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La decurtazione interessa il conducente quando
è identificato al momento della contestazione.
Quando questi, invece, non è identificato, la decurtazione
di punteggio riguarda il proprietario
del veicolo – se titolare di patente di guida –
al quale, entro il termine di 30 giorni dalla
notificazione del verbale di contestazione, è concessa
la possibilità (non obbligo) di indicare
chi era effettivamente alla guida del veicolo. Trattandosi
di una facoltà e non di un obbligo di
fornire le informazioni richieste, in caso di omissione
delle informazioni entro il termine fissato
o quando le notizie fornite non consentono comunque di risalire
al conducente, ferma restando
la decurtazione del punteggio a carico del proprietario,
non si può procedere nei suoi confronti all’applicazione
delle sanzioni previste dall’articolo 180 comma 8
del Codice della Strada
(da un minimo di 343,35 euro ad un massimo di 1.376,55 euro).
Quando il veicolo non è
intestato ad una persona fisica ma ad una persona giuridica,
l’obbligo di indicare chi era
effettivamente alla guida al momento dell’accertamento
spetta al legale rappresentante o ad un
suo delegato al quale, tuttavia, non si applica la decurtazione
di punteggio nel caso in cui ometta
di fornire i dati o fornisca indicazioni dalle quali non
sia possibile risalire al conducente. In questi
casi l’art. 126 bis CdS impone all’organo di
polizia stradale che non ottiene le informazioni entro
il termine fissato di procedere all’applicazione delle
sanzioni previsto dall’art. 180 c. 8 CdS.
La stessa sanzione si applica anche nel caso in cui le notizie
fornite non consentano di risalire
all’identità del conducente. Il Ministero degli
interni, come sopra riportato, fornisce la seguente interpretazione
conclusiva: - la sottrazione del punteggio può essere
effettuata dalla patente
del proprietario del veicolo solo nel caso in cui questi
sia una persona fisica, precisando inoltre
che nei suoi confronti non si può procedere all’applicazione
delle sanzioni pecuniarie previste
dall’articolo 180 comma 8 CdS (da Euro 343,35 a 1.376,55).
- Viceversa, quando il veicolo
è intestato ad una persona giuridica, l’obbligo
di indicare chi era effettivamente alla guida al
momento dell’accertamento spetta al legale rappresentante
o ad un suo delegato. Nel caso in
cui questi non ottemperi alla richiesta ovvero fornisca
dati che non consentano l’individuazione
del conducente, a suo carico si applica la sola sanzione
amministrativa (da Euro 343,35 a 1.376,55),
ma non la sottrazione di punti dalla patente di guida. In
assenza di altre interpretazioni ufficiali,
e fino a quando la norma non sarà modificata, l’indirizzo
fornito dal Ministero degli interni potrà
essere fatto valere in caso di contenzioso, fermi restando
i dubbi e le incertezze che potrebbero
derivarne. L’Associazione Utenti Auto consiglia di
ricorrere sempre quando il verbale di
contestazione prevede la sanzione accessoria della decurtazione
dei punti: i risultati che si
otterranno saranno sicuramente vantaggiosi. Attenzione,
i punti verranno sottratti
immediatamente sulla patente in caso sia stato effettuato
il pagamento della sanzione, senza
possibilità di appello.
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La redazione di megghy.com
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