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Sussiste la giurisdizione
del giudice amministrativo in ordine all’impugnazione
del provvedimento di fermo di un autoveicolo disposto ai
sensi dell’art. 86 comma 1 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 e successive modifiche.
Lo ha stabilito
il TAR Puglia, con la sentenza n. 3000 del 25 luglio 2003,
negando sia la giurisdzione del Giudice ordinario, che la
giurisdizione tributaria sull’impugnativa del fermo
amministrativo.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE
PUGLIA - BARI
SEZIONE I
SENTENZA 25 LUGLIO 2003 n. 3000
per l'annullamento,
previa sospensiva,
del provvedimento
del 19.2.2003, notificato il 4.6.2003, con il quale la SESIT
Puglia S.p.A. ha provveduto a disporre presso il Pubblico
Registro Automobilistico della Provincia di Bari il fermo
del Veiocolo Renault KANGOO tg. .......... a lui intestato;
nonché
per l’annullamento di tutti gli atti preordinati,
conseguenti e connessi ancorché non conosciuti.
e per il risarcimento
del danno esistenziale sofferto dal ricorrente per effetto
del provvedimento di fermo amministrativo del veicolo, da
liquidarsi in € 140, salva diversa valutazione equitativa
Ritenuto in fatto:
- che con ricorso cumulativo notificato il 4 luglio 2003
e depositato in Segreteria il 10 luglio 2003, G.A. ha impugnato
il provvedimento di fermo amministrativo dell’autovettura
RENAULT Kangoo 1100 tg. .......... a lui intestata, disposto
dalla SESIT PUGLIA S.p.A. il 14 febbraio 2003, mediante
iscrizione del fermo nel pubblico registro automobilistico
di Bari, comunicato con nota del 19 febbraio 2003, notificata
il 3-4 giugno 2003, e nel contempo ha proposto domanda risarcitoria
del danno esistenziale patito in relazione all’indisponibilità
dell’autovettura e all’incidenza di essa nei
sensi del "peggioramento delle condizioni di vita quotidiana
e di mancata esplicazione della propria personalità,
anche svolgentesi nelle abitudini giornaliere, a causa della
lesione di un diritto (alla proprietà e al possesso)
protetto dall’ordinamento"
- che a sostegno
delle cumulative domande, il ricorrente ha dedotto le seguenti
censure:
A) Violazione,
falsa ed erronea (art. 86 d.P.R. n. 602 del 1973 come modificato
dall’art. 1 d.lgs. n. 193 del 2001
Il provvedimento
di fermo è illegittimo perché emanato in carenza
del regolamento previsto dal quarto comma dell’art.
86 del d.P.R. n. 602 del 1973.
B) Violazione
del termine di notifica di cui al d.m. n. 503 del 1998
Il provvedimento
di fermo è stato comunicato ben oltre il termine
di giorni cinque di cui all’art. 4 comma 1 del d.m.
n. 503 del 1998
C) Violazione
di legge ed eccesso di potere (art. 3 legge n. 241 del 1990
e Statuto del contribuente). Inesistenza della motivazione
In violazione
delle rubricate disposizioni, il provvedimento di fermo
è privo di qualsivoglia motivazione.
D) Abuso ed eccesso
di potere
Si ribadisce
la carenza di motivazione, tanto più grave in rapporto
alla modestia del carico tributario, pari a € 871,88
- che a sua volta
la Sesit, costituitasi in giudizio, ha dedotto l’infondatezza
del ricorso;
Considerato in
diritto:
- che, secondo
quanto già affermato dalla giurisprudenza cautelare
e di merito di questo Tribunale (cfr. TAR PUGLIA-BARI, SEZ.
I, ordinanza 5 marzo 2003 n. 216 e sentenza 3 aprile 2003
n. 1567) sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo
in ordine all’impugnazione del provvedimento di fermo
disposto ai sensi dell’art. 86 comma 1 del d.P.R.
. 29 settembre 1973, n. 602 come modificato dall’art.
1 comma 2 lettera q) del d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193,
emanato in base alla legge delega 28 settembre 1998, n.
337, posto che:
- il fermo amministrativo
è un provvedimento in senso proprio, in quanto si
estrinseca nell’emanazione di un atto unilaterale
idoneo ad incidere in modo autoritativo nella sfera giuridico-patrimoniale
del destinatario, con la imposizione di un vincolo di indisponibilità
del bene che implica nella temporanea privazione del diritto
di godimento, e cioè dell’jus utendi ac fruendi
e che si risolve anche in un divieto di utilizzazione del
mezzo, la cui violazione espone all’applicazione di
una sanzione amministrativa pecuniaria e all’asportazione
del veicolo affidato in custodia a depositario autorizzato;
- in quanto provvedimento
amministrativo, ed in funzione della chiara lettera della
disposizione novellata dell’art. 86 comma 1, alla
sua emanazione corrisponde l’esercizio di un potere
amministrativo discrezionale sull’an, ma anche sul
quid, poiché il concessionario non soltanto può
scegliere se adottare la misura bensì anche "graduarla"
nel suo oggetto;
- che alla luce
dei rilievi che precedono, e dovendosi escludere che il
fermo sia atto della procedura esecutiva, mentre deve negarsi
la giurisdizione dell’A.G.O., deve riconoscersi quella
del G.A., quantomeno nei sensi dell’attrazione delle
controversie relative alla legittimità del fermo
alla sfera della giurisdizione amministrativa generale di
legittimità, se non addirittura nella sfera della
giurisdizione amministrativa esclusiva ex art. 33 del d.lgs.
31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art. 7
della legge 21 luglio 2000, n. 205 relativa alla materia
dei pubblici servizi, che comprende, in base al comma 2
della lettera e) anche le controversie riguardanti "…le
attività…di ogni genere…rese nell’espletamento
di pubblici servizi…"; sotto quest’ultimo
profilo non può sfuggire che l’emanazione del
fermo amministrativo di cui all’art. 86 comma 1 del
d.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile all’attività
di un concessionario di pubblico servizio (della riscossione)
e che essa non dà luogo, ovviamente, ad un "rapporto
individuale di utenza";
- che sotto altro
profilo, non può nemmeno ammettersi la devoluzione
dell’impugnativa del fermo alla giurisdizione tributaria,
nemmeno nella più ampia sfera disegnata dall’art.
12 comma 2 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n.
448, che ha sostituito l’art. 2 del d.lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, perché essa riguarda le controversie
"aventi ad oggetto i tributi", e quindi quelle
che, con o senza impugnazione di atto dell’accertamento
o della riscossione, attengono in via diretta ed immediata
all’esistenza dell’obbligazione tributaria e
la sua misura, né potendo considerarsi il fermo,
ovviamente, una sanzione amministrativa, poiché esso
non si correla ad alcuna violazione ed integra invece una
misura cautelare;
- che, prescindendo
dalla questione, oggettivamente controvertibile, della perdurante
efficacia ed applicabilità del il regolamento ministeriale
di cui al d.m. 7 settembre 1998, n. 503, appaiono fondate
ed assorbenti le censure di cui ai motivi sub 2 e 3;
- che, riconosciuta
la natura di provvedimento amministrativo del fermo, non
può negarsene la discrezionalità, come è
dato di evincere sin dalla lettera dell’art. 86 comma
1 d.P.R. n. 602 del 1973, onde è indubitabile che
esso debba essere motivato in modo congruo e specifico;
motivazione che deve individuare le specifiche esigenze
che giustificano l’adozione della misura cautelare
in rapporto all’entità del credito tributario
e a circostanze concrete, attinenti al debitore, atte a
compromettere la garanzia del credito, e che nella specie
esula del tutto;
- che alla stregua
delle osservazioni che precedono è evidente l’illegittimità
del provvedimento di fermo amministrativo impugnato che
va di conseguenza annullato, salvi i successivi adempimenti
della società intimata in ordine alla cancellazione
dell’iscrizione;
- che quanto
alla domanda risarcitoria relativa al c.d. danno esistenziale,
dopo una tormentata chiarificazione giurisprudenziale sui
tratti differenziali di questo dal danno biologico e dal
danno morale di cui all’art. 2059 cod. civ., può
ritenersi acclarato che tale tipologia di danno, non per
caso a volte ricondotto alla definizione di danno morale
civile sulla falsariga del modello francese del "dommage
moral", si ricollega alle compromissioni peggiorative
della sfera esistenziale del danneggiato, in una variegata
gamma casistica che può ricondursi ad unità
nella considerazione che esso attiene, trovando sempre titolo
nella regola generale della responsabilità civile
ex art. 2043 cod. civ., a quei danni "…che almeno
potenzialmente ostacolano le attività realizzatrici
della persona umana" (Cass., 7 giugno 2000, n, 7713)
e che quindi si ricollegano a posizioni costituzionalmente
tutelate, ed in specie (ma non solo) all’art. 2 della
Cost.;
- che non può
dubitarsi, in linea generale, che anche l’emanazione
di provvedimenti illegittimi da parte di amministrazioni
pubbliche o loro concessionari può introdurre profili
di pregiudizio non esclusivamente patrimoniali, e quindi,
quando incidenti su posizioni costituzionalmente tutelate
e compressive delle medesime possa dar luogo a responsabilità
risarcitoria di natura extracontrattuale in riferimento
al c.d. danno esistenziale;
- che però,
quando il danno esistenziale discenda dalla lesione di interessi
patrimoniali, come nel caso di specie, in cui è riconducibile
alla temporanea privazione della disponibilità dell’autovettura,
e quindi da una restrizione della sfera di godimento del
bene mobile registrato, e a differenza delle lesioni dirette
alla personalità (sfera dell’onore e reputazione,
riservatezza, libertà personale), deve revocarsi
in dubbio che possa ricorrersi a criteri di tipo presuntivo,
dovendo in altri termini provarsi, a cura del danneggiato,
i disagi e le menomate occasioni di svolgimento della sua
personalità connesse alla privazione dell’autovettura
(utilizzazione di altri mezzi anche a titolo di trasporto
gratuito, omessa realizzazione di occasioni di vita quali
viaggi, incontri, attività di socializzazione in
generale);
- che nel caso
di specie esula del tutto la prova di tali disagi e menomate
occasioni di svolgimento della personalità, ovvero
della concreta incidenza del fermo amministrativo dell’autovettura
sulla sfera esistenziale del ricorrente, nei sensi dianzi
indicati;
- che pertanto
la domanda risarcitoria deve essere respinta;
Quanto alle spese,
esse si liquidano come da dispositivo secondo la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -
Sezione Prima, così provvede sul ricorso in epigrafe
n. 1000 del 2003:
1) accoglie il
ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento di
fermo amministrativo dell’autovettura RENAULT Kangoo
1100 tg. .............., disposto dalla SESIT PUGLIA S.p.A.
il 14 febbraio 2003, mediante iscrizione del fermo nel pubblico
registro automobilistico di Bari, salvi i successivi adempimenti
della società intimata in ordine alla cancellazione
dell’iscrizione;
2) rigetta la
domanda di risarcimento del danno esistenziale;
3) condanna la
società SESIT PUGLIA S.p.A., con sede in Bari, in
persona del suo Presidente pro-tempore, alla rifusione in
favore del ricorrente delle spese ed onorari del giudizio
liquidati in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00);
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così deciso
in Bari nella Camera di Consiglio del 23 l3glio 2003, con
l’intervento dei magistrati:
GENNARO FERRARI
Presidente
AMEDEO URBANO Cons.
LEONARDO SPAGNOLETTI Cons. , relatore
Depositata in
segreteria in data 30 luglio 2003.
Fermo
amministrativo del veicolo: accolto ricorso ex 700 per esigenze
lavorative
( Tribunale Bari, odinanza 17.03.2003 )
Il Tribunale
di Bari, nella persona del G.U. dott. Antonio Ruffino, con
provvedimento depositato il 17 marzo 2003, ha ordinato al
Conservatore del P.R.A. di Bari di cancellare immediatamente
il fermo di autoveicoli iscritto su istanza della locale
Concessionaria per la riscossione in applicazione dell’art.
86 d.P.R. n. 602/73.
Il dott. Ruffino
ha così accolto il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto
dalla malcapitata cittadina, che aveva subito il fermo di
un motociclo 125 e di un’auto Alfa 156 a fronte di
un presunto debito di poco più di euro 300.
Il Tribunale
di Bari ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris sotto
i profili della "carenza assoluta di potere in capo
all’ente concessionario nel disporre il “fermo”
nonché della non assoggettabilità ad esecuzione
dei veicoli in questione, in quanto strumentali all’attività
professionale medica della ricorrente".
Il periculum
in mora è stato invece individuato con riferimento
alla "impossibilità di lecitamente disporre
e fare uso dei beni sottoposti al vincolo speciale, siccome
coessenziali sia al soddisfacimento sia di basilari esigenze
di vita, sia all’esercizio della professione".
Viene così
scritta una nuova (e significativa pagina) nella delicatissima
vicenda dei fermi amministrativi, che ha creato non pochi
allarmi tra i cittadini per una certa disinvoltura da parte
dei Concessionari per la Riscossione nel disporre il fermo
di autovetture per crediti impositivi prescritti, o richiesti
senza la previa notifica della cartella, o ancora per sovradimensionamento
del fermo a fronte di somme di infimo valore.
Il dott. Ruffino,
inoltre, ha risolto la dibattuta questione sulla giurisdizione
affermando la sussistenza di quella dell’A.G.O. e,
implicitamente, nell’accogliere il ricorso ex art.
700 c.p.c., ha ritenuto la natura cautelare, e non di atto
di esecuzione, del provvedimento di fermo (in ciò
uniformandosi a Tribunale di Catanzaro del 25 febbraio 2003).
(Nota a cura
degli Avv.ti Massimo Melpignano e Antonio Tanza - www.studiomelpignano.it).
TRIBUNALE DI
BARI
IL GIUDICE DESIGNATO
Letto il ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data
13.3.2003 da (omissis), avente ad oggetto la domanda di
cancellazione del provvedimento di fermo di veicoli a motore
disposto presso il P.R.A. dalla SESIT s.p.a., in forza di
un presunto debito di complessivi euro 136,34, oltre accessori,
portato da alcune cartelle esattoriali;
esaminata la
documentazione prodotta;
ritenuto che,
potendosi prima facie apprezzare tanto la giurisdizione
del giudice ordinario adito quanto il fumus boni juris del
ricorso (sotto i profili, specificamente dedotti, della
carenza assoluta di potere in capo all’ente concessionario
nel disporre il “fermo” nonché della
non assoggettabilità ad esecuzione dei veicoli in
questione, in quanto strumentali all’attività
professionale medica della ricorrente), vi sia, allo stato,
il pericolo concreto che, nel tempo occorrente per far valere
il diritto in via ordinaria, l’istante subisca pregiudizio
grave ed irreparabile connesso alla impossibilità
di lecitamente disporre e fare uso dei beni sottoposti al
vincolo speciale, siccome coessenziali sia al soddisfacimento
sia di basilari esigenze di vita, sia all’esercizio
della professione;
rilevato che
le considerazioni suesposte valgono altresì a configurare
il pregiudizio all'attuazione del provvedimento cautelare
che potrebbe derivare dalla preventiva costituzione del
contraddittorio e dai tempi tecnici minimi a ciò
necessari;
applicati gli
artt. 700 e 669 sexies co. 2 c.p.c.;
ORDINA
al Conservatore del P.R.A. di Bari di procedere immediatamente
e, comunque, non oltre il giorno successivo alla notificazione
del presente provvedimento a cura della parte interessata,
alla cancellazione del fermo iscritto sui seguenti veicoli
di proprietà di (omissis):
- motociclo Piaggio
Liberty 125 tg (omissis),
- autovettura
Alfa Romeo 156 1.9 JTD tg. (omissis),
a spese della
SESIT s.p.a.;
FISSA
L’udienza del (omissis) ore 10,00, per la conferma,
la modifica o la revoca del provvedimento, disponendo la
notifica, a cura dell'istante, alla controparte, entro il
(omissis).
Bari, 17.3.2003
Il Giudice –Dr.
Antonio Ruffino
Ammissibile ricorso cautelare d'urgenza avverso
fermo di beni mobili registrati
( Tribunale Nocera Inferiore, ordinanza 04.03.2003
n° 19 )
Il provvedimento
in commento affronta la problematica relativa alla legittimità
della procedura di cui al disposto dell’art. 86 del
D.P.R. 602/73, laddove si parla di “fermo di beni
mobili registrati”.
Nel caso di specie
nei confronti del ricorrente era stato disposto, da parte
del concessionario della riscossione tributi, il fermo dell’autovettura
sostenendo l’esistenza di un mancato pagamento di
un carico scaduto portato da cartella esattoriale di cui
nel provvedimento impugnato si faceva appena cenno e solo
mediante l’indicazione del numero.
Veniva quindi
attivata la procedura d’urgenza ex art. 700 c.p.c.,
anche in vista del futuro giudizio di merito relativo al
risarcimento dei danni derivati dall’illegittimo provvedimento.
Il procedimento d’urgenza risultava compatibile con
il caso di specie rientrando, infatti, la impugnata procedura
nel novero delle disposizioni dettate per la riscossione
dei tributi, e tanto anche in considerazione del fatto che
sussiste in capo al Giudice Ordinario il potere di sospendere
in via cautelare ex art. 700 c.p.c., ed anche inaudita altera
parte, la riscossione (cfr. Trib. Napoli, 24/4/99, in Giur.
Merito, 1999, 1073; Trib. Bologna, 22/7/98, in Giur. It.,
1999, 206; Trib. Venezia, 14/11/96, in Riv. Giur. Trib.,
1997, 281; Pretura Bari, 26/3/91, in Bollettino trib., 1992,
381).
Ad onta di tale
primo dato idoneo all’attivazione del procedimento
cautelare, lo stesso risultava (e risulta) ammissibile in
quanto dal provvedimento impugnato non era dato conoscere
quale fosse, a monte, la natura del presunto credito posto
a base dell’attivata procedura.
La stessa mancata indicazione nell’impugnato provvedimento
della natura del credito, o quanto meno di qualsiasi altro
riferimento all’Ente originariamente creditore, ha
riverberato i suoi effetti, come evidenziato nell’ordinanza
in commento, in ordine alla questione relativa alla legittimazione
passiva ed in ordine alla assenza di qualsiasi litisconsorzio
necessario.
La decisione pone, pertanto, in evidenza la necessità
di ritenere unico legittimato passivo il Concessionario
in quanto dal provvedimento impugnato “non è
dato affatto evincere quale sia l’ente pubblico che
ha irrogato la sanzione amministrativa o ha, comunque, imposto
il tributo rimasto inevaso”.
Il Giudicante osserva, poi nel merito, che il Concessionario
non ha dato prova di aver effettuato gli adempimenti di
cui all’art. 50 del D.P.R. 602/73 ( “decorso
inutilmente il termine di cui all’art. 50, 1°
comma, il concessionario può disporre il fermo dei
beni mobili”). Infatti il Concessionario non risulta
aver dato la prova della notifica della cartella esattoriale,
né, quindi, di aver attivato la procedura decorsi
sessanta giorni dalla notifica stessa.
Ma a ben vedere anche altri motivi, pur evidenziati dal
ricorrente, avrebbero giustificato la revoca del fermo.
Innanzitutto la insussistenza del potere di disporre il
fermo. Anche se tra le righe del provvedimento del Tribunale
è dato leggere che “la normativa legittimante
la cautela speciale in contestazione sussiste e, segnatamente,
deve ravvisarsi nell’art. 86 DPR 602/1973, così
come modificato dall’art. 1 lett. q) del D. L.vo 193/2001,
così come integrato dal decreto del Ministro delle
Finanze espressamente richiamato dalla norma in commento”,
mi permetto non essere d’accordo con tale impostazione.
La problematica merita una dettagliata analisi della fattispecie
e una ponderazione anche relativamente al veloce susseguirsi
nel tempo di modifiche al testo dell’art. 86 del D.P.R.
602/73. Il vigente art. 86, al quarto comma, in virtù
dell’art. 16 del D. lgs. 26/2/99 n. 46, richiede l’emanazione
di apposito decreto del Ministro delle Finanze in concerto
con i Ministri dell’Interno e dei Lavori Pubblici.
La funzione di tale decreto, ancora non emanato, doveva
essere quella di stabilire “la modalità, i
termini e le procedure per l’attuazione di quanto
previsto nel presente articolo”. Ora se è vero
che il fermo è stato introdotto dal D. Lgs. 669/96
e dal decreto attuativo n. 503 del 7/9/98, è pur
vero che oggi la disciplina del fermo non è più
quella originaria del D. Lgs. 669/96, in base al quale è
stato emanato il regolamento del 1998. Ne deriva, non solo
per espressa volontà del legislatore ma anche per
ragioni pratiche, la necessità di attualizzare il
regolamento.
Pertanto dal combinato disposto dell’art. 86 D.P.R.
602/73, così come introdotto dal D. Lgs. 669/96,
e dell’art. 3 del D.M. 7/9/98 n. 503 al fermo poteva
giungersi dopo una minuziosa sequela di atti. All’interno
di tale sequela il fermo, addirittura, era finalizzato al
pignoramento del bene mobile registrato, e poteva “scattare”
solo in seguito a pignoramento mobiliare negativo o incapiente
e verbale di mancato reperimento dell’autoveicolo.
Con modifica dovuta all’art. 16 del D. Lgs. 26/2/99
n. 46, dal corpo dell’art. 86 del D.P.R. 602/73 veniva
eliminata la previsione relativa alla necessità del
pignoramento mobiliare negativo o incapiente occorrendo,
però, pur sempre il verbale di mancato reperimento
prima di disporre il fermo.
Con detto decreto legislativo veniva introdotta la necessità
di provvedere alla emanazione di apposito decreto di attuazione
essendo implicitamente non consono alla nuova natura del
fermo quello precedente (D.M. 503/98).
Più di recente l’art. 1 lett. q) del D. Lgs.
27/4/01 n. 193 ha modificato ulteriormente l’art.
86 D.P.R. 602/73, ma unicamente nel suo primo comma ovvero
eliminando anche il necessario passaggio del verbale di
mancato reperimento del veicolo. Detto ultimo aspetto è
stato sostituito con la previsione dell’inutile decorso
del termine di cui all’art. 50, comma 1, D.P.R. 602/73.
Nulla, però, è cambiato in ordine alla necessità
della emanazione di apposito decreto di attuazione, che,
quindi, pur essendo requisito essenziale per l’applicazione
del riformato fermo non è mai stato emanato provocando
di fatto l’impossibilità di operare del fermo.
La mancanza del decreto di attuazione rende, pertanto, inesistente
il potere di disporre il fermo (cfr. sul punto Italia Oggi,
23/11/2002, p. 26 – articolo dal titolo Illecito il
fermo cautelare dell’auto), anche in considerazione
della regola che una norma risulta inapplicabile in mancanza
del previsto regolamento di attuazione (cfr. Corte Conti,
sez. contr., 1/9/97 n. 120, in Riv. Corte Conti, 1997, fasc.
5, 1).
Erroneamente, quindi, si ritiene sussistente il decreto
di attuazione, in quanto l’unico esistente –
pure richiamato nel provvedimento in commento – è
quello del 1998 che in virtù del disposto dell’art.
16 del D. Lgs. 26/2/99 n. 46 è stato del tutto reso
inefficace. Né vale sul punto sostenere che il precedente
decreto (503/98) è perfettamente in vigore nelle
parti in cui non è incompatibile con la disciplina
generale dell’attuale fermo. Non è dato rinvenirsi,
infatti, nel nostro ordinamento alcun dato avallante tale
tesi.
Altro dato da evidenziare, e sul quale il Giudicante non
ha ritenuto di doversi pronunciare nella fase cautelare,
è quello relativo alla corretta applicazione degli
artt. 50 e 86 del D.P.R. 602/97.
E’ pacifico che la procedura prevista dall’art.
86 del D.P.R. 602/73 rientra nel novero della espropriazione
forzata (rectius riscossione coattiva) dovendosi, pertanto,
applicare tutta la disciplina dettata in materia dal D.P.R.
602/73 ed in modo particolare occorre tenere presente il
dettato dell’art. 50, pure espressamente richiamato
nell’art. 86.
Orbene occorre, a mente dell’art. 50, comma 2, rispettare
tassative modalità nel caso in cui l’espropriazione
forzata non è iniziata entro un anno dalla notifica
della cartella esattoriale. E’ chiaro, infatti, che
se dalla data di notifica della cartella esattoriale (nel
caso che ci occupa alcuna indicazione della data di notifica
si rinviene nella comunicazione che ha disposto il fermo)
è decorso più di un anno, occorre, prima di
dar corso a qualsiasi ulteriore procedura – ivi compresa
quella del fermo -, la notifica di un avviso contenente
l’intimazione ad adempire l’obbligo risultante
dal ruolo entro cinque giorni.
Infine, ad una attenta analisi l’art. 86, comma 1,
del D.P.R. 602/73 potrebbe prestare il fianco ad eccezioni
di incostituzionalità. Non è difficile intravedere,
ad oggi – così come è disciplinato (o
meglio non disciplinato) e strutturato il fermo –,
la manifesta incostituzionalità per violazione dei
principi di cui all’art. 24 Cost.. Una norma, infatti,
che si limita a disciplinare unilateralmente, e ad esclusivo
favore della P.A. (o meglio in concreto del suo organo indiretto
– concessionario ), una procedura senza che siano
dettati correttivi né previste tutele per chi ne
subisce gli effetti (cittadino) è norma incostituzionale.
Ciò quanto meno per violazione del diritto di difesa.
Non resta che attendere ulteriori provvedimenti che possano
statuire anche in ordine alle obiezioni qui sollevate e
che non hanno trovato albergo nella decisione del Tribunale
di Nocera Inferiore.
(Nota a cura
dell'Avv. Michele Laperuta).
Proc. n. 19/2003
R.G. Proc Spcc.
TRIBUNALE DI
NOCERA INFERIORE
Prima Sezione
Civile
Il GD
sciogliendo la
riserva di cui al verbale che precede;
letti gli atti
del procedimento in epigrafe emarginato, avente ad oggetto:
l'istanza cautelare
ex art. 700 c.p.c., volta ad ottenere la revoca del fermo
amministrativo;
tra: M. A., rappresentato
e difeso dall'avv. Michele Laperuta, presso il cui studio
elettivamente domicilia in Pagani al Corso E. Padovano,
82;
e E.T.R. s.p.a.
Servizio Riscossione Tributi di Salerno, in persona del
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli
avv. G. F. e A. G. , presso lo studio di quest'ultimo elettivamente
domiciliato in Nocera Inferiore alla via ----------;
OSSERVA
Va, subito, precisato che la sussistenza della legittimazione
passiva dell'ente convenuto, quale concessionario di servizio
pubblico, nominato commissario governativo per il servizio
di riscossione dei tributi nell'ambito provinciale di Salemo,
va verifìcata alla luce della disposizione generale
contenuta nell'ari 100 c.p.c.; per cui, laddove la lite
instaurata non concerna esclusivamente la regolarità
e validità degli atti esecutivi, relativi alla esazione
della somma ingiunta dalla cartella esattoriale, ma la sussistenza
dello stesso potere impositivo, per cause originarie e/o
sopravvenute che escludano la debenza del tributo in contestazione,
la legittimazione, passiva va ravvisata in capo all'ente
pubblico impositore (cfr. Cass. Civ. sez. I, 07/12/2001,
n. 15499;Cass. Civ. sez. III, 09/04/ 001. n 5277).
Tuttavia, sebbene
l'azione di merito ipotizzarle, nel caso di specie, sia
quella di cui agli agli artt. 22 e 23 1. 689/1981 - oltre
che quella di risarcimento del danno provocato dalla illegittima
attività della p.a. - dalla documentazione versata
in atti e dalla stessa produzione dell'ente convenuto non
è dato affatto evincere quale sia l'ente pubblico
che ha irrogato la sanzione amministrativa o ha, comunque,
imposto il tributo rimasto invaso; per cui la legittimazione
passiva, allo stato, deve essere ravvisata solo nei confronti
l'ente deputato alla riscossione.
Venendo, quindi,
al merito della vicenda in esame deve pure dirsi che, ad
onta di quanto affermato in ricorso, la normativa legittimante
la cautela "speciale'' in contestazione sussiste e,
segnatamente, deve ravvisarsi nell'ari. 86 DPR 602/1986,
così come modificato dall'art. 1 let. q) del D. L.vo
193/2001, così come integrato dal decreto del Ministro
delle Finanze espressamente richiamato dalla norma in commento.
Ciò nondimeno,
il ricorso nel merito fondato e va accolto per quanto di
ragione.
Invero, l'ente
convenuto nel costituirsi non ha prodotto alcun atto amministrativo
o documentazione da cui poter inferire la legittimità
della procedura di esazione intrapresa e nel cui ambito
la misura cautelare del fermo, disposta in via di autotutela,veniva
adottata; non essendo dato conoscere neanche la "natura"
e, in particolare, il fondamento e presupposto della imposizione
del tributo a cautela del quale il fermo medesimo veniva
disposto.
Di tal che l'azione
di merito ipotizzabile deve essere necessariamente duplice,
essendo illegittimo sotto duplice profilo il provvedimento
impugnato.
In effetti, laddove
la somma ingiunta trovasse il suo presupposto e antecedente
logico giuridico in una sanzione amministrativa rimasta
inevasa, l'ente convenuto avrebbe dovuto dar prova di aver
proceduto alla contestazione della violazione amministrativa
e alla notifica della cartella esattoriale entro i termini
all'uopo stabiliti dalla L. 689/81 o dal D. L. vo 285/92,
condizioni imprescindibili per una legittima imposizione
della somma oggetto dell'imposizione; ma vi è di
più, seppure il tributo dovesse trovare il suo fondamento
e presupposto in altra normativa - così come pure
osservato dal ricorrente - l'E.T.R. convenuto avrebbe dovuto
dar prova di aver effettuato gli adempimenti di cui all'alt.
50 del DPR 602/1973, giacchè l'art. 1 lett. q) del
D. L.vo 193/2001 dispone : "......decorso inutilmente
il termine di cui all'ari. 50, 1° comma, il concessionario
può disporre il fermo dei beni mobili....",
chiaramente lasciando evincere che l'invano spirare del
predetto termine si ponga come condizione legittimante la
cautela de quo.
Ne avrebbe potuto
altrimenti opinarsi data la natura cautelare del fermo in
parola che, perciò, può essere disposto solo
laddove il concessionario abbia inutilmente richiesto il
pagamento del tributo; non potendo venire in rilievo alcuna
esigenza cautelare da soddisfare, senza il perdurante inadempimento
dell'obbligato.
A tal proposito,
del tutto priva di pregio si appalesa l'eccezione sollevata
dall'ente concessionario, che ha lamentato la definitività
del tributo, per non essere stata proposta opposizione nei
termini di legge; infatti, il vizio procedimentale contestato
nell'atto introduttivo consiste proprio nella mancanza di
qualsivoglia ingiunzione di pagamento anteriore alla notifica
del fermo amministrativo in questione; nè l'ente
convenuto medesimo, in adempimento dell'onus probandi su
di lui gravante, ha dato dimostrazione di aver fatto precedere
la cautela in discussione da idonea intimazione di pagamento
ex art. 50 DPR 602/1973 richiesta. Ne deriva che, deve ritenersi
sussistente il fumus boni iuris della pretesa in questa
sede azionata.
Quanto al periculum
in mora deve senz'altro ritenersi sussistente per gli ampi
margini di "autotutela" che la legge riconosce
sianche in capo al concessionario di pubblico servizio di
riscossione e che, perciò, vede il privato in una
posizione di "soggezione" tale da essere sottoposto
a misura cautelare di fermo anche laddove l'ente imposistore
non ha provveduto a richiedere il pagamento del tributo
nelle forme ex lege prescritte nè ha lasciato precedere
"tale fermo dall'inutile decorso del termine ex art.
50, 1° com. DPR 602/1973, sì come dall'art. 86
DPR 602/1973, così come modificato dall'art 1 del
D. L.vo 193/2001, stabilito.
Le spese di lite,
stante il disposto dell'ari 669-sexies c.p.c., devono essere
demandate alla statuizione di merito.
Letti gli arti
669-bis - 700 c.p.c.;
PQM
Accoglie il ricorso in oggetto specificato e per l'effetto
dispone la revoca del fermo amministrativo
dell'autovettura
ALFA ROMEO ……TG ……. di proprietà
di M. A. residente in via ……, Pagani (SA).
Ordina all'ente
concessionario del pubblico servizio di riscossione per
la provincia di Salemo E.Tr. s.p.a., in persona del legale
rappresentante p.t, di procedere alla cancellazione dello
stesso e ad ogni provvedimento consequenziale.
Assegna il termine
di giorni venti per l'inizio del giudizio di merito.
Spese al definitivo
Si comunichi.
Nocera Inferiore,
lì 17/02/2003
II G.D.
Dr. M. D'Avino
Depositata il
4/3/03
Avverso il fermo
amministrativo di beni mobili registrati è esperibile
sia l'opposizione all'esecuzione, ma limitatamente alla
pignorabilità dei beni, che l'opposizione agli atti
esecutivi, ma ad eccezione di quelle che concernono la regolarità
formale e la notificazione del titolo esecutivo.
Lo ha precisato
il Tribunale di Brindisi, con l'ordinanza 3 aprile 2003,
precisando che il fermo presuppone un titolo esecutivo idoneo
a fondare l'esecuzione forzata e rappresenta una particolare
forma di pignoramento caratterizzata dal fatto che non è
necessaria l'apprensione materiale del bene mobile registrato
da sottoporre a vincolo.
(Nota a cura
della redazione. Si ringrazia per la segnalazione l'Avv.
Pietrantonio De Nuzzo).
Proc. N.292/c/2002 R.G.
D.A. C/ Sesit Puglia
TRIBUNALE DI BRINDISI
SEZIONE DISTACCATA
DI FRANCAVILLA FONTANA
IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE
NATURA GIURIDICA DEL FERMO EX ART. 86 DEL D.P.R. N. 602
DEL 1973
Non sembra, ad
un primo esame, che il fermo adottato ai sensi dell' art.
86 del citato D.P.R. quale modificato dal decreto legislativo
del 26-2- 1999 n. 46 e del 27-4-2001 n. 193 possa considerarsi
una misura cautelare(?).
Non si riesce
a vedere la ragione dell' introduzione di una nuova misura
cautelare quando l' ordinamento offre in materia un ampio
ventaglio idoneo a tutelare in via provvisoria ogni situazione
soggettiva giuridicamente protetta.
Non vi possono
poi essere dubbi sul fatto che la misura in parola trova
la sua collocazione nell'ambito dell'esecuzione forzata;
basta per convincersene dare un'occhiata al testo normativo
in cui è inserita: Titolo II del d.p.r. 602, intitolato
"Riscossione Coattiva", e capo II, intitolato
“Disposizioni particolari in materia di espropriazione
di beni mobili registrati”.
Quindi il fermo
presuppone un titolo esecutivo idoneo a fondare l'esecuzione
forzata, giammai evoca una futura proposizione di un giudizio
di cognizione teso a conseguirlo.
Se così
stanno le cose si tratterebbe di una particolare forma di
pignoramento che rispetto a quella ordinaria si caratterizza
per la possibilità che possa darsi senza necessità
di apprensione materiale del bene mobile registrato da sottoporre
a vincolo.
INDIVIDUAZIONE
DELL'AZIONE PROPONIBILE.
Se così
stanno le cose i rimedi esperibili possono essere quelli
dell'opposizione all'esecuzione ovvero agli atti esecutivi.
Tenendo conto
dell'evoluzione legislativa in materia, sono concretamente
esperibili l'opposizione all'esecuzione, ma limitatamente
alla pignorabilità dei beni, e l'opposizione agli
atti esecutivi, ma ad eccezione di quelle che concernono
la regolarità formale e la notificazione del titolo
esecutivo; quindi soprattutto quelle che riguardano le controversie
concernenti gli atti dell'esecuzione forzata tributaria
successivi alla notifica della cartella (art. 57 del d.p.r.
602 e art. 2 del d.l.g. 31-12-1992 n. 546; ma si veda anche
l’art. 29 del decreto legislativo 1999 n. 46).
Solo allora per
i motivi che possono qualificarsi come fondanti una forma
di opposizione agli atti esecutivi può allora ritenersi
radicata la giurisdizione del giudice adito; sarà
poi applicabile il regime giuridico previsto dall’art.
617 e 618 c.p.c..
L'ESAME DELLA
QUESTIONE DELLA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DEL
FERMO
Effettivamente
soprattutto sul piano dell'insufficiente motivazione del
ricorso al fermo in luogo dell’ordinario pignoramento
(e si vedano vincoli posti dall’art. 517 c.p.c. in
materia di espropriazione mobiliare in generale ) e della
sproporzione tra entità del credito azionato e valore
del bene oggetto del pignoramento sembrano sussistere i
gravi motivi lamentati (alla quale proporzione non si potrebbe
rimediare utilmente per il debitore con il ricorso alla
riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c.).
E’ bene
infine precisare che ad essere sospesa è solo la
misura adottata e non anche l’efficacia esecutiva
del titolo.
P.T.M.
sospende l’efficacia
esecutiva del fermo impugnato e fissa l’udienza per
la trattazione della causa di merito per il 4.12.03, con
termine sino a 20 giorni prima per la proposizione di eccezioni
ex art.180 c.p.c.
FRANCAVILLA FONTANA
3.4.2003
Il Giudice
dott. Claudio Casarano
Il Cancellerie
Dott. V. Petrachi
Depositato in
cancelleria il 3.4.2003.
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La redazione di megghy.com
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