei trasgressori
a pena di sanzione che può arrivare alla sospensione
da parte del questore, per un periodo da tre giorni
a tre mesi, o alla revoca dellla licenza di esercizio
del locale. In particolare, i gestori dovranno richiamare
formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto
di fumare; e segnalare, in caso di inottemperanza al
richiamo, il comportamento del o dei trasgressori, ai
pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione
della violazione del divieto e la conseguente redazione
del verbale di contravvenzione. (Ministero della Salute,
Circolare 17 dicembre 2004: Indicazioni interpretative
e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore
dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3,
sulla tutela della salute dei non fumatori pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 2004, n.300).
Ministero della Salute, Circolare 17 dicembre
2004
Indicazioni interpretative e attuative dei divieti
conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della
legge 16 gennaio
2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori.
(Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre
2004, n.300)
Nell'approssimarsi della data di piena entrata in vigore
delle prescrizioni dell'art. 51 della legge 16 gennaio
2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori
- prevista per il 10 gennaio 2005 ex art. 19 del decreto-legge
9 novembre 2004, n. 266 - si ritiene proficuo, con la
presente, fornire alcuni chiarimenti e utili indicazioni
sulla portata ampiamente innovativa di dette disposizioni.
1. Il quadro normativo di riferimento e' rappresentato
dai provvedimenti di seguito cronologicamente elencati:
a) legge n. 584 dell'11 novembre 1975 (in Gazzetta Ufficiale
5 dicembre 1975, n. 322);
b) direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
14 dicembre 1995 (in Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1996,
n. 11);
c) art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 2001 (in
Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301);
d) art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in Gazzetta
Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15);
e) accordo Stato-regioni del 24 luglio 2003;
f) decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003
(in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300);
g) art. 19
del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266.
2. La normativa sopra richiamata - e, in particolare,
l'art. 51 della legge n. 3/2003 - persegue il fine primario
della "tutela della salute dei non fumatori",
con l'obiettivo della massima estensione possibile del
divieto di fumare, che, come tale, deve essere ritenuto
di portata generale, con la sola, limitata esclusione
delle eccezioni espressamente previste.
Il fumo di tabacco e' la piu' importante causa di morte
prematura e prevenibile in Italia e rappresenta uno
dei piu' gravi problemi di sanita' pubblica a livello
mondiale; ecco perche' la prevenzione dei gravi danni
alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva
al fumo di tabacco costituisce obiettivo prioritario
della politica sanitaria del nostro Paese e dell'U.E.
La nuova normativa si inserisce in questa visione strategica
e per questo si rende necessario garantire il rispetto
delle norme di divieto e il sanzionamento delle relative
infrazioni. Il divieto di fumare trova applicazione
non solo nei luoghi di lavoro pubblici, ma anche in
tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o
ad utenti. Tale accezione comprende gli stessi lavoratori
dipendenti in quanto "utenti" dei locali nell'ambito
dei quali prestano la loro attivita' lavorativa. E'
infatti interesse del datore di lavoro mettere in atto
e far rispettare il divieto, anche per tutelarsi da
eventuali rivalse da parte di tutti coloro che potrebbero
instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute
causati dal fumo.
In forza di detto generalizzato divieto, la realizzazione
di aree per fumatori non rappresenta affatto un obbligo,
ma una facolta', riservata ai pubblici esercizi e ai
luoghi di lavoro che qualora ritengano opportuno attrezzare
locali riservati ai fumatori devono adeguarli ai requisiti
tecnici dettati dal decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 23 dicembre 2003.
3. Per cio' che concerne l'ambito oggettivo di applicazione
della norma, essa applica il divieto di fumo a tutti
i locali chiusi pubblici e privati aperti ad utenti
o al pubblico. Per quelli pubblici, poi, il comma 10
dell'art. 51 della legge n. 3/2003 mantiene immodificate
le attuali disposizioni in materia, restando cosi' confermato
il divieto totale di fumo in scuole, ospedali, uffici
della pubblica amministrazione, autoveicoli di proprieta'
dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari
di pubblici servizi per il trasporto collettivo di persone,
taxi, metropolitane, treni, sale di attesa di aeroporti,
stazioni ferroviarie, autofilotranviarie e portuali-marittime,
biblioteche, musei, pinacoteche. Le nuove prescrizioni
del citato art. 51 "tutela della salute dei non
fumatori" della legge n. 3 del 16 gennaio 2003,
sono inoltre applicabili e vincolanti per la generalita'
dei "locali chiusi" privati aperti ad utenti
o al pubblico, di cui al comma 1 del medesimo articolo,
ivi compresi, oltre a bar e ristoranti, circoli privati
e tutti i locali di intrattenimento, come le discoteche,
e quelli ad essi assimilati, come le palestre, le sale
corse, le sale gioco, le sale video games, le sale Bingo,
i cinema multisala, i teatri, salva solo la facolta'
di attrezzare a norma aree riservate a fumatori. Resta
fermo che, considerata la libera accessibilita' a tutti
i locali di fumatori e non fumatori, la possibilita'
di fumare non puo' essere consentita se non in spazi
di inferiore dimensione attrezzati all'interno dei locali,
proprio per la definizione "riservati ai fumatori"
utilizzata al comma 1b dell'art. 51 della legge n. 3/2003.
4. Per quanto concerne specificamente le responsabilita'
che gravano sui gestori degli esercizi pubblici, l'art.
7 della legge n. 584/1975, come espressamente disposto
dal comma 5 dell'art. 51 della legge n. 3/2003, e' stato
sostituito dall'art. 52, comma 20, della legge n. 448
del 28 dicembre 2001 che prevede un inasprimento delle
sanzioni amministrative per i trasgressori al divieto
di fumo e per coloro cui spetta, in base all'art. 2
della legge n. 584/1975, di curare l'osservanza del
divieto, qualora non ottemperino al loro compito.
A tale riguardo e per comprendere esattamente la portata
della norma, deve essere richiamato l'art. 4, lettera
c), della direttiva del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 14 dicembre 1995, il quale prevede testualmente:
"Per i locali condotti da soggetti privati, il
responsabile della struttura, ovvero dipendente o collaboratore
da lui incaricato, richiamera' i trasgressori all'osservanza
del divieto e curera' che le infrazioni siano segnalate
ai pubblici ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art.
13 della legge 24 novembre 1981, n. 689". Al riguardo
si precisa che sui soggetti responsabili della struttura
o sui loro delegati ricadono gli obblighi di:
1) richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza
del divieto di fumare;
2) b) segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo,
il comportamento del o dei trasgressori, ai pubblici
ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione
della violazione del divieto e la conseguente redazione
del verbale di contravvenzione. Sara' loro cura anche
esporre cartelli, come indicato nell'accordo stipulato
in sede di Conferenza Stato-regioni nella seduta del
16 dicembre 2004.
In presenza di violazioni a detta disposizione si applicano
le misure sanzionatorie previste dall'art. 7, secondo
comma, della legge 11 novembre 1975, n. 584, recante
"Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi
di trasporto pubblico" con particolare riferimento
all'art. 2 della medesima legge.
5. L'art. 2 della legge n. 584 dell'11 novembre 1975
inquadrato nel contesto organico della disciplina all'esame,
porta ad escludere limitazioni agli obblighi dei gestori,
i quali pertanto non sono tenuti soltanto alla materiale
apposizione del cartello di divieto di fumo ma anche
ad attuare interventi attivi di dissuasione nei confronti
dei trasgressori osservando cosi' gli adempimenti previsti
dal richiamato art. 4, lettera c), della direttiva 14
dicembre 1995. Infatti, il tenore letterale del sopra
citato art. 2, che recita testualmente "... curano
l'osservanza del divieto ...", risulterebbe assolutamente
privo di concreto significato pratico ove inteso nel
senso di limitare gli obblighi dei gestori alla mera
esposizione del cartello, poiche' cio' non giustificherebbe
in alcun modo la applicazione delle misure sanzionatorie,
comprese tra un minimo di 200 e un massimo di 2000 euro,
previste dall'art. 52, comma 20, della legge n. 448
del 28 dicembre 2001. Inoltre, considerato che il comma
9 dell'art. 51 della legge n. 3/2003 ha fra l'altro
mantenuto in vigore anche l'art. 5 della citata legge
n. 584/1975, qualora non siano osservati gli obblighi
che ricadono sui gestori, il questore puo' sospendere,
per un periodo da tre giorni a tre mesi, o revocare
la licenza di esercizio del locale.
6. Quanto alla previsione di aumenti degli importi delle
sanzioni, misura contemplata nella legge finanziaria
2005, sembra sufficiente ricordare il principio che
si debbono applicare le misure sanzionatorie vigenti
al momento dell'accertamento della violazione: principio
inequivoco, idoneo a superare qualsivoglia dubbio in
subiecta materia, ivi compreso quello delle modalita'
di aggiornamento dei cartelli di divieto, posto che
ogni presunta difficolta' al riguardo puo' essere agevolmente
superata con l'apposizione, di semplici talloncini autoadesivi
indicatori delle variazioni intervenute agli importi
delle sanzioni.
7. Con l'accordo definito nella seduta della Conferenza
Stato-regioni del 16 dicembre 2004 e' stata data attuazione
al comma 7 dell'art. 51 della legge n. 3/2003, ridefinendo
in particolare le procedure per l'accertamento delle
infrazioni e l'individuazione dei soggetti legittimati
ad elevare i relativi processi verbali. L'approvazione
di tale accordo ha completato il quadro organico della
disciplina di settore relativa al divieto di fumo. Va
precisato, in questo senso, che i dirigenti preposti
alle strutture amministrative e di servizio di pubbliche
amministrazioni, di aziende e di agenzie pubbliche individuano
con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza
del divieto, accertare e contestare le infrazioni. Resta
inteso che, ove non vi abbiano provveduto, spetta ad
essi stessi esercitare tale attivita' di vigilanza,
di accertamento e di contestazione. Nei locali privati
in cui si svolge comunque un servizio per conto dell'amministrazione
pubblica sono invece tenuti a vigilare sul rispetto
del divieto di fumare, ad accertare le infrazioni ed
a contestare la violazione i soggetti cui spetta per
legge, regolamento o disposizioni di autorita' assicurare
l'ordine interno dei locali. Nelle strutture pubbliche
e private soggette al divieto di fumare i soggetti incaricati
della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione
delle infrazioni, come pure il personale dei corpi di
polizia amministrativa locale, conformemente alle disposizioni
vigenti, nonche' le guardie giurate espressamente adibite
a tale servizio, su richiesta dei responsabili o di
chiunque intenda far accertare infrazioni al divieto:
vigilano sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
accertano le infrazioni, contestando immediatamente
al trasgressore la violazione; redigono in triplice
copia il verbale di contestazione, che deve dare atto
dell'avvenuto richiamo da parte del responsabile della
struttura o suo delegato e contenere - oltre agli estremi
del trasgressore, della violazione compiuta e delle
modalita' con le quali puo' avvenire il pagamento della
sanzione pecuniaria in misura ridotta - l'indicazione
dell'autorita' cui far pervenire scritti difensivi;
notificano il verbale ovvero, quando non sia possibile
provvedervi immediatamente, ne assicurano la notifica
a mezzo posta (entro novanta giorni dall'accertamento
dell'infrazione), secondo la procedura prevista dalla
legge 20 novembre 1982, n. 890. Le indicazioni finora
espresse, ovviamente, non pregiudicano la possibilita'
degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, normalmente
impegnati in altri compiti istituzionali di maggior
rilievo, di svolgere tali attivita' di accertamento
e di contestazione delle infrazioni di propria iniziativa
ovvero nell'ambito dei servizi di cui sono incaricati,
come previsto dall'art. 13, quarto comma, della legge
24 novembre 1981, n. 689. Nei locali privati, infine,
i soggetti cui spetta vigilare sul rispetto del divieto
si identificano nei conduttori dei locali stessi o nei
collaboratori da essi formalmente delegati che, in base
a quanto chiarito al punto 4 della presente circolare,
richiamano i trasgressori all'osservanza del divieto
e provvedono a segnalare immediatamente le infrazioni
ad uno dei soggetti pubblici incaricati della vigilanza,
dell'accertamento e della contestazione delle violazioni
in precedenza indicati.
Fermi i chiarimenti e le indicazioni di cui sopra, corre
l'obbligo di ribadire anche in questa sede che ogni
eventuale, ulteriore dubbio che dovesse emergere dalla
normativa sul divieto di fumare a tutela della salute
dei non fumatori dovra' essere valutato alla luce del
fondamentale principio cui e' informata tale disciplina,
in base al quale "e' proibito fumare in tutti i
locali chiusi, ad eccezione delle abitazioni private
e dei locali riservati ai fumatori se esistenti e purche'
dotati delle caratteristiche previste dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003".
Roma, 17 novembre 2004
Il Ministro della salute Sirchia
La redazione di
megghy.com
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