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Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo
in ordine all’impugnazione del provvedimento di fermo
di un autoveicolo disposto ai sensi dell’art. 86 comma
1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modifiche.
Lo ha stabilito il TAR Puglia, con la sentenza n. 3000
del 25 luglio 2003, negando sia la giurisdzione del Giudice
ordinario, che la giurisdizione tributaria sull’impugnativa
del fermo amministrativo.
Il Tar ha inoltre precisato che il fermo è un
provvedimento discrezionale che deve essere motivato in
modo congruo e specifico, individuando le specifiche esigenze
che giustificano l’adozione della misura cautelare
in rapporto all’entità del credito tributario
e a circostanze concrete, attinenti al debitore, atte a
compromettere la garanzia del credito.
Quando il fermo è illegittimo può causare
un pregiudizio non esclusivamente patrimoniale, che, se
incidenti su posizioni costituzionalmente tutelate e compressive
delle medesime, può dar luogo a responsabilità
risarcitoria di natura extracontrattuale in riferimento
al c.d. danno esistenziale.
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PUGLIA - BARI
SEZIONE I
SENTENZA 25 LUGLIO 2003 n. 3000
per l'annullamento, previa sospensiva,
del provvedimento del 19.2.2003, notificato il 4.6.2003,
con il quale la SESIT Puglia S.p.A. ha provveduto a disporre
presso il Pubblico Registro Automobilistico della Provincia
di Bari il fermo del Veiocolo Renault KANGOO tg. ..........
a lui intestato;
nonché per l’annullamento di tutti gli atti
preordinati, conseguenti e connessi ancorché non
conosciuti.
e per il risarcimento del danno esistenziale sofferto dal
ricorrente per effetto del provvedimento di fermo amministrativo
del veicolo, da liquidarsi in € 140, salva diversa
valutazione equitativa
Ritenuto in fatto:
- che con ricorso cumulativo notificato il 4 luglio 2003
e depositato in Segreteria il 10 luglio 2003, G.A. ha impugnato
il provvedimento di fermo amministrativo dell’autovettura
RENAULT Kangoo 1100 tg. .......... a lui intestata, disposto
dalla SESIT PUGLIA S.p.A. il 14 febbraio 2003, mediante
iscrizione del fermo nel pubblico registro automobilistico
di Bari, comunicato con nota del 19 febbraio 2003, notificata
il 3-4 giugno 2003, e nel contempo ha proposto domanda risarcitoria
del danno esistenziale patito in relazione all’indisponibilità
dell’autovettura e all’incidenza di essa nei
sensi del "peggioramento delle condizioni di vita quotidiana
e di mancata esplicazione della propria personalità,
anche svolgentesi nelle abitudini giornaliere, a causa della
lesione di un diritto (alla proprietà e al possesso)
protetto dall’ordinamento"
- che a sostegno delle cumulative domande, il ricorrente
ha dedotto le seguenti censure:
A) Violazione, falsa ed erronea (art. 86 d.P.R. n. 602
del 1973 come modificato dall’art. 1 d.lgs. n. 193
del 2001
Il provvedimento di fermo è illegittimo perché
emanato in carenza del regolamento previsto dal quarto comma
dell’art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973.
B) Violazione del termine di notifica di cui al d.m. n.
503 del 1998
Il provvedimento di fermo è stato comunicato ben
oltre il termine di giorni cinque di cui all’art.
4 comma 1 del d.m. n. 503 del 1998
C) Violazione di legge ed eccesso di potere (art. 3 legge
n. 241 del 1990 e Statuto del contribuente). Inesistenza
della motivazione
In violazione delle rubricate disposizioni, il provvedimento
di fermo è privo di qualsivoglia motivazione.
D) Abuso ed eccesso di potere
Si ribadisce la carenza di motivazione, tanto più
grave in rapporto alla modestia del carico tributario, pari
a € 871,88
- che a sua volta la Sesit, costituitasi in giudizio, ha
dedotto l’infondatezza del ricorso;
Considerato in diritto:
- che, secondo quanto già affermato dalla giurisprudenza
cautelare e di merito di questo Tribunale (cfr. TAR PUGLIA-BARI,
SEZ. I, ordinanza 5 marzo 2003 n. 216 e sentenza 3 aprile
2003 n. 1567) sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo
in ordine all’impugnazione del provvedimento di fermo
disposto ai sensi dell’art. 86 comma 1 del d.P.R.
. 29 settembre 1973, n. 602 come modificato dall’art.
1 comma 2 lettera q) del d.lgs. 27 aprile 2001, n. 193,
emanato in base alla legge delega 28 settembre 1998, n.
337, posto che:
- il fermo amministrativo è un provvedimento in
senso proprio, in quanto si estrinseca nell’emanazione
di un atto unilaterale idoneo ad incidere in modo autoritativo
nella sfera giuridico-patrimoniale del destinatario, con
la imposizione di un vincolo di indisponibilità del
bene che implica nella temporanea privazione del diritto
di godimento, e cioè dell’jus utendi ac fruendi
e che si risolve anche in un divieto di utilizzazione del
mezzo, la cui violazione espone all’applicazione di
una sanzione amministrativa pecuniaria e all’asportazione
del veicolo affidato in custodia a depositario autorizzato;
- in quanto provvedimento amministrativo, ed in funzione
della chiara lettera della disposizione novellata dell’art.
86 comma 1, alla sua emanazione corrisponde l’esercizio
di un potere amministrativo discrezionale sull’an,
ma anche sul quid, poiché il concessionario non soltanto
può scegliere se adottare la misura bensì
anche "graduarla" nel suo oggetto;
- che alla luce dei rilievi che precedono, e dovendosi
escludere che il fermo sia atto della procedura esecutiva,
mentre deve negarsi la giurisdizione dell’A.G.O.,
deve riconoscersi quella del G.A., quantomeno nei sensi
dell’attrazione delle controversie relative alla legittimità
del fermo alla sfera della giurisdizione amministrativa
generale di legittimità, se non addirittura nella
sfera della giurisdizione amministrativa esclusiva ex art.
33 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall’art.
7 della legge 21 luglio 2000, n. 205 relativa alla materia
dei pubblici servizi, che comprende, in base al comma 2
della lettera e) anche le controversie riguardanti "…le
attività…di ogni genere…rese nell’espletamento
di pubblici servizi…"; sotto quest’ultimo
profilo non può sfuggire che l’emanazione del
fermo amministrativo di cui all’art. 86 comma 1 del
d.P.R. n. 602 del 1973 è riconducibile all’attività
di un concessionario di pubblico servizio (della riscossione)
e che essa non dà luogo, ovviamente, ad un "rapporto
individuale di utenza";
- che sotto altro profilo, non può nemmeno ammettersi
la devoluzione dell’impugnativa del fermo alla giurisdizione
tributaria, nemmeno nella più ampia sfera disegnata
dall’art. 12 comma 2 della legge finanziaria 28 dicembre
2001, n. 448, che ha sostituito l’art. 2 del d.lgs.
31 dicembre 1992, n. 546, perché essa riguarda le
controversie "aventi ad oggetto i tributi", e
quindi quelle che, con o senza impugnazione di atto dell’accertamento
o della riscossione, attengono in via diretta ed immediata
all’esistenza dell’obbligazione tributaria e
la sua misura, né potendo considerarsi il fermo,
ovviamente, una sanzione amministrativa, poiché esso
non si correla ad alcuna violazione ed integra invece una
misura cautelare;
- che, prescindendo dalla questione, oggettivamente controvertibile,
della perdurante efficacia ed applicabilità del il
regolamento ministeriale di cui al d.m. 7 settembre 1998,
n. 503, appaiono fondate ed assorbenti le censure di cui
ai motivi sub 2 e 3;
- che, riconosciuta la natura di provvedimento amministrativo
del fermo, non può negarsene la discrezionalità,
come è dato di evincere sin dalla lettera dell’art.
86 comma 1 d.P.R. n. 602 del 1973, onde è indubitabile
che esso debba essere motivato in modo congruo e specifico;
motivazione che deve individuare le specifiche esigenze
che giustificano l’adozione della misura cautelare
in rapporto all’entità del credito tributario
e a circostanze concrete, attinenti al debitore, atte a
compromettere la garanzia del credito, e che nella specie
esula del tutto;
- che alla stregua delle osservazioni che precedono è
evidente l’illegittimità del provvedimento
di fermo amministrativo impugnato che va di conseguenza
annullato, salvi i successivi adempimenti della società
intimata in ordine alla cancellazione dell’iscrizione;
- che quanto alla domanda risarcitoria relativa al c.d.
danno esistenziale, dopo una tormentata chiarificazione
giurisprudenziale sui tratti differenziali di questo dal
danno biologico e dal danno morale di cui all’art.
2059 cod. civ., può ritenersi acclarato che tale
tipologia di danno, non per caso a volte ricondotto alla
definizione di danno morale civile sulla falsariga del modello
francese del "dommage moral", si ricollega alle
compromissioni peggiorative della sfera esistenziale del
danneggiato, in una variegata gamma casistica che può
ricondursi ad unità nella considerazione che esso
attiene, trovando sempre titolo nella regola generale della
responsabilità civile ex art. 2043 cod. civ., a quei
danni "…che almeno potenzialmente ostacolano
le attività realizzatrici della persona umana"
(Cass., 7 giugno 2000, n, 7713) e che quindi si ricollegano
a posizioni costituzionalmente tutelate, ed in specie (ma
non solo) all’art. 2 della Cost.;
- che non può dubitarsi, in linea generale, che
anche l’emanazione di provvedimenti illegittimi da
parte di amministrazioni pubbliche o loro concessionari
può introdurre profili di pregiudizio non esclusivamente
patrimoniali, e quindi, quando incidenti su posizioni costituzionalmente
tutelate e compressive delle medesime possa dar luogo a
responsabilità risarcitoria di natura extracontrattuale
in riferimento al c.d. danno esistenziale;
- che però, quando il danno esistenziale discenda
dalla lesione di interessi patrimoniali, come nel caso di
specie, in cui è riconducibile alla temporanea privazione
della disponibilità dell’autovettura, e quindi
da una restrizione della sfera di godimento del bene mobile
registrato, e a differenza delle lesioni dirette alla personalità
(sfera dell’onore e reputazione, riservatezza, libertà
personale), deve revocarsi in dubbio che possa ricorrersi
a criteri di tipo presuntivo, dovendo in altri termini provarsi,
a cura del danneggiato, i disagi e le menomate occasioni
di svolgimento della sua personalità connesse alla
privazione dell’autovettura (utilizzazione di altri
mezzi anche a titolo di trasporto gratuito, omessa realizzazione
di occasioni di vita quali viaggi, incontri, attività
di socializzazione in generale);
- che nel caso di specie esula del tutto la prova di tali
disagi e menomate occasioni di svolgimento della personalità,
ovvero della concreta incidenza del fermo amministrativo
dell’autovettura sulla sfera esistenziale del ricorrente,
nei sensi dianzi indicati;
- che pertanto la domanda risarcitoria deve essere respinta;
Quanto alle spese, esse si liquidano come da dispositivo
secondo la soccombenza.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede
di Bari - Sezione Prima, così provvede sul ricorso
in epigrafe n. 1000 del 2003:
1) accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il
provvedimento di fermo amministrativo dell’autovettura
RENAULT Kangoo 1100 tg. .............., disposto dalla SESIT
PUGLIA S.p.A. il 14 febbraio 2003, mediante iscrizione del
fermo nel pubblico registro automobilistico di Bari, salvi
i successivi adempimenti della società intimata in
ordine alla cancellazione dell’iscrizione;
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno esistenziale;
3) condanna la società SESIT PUGLIA S.p.A., con
sede in Bari, in persona del suo Presidente pro-tempore,
alla rifusione in favore del ricorrente delle spese ed onorari
del giudizio liquidati in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00);
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità
Amministrativa.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del
23 l3glio 2003, con l’intervento dei magistrati:
GENNARO FERRARI Presidente
AMEDEO URBANO Cons.
LEONARDO SPAGNOLETTI Cons. , relatore
Depositata in segreteria in data 30 luglio 2003.
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La redazione di megghy.com
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