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L'art. 204-bis del Codice della Strada,
come modificato dal DL 151/2003, individua quale Giudice
competente per l'opposizione all'ordinanza ingiunzione ed
al verbale di accertamento della violazione al Codice della
Strada quello “... del luogo in cui è stata
commessa la violazione” e non più quello del
luogo di accertamento della violazione.
Con la sentenza del 20 maggio 2004 il Giudice di Pace di
Taranto ha stabilito che la norma in questione non individua
un caso di competenza inderogabile, in quanto se così
fosse renderebbe fortemente limitato e particolarmente difficoltoso
il diritto alla difesa costituzionalmente garantito ai cittadini
dall’articolo 24 e comporterebbe una disparità
di trattamento ex art. 3 della Costituzione.
Di conseguenza la competenza territoriale, così
come ora delineata dall’art.204 bis del C.d.S., è
più logicamente assoggettata al regime di cui all'art.
38 C.p.C. comma 1° che dispone che la rilevazione, anche
d'ufficio, possa essere effettuata non oltre la prima udienza
di comparizione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Giudice di Pace di Taranto- Dott. Martino Giacovelli
- ha pronunciato la
SENTENZA
nella causa R.G. N° 1246/C/04: Opposizione a verbale
di contestazione nr. 302763A/2003/P in data 02.09.2003,
relativo violazione al C.d.S. dell’importo di €
41,86, promossa da:
S. C. nato a ....... e residente a Taranto ....., elettivamente
domiciliato nella cancelleria del G .di P. di Taranto opponente
contro
COMUNE DI P., in persona del sindaco pro-tempore, opposto
non costituito
Conclusioni per l’opponente:
“ Voglia l’ill.mo Sig. Giudice di Pace adito,
contrariis reiectis, sulla domanda così provvedere:
1. dichiarare nullo il verbale di contestazione n. 302763A/2003/P
in data 02.09.2003;
2. nel merito, dichiarare estinto l’obbligo di pagare
la complessiva somma di € 41,86 per le ragioni indicate
in narrativa;
3. condannare il Comune di P. alle spese di giudizio in
caso di resistenza da liquidare ex actis.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 26.02.2004 il sig. S. G. proponeva
opposizione avverso il verbale di contestazione nr. 302763A/2003/P
in data 02.09.2003, ricevuto in qualità di proprietario
dell’autovettura “Nissan”, targata NI7W9745,
e notificato a mezzo servizio postale per violazione dell'art.
158/21-6 C.d.S. del d. L.vo del 30/04/92, n. 285, poichè
il veicolo indicato era lasciato alle ore 12,10 “
in sosta nell’area pedonale urbana” nella Piazza
Manin Daniele di P.
Detto verbale era redatto dall’unica agente di P.M.
S. Francesca.
Eccepiva il ricorrente, anzitutto, che nel giorno, ora
e luogo indicato, fosse stato in Pisa con l’autovettura
indicata in verbale, in quanto lo stesso opponente era senza
ombra di dubbio a Taranto con la propria autovettura.
Dette circostanze potevano essere confermate da amici,
che riservava di indicare in funzione della difesa del Comune,
e di cui ne chiedeva l’ammissione della loro testimonianza.
Continuava, nel proprio scritto l’opponente: che
forse trattavasi di un grossolano errore di trascrizione
della targa dell’autovettura in questione; che la
notifica del verbale era da ritenere nulla per violazione
del combinato disposto degli artt. 385 e 383 del D.P.R.
16 dicembre 1992 n. 495 in relazione all’art.201 D.L.
vo n.285/92, poichè il verbale di contestazione de
quo era viziato da nullità assoluta in quanto non
riportava alcuna attestazione di conformità all’originale.
A tal riguardo richiamava l'art. 385 del Regolamento C.D.S,
per la nullità della notifica della copia del verbale
notificato in violazione del comb. disp. artt. 200, comma
2° e 3°, C.d.S.; 383, comma 4° e 385, comma
3° e 4°, Reg. del C.d.S., richiamando il principio
di cui alla sentenza della 1^ Sezione della Cassazione n.
4567 del 07-05-1999, confermata dalla successiva n. 16204/2000.
Disposta la comparizione delle parti, il Comune di P.,
pur avendo ricevuto in data 15.03.2004 il decreto di comparizione
ex art. 23 della legge n. 689/81, non provvedeva al deposito
della documentazione in ottemperanza all’ordinanza
notificata in atti, nè si costituiva in giudizio.
All'udienza del 20.05.2004 la causa, sulla precisazione
delle conclusioni della sola delegata del ricorrente, era
decisa immediatamente con lettura del dispositivo in udienza
e con riserva di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via pregiudiziale e come premesse, qualche accenno é
opportuno fare per delineare il potere di questo G.di P.
di esaminare con piena cognizione la legittimità
e la fondatezza della pretesa della P.A., partendo dall’atto
di contestazione.
L’art. 23 della legge n. 689 del 1981 consente al
giudice delle opposizioni alle sanzioni amministrative un
potere decisorio, che non può essere circoscritto
alle richieste e deduzioni delle parti (dove il cittadino
spesso si presenta nel processo senza l’assistenza
di un difensore qualificato). Orbene, il giudice investito
della competenza dell’opposizione alle sanzioni amministrative,
deve tener presente il sistema processuale speciale nel
quale opera, la cui legge originaria dal titolo ”
Modifiche al sistema penale”, ha subito diverse modificazioni,
tra le quali ultima quella dovuta al Decreto L.vo in data
30.12.1999, n. 507, relativo alla “ Depenalizzazione
dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio.”
Tutta questa normativa delinea un procedimento speciale
misto che sussume le norme in parte da quello penale, in
parte da quello amministrativo ed infine da quello civile
ordinario. La Suprema Corte di Cassazione inizialmente ha
più volte ribadito la possibilità del giudice
di rilevare d’ufficio determinati motivi di nullità
dell’atto impugnato ( Ved. sentenze in data 19.12.1989
n. 5721, in data 22.03.1989 n. 1435, in data 9.05.1986 n.
3081, in data 28.01.1989 n. 538, in data 12.11.1987 n. 8327).
Successivamente la stessa Corte ha modificato poi tali orientamenti
in sentenze successive dando rilievo ai limiti imposti al
giudice dall’art. 112 c.p.c., la cui interpretazione
restrittiva impone al giudice di limitare i rilievi di nullità
solo relativamente all’inesistenza dell’atto
amministrativo. Di recente la Suprema Corte é ritornata
in qualche sentenza su detti orientamenti iniziali, stabilendo
che l’opposizione può consistere anche nella
semplice contestazione della pretesa della P.A., devolvendosi
al giudice adito “ la piena cognizione circa la legittimità
e la fondatezza della pretesa stessa”, come precisato
da ultimo nella sentenza del 10.02.1999 n. 1122, nella quale
é detto che: “ L'opposizione all'ordinanza-ingiunzione
irrogativa di una sanzione amministrativa (che non ha natura
di impugnazione dell'atto della p.a.) introduce un ordinario
giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorita'
amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore
e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere
della prova (salvo il potere istruttorio attribuito al pretore
dal comma 6 dell'art. 23 della legge), spettano, rispettivamente,
alla p.a. ed all'opponente.
Detta opposizione puo', pertanto, consistere anche nella
semplice contestazione della pretesa anzidetta e, una volta
proposta, devolve al giudice adito la piena cognizione circa
la legittimita' e la fondatezza della pretesa stessa.”
Precisato quanto sopra, si pone nell’esame dell’opposizione
di che trattasi ed in via preliminare e d’ufficio
un problema di interpretazione della nuova espressione utilizzata
dal legislatore nell'art. 204-bis del Codice della Strada,
per come modificato dal decreto legge 27 giugno 2003 n.
151, convertito in legge 1° agosto 2003 n. 214.
Orbene, detta novella individua quale Giudice competente
per l'opposizione all'ordinanza ingiunzione ed al verbale
di accertamento, stante la acclarata facoltatività
del preventivo ricorso al prefetto ( dopo la nota sentenza
della Corte Costituzionale in data 5.04.2004 n. 114), quello
“... del luogo in cui è stata commessa la violazione”.
Il legislatore, quindi, non ha considerato più il
“ luogo di accertamento della violazione”, ma
ha usato l’espressione che ad occuparsi dell’opposizione
sia il “giudice di pace competente per il territorio
del luogo in cui é stata commessa la violazione”.
In sostanza, il legislatore ha evidentemente voluto dare
prevalenza all’effettiva commissione della violazione
rispetto a quella precedente “dell’accertamento
di violazione” di cui all’art. 22 della legge
n. 689/81, che regolava la materia prima della suddetta
modifica; di conseguenza ora é necessario che la
violazione risulti effettivamente commessa dal trasgressore
e non sia la conseguenza, come nel caso di specie, di un
probabile errore di trascrizione della targa dell’autovettura
di che trattasi, non avendo ciò comportato alcuna
commissione di violazione.
Qualora, invece, la Pubblica Amministrazione decide di
resistere all’opposizione, privilegia, in tale ultima
ipotesi la stessa P. A.. Infatti, se dovesse ammettersi,
senza riserva alcuna, che il nuovo articolo 204 bis del
C.d.S. individui un caso di competenza inderogabile, con
conseguente e dovuta rivelabilità d’ufficio,
si vedrebbe fortemente limitato e particolarmente difficoltoso,
come nel caso di specie, il diritto alla difesa costituzionalmente
garantito ai cittadini dall’articolo 24 ed una disparità
di trattamento ex art. 3 della Costituzione.
Di conseguenza, va rilevato che la competenza territoriale,
così come ora delineata dall’art.204 bis del
C.d.S., è più logicamente assoggettata al
regime di cui all'art. 38 C.p.C. comma 1° che dispone
che la rilevazione, anche d'ufficio, possa essere effettuata
non oltre la prima udienza di comparizione.
Nel caso di specie, il Comune di P. non solo non ha sollevato
la relativa eccezione di incompetenza territoriale nelle
forme previste dall'art. 38 c.p.c., ma non ha inviato nemmeno
la documentazione ex art. 23 della legge n. 689/81, aderendo
implicitamente alle circostanze eccepite dell’eventuale
errore di trascrizione della targa dell’autoveicolo
di proprietà dell’opponente.
Dall'esame della documentazione esibita dall’opponente,
emerge che la presunta infrazione da cui è scaturita
la sanzione, è stata commessa nel Comune di P. ed
é stata rilevata da un solo agente di P.M.( sig.ra
S. Francesca). Ebbene, tale circostanza, può aver
comportato involontariamente nell’iter di formazione
del verbale di contestazione un errore di trascrizione della
targa dell’autovettura dell'opponente.
Per tale verifica, sarebbe stato opportuna l’esibizione
del c.d. preavviso di accertamento, ma non essendo stato
esibito dal Comune opposto, questo giudice non ha potuto
verificare, sotto tale aspetto, l’eventuale errore
di cui sopra eccepito dall’opponente.
Come è noto la giurisprudenza della Corte di Cassazione
(Cass. Sez. Un. 25.11.1992 n. 12545) ha affermato che, nel
giudizio di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione
irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento
dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso,
con riguardo a fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante,
come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine
di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza
del documento dello stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni
delle parti, mentre non è necessario, in applicazione
della disciplina di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c. l'esperimento
del detto rimedio della querela qualora la parte intenda
limitarsi a contestare la verità sostanziale di tali
dichiarazioni, ovvero la fondatezza di apprezzamenti e valutazioni
del verbalizzante, cui non si estende la fede privilegiata
del documento; cio' non significa, tuttavia, che l'impugnativa
dell'opponente renda queste ultime parti del documento prive
di ogni efficacia probatoria, dovendo, invece, il giudice
del merito prenderle in esame e, facendo uso dei poteri
discrezionali di apprezzamento della prova che la legge
gli attribuisce, valutarle nel complesso delle risultanze
processuali, ivi compresi la concreta formulazione e gli
eventuali limiti della contestazione e il contegno processuale
dell'opponente. “ ( Cassazione civile sez. I, 1 aprile
1996, n. 2988).
Per quanto sopra, stante l’incertezza dell’avvenuta
commissione della violazione, e ritenendo assorbiti gli
altri motivi di nullità eccepiti dall’opponente,
il verbale impugnato non può che essere annullato.
Sussistono motivi di opportunità per la compensazione
delle spese, attesa la situazione di incertezza dell’avvenuta
violazione.
P.Q.M.
Il giudice di pace di Taranto, definitivamente pronunciando
sull’opposizione proposta dal sig. S. Gaetano al verbale
di contestazione nr. 302763A/2003/P in data 02.09.2003,
ricevuto in qualità di proprietario dell’autovettura
“Nissan”, targata XXXXXXX, redatto dalla Polizia
Municipale di P. per il pagamento della somma complessiva
di € 41,86 per presunte violazioni del Codice della
Strada, così decide:
Accoglie l’opposizione proposta dal sig. S. Gaetano
avverso il verbale di contestazione nr. 302763A/2003/P in
data 02.09.2003, redatto dalla Polizia Municipale di P.
per il pagamento della somma complessiva di € 41,86
per presunte violazioni del Codice della Strada;
di conseguenza annulla il verbale impugnato;
compensa integralmente le spese di giudizio per giusti
motivi.
Così deciso a Taranto il 20.05.2004 Il Giudice di
Pace
( Dr. Martino Giacovelli)
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La redazione di megghy.com
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