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ORDINANZA SULLA LEGGITTIMITA COSTITUZIONALE DELL'ART 204 BIS DEL CODICE DELLA STRADA
( 13/10/2003 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI)
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08/11/2003 UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI
ordinanza del 13/10/2003, sulla questione di legittimità costituzionale dell'art 204 bis del codice della Strada, cosi come introdotto dalla legge di conversione del D.L. 27 giugno 2003 n 151 e n 214 del 1 agosto 2003.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

2^ SEZIONE CIVILE

IL GIUDICE DI PACE AVV. ATTILIO RUGGIERO

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al n° 52844/2003 del R.G. ed avente ad oggetto “opposizione a sanzione amministrativa” tra

xxxxx yyyyyy, abitante in Napoli alla via T. zzzzzz n° 10,

RICORRENTE

E

IL COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per carica in Napoli alla Piazza Municipio,

RESISTENTE

F A T T O

Con ricorso depositato in data 19.09.2003 xxxxx yyyyyy, nella sua qualità di Pastore della Chiesa Cristiana Avventista sita in Napoli alla via T. zzzzzz n° 10, proponeva opposizione avverso il verbale di contravvenzione elevato dal Dipartimento della Polizia Municipale di Napoli n° 12365289 in data 11.09.2003, alle ore 9,45 a carico dell’ auto tipo Renault 19 Chamade targata NA / Z22833 di sua proprietà, per violazione dell’ art. 7, comma 15, del C.d.Strada per avere sostato la detta auto senza esporre il titolo di pagamento.

Sosteneva, il ricorrente, che la detta auto non si era più messa in moto per un difetto alla batteria (poco tempo dopo ripristinata dall’ elettrauto all’ uopo intervenuto), per cui, recatosi a ritirare il tagliando per il permesso della sosta, aveva trovato sul parabrezza il verbale in questione, che il verbalizzante non aveva inteso annullare, nonostante l’ evidenza della causa e l’ esibizione del biglietto regolarmente pagato e ritirato.

Concludeva, quindi, chiedendo la cancellazione dell’ infrazione opposta, ritenendo di non averla commessa.

DIRITTO

La legge n° 214 del 1°/08/2003, pubblicata sulla G.U.n° 186 in data 12.8.2003 , Supplemento Ordinario n° 133/L ed entrata in vigore il 13.8.2003, nel convertire in legge, con modificazioni, il D.L. n° 151 del 27.03.2003, ha introdotto nel Codice della Strada il nuovo art. 204-bis (Ricorso al giudice di pace), statuendo al comma 3 che “All’ atto del deposito del ricorso, il ricorrente deve versare presso la cancelleria del giudice di pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall’ organo accertatore.Detta somma, in caso di accoglimento del ricorso, è restituita al ricorrente.”

Il ricorrente , dunque, che ha presentato il ricorso in questione in data 19.9.2003, avrebbe dovuto versare (nelle forme del libretto di deposito giudiziario disposte dalla circolare del Ministero della Giustizia prot. N° 1/10678/7C del 13.8.2003) la cauzione statuita dal nuovo art. 204-bis C.d.S., ma tale deposito non risulta effettuato.

Ciononostante, questo Giudice ritiene che il citato 204/bis del C.d.S., introdotto con la Legge n° 214 del 018.08.2003 non sia conforme alla Costituzione, ragion per cui, di ufficio, intende sollevare, come in effetti solleva sul punto

INCIDENTE DI COSTITUZIONALITA’

per i seguenti motivi:

SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA:

L’ obbligo della cauzione disposto con l’ art. 204-bis introdotto dalla Legge n° 214 del 1°/08/2003 è in palese contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione, che riconoscono i diritti inviolabili dell’ uomo e garantiscono ad ogni cittadino la pari dignità sociale, rendendoli tutti uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche e, soprattutto, condizioni personali e sociali.

L’ art. 204- bis in questione, invece, pone su piani diametralmente opposti e diseguali la Pubblica Amministrazione ed il Cittadino, favorendo la prima e danneggiando il secondo e creando anche notevole disparità tra gli stessi cittadini, molti dei quali, per i gravi problemi personali o per il grado sociale, non sono in grado di pagare la detta cauzione.

L’ art. 3, 2° comma, della Costituzione, statuisce infatti che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà del cittadino e creano diseguaglianze tra di essi e non vi è alcun dubbio che l’ applicazione pratica di detto art. 204-bis è e sarà fonte di gravi squilibri tra la Pubblica Amministrazione ed i cittadini ai quali è stata elevata una contravvenzione, nonché tra loro stessi, in forza dei rispettivi redditi e classi sociali.

Nei rapporti con la P.A. infatti, il cittadino che si vedrà rigettato il ricorso, nonostante le sue eventuali buone ragioni, subirà, in forza dell’ art. 204-bis, comma 5°, il prelievo della cauzione prestata in caso di sua capienza, a favore della P.A. e l’ eventuale restituzione del supero! Con il risultato, quindi, che la P.A., vista la sentenza esecutiva del Giudice di Pace di autorizzazione al prelievo della somma in suo favore dalla cauzione versata dal ricorrente, nella maggior parte dei casi non dovrà più procedere all’ esecuzione secondo le norme di legge per il recupero coattivo del suo credito e dovrà procedere solo per i crediti che superano l’ importo della cauzione versata.

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 113 DELLA COSTITUZIONE:

L’ obbligo del versamento della cauzione statuito dall’ art. 204/bis, introdotto dalla Legge di conversione n° 214/03, è in palese contrasto con l’ intero art. 24 e con l’ art. 113 della Costituzione e ne annulla addirittura il dettato!

Al 1° comma, infatti, dell’ art. 24 Cost. viene sancito il pieno diritto di tutti i cittadini di agire in giudizio, al fine di tutelare sia i propri diritti che gli interessi legittimi, principio inderogabile che viene ribadito nell’ art. 113 per la tutela giurisdizionale contro gli atti della Pubblica Amministrazione: l’ obbligo della cauzione, invece, disposta dall’ art. 204/bis citato, limiterebbe notevolmente tale diritto a quella parte della cittadinanza in grado di anticipare una somma superiore alla contravvenzione, costringendo invece tutti coloro che si trovano in condizioni disagiate o disperate a dovere rinunciare a far valere il proprio diritto, diritto che l’ esperienza pluriennale dello scrivente Giudice, ha visto in gran parte dei casi pienamente fondato per errori della P.A., rendendo valido ed opportuno il tempestivo ricorso proposto al Giudice di Pace!

Va infine, sottolineato, il pieno contrasto dell’ art. 204/bis citato con il 3° comma dell’ art. 24, che consente ai cittadini non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione: poiché gli istituti in questione, nella maggior parte dei casi, sono costituiti dai difensori di ufficio, a chi spetterebbe il compito di versare la cauzione in questione ?

Argomentare, a contrariis, che il cittadino meno abbiente può comunque ricorrere al Prefetto, innanzi al quale non è previsto alcun deposito preventivo di cauzione, significa comunque limitare gravemente il diritto alla difesa di tutti i cittadini, dividendoli in due ingiuste categorie: la prima formata da tutti coloro che possono ricorrere al Prefetto od al Giudice di Pace e la seconda da coloro che, invece, possono ricorrere solo al Prefetto, percorrendo la strada più lunga delle due.

Per tutte le suddette argomentazioni questo Giudice, prima di esaminare il merito dell’ opposizione proposta dal ricorrente xxxxx yyyyyy, ritiene assolutamente rilevante che venga esaminata la non manifesta infondatezza della ritenuta incostituzionalità dell’ art. 204/bis del C.d.S., introdotto dalla Legge di conversione, del D.L. 27/6/03 n° 151, n° 214 del 1°/8/2003.

P . Q . M .

IL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI, 2^ SEZIONE CIVILE, Avv. ATTILIO RUGGIERO, visti gli art. 134 della Costituzione e l’ art. 23 della Legge 11.3.1953 n°87, cosi provvede:

1) ritenutane la rilevanza e non manifesta infondatezza, solleva d’ ufficio la questione di legittimità costituzionale dell’ art. 204/bis del D.L. 30/4/1992 n° 285 (Codice della Strada), introdotto dalla Legge n° 214 del 1°/8/2003 di conversione, con modificazioni, del D.L. n° 151 del 27/06/2003 per aperto contrasto con gli artt. 2, 3, 24 e 113 della Costituzione della Repubblica Italiana, nella parte in cui prevede che all’ atto del deposito del ricorso il ricorrente debba versare presso la cancelleria del Giudice di Pace, a pena di inammissibilità del ricorso, una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta dall’ organo accertatore;

2) sospende il presente giudizio sino all’ esito della questione;

3) manda alla Cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale;

4) manda alla Cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al ricorrente xxxxx yyyyyy;

5) MANDA ALLA Cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Napoli oggi 13 ottobre 2003

IL GIUDICE DI PACE

Avv. ATTILIO RUGGIERO

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