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Il fermo amministrativo eseguito in difetto
di emanazione del necessario regolamento di attuazione,
deve ritenersi illegittimo atteso che non può dirsi
sorto in capo al concessionario il potere di eseguirlo,
con la conseguenza che “l’esecuzione del fermo
corrisponde al compimento di un atto radicalmente nullo,
in quanto esorbitante dallo schema legale minimo, previsto
dal legislatore per il suo compimento.
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI COSENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di pace di Cosenza avv. Giliola LANGHER, ha emesso
la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n°1832/2003/A RGAC vertente
TRA
SARM sas in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato
e difeso dall’Avv. Vincenzo Ferrari
RICORRENTE
E
ET.R Esazione Tributi SpA, in persona del legale rappresentante
p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Fedele Lucchetta
RESISTENTE
Oggetto: opposizione Fermo amministrativo
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 29 Aprile 2003, la società
SARM proponeva opposizione contro l’E.T.R., Concessionaria
Esazione Tributi della provincia di Cosenza, per ottenere,
previa sospensione della sua efficacia, l’annullamento
del fermo amministrativo dell’autoveicolo Fiat Palio
TD 60 tg. BH085VP, emesso in data 14/2/03 e adottato ex
art 86 DPR 602/73, così come modificato dall’art.
1 D.lgs 193/01, “causa il mancato pagamento del carico
scaduto di complessivi €.728,07 L’odierna parte
ricorrente assumeva che il suddetto provvedimento era da
considerarsi illegittimo per i seguenti motivi: 1)violazione
delle norme poste a tutela degli interessi e dei diritti
soggettivi dei destinatari, per inosservanza dell’obbligo
di indicazione dell’autorità e del termine
cui è possibile proporre ricorso per la tutela (
art. 3 L. 241/90 e Decreto Dirigenziale 28/6/99);
2)Carenza di motivazione ai sensi del DPR602/1973; 3) Violazione
e/o falsa applicazione degli artt. 50 e 86 DPR 602/73;
Si costituiva l’ETR SpA che eccepiva, in via pregiudiziale,
il difetto di giurisdizione dell’AGO e, in via subordinata,
il difetto di competenza per materia a favore del Tribunale,
e, nel merito, chiedeva il rigetto dell’opposizione
perché infondata .
Reputata la causa istruita con la documentazione prodotta
dalle parti, all’udienza di discussione, il Giudice
di Pace decideva come da separato dispositivo del quale
dava lettura.
Motivi della decisione.
L’opposizione viene accolta perché fondata.
Preliminarmente, deve essere attestato il principio che
la giurisdizione, in ordine al provvedimento amministrativo
di fermo, appartiene al giudice ordinario. Invero, tale
provvedimento, sottraendo alla disponibilità del
proprietario, un bene mobile registrato, va ad incidere
sulle situazioni soggettive, comprimendone i relativi diritti,
e, conseguentemente, se tale comportamento non è
consentito da norme autorizzative che regolano in maniera
specifica e precisa i limiti e le garanzie procedimentali,
si appalesa come comportamento illecito per il quale la
P.A. e, a maggior ragione il concessionario di un pubblico
servizio, possono diventare parte di un processo dinanzi
alla magistratura ordinaria.
Il concessionario agisce, in nome proprio, per l’esazione
coatta del credito, ed il fermo, congelando il veicolo iscritto
nel pubblico registro e rafforzando l’obbligo di pagamento,
assume la natura di misura cautelare atipica, preordinata
all’esecuzione vera e propria. Tale qualificazione
giuridica comporta il riconoscimento della sua assoggettabilità
alla giurisdizione del Giudice ordinario, competente per
valore, in ragione dell’importo del credito azionato
dal concessionario.
La suddetta qualificazione trova conferma nel testo normativo
in cui il fermo è inserito: Titolo II del DPR n.602
del 1973, intitolato Riscossione Coattiva , e capo II, intitolato
Disposizioni particolari in materia di espropriazione di
beni mobili registrati, nonché nella quasi unanime
giurisprudenza di merito.
“Il provvedimento di fermo riveste natura rafforzativa
dell’obbligo di pagamento, già accertato e
non più discutibile, e cautelare.” ( TAR Emilia
Romagna n.1774/03; TAR Piemonte n.1577/02; Tribunale di
Reggio Calabria, 14/1/03).
Spetta al giudice ordinario la cognizione della domanda
con la quale il proprietario di un autoveicolo si dolaga
dell’illegittimità del suo fermo” ( GdP
Bari, 17/3/03):
“Va devoluta alla giurisdizione del g.o. la controversia
che ha ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento
di fermo di veicolo a motore, emesso ai sensi dell’art.
86 DPR 29/9/1973 n.602, poiché si tratta di provvedimento
che rientra nella procedura di esecuzione forzata tributaria”
(TAR Veneto Sez.I, 30/1/03, n.886; Veneto, sez.I, 14/2/03,n.1371).
Conformi: sentenza del tribunale di Novara del 12/5/03;
ordinanza de Tribunale di Brindisi del 4/3/03; sentenza
del Tribunale di Catanzaro del 18/3/03; sentenza del Tribunale
di Napoli del 25/3/03 ed altre:
Il fermo amministrativo con funzione cautelare e provvisoria,
escluso che si tratti di atto esecutivo, atteso che con
il semplice provvedimento di fermo non si è dato,
ancora, inizio al procedimento esecutivo, è stato
introdotto dal D.L. n.669/96 e dalle relative norme di attuazione
(D.M. 7/9/98 n.503). Tali norme prescrivevano una successione
d’atti: notifica della cartella esattoriale; notifica
dell’avviso di mora, dopo il decorso dell’anno
dalla notifica della cartella; richiesta di un pignoramento
negativo o incapiente; verbale di mancato reperimento dell’automezzo;
fermo amministrativo; pignoramento entro i successivi 60
giorni;.
In seguito, una prima modifica è stata disposta
con l’art. 16 del D.lgs. 26/2/99 n. 46 ( rimasto in
vigore dall’1/7/99 al l’8/6/01), che ha sostituito
l’art. 86 del DPR n. 602/73, che ha eliminato il requisito
del previo pignoramento mobiliare negativo, ma ha lasciato
in vigore il requisito del mancato reperimento dell’autoveicolo
e ha previsto, come conseguenza della più snella
disciplina, un nuovo decreto di attuazione mai emanato:
“con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto
con i Ministri dell’Interno e dei Lavori Pubblici,
sono stabilite le modalità, i termini e le procedure
per l’attuazione di quanto previsto dal suddetto articolo”.
Successivamente, l’art. 1 lett. q del D. lgs. 27/4/01
n. 193 ha modificato il 1° comma del nuovo art. 86,
eliminando il requisito del reperimento del veicolo, sostituito
con “ l’inutile decorso di 60 giorni dalla notifica
della cartella di pagamento”, lasciando, sempre, in
vigore l’obbligo di emanazione del decreto interministeriale
di attuazione, senza il quale, l’art. 86 non può
essere ritenuto applicabile. Né, potrà essere
invocato il decreto interministeriale del 98 n. 503, come
richiamato nel disposto provvedimento di fermo, in contrasto
con il principio tempus regit actum, che si riferiva ad
una fattispecie totalmente diversa, posto che, tale provvedimento,
era subordinato al pignoramento mobiliare negativo ed al
verbale di reperimento del veicolo. In mancanza di tale
decreto attuativo, che indichi modalità procedure
e termini, le esattorie non devono ritenersi sciolte da
qualsiasi vincolo, bensì il loro comportamento può
essere considerato illegittimo e vessatorio, in quanto non
sorretto dai requisiti di adeguatezza e proporzionalità
che costituiscono vincoli generali dell’attività
legislativa intesa a comprimere diritti dei privati.
La comunicazione del provvedimento di fermo, priva dell’indicazione
della natura del carico scaduto, entrata tributaria e/o
patrimoniale, dell’autorità e del termine cui
è possibile proporre eventuale ricorso, impedisce
l’esercizio del diritto di difesa, in violazione dell’art.
24 della Costituzione, non sussistendo norme idonee non
solo per impugnare il provvedimento ma anche per sospenderlo
nei casi meritevoli di tutela come: l’avvenuto pagamento
del debito o la prescrizione del credito.
In caso di più obbligati e/o coobbligati, il predetto
provvedimento, inoltre, pone in essere una irragionevole
disparità di trattamento a seconda delle scelte del
concessionario, e, spesso, comporta un sovradimensionamento
tra l’entità del carico e il valore del bene
sottoposto a fermo.
Conseguentemente, il provvedimento del “ Fermo”
sembra concretizzarsi in uno strumento, a favore del concessionario,
finalizzato ad ottenere il pagamento immediato, senza verifica
della legittimità e fondatezza del credito azionato,
in contrasto con i principi di buon andamento e imparzialità
della P.A., e, quindi, in violazione all’art. 97 della
costituzione.
Il fermo amministrativo, pertanto, eseguito in difetto
di emanazione del necessario regolamento di attuazione,
deve ritenersi illegittimo atteso che non può dirsi
sorto in capo al concessionario il potere di eseguirlo,
con la conseguenza che “l’esecuzione del fermo
corrisponde al compimento di un atto radicalmente nullo,
in quanto esorbitante dallo schema legale minimo, previsto
dal legislatore per il suo compimento.” ( Tribunale
di Caltanisetta, 12/2/04; Tribunale di Parma, 16/5/03; Tribunale
di Bari,7/5/03;).
PQM
Il Giudice di Pace di Cosenza, avv. Giliola Langher, definitivamente
decidendo così provvede: accoglie il ricorso depositato
da SARM sas, in persona del legale rappresentante p.t.,
per l’effetto annulla il provvedimento di fermo amministrativo,
emesso in data 14/2/03, dall’ETR SpA di Cosenza; ordina
al Conservatore del PRA di Cosenza la cancellazione del
fermo in relazione all’autovettura Fiat Palio TD 60
tg. BH085VP.
Condanna l’E.T.R. al pagamento delle spese e competenze
del presente giudizio che si liquidano in €. 200,00
di cui 120,00 per onorario oltre Iva e Cap, come per legge.
Esecutività come per legge.
Così deciso in Cosenza il 12/02/04
IL GIUDICE DI PACE
Avv. Giliola Langher
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