Controllare i requisiti di solvibilità di un “garante”
non è mai stata impresa semplice e, meno che mai, quando
le garanzie fideiussorie vengono rilasciate da imprese commerciali
diverse da banche o imprese di assicurazione.
La costituzione di una garanzia fideiussoria a favore dello
Stato, immaginiamo dell’Amministrazione finanziaria
in presenza di restituzioni per crediti di imposta, fa riferimento,
come è noto, alla disciplina generale contenuta nella
legge 10 giugno 1982, nr.348, ove si individuano le “banche
ed assicurazioni” i soli soggetti abilitati. Ciò
malgrado, il primo comma dell’art. 38 bis del D.P.R.
nr.633/72 (Imposta sul Valore Aggiunto), a proposito della
< Esecuzione dei rimborsi >, individua, fra gli altri,
anche l’impresa commerciale, che a giudizio dell’Amministrazione
finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità.
Le vicende di cronaca giudiziaria più recenti, che
hanno coinvolto alcune importanti società di calcio
professionistico, hanno allarmato certi settori economico
finanziari, evidenziando che la “solvibilità”
era solo apparente ed addivenendo alla comune convinzione
che si sia trattato di “false fideiussioni”.
Ciò detto, il Decreto Legislativo nr.385 del 1993 (Testo
Unico Bancario), individua i soggetti che possono operare
nel settore finanziario (riprendendo i principi dettati dagli
artt.6 e 7 della legge 5 luglio 1991, nr.197 c.d. Legge Antiriciclaggio),
con gli artt.106 e 107, che definiscono due specifiche categorie
di intermediari finanziari:
1. (Art.106) Intermediari Finanziari iscritti in un apposito
elenco generale tenuto dal Ministero dell’Economia e
delle Finanze che si avvale dell’Ufficio Italiano Cambi,
soggetti soltanto ai controlli relativi ai requisiti formali
richiesti per la iscrizione nel registro stesso;
2. (Art.107) Intermediari Finanziari, iscritti, oltre che
nell’elenco generale di cui all’Art.106, nell’
elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia, individuati,
previa determinazione del ripetuto Ministero dell’Economia
e delle Finanze, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB,
mediante criteri oggettivi riferibili all’attività,
alla dimensione e al rapporto fra indebitamento e patrimonio.
Pertanto, la stessa Amministrazione Finanziaria, per crediti
erariali da garantire, attraverso la presentazione di garanzie
fideiussorie presentate da imprese commerciali iscritte nel
solo Elenco generale – ex art.106 – suggerisce
l’adozione di qualche preliminare accorgimento, al fine
di consentire la individuazione degli intermediari in possesso
dei requisiti di solvibilità diversi da quelli formali.
Più precisamente, stabilisce: il controllo preventivo
della puntuale osservanza degli adempimenti tributari e contributivi,
l’esame dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi
da cui poter evincere il rispetto dei principi contabili ovvero
la tenuta della stato patrimoniale, la verifica della clausola
statutaria circa l’esercizio del rilascio delle fideiussioni
e, per ultimo un prospetto analitico delle garanzie già
prestate.
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Al contrario, per gli intermediari iscritti anche nell’elenco
speciale – ex art. 107 – attesa la costante vigilanza
della Banca d’Italia, ovvero gli strumenti di controllo
ivi previsti, le garanzie fideiussorie rilasciate da tali
imprese commerciali vengono ritenute adeguate ai necessari
requisiti di solvibilità.
E’ recente il caso di un cliente, imprenditore, che
si è presentato in banca per chiedere un “affidamento”
per un consistente ammontare, esibendo, nel contempo, un Atto
di Fideiussione, rilasciato da una Società Finanziaria
(S.p.A.), denominato “concessione di finanziamento nella
forma di garanzia sostitutiva del credito” .
Lo stesso cliente, al riguardo, spontaneamente ha aggiunto:
“Caro Direttore, le segnalo qualche perplessità
sull’Atto di fideiussione che le ho appena esibito in
originale, atteso che, mi è stato rilasciato dalla
Società Finanziaria senza alcuna difficoltà
ovvero senza nessuna verifica circa la mia imprenditorialità”.
Appare superfluo sottolineare che l’impresa è
risultata iscritta nel solo Elenco generale e che nessuna
garanzia è stata accettata.
Detto ciò, per l’esercizio del credito e/o
per qualsivoglia altra esigenza, per avere una “Fideiussione
garantita”, appare opportuno ricercare la presenza della
società finanziaria, quale garante del buon fine della
operazione, unicamente nell’elenco speciale di cui all’Art.107
del Testo Unico Bancario.
Bari, 08.08.2004
giovannifalcone@excite.it
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