FINANZIARIA 2005
“Un freno alle vendite sotto costo”
Alcuni dei principali accorgimenti contenuti nella Manovra
Finanziaria per l’anno 2005 ed approvata recentemente,
riguardano il tentativo di contrastare con maggiore efficacia
la frode all’IVA comunitaria, realizzata, come è
noto, tanto con le triangolazioni commerciali con l’estero
(1), che attraverso le “False dichiarazioni d’intento”
per gli acquisti effettuati sul territorio nazionale.
Come ho avuto modo di argomentare in altra occasione, la
frode all’IVA, viene comunemente realizzata:
1. importando la merce da una Paese comunitario, per poi
rivenderla al dettagliante nazionale con uno “sconto”
di circa il 20% sul prezzo di costo, pur emettendo regolare
fattura di vendita;
2. acquistando la merce sul territorio nazionale, in esenzione
all’IVA, attraverso il rilascio di una “Dichiarazione
di intento”, con la quale si dichiara, sotto la propria
personale responsabilità, di essere un “Esportatore
abituale” abilitato ad acquisti in sospensione d’imposta.
In ambedue le fattispecie descritte, trattasi di una figura
imprenditoriale creata ad arte, quale soggetto privo di una
organizzazione logistico – imprenditoriale, appositamente
inventato da Operatori economici al dettaglio, al solo fine
di consentire a questi ultimi di evadere l’Imposta sul
Valore Aggiunto attraverso acquisti sottocosto di circa il
20%.
Tale soggetto (prestanome e/o testa di legno), infatti, qualificatosi
imprenditore “Import – Export” (rispettivamente
per le due fattispecie descritte), nella realtà, è
un soggetto sconosciuto al fisco, titolare della sola partita
IVA, che non ha istituito alcuna contabilità e non
presenta le Dichiarazioni annuali d’imposta.
Le novità introdotte nella Finanziaria, possono così
sintetizzarsi:
• La solidarietà nel pagamento dell’imposta
da parte del cessionario della merce, allorquando il cedente
non abbia corrisposto l’imposta relativa alle cessioni
effettuate a prezzi inferiori al valore normale (vendite sottocosto)
– comma 386 dell’articolo 1 (2);
• L’obbligo di comunicazione, entro il 16°
giorno del mese successivo, tutti gli elementi identificativi
riguardanti la “Dichiarazione d’intenti”
ricevuta dall’acquirente della merce dichiaratosi Esportatore
abituale – Comma 381 dell’articolo 1 (3)
Coinvolgere l’acquirente della merce (Operatore economico
al dettaglio) nella responsabilità tributaria verso
l’Amministrazione Finanziaria – Solidarietà
con il cedente nel pagamento dell’imposta – potrà
rivelarsi vincente nell’azione di contrasto alle frodi
in materia di Imposta sul Valore Aggiunto.
Ciò, per la semplice ragione che, nella generalità
dei casi, il cessionario, acquistando la merce sottocosto
(inferiore al valore normale), è ben consapevole di
sostituire tale margine attraverso l’omesso versamento
degli oneri tributari da parte del cedente.
Di estremo interesse, potrà rivelarsi inoltre l’analogo
accorgimento riguardante la tempestiva conoscenza da parte
della stessa Amministrazione Finanziaria, di coloro i quali,
millantando la loro qualità di “Esportatori abituali”,
effettuano indebiti acquisti in sospensione d’imposta.
Sarà cura degli Organi ispettivi incrociare tali preziose
informazioni con i contenuti dell’Anagrafe Tributaria,
laddove potrà riscontrarsi la completa assenza delle
Dichiarazioni e conseguenti versamenti d’imposta.
Con queste premesse, l’azione di contrasto all’evasione
fiscale nel suo complesso, si rivelerà sicuramente
più efficace che in passato.
Chi vivrà, vedrà.
Bari 08 gennaio 2005
Si ringrazia Giovanni Falcone per la collaborazione.
giovannifalcone@excite.it
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