""L'imputato non è considerato colpevole sino alla
condanna definitiva.""
2° comma, articolo 27 Costituzione.
Voglio introdurre il tema di oggi partendo da una fondamentale
garanzia di rango costituzionale per affermare che, ahimè, sovente,
il merito creditizio viene revocato o comunque compromesso
da una semplice indagine giudiziaria.
Da sempre sappiamo che il "Fido bancario", per un imprenditore,
costituisce, insieme al capitale proprio, una delle principali
fonti di finanziamento quale indispensabile supporto per
l'acquisto di fattori produttivi (impianti, automezzi, materie
prime etc.).
E' altresì noto che gli affidamenti concessi dal sistema creditizio
ad un'attività imprenditoriale vengono commisurati ad una serie di motivazioni
strettamente connesse tanto alla natura dell'impresa (finalità e oggetto
sociale) che alla moralità degli amministratori, ovvero alla consistenza
patrimoniale desumibile dalle informazioni di bilancio.
Spesso, in presenza di eccessivi rischi di solvibilità, per la concessione
del fido giungono in soccorso garanzie di terzi estranei all'impresa, considerate
indispensabili per ridurre significativamente il rischio del credito da parte
delle banche, consentendole di rientrare con relativa facilità, nel
caso di una errata e/o troppo generosa valutazione del cliente.
Il "Fido bancario" può assumere variegate formule;
si va dallo smobilizzo crediti (sconto cambiali, anticipazioni
su fatture attive) ai prestiti bancari (apertura di credito
in conto corrente, anticipazioni in conto su titoli merci),
ai crediti di firma (impegno verso terzi al pagamento di
una cambiale tratta o a rilasciare lettere di credito).
Dopo svariati anni di reciproca soddisfazione, allorquando
l'azienda e per essa l'imprenditore raggiunge lusinghieri
traguardi commerciali in termini di Know-how e
di fatturato complessivo, in modo del tutto inatteso, può arrivare
una inchiesta dell'Autorità Giudiziaria o, addirittura,
una Misura Cautelare in danno del cliente affidato.
In tali situazioni, per quanto eccezionali, dobbiamo partire
dal basilare concetto che l'avvio di una inchiesta penale
giudiziaria, non significa una sicura condanna né una
morte civile ancor prima di qualunque sentenza di un Organo
giudicante. Capita tuttavia che, in situazioni simili, l'imprenditore
venga "invitato" da parte della banca e per esigenze di auto
tutela, a rientrare dagli affidamenti erogati con particolare
celerità.
Tali provvedimenti, assunti nella immediatezza della vicenda
giudiziaria, possono provocare nella vita dell'impresa, effetti
dannosi irreversibili di tale entità da provocarne
il dissesto definitivo e quindi infliggere anzitempo una
condanna ben superiore a qualunque giudizio processuale.
Personalmente, mi è capitato di scorgere in questi
atteggiamenti, una gestione superficiale e ipocrita che,
se da un lato non aiuta l'attività investigativa della
magistratura, dall'altro interferisce con modalità impropria
in una corretta dinamica imprenditoriale.
A mio avviso, invece, in presenza di una indagine giudiziaria
ed indipendentemente dalle ipotesi accusatorie, nessun allarmismo
parrebbe giustificarsi a condizione che:
- il "Fido bancario" sia stato concesso sulla base di una
valutazione attenta, ponderata e costruttiva nel rispetto
della normativa vigente (1);
- il cliente non ha mai dato luogo a rilievi, per trasparenza
nella condotta, per la puntuale osservanza delle regole
contrattuali ed etica professionale, pur nell'ambito dei
rispettivi ruoli e funzioni;
- l'analisi dei rapporti in essere, avuto riguardo alla
operatività nel loro complesso, abbia sempre risposto
alla tipologia e natura dell'attività imprenditoriale
(modalità di alimentazione e/o di addebito dei conti
correnti gestiti coerentemente all'attività economica
esercitata, emolumenti ai dipendenti, pagamento imposte
e tasse etc.);
- i costi sostenuti ovvero i ricavi conseguiti, risultino
strumentali all'esercizio della riferita e dichiarata attività economica.
Se ho esercitato nel tempo questa funzione di attento osservatore
dei rapporti, ancora meno si comprenderebbe qualunque atteggiamento
di chiusura se non di aperta ostilità in danno del
malcapitato cliente incappato nelle infernali maglie della
giustizia.
Per concludere, in situazioni della specie descritta, ben
venga una maggiore prudenza e ponderazione nella misura in
cui la stessa possa servire ad accertare il corretto utilizzo
degli "affidamenti", secondo le reali esigenze e finalità aziendali,
onde allontanare utilizzi impropri delle provviste (appropriazioni
indebite, malversazioni, bancarotte preferenziali etc.).
La serenità di un cittadino o, in particolare di
un imprenditore, non può e non deve essere compromessa
da una "Informazione di garanzia", ancor prima del processo
penale, notoriamente considerato da illustri giuristi, quale
luogo concepito per i GALANTUOMINI, riservando ai soli e
veri delinquenti le sanzioni del Codice Penale (2) (3).
Bari, 18 marzo 2006
info@giovannifalcone.it
(1) IL
RICICLAGGIO "GARANTITO"
(2) "LA
LIBERTÁ E L'INNOCENZA..."
(3) LA
GIUSTIZIA CHE NON VOGLIAMO
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