Versione
stampabile
Milioni di automobilisti sono stati oggetto, e lo saranno
sempre di più, del provvedimento del fermo amministrativo
della propria vettura per mancati vecchi pagamenti di sanzioni
e tributi richiesti dalla pubblica amministrazione attraverso
inviti meglio conosciuti col nome di cartelle esattoriali.
Con una interpretazione, del tutto fantasiosa e interessata
dell’art. 68 del D.P.R. 602/73, recentemente introdotto,
le esattorie evitano la fatica di dovere effettuare l’accesso
nel domicilio dei debitori morosi per procedere al pignoramento
dei beni mobiliari e, attraverso una semplice segnalazione
al pubblico registro automobilistico e senza alcun controllo
da parte dell’autorità garante del cittadino,
sottopongono al fermo amministrativo il bene (leggi auto)
in modo indiscriminato e scorretto. Infatti spesso si tratta
di modesti importi che non giustificano un provvedimento
così drastico e sproporzionato all’entità
del debito, e se poi il malcapitato è proprietario
di più di un mezzo, anche se l’importo richiesto
e di qualche decina di euro, capita che il fermo amministrativo
coinvolga l’intero parco auto, poco importa che si
tratti di mezzi di lavoro, in spregio alle norme del codice
civile che vieta tale procedura. Sta di fatto che il malcapitato,
non sapendo come difendersi, trova più “conveniente”
pagare quanto richiesto con l’aggiunta di spese non
meglio quantificate, anche se non doveva, pur di riavere
la disponibilità del bene. Ciò che più
inquieta è il fatto che, approfittando del recente
provvedimento finanziario, le esattorie recapitano inviti
di adesione al condono per sanzioni amministrative e tributi
prescritti da tempo e dichiarati inesigibili. Il cittadino,
prima di aderire, deve controllare se sono trascorsi oltre
5 anni dalla notifica dell’ultima richiesta di pagamento,
oltre i quali la sanzione è prescritta e di conseguenza
la p.a. è decaduta dal diritto di riscuotere. Si
tratta di un’azione proditoria e sleale finalizzata
ad incassare somme non dovute a danno di ignari cittadini
allettati da una richiesta di sanatoria di presunti debiti
ridotta al 25% rispetto a quanto avrebbero dovuto pagare.
Nessuno ha interesse a spiegare che l’eventuale condono
è praticabile alle sanzioni di pertinenza dello Stato,
e non delle amministrazioni locali come i comuni, e che
si applica sugli importi notificati a mezzo cartelle esattoriali
entro e non oltre il 31 dicembre 2000 e che le “multe”
prese a partire dal 1995 sono abbondantemente prescritte.
Un altro inquietante interrogativo si pone quando si vuole
conoscere la destinazione delle somme così incassate
dalle esattorie dal momento che le amministrazioni creditrici
le hanno da tempo stornate dal loro bilancio, perché
prescritte e/o inesigibili. Ci auguriamo che la magistratura
possa dare presto una risposta. Prima di pagare è
meglio informarsi, certamente non dai funzionari delle esattorie
ma presso esperti fiscali e dopo avere visitato il sito
dell’Associazione Utenti Auto
Aricoli correlati:
-Il Tar del Lazio blocca
i provvedimenti di fermo per le multe.(Rassegna stampa).
Ordinanza Tar
Lazio
-Ecco come fare Allegato
: modulofermo.doc
-Fermo amministrativo auto Sentenze
& opinioni in merito
-Fermo auto e danno esistenziale
-Illecito il fermo amministrativo
dell'auto, abuso d'ufficio dell'esattore
-Fermo amministrativo autoveicolo:
ribellatevi alle ganasce fiscali (istruzioni per l'uso)
-Si ricorso d'urgenza avverso
fermo di beni mobili registrati
-Ganasce fiscali: sproporzione
fra l’importo dovuto e il danno derivante dal fermo
-Fermo amministrativo
di beni mobili registrati: lo stop delle Entrate
-Fermo amministrativo
è nullo in mancanza del regolamento di attuazione
-Infortunistica stradale
e multe
La redazione di megghy.com
www.aua.it
|