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08/11/2003 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI NAPOLI
ordinanza del 13/10/2003, sulla questione di legittimità
costituzionale dell'art 204 bis del codice della Strada,
cosi come introdotto dalla legge di conversione del D.L.
27 giugno 2003 n 151 e n 214 del 1 agosto 2003.
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
2^ SEZIONE CIVILE
IL GIUDICE DI PACE AVV. ATTILIO RUGGIERO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nella causa civile iscritta al n° 52844/2003 del R.G.
ed avente ad oggetto “opposizione a sanzione amministrativa”
tra
xxxxx yyyyyy, abitante in Napoli alla via T. zzzzzz n°
10,
RICORRENTE
E
IL COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore,
domiciliato per carica in Napoli alla Piazza Municipio,
RESISTENTE
F A T T O
Con ricorso depositato in data 19.09.2003 xxxxx yyyyyy,
nella sua qualità di Pastore della Chiesa Cristiana
Avventista sita in Napoli alla via T. zzzzzz n° 10,
proponeva opposizione avverso il verbale di contravvenzione
elevato dal Dipartimento della Polizia Municipale di Napoli
n° 12365289 in data 11.09.2003, alle ore 9,45 a carico
dell’ auto tipo Renault 19 Chamade targata NA / Z22833
di sua proprietà, per violazione dell’ art.
7, comma 15, del C.d.Strada per avere sostato la detta auto
senza esporre il titolo di pagamento.
Sosteneva, il ricorrente, che la detta auto non si era
più messa in moto per un difetto alla batteria (poco
tempo dopo ripristinata dall’ elettrauto all’
uopo intervenuto), per cui, recatosi a ritirare il tagliando
per il permesso della sosta, aveva trovato sul parabrezza
il verbale in questione, che il verbalizzante non aveva
inteso annullare, nonostante l’ evidenza della causa
e l’ esibizione del biglietto regolarmente pagato
e ritirato.
Concludeva, quindi, chiedendo la cancellazione dell’
infrazione opposta, ritenendo di non averla commessa.
DIRITTO
La legge n° 214 del 1°/08/2003, pubblicata sulla
G.U.n° 186 in data 12.8.2003 , Supplemento Ordinario
n° 133/L ed entrata in vigore il 13.8.2003, nel convertire
in legge, con modificazioni, il D.L. n° 151 del 27.03.2003,
ha introdotto nel Codice della Strada il nuovo art. 204-bis
(Ricorso al giudice di pace), statuendo al comma 3 che “All’
atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare
presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità
del ricorso, una somma pari alla metà del massimo
edittale della sanzione inflitta dall’ organo accertatore.Detta
somma, in caso di accoglimento del ricorso, è restituita
al ricorrente.”
Il ricorrente , dunque, che ha presentato il ricorso in
questione in data 19.9.2003, avrebbe dovuto versare (nelle
forme del libretto di deposito giudiziario disposte dalla
circolare del Ministero della Giustizia prot. N° 1/10678/7C
del 13.8.2003) la cauzione statuita dal nuovo art. 204-bis
C.d.S., ma tale deposito non risulta effettuato.
Ciononostante, questo Giudice ritiene che il citato 204/bis
del C.d.S., introdotto con la Legge n° 214 del 018.08.2003
non sia conforme alla Costituzione, ragion per cui, di ufficio,
intende sollevare, come in effetti solleva sul punto
INCIDENTE DI COSTITUZIONALITA’
per i seguenti motivi:
SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA:
L’ obbligo della cauzione disposto con l’
art. 204-bis introdotto dalla Legge n° 214 del 1°/08/2003
è in palese contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione,
che riconoscono i diritti inviolabili dell’ uomo e
garantiscono ad ogni cittadino la pari dignità sociale,
rendendoli tutti uguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e,
soprattutto, condizioni personali e sociali.
L’ art. 204- bis in questione, invece, pone su piani
diametralmente opposti e diseguali la Pubblica Amministrazione
ed il Cittadino, favorendo la prima e danneggiando il secondo
e creando anche notevole disparità tra gli stessi
cittadini, molti dei quali, per i gravi problemi personali
o per il grado sociale, non sono in grado di pagare la detta
cauzione.
L’ art. 3, 2° comma, della Costituzione, statuisce
infatti che è compito della Repubblica rimuovere
gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano
di fatto la libertà del cittadino e creano diseguaglianze
tra di essi e non vi è alcun dubbio che l’
applicazione pratica di detto art. 204-bis è e sarà
fonte di gravi squilibri tra la Pubblica Amministrazione
ed i cittadini ai quali è stata elevata una contravvenzione,
nonché tra loro stessi, in forza dei rispettivi redditi
e classi sociali.
Nei rapporti con la P.A. infatti, il cittadino che si
vedrà rigettato il ricorso, nonostante le sue eventuali
buone ragioni, subirà, in forza dell’ art.
204-bis, comma 5°, il prelievo della cauzione prestata
in caso di sua capienza, a favore della P.A. e l’
eventuale restituzione del supero! Con il risultato, quindi,
che la P.A., vista la sentenza esecutiva del Giudice di
Pace di autorizzazione al prelievo della somma in suo favore
dalla cauzione versata dal ricorrente, nella maggior parte
dei casi non dovrà più procedere all’
esecuzione secondo le norme di legge per il recupero coattivo
del suo credito e dovrà procedere solo per i crediti
che superano l’ importo della cauzione versata.
VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 113 DELLA COSTITUZIONE:
L’ obbligo del versamento della cauzione statuito
dall’ art. 204/bis, introdotto dalla Legge di conversione
n° 214/03, è in palese contrasto con l’
intero art. 24 e con l’ art. 113 della Costituzione
e ne annulla addirittura il dettato!
Al 1° comma, infatti, dell’ art. 24 Cost. viene
sancito il pieno diritto di tutti i cittadini di agire in
giudizio, al fine di tutelare sia i propri diritti che gli
interessi legittimi, principio inderogabile che viene ribadito
nell’ art. 113 per la tutela giurisdizionale contro
gli atti della Pubblica Amministrazione: l’ obbligo
della cauzione, invece, disposta dall’ art. 204/bis
citato, limiterebbe notevolmente tale diritto a quella parte
della cittadinanza in grado di anticipare una somma superiore
alla contravvenzione, costringendo invece tutti coloro che
si trovano in condizioni disagiate o disperate a dovere
rinunciare a far valere il proprio diritto, diritto che
l’ esperienza pluriennale dello scrivente Giudice,
ha visto in gran parte dei casi pienamente fondato per errori
della P.A., rendendo valido ed opportuno il tempestivo ricorso
proposto al Giudice di Pace!
Va infine, sottolineato, il pieno contrasto dell’
art. 204/bis citato con il 3° comma dell’ art.
24, che consente ai cittadini non abbienti, con appositi
istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni
giurisdizione: poiché gli istituti in questione,
nella maggior parte dei casi, sono costituiti dai difensori
di ufficio, a chi spetterebbe il compito di versare la cauzione
in questione ?
Argomentare, a contrariis, che il cittadino meno abbiente
può comunque ricorrere al Prefetto, innanzi al quale
non è previsto alcun deposito preventivo di cauzione,
significa comunque limitare gravemente il diritto alla difesa
di tutti i cittadini, dividendoli in due ingiuste categorie:
la prima formata da tutti coloro che possono ricorrere al
Prefetto od al Giudice di Pace e la seconda da coloro che,
invece, possono ricorrere solo al Prefetto, percorrendo
la strada più lunga delle due.
Per tutte le suddette argomentazioni questo Giudice, prima
di esaminare il merito dell’ opposizione proposta
dal ricorrente xxxxx yyyyyy, ritiene assolutamente rilevante
che venga esaminata la non manifesta infondatezza della
ritenuta incostituzionalità dell’ art. 204/bis
del C.d.S., introdotto dalla Legge di conversione, del D.L.
27/6/03 n° 151, n° 214 del 1°/8/2003.
P . Q . M .
IL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI, 2^ SEZIONE CIVILE, Avv. ATTILIO
RUGGIERO, visti gli art. 134 della Costituzione e l’
art. 23 della Legge 11.3.1953 n°87, cosi provvede:
1) ritenutane la rilevanza e non manifesta infondatezza,
solleva d’ ufficio la questione di legittimità
costituzionale dell’ art. 204/bis del D.L. 30/4/1992
n° 285 (Codice della Strada), introdotto dalla Legge
n° 214 del 1°/8/2003 di conversione, con modificazioni,
del D.L. n° 151 del 27/06/2003 per aperto contrasto
con gli artt. 2, 3, 24 e 113 della Costituzione della Repubblica
Italiana, nella parte in cui prevede che all’ atto
del deposito del ricorso il ricorrente debba versare presso
la cancelleria del Giudice di Pace, a pena di inammissibilità
del ricorso, una somma pari alla metà del massimo
edittale della sanzione inflitta dall’ organo accertatore;
2) sospende il presente giudizio sino all’ esito
della questione;
3) manda alla Cancelleria di provvedere alla immediata
trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;
4) manda alla Cancelleria di notificare la presente ordinanza
al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al ricorrente
xxxxx yyyyyy;
5) MANDA ALLA Cancelleria di comunicare la presente ordinanza
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
Così deciso in Napoli oggi 13 ottobre 2003
IL GIUDICE DI PACE
Avv. ATTILIO RUGGIERO
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