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FINANZIARIA 2005 “Un freno alle vendite sotto costo”


FINANZIARIA 2005
“Un freno alle vendite sotto costo”

Alcuni dei principali accorgimenti contenuti nella Manovra Finanziaria per l’anno 2005 ed approvata recentemente, riguardano il tentativo di contrastare con maggiore efficacia la frode all’IVA comunitaria, realizzata, come è noto, tanto con le triangolazioni commerciali con l’estero (1), che attraverso le “False dichiarazioni d’intento” per gli acquisti effettuati sul territorio nazionale.

Come ho avuto modo di argomentare in altra occasione, la frode all’IVA, viene comunemente realizzata:

1. importando la merce da una Paese comunitario, per poi rivenderla al dettagliante nazionale con uno “sconto” di circa il 20% sul prezzo di costo, pur emettendo regolare fattura di vendita;
2. acquistando la merce sul territorio nazionale, in esenzione all’IVA, attraverso il rilascio di una “Dichiarazione di intento”, con la quale si dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di essere un “Esportatore abituale” abilitato ad acquisti in sospensione d’imposta.

In ambedue le fattispecie descritte, trattasi di una figura imprenditoriale creata ad arte, quale soggetto privo di una organizzazione logistico – imprenditoriale, appositamente inventato da Operatori economici al dettaglio, al solo fine di consentire a questi ultimi di evadere l’Imposta sul Valore Aggiunto attraverso acquisti sottocosto di circa il 20%.

Tale soggetto (prestanome e/o testa di legno), infatti, qualificatosi imprenditore “Import – Export” (rispettivamente per le due fattispecie descritte), nella realtà, è un soggetto sconosciuto al fisco, titolare della sola partita IVA, che non ha istituito alcuna contabilità e non presenta le Dichiarazioni annuali d’imposta.

Le novità introdotte nella Finanziaria, possono così sintetizzarsi:

• La solidarietà nel pagamento dell’imposta da parte del cessionario della merce, allorquando il cedente non abbia corrisposto l’imposta relativa alle cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale (vendite sottocosto) – comma 386 dell’articolo 1 (2);
• L’obbligo di comunicazione, entro il 16° giorno del mese successivo, tutti gli elementi identificativi riguardanti la “Dichiarazione d’intenti” ricevuta dall’acquirente della merce dichiaratosi Esportatore abituale – Comma 381 dell’articolo 1 (3)

Coinvolgere l’acquirente della merce (Operatore economico al dettaglio) nella responsabilità tributaria verso l’Amministrazione Finanziaria – Solidarietà con il cedente nel pagamento dell’imposta – potrà rivelarsi vincente nell’azione di contrasto alle frodi in materia di Imposta sul Valore Aggiunto.
Ciò, per la semplice ragione che, nella generalità dei casi, il cessionario, acquistando la merce sottocosto (inferiore al valore normale), è ben consapevole di sostituire tale margine attraverso l’omesso versamento degli oneri tributari da parte del cedente.

Di estremo interesse, potrà rivelarsi inoltre l’analogo accorgimento riguardante la tempestiva conoscenza da parte della stessa Amministrazione Finanziaria, di coloro i quali, millantando la loro qualità di “Esportatori abituali”, effettuano indebiti acquisti in sospensione d’imposta.
Sarà cura degli Organi ispettivi incrociare tali preziose informazioni con i contenuti dell’Anagrafe Tributaria, laddove potrà riscontrarsi la completa assenza delle Dichiarazioni e conseguenti versamenti d’imposta.

Con queste premesse, l’azione di contrasto all’evasione fiscale nel suo complesso, si rivelerà sicuramente più efficace che in passato.

Chi vivrà, vedrà.

Bari 08 gennaio 2005

Si ringrazia Giovanni Falcone per la collaborazione.

giovannifalcone@excite.it

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