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E' sospendibile il provvedimento con il quale è stato
disposto il fermo amministrativo dell'autoveicolo, qualora
vi sia sproporzione fra l'importo dovuto e il danno derivante
al ricorrente dall'esecuzione del fermo amministrativo impugnato.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, con l'ordinanza
n. 3259 del 13 luglio 2004, confermando la decisione del
Tar Lazio (n. 3402/2004) che ha accolto la domanda di sospensione
del fermo amministrativo presentata da un contribuente insieme
al Codacons.
La mancata adozione del regolamento attuativo della disciplina
del fermo amministrativo previsto nell'art. 86 del DPR 602/73
(in seguito alla modifica introdotta dal Dlgs 193/01) è
circostanza atta ad integrare il requisito del fumus boni
juri.
In seguito alla pronuncia dei giudici di Palazzo Spada,
l'Agenzia delle Entrate (ris. 92/2004) e l'Inps hanno deciso
di astenersi dal disporre nuovi fermi amministrativi relativamente
ai loro ruoli.
Registro Ordinanze:3259/2004
Registro Generale: 6532/2004
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
composto dai Signori:
Pres. Paolo Salvatore
Cons. Antonino Anastasi
Cons. Anna Leoni Est.
Cons. Bruno Mollica
Cons. Nicola Russo
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 13 Luglio 2004.
Visto l'art.21, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come
modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto l'appello proposto da:
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
AGENZIA DELLE ENTRATE
rappresentati e difesi dall’AVVOCATURA GEN. STATO
con domicilio in Roma VIA DEI PORTOGHESI 12
contro
CODACONS
rappresentato e difeso da: Avv. CARLO RIENZI
con domicilio eletto in Roma VIALE DELLE MILIZIE 9, presso
RIENZI CARLO
e nei confronti di
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti ENRICO TONELLI e GUSTAVO
VISENTINI
elettivamente domiciliata presso gli stessi in Roma, PIAZZA
BARBERINI, n. 12
per l'annullamento dell'ordinanza del TAR LAZIO - ROMA
- Sezione II, n. 3402/2004, resa tra le parti, concernente
FERMO AMMINISTRATIVO;
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista l'ordinanza di accoglimento della domanda cautelare
proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di:
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
CODACONS
Udito il relatore Cons. Anna Leoni e uditi, altresì,
per le parti gli Avv.ti Carlo Rienzi, Gustavo Visentini,
Enrico Tonelli e l’Avvocato dello Stato Fiengo.
Considerato che, ad un sommario esame, appaiono meritevoli
di approfondimento i profili di fumus, apprezzati dal giudice
di primo grado nell’ordinanza impugnata, attinenti
alla mancanza del previsto regolamento attuativo di cui
all’art. 86 del DPR – 29-9-73 n. 602, novellato
dall’art. 1 DLGS n. 193/01, come strumento di definizione
delle concrete modalità di esercizio del potere,
nonchè alla idoneità ed alla efficacia della
circolare a porsi come autonoma regola di condotta;
Rilevato che, allo stato, il provvedimento di fermo amministrativo
adottato in data 22-3-04 nei confronti dell’avv. Rienzi
è suscettibile di arrecare al medesimo danni gravi
e irreparabili tenuto conto oltrechè del principio
di proporzionalità, anche della circostanza, attestata
della documentazione depositata alla odierna Camera di Consiglio,
che si è già provveduto al pagamento di una
pluralità di cartelle esattoriali.
P. Q. M.
Respinge l'appello (Ricorso numero: 6532/2004), nei termini
di cui in motivazione.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione
ed è depositata presso la segreteria della Sezione,
che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Roma, 13 Luglio 2004
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Anna Leoni Paolo Salvatore
IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa
Aricoli
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