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Ganasce fiscali: sproporzione fra l’importo dovuto e il danno derivante dal fermo
( Consiglio di Stato , ordinanza 13.07.2004 n° 3259 )
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E' sospendibile il provvedimento con il quale è stato disposto il fermo amministrativo dell'autoveicolo, qualora vi sia sproporzione fra l'importo dovuto e il danno derivante al ricorrente dall'esecuzione del fermo amministrativo impugnato.

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 3259 del 13 luglio 2004, confermando la decisione del Tar Lazio (n. 3402/2004) che ha accolto la domanda di sospensione del fermo amministrativo presentata da un contribuente insieme al Codacons.

La mancata adozione del regolamento attuativo della disciplina del fermo amministrativo previsto nell'art. 86 del DPR 602/73 (in seguito alla modifica introdotta dal Dlgs 193/01) è circostanza atta ad integrare il requisito del fumus boni juri.

In seguito alla pronuncia dei giudici di Palazzo Spada, l'Agenzia delle Entrate (ris. 92/2004) e l'Inps hanno deciso di astenersi dal disporre nuovi fermi amministrativi relativamente ai loro ruoli.


Registro Ordinanze:3259/2004
Registro Generale: 6532/2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Sezione Quarta

composto dai Signori:
Pres. Paolo Salvatore
Cons. Antonino Anastasi
Cons. Anna Leoni Est.
Cons. Bruno Mollica
Cons. Nicola Russo
ha pronunciato la presente
ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 13 Luglio 2004.

Visto l'art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AGENZIA DELLE ENTRATE
rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GEN. STATO
con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12

contro

CODACONS
rappresentato e difeso da: Avv. CARLO RIENZI
con domicilio eletto in Roma VIALE DELLE MILIZIE 9, presso RIENZI CARLO

e nei confronti di
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti ENRICO TONELLI e GUSTAVO VISENTINI
elettivamente domiciliata presso gli stessi in Roma, PIAZZA BARBERINI, n. 12

per l'annullamento dell'ordinanza del TAR LAZIO - ROMA - Sezione II, n. 3402/2004, resa tra le parti, concernente FERMO AMMINISTRATIVO;
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
CODACONS

Udito il relatore Cons. Anna Leoni e uditi, altresì, per le parti gli Avv.ti Carlo Rienzi, Gustavo Visentini, Enrico Tonelli e l’Avvocato dello Stato Fiengo.

Considerato che, ad un sommario esame, appaiono meritevoli di approfondimento i profili di fumus, apprezzati dal giudice di primo grado nell’ordinanza impugnata, attinenti alla mancanza del previsto regolamento attuativo di cui all’art. 86 del DPR – 29-9-73 n. 602, novellato dall’art. 1 DLGS n. 193/01, come strumento di definizione delle concrete modalità di esercizio del potere, nonchè alla idoneità ed alla efficacia della circolare a porsi come autonoma regola di condotta;
Rilevato che, allo stato, il provvedimento di fermo amministrativo adottato in data 22-3-04 nei confronti dell’avv. Rienzi è suscettibile di arrecare al medesimo danni gravi e irreparabili tenuto conto oltrechè del principio di proporzionalità, anche della circostanza, attestata della documentazione depositata alla odierna Camera di Consiglio, che si è già provveduto al pagamento di una pluralità di cartelle esattoriali.


P. Q. M.

Respinge l'appello (Ricorso numero: 6532/2004), nei termini di cui in motivazione.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 13 Luglio 2004

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Anna Leoni Paolo Salvatore


IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa

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