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Ricorso contro le multe: la competenza del giudice non è inderogabile
( Giudice di Pace di Taranto, sentenza 20.05.2004 )
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L'art. 204-bis del Codice della Strada, come modificato dal DL 151/2003, individua quale Giudice competente per l'opposizione all'ordinanza ingiunzione ed al verbale di accertamento della violazione al Codice della Strada quello “... del luogo in cui è stata commessa la violazione” e non più quello del luogo di accertamento della violazione.

Con la sentenza del 20 maggio 2004 il Giudice di Pace di Taranto ha stabilito che la norma in questione non individua un caso di competenza inderogabile, in quanto se così fosse renderebbe fortemente limitato e particolarmente difficoltoso il diritto alla difesa costituzionalmente garantito ai cittadini dall’articolo 24 e comporterebbe una disparità di trattamento ex art. 3 della Costituzione.

Di conseguenza la competenza territoriale, così come ora delineata dall’art.204 bis del C.d.S., è più logicamente assoggettata al regime di cui all'art. 38 C.p.C. comma 1° che dispone che la rilevazione, anche d'ufficio, possa essere effettuata non oltre la prima udienza di comparizione.


REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

Il Giudice di Pace di Taranto- Dott. Martino Giacovelli - ha pronunciato la

SENTENZA

nella causa R.G. N° 1246/C/04: Opposizione a verbale di contestazione nr. 302763A/2003/P in data 02.09.2003, relativo violazione al C.d.S. dell’importo di € 41,86, promossa da:

S. C. nato a ....... e residente a Taranto ....., elettivamente domiciliato nella cancelleria del G .di P. di Taranto opponente

contro

COMUNE DI P., in persona del sindaco pro-tempore, opposto non costituito

Conclusioni per l’opponente:

“ Voglia l’ill.mo Sig. Giudice di Pace adito, contrariis reiectis, sulla domanda così provvedere:

1. dichiarare nullo il verbale di contestazione n. 302763A/2003/P in data 02.09.2003;

2. nel merito, dichiarare estinto l’obbligo di pagare la complessiva somma di € 41,86 per le ragioni indicate in narra­tiva;

3. condannare il Comune di P. alle spese di giudizio in caso di resistenza da liquidare ex actis.”

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 26.02.2004 il sig. S. G. proponeva opposizione avverso il verbale di contestazione nr. 302763A/2003/P in data 02.09.2003, ricevuto in qualità di proprietario dell’autovettura “Nissan”, targata NI7W9745, e notificato a mezzo servizio postale per violazione dell'art. 158/21-6 C.d.S. del d. L.vo del 30/04/92, n. 285, poichè il veicolo indicato era lasciato alle ore 12,10 “ in sosta nell’area pedonale urbana” nella Piazza Manin Daniele di P.

Detto verbale era redatto dall’unica agente di P.M. S. Francesca.

Eccepiva il ricorrente, anzitutto, che nel giorno, ora e luogo indicato, fosse stato in Pisa con l’autovettura indicata in verbale, in quanto lo stesso opponente era senza ombra di dubbio a Taranto con la propria autovettura.

Dette circostanze potevano essere confermate da amici, che riservava di indicare in funzione della difesa del Comune, e di cui ne chiedeva l’ammissione della loro testimonianza.

Continuava, nel proprio scritto l’opponente: che forse trattavasi di un grossolano errore di trascrizione della targa dell’autovettura in questione; che la notifica del verbale era da ritenere nulla per violazione del combinato disposto degli artt. 385 e 383 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 in relazione all’art.201 D.L. vo n.285/92, poichè il verbale di contestazione de quo era viziato da nullità assoluta in quanto non riportava alcuna attestazione di conformità all’originale. A tal riguardo richiamava l'art. 385 del Regolamento C.D.S, per la nullità della notifica della copia del verbale notificato in violazione del comb. disp. artt. 200, comma 2° e 3°, C.d.S.; 383, comma 4° e 385, comma 3° e 4°, Reg. del C.d.S., richiamando il principio di cui alla sentenza della 1^ Sezione della Cassazione n. 4567 del 07-05-1999, confermata dalla successiva n. 16204/2000.

Disposta la comparizione delle parti, il Comune di P., pur avendo ricevuto in data 15.03.2004 il decreto di comparizione ex art. 23 della legge n. 689/81, non provvedeva al deposito della documentazione in ottemperanza all’ordinanza notificata in atti, nè si costituiva in giudizio.

All'udienza del 20.05.2004 la causa, sulla precisazione delle conclusioni della sola delegata del ricorrente, era decisa immediatamente con lettura del dispositivo in udienza e con riserva di motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via pregiudiziale e come premesse, qualche accenno é opportuno fare per delineare il potere di questo G.di P. di esaminare con piena cognizione la legittimità e la fondatezza della pretesa della P.A., partendo dall’atto di contestazione.

L’art. 23 della legge n. 689 del 1981 consente al giudice delle opposizioni alle sanzioni amministrative un potere decisorio, che non può essere circoscritto alle richieste e deduzioni delle parti (dove il cittadino spesso si presenta nel processo senza l’assistenza di un difensore qualificato). Orbene, il giudice investito della competenza dell’opposizione alle sanzioni amministrative, deve tener presente il sistema processuale speciale nel quale opera, la cui legge originaria dal titolo ” Modifiche al sistema penale”, ha subito diverse modificazioni, tra le quali ultima quella dovuta al Decreto L.vo in data 30.12.1999, n. 507, relativo alla “ Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio.” Tutta questa normativa delinea un procedimento speciale misto che sussume le norme in parte da quello penale, in parte da quello amministrativo ed infine da quello civile ordinario. La Suprema Corte di Cassazione inizialmente ha più volte ribadito la possibilità del giudice di rilevare d’ufficio determinati motivi di nullità dell’atto impugnato ( Ved. sentenze in data 19.12.1989 n. 5721, in data 22.03.1989 n. 1435, in data 9.05.1986 n. 3081, in data 28.01.1989 n. 538, in data 12.11.1987 n. 8327). Successivamente la stessa Corte ha modificato poi tali orientamenti in sentenze successive dando rilievo ai limiti imposti al giudice dall’art. 112 c.p.c., la cui interpretazione restrittiva impone al giudice di limitare i rilievi di nullità solo relativamente all’inesistenza dell’atto amministrativo. Di recente la Suprema Corte é ritornata in qualche sentenza su detti orientamenti iniziali, stabilendo che l’opposizione può consistere anche nella semplice contestazione della pretesa della P.A., devolvendosi al giudice adito “ la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della pretesa stessa”, come precisato da ultimo nella sentenza del 10.02.1999 n. 1122, nella quale é detto che: “ L'opposizione all'ordinanza-ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa (che non ha natura di impugnazione dell'atto della p.a.) introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorita' amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova (salvo il potere istruttorio attribuito al pretore dal comma 6 dell'art. 23 della legge), spettano, rispettivamente, alla p.a. ed all'opponente.

Detta opposizione puo', pertanto, consistere anche nella semplice contestazione della pretesa anzidetta e, una volta proposta, devolve al giudice adito la piena cognizione circa la legittimita' e la fondatezza della pretesa stessa.”

Precisato quanto sopra, si pone nell’esame dell’opposizione di che trattasi ed in via preliminare e d’ufficio un problema di interpretazione della nuova espressione utilizzata dal legislatore nell'art. 204-bis del Codice della Strada, per come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003 n. 151, convertito in legge 1° agosto 2003 n. 214.

Orbene, detta novella individua quale Giudice competente per l'opposizione all'ordinanza ingiunzione ed al verbale di accertamento, stante la acclarata facoltatività del preventivo ricorso al prefetto ( dopo la nota sentenza della Corte Costituzionale in data 5.04.2004 n. 114), quello “... del luogo in cui è stata commessa la violazione”.

Il legislatore, quindi, non ha considerato più il “ luogo di accertamento della violazione”, ma ha usato l’espressione che ad occuparsi dell’opposizione sia il “giudice di pace competente per il territorio del luogo in cui é stata commessa la violazione”.

In sostanza, il legislatore ha evidentemente voluto dare prevalenza all’effettiva commissione della violazione rispetto a quella precedente “dell’accertamento di violazione” di cui all’art. 22 della legge n. 689/81, che regolava la materia prima della suddetta modifica; di conseguenza ora é necessario che la violazione risulti effettivamente commessa dal trasgressore e non sia la conseguenza, come nel caso di specie, di un probabile errore di trascrizione della targa dell’autovettura di che trattasi, non avendo ciò comportato alcuna commissione di violazione.

Qualora, invece, la Pubblica Amministrazione decide di resistere all’opposizione, privilegia, in tale ultima ipotesi la stessa P. A.. Infatti, se dovesse ammettersi, senza riserva alcuna, che il nuovo articolo 204 bis del C.d.S. individui un caso di competenza inderogabile, con conseguente e dovuta rivelabilità d’ufficio, si vedrebbe fortemente limitato e particolarmente difficoltoso, come nel caso di specie, il diritto alla difesa costituzionalmente garantito ai cittadini dall’articolo 24 ed una disparità di trattamento ex art. 3 della Costituzione.

Di conseguenza, va rilevato che la competenza territoriale, così come ora delineata dall’art.204 bis del C.d.S., è più logicamente assoggettata al regime di cui all'art. 38 C.p.C. comma 1° che dispone che la rilevazione, anche d'ufficio, possa essere effettuata non oltre la prima udienza di comparizione.

Nel caso di specie, il Comune di P. non solo non ha sollevato la relativa eccezione di incompetenza territoriale nelle forme previste dall'art. 38 c.p.c., ma non ha inviato nemmeno la documentazione ex art. 23 della legge n. 689/81, aderendo implicitamente alle circostanze eccepite dell’eventuale errore di trascrizione della targa dell’autoveicolo di proprietà dell’opponente.

Dall'esame della documentazione esibita dall’opponente, emerge che la presunta infrazione da cui è scaturita la sanzione, è stata commessa nel Comune di P. ed é stata rilevata da un solo agente di P.M.( sig.ra S. Francesca). Ebbene, tale circostanza, può aver comportato involontariamente nell’iter di formazione del verbale di contestazione un errore di trascrizione della targa dell’autovettura dell'opponente.

Per tale verifica, sarebbe stato opportuna l’esibizione del c.d. preavviso di accertamento, ma non essendo stato esibito dal Comune opposto, questo giudice non ha potuto verificare, sotto tale aspetto, l’eventuale errore di cui sopra eccepito dall’opponente.

Come è noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Un. 25.11.1992 n. 12545) ha affermato che, nel giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo a fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante, come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dello stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre non è necessario, in applicazione della disciplina di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c. l'esperimento del detto rimedio della querela qualora la parte intenda limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali dichiarazioni, ovvero la fondatezza di apprezzamenti e valutazioni del verbalizzante, cui non si estende la fede privilegiata del documento; cio' non significa, tuttavia, che l'impugnativa dell'opponente renda queste ultime parti del documento prive di ogni efficacia probatoria, dovendo, invece, il giudice del merito prenderle in esame e, facendo uso dei poteri discrezionali di apprezzamento della prova che la legge gli attribuisce, valutarle nel complesso delle risultanze processuali, ivi compresi la concreta formulazione e gli eventuali limiti della contestazione e il contegno processuale dell'opponente. “ ( Cassazione civile sez. I, 1 aprile 1996, n. 2988).

Per quanto sopra, stante l’incertezza dell’avvenuta commissione della violazione, e ritenendo assorbiti gli altri motivi di nullità eccepiti dall’opponente, il verbale impugnato non può che essere annullato.

Sussistono motivi di opportunità per la compensazione delle spese, attesa la situazione di incertezza dell’avvenuta violazione.

P.Q.M.

Il giudice di pace di Taranto, definitivamente pronunciando sull’opposizione proposta dal sig. S. Gaetano al verbale di contestazione nr. 302763A/2003/P in data 02.09.2003, ricevuto in qualità di proprietario dell’autovettura “Nissan”, targata XXXXXXX, redatto dalla Polizia Municipale di P. per il pagamento della somma complessiva di € 41,86 per presunte violazioni del Codice della Strada, così decide:

Accoglie l’opposizione proposta dal sig. S. Gaetano avverso il verbale di contestazione nr. 302763A/2003/P in data 02.09.2003, redatto dalla Polizia Municipale di P. per il pagamento della somma complessiva di € 41,86 per presunte violazioni del Codice della Strada;

di conseguenza annulla il verbale impugnato;

compensa integralmente le spese di giudizio per giusti motivi.

Così deciso a Taranto il 20.05.2004 Il Giudice di Pace

( Dr. Martino Giacovelli)

 

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