LEGGE FINANZIARIA 2005
“Alla caccia delle operazioni Fuori Conto”
Se i risultati ottenuti dall’Amministrazione Finanziaria
nell’ambito dell’azione di contrasto all’evasione
fiscale, fossero almeno pari all’impegno ed alla fantasia
creativa propugnata, ad oggi, ogni problema sarebbe definitivamente
superato.
Non voglio qui ripetere argomenti già trattati (1),
avuto riguardo, in particolare, al complessivo stato comatoso
dell’Amministrazione Finanziaria, pur ricordando i tanti
provvedimenti che hanno fatto seguito alla Riforma Tributaria
del 1972, a cominciare dalla famosa Legge “Manette agli
evasori”.
Tutti vediamo che il dettato costituzionale è disatteso,
l’evasione fiscale raggiunge soglie patologiche in relazione
alla ricchezza nazionale, qualcosa bisognerà pur fare
se non si vuole continuare con una legislazione premiale causata
dai periodici “Condoni tributari”.
Con la Legge Finanziaria appena approvata nelle Aule Parlamentari,
si è ancora una volta seguito un percorso di creatività
non dissimile dai precedenti, aumentando sensibilmente gli
oneri in capo al sistema creditizio, pensando in tal modo
di facilitare l’opera di constatazione ed accertamento
dei controllori del Fisco (commi 402 e 403 dell’art.
1 della legge 30 dicembre 2004, nr.311 – SOGU nr.192
del 31.12.2004).
Vediamo in dettaglio di cosa si tratta:
1. dal 1° luglio 2005, gli Ispettori dell’Amministrazione
Finanziaria (Direzioni Regionali delle Entrate e Guardia di
Finanza), per l’espletamento degli accertamenti bancari
- ex numero 7 del 1° comma dell’art.32 del Dpr nr.600/73
e art.51 Dpr nr.633/72 - potranno richiedere le c.d. “Operazioni
fuori conto”;
2. dalla stessa data è prevista inoltre una drastica
riduzione dei tempi di risposta da parte delle stesse banche
per trasmettere le chieste informazioni (30 giorni a fronte
dei 60 attuali).
Per “Operazioni fuori conto”, dobbiamo intendere
quelle operazioni di qualunque importo, poste in essere da
clienti occasionali presso qualsiasi sportello bancario, in
quanto prive di un rapporto continuativo (conto corrente,
deposito a risparmio, dossier titoli etc.). Ci si riferisce,
evidentemente a quella clientela non accreditata e che si
presenta in banca per l’esecuzione di una variegata
operatività (pagamento di una bolletta, acquisto di
Certificati di Deposito o Titoli analoghi per cassa, cambio
di un assegno ricevuto da terzi, presentazione di effetti
al dopo incasso etc.).
Tali operazioni, allo stato, con esclusivo riferimento a quelle
di importo più modesto (sotto gli attuali 12.500,00
Euro – ex 20 milioni delle vecchie lire), in presenza
di accertamenti fiscali e tributari non vengono rivelate,
anche in considerazione della totale assenza di una evidenza
informatica.
La novità introdotta, tuttavia, al di là di
possibili e facili entusiasmi, sarà tanto onerosa quanto
modesta nei risultati che pure si prefigge di conseguire.
Ne spiego brevemente le ragioni.
Il censimento informatico delle operazioni poste in essere
dalla clientela, ivi compresa quella occasionale (cioè
priva di rapporti continuativi), viene eseguito nel rispetto
della normativa Antiriciclaggio di cui alla Legge nr.197/91,
ovvero al Decreto di Attuazione del 19.12.1991, avuto riguardo
alle modalità di alimentazione dell’Archivio
Unico Informatico.
Da oltre un decennio, quindi, l’intero sistema creditizio,
sopportando oneri non indifferenti, si è organizzato
secondo le rigide indicazioni della rigorosa normativa esistente,
registrando elettronicamente le informazioni riguardanti:
• operazioni c.d. definitive, allorquando l’importo
è superiore ad Euro 12.500,00;
• operazioni c.d. frazionate per importi compresi fra
Euro 3.098,00 ed Euro 12.500,00 le quali, ove nell’arco
della settimana non dovessero raggiungere e superare la soglia
massima, verrebbero automaticamente espulse dallo stesso Archivio
Unico Informatico. Ne consegue che, tali operazioni espulse
dalla procedura, ovvero quelle di importo inferiore ad Euro
3.098,00, non vengono prese neanche in considerazione, restando,
per un eventuale controllo, il solo supporto cartaceo custodito
all’interno della Busta di cassa di quella determinata
giornata lavorativa. Diventa abbastanza intuibile la impossibilità
materiale di reperire l’operazione in presenza di eventuali
indagini.
Con l’obbligo appena introdotto nella Legge Finanziaria
in commento, cioè quello di censire l’intera
operatività di cassa di ogni banca, i nostri Parlamentari
hanno pensato di contrastare con maggiore efficacia la evasione
fiscale.
Mi si consenta di dissentire, evidenziando qualche breve
osservazione:
1. secondo la normativa Antiriciclaggio esistente nel nostro
Paese dal 1991, il cliente occasionale che, con intento dissimulatorio,
fraziona volutamente determinate operazioni di importo rilevante
al fine di non essere registrato in AUI, pone in essere un
comportamento anomalo da indurre l’Intermediario a procedere
alla Segnalazione di Operazione Sospetta;
2. ad analoga conclusione si giunge, allorquando, il cliente,
pur essendo titolare di rapporti continuativi, effettua ripetuti
acquisti di Certificati di Deposito o prodotti finanziari
in genere per cassa, manifestando la volontà di non
transitare dal conto corrente;
3. imporre un censimento generalizzato (arrivando addirittura
a comprendere la pensionata che paga la bolletta o lo studente
che cambia l’assegno), si rischia di cercare la pagliuzza
e perdere di vista la trave e non remunerando in alcun modo
l’enorme dispendio di energie e risorse;
4. il problema dell’evasione fiscale nel nostro Paese,
per come ho avuto modo di ripetere in precedenti interventi,
non è l’assenza di poteri o di uomini - che forse
ce ne sono fin troppi - bensì di conoscenze adeguate
(sapere dove cercare);
5. in altri termini, bisogna sapere dove andare a cercare,
dove stanno i prestanomi, dove sono allocate le risorse finanziarie
sottratte alla tassazione diretta ed indiretta. Bisogna correggere
la “Fonte di innesco” di un’attività
di verifica;
6. per avere queste informazioni, è sufficiente imporre
alle banche (operazione questa a costo zero), di comunicare
all’Amministrazione Finanziaria il superamento di determinate
soglie predefinite nella corresponsione degli interessi alla
clientela. E’ un sistema questo, da tempo in uso in
Irlanda, dove mi risulta che gli “evasori” hanno
una vita decisamente più difficile. In tal modo, conoscendo
l’aliquota applicata, la stessa Amministrazione Finanziaria
sarà in grado di calcolare la “giacenza media”
delle disponibilità economiche complessivamente detenute
dal cliente in quella determinata banca o, verso l’intero
sistema creditizio collegandolo al codice fiscale;
7. ampliare anche al reato di evasione fiscale, i concetti
contenuti nell’art.12 quinques della legge nr.356/82
(2) (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale
e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa),
avuto riguardo alla c.d. “Inversione dell’onere
della prova”, consentendo la confisca di patrimoni ingenti
non giustificati dai redditi imponibili dichiarati.
Immaginiamo per un attimo un uso potenziale dei punti 6) e
7) che precedono, facendo una breve simulazione di uno scenario
possibile:
• un funzionario di un qualsiasi Ufficio tecnico Comunale,
o comunque dipendente della Pubblica Amministrazione al quale,
da parte della banca ovvero del sistema creditizio in genere,
gli viene fatta una trattenuta sugli interessi corrisposti
di 1 milione di Euro (Ritenuta alla fonte a titolo di imposta).
Procedendo al calcolo della giacenza media, riscontro una
disponibilità finanziaria assolutamente ingiustificata
ai redditi percepiti (potrebbe trattarsi di Riciclaggio di
denaro sporco, gestito da prestanome contiguo alla Criminalità
Organizzata);
• un pensionato ottantenne, una vita di stenti, improvvisamente
titolare di un grosso patrimonio, desumibile con lo stesso
meccanismo;
• donna casalinga, giovane studente, anziana suocera,
segretaria dell’imprenditore, titolari di una elevata
disponibilità economica pur in presenza di redditi
imponibili modesti dichiarati dallo stesso imprenditore.
L’evasione fiscale, forse, anzi sicuramente, è
un argomento troppo serio per essere risolto con celerità.
Ma se vogliamo ridurre la pressione fiscale e sostenere nel
contempo le entrate tributarie, qualcosa di concreto bisognerà
pur tentare per una efficace e dignitosa azione di contrasto
a tale imperante e, sembra, imbattibile malcostume.
Cara Amministrazione Finanziaria, non ti arrendere, se insisti
ce la potrai fare.
Ti faccio i migliori Auguri.
giovannifalcone@excite.it
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