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FERMO AMMINISTRATIVO AUTO
L’attuale
disciplina del fermo amministrativo[1] di beni mobili registrati
prevista dall’art.86 del D.P.R. n.602/1973 è
frutto di alcune innovazioni legislative degli ultimi anni
ed in particolare di una forte rivisitazione operata con
il decreto legislativo n.193 del 27.4.01[2]. L’originario
D.P.R. n.602 del 1973 difatti non formulava alcuna indicazione
che consentisse il fermo dei beni mobili iscritti in pubblici
registri (autoveicoli, motoveicoli, etc.). Detti beni erano
assoggettabili alla sola ordinaria esecuzione, attraverso
le forme dell’espropriazione forzata mobiliare. Solo
con il decreto legge n.669 del 31.12.96 [3], si introdusse
nel citato D.P.R. l’art.91 bis che, al primo comma,
recitava:”Qualora in sede di riscossione coattiva
di crediti iscritti a ruolo non sia possibile, per mancato
reperimento del bene, eseguire il pignoramento dei veicoli
a motore e degli autoscafi di proprietà del contribuente
iscritti nei pubblici registri, la Direzione regionale dell’Entrate
ne dispone il fermo”. Nei successivi tre comma si
trattava dell’iscrizione del provvedimento nei pubblici
registri e si disponeva in merito alla sanzioni per la circolazione
dopo l’avvenuto fermo ed alla successiva emanazione
di un regolamento di attuazione della relativa disciplina
normativa; regolamento poi approvato con D.M. 7 settembre
1998, n. 503[4].
Con l’introduzione
della legge di riordino dell’esecuzione mediante ruolo[5]
che ha sostituito tutto il titolo II del D.P.R. n.602/73,
la disciplina del fermo amministrativo (art.91 bis) è
stata trasfusa nell’art.86, in misura sostanzialmente
analoga salvo che per l’estensione dei soggetti destinatari
del provvedimento in parola, da intendersi non solo riferito
ai beni dei “contribuenti” ma anche a quelli
degli eventuali “coobligati”, vale a dire codebitori
solidali.
Nel corso del
2001 interviene, infine, il decreto legislativo n.193 che
reca invece una profonda trasformazione; il primo comma
dell’art. 86 viene difatti sostituito col seguente:“Decorso
inutilmente il termine di cui all’articolo 50 comma
1, il concessionario può disporre il fermo dei beni
mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici
registri, dandone notizia alla direzione regionale delle
entrate ed alla regione di residenza”.
La modifica non
è indifferente, poiché ha toccato la competenza
all’adozione del provvedimento, trasferendola dalla
sfera pubblicistica del Ministero a quella sostanzialmente
privatistica del concessionario (sebbene nell’esercizio
di un’attività di pubblico interesse), ma soprattutto
perché, con la eliminazione della preventiva infruttuosità
dell’azione esecutiva, ha reciso ogni forma di garanzia
a favore del contribuente ed ha consentito un vasto ed indiscriminato
potere discrezionale in capo al concessionario[6].
Si ritiene da
più fronti, infatti, che la innovata disciplina più
che migliorativa appaia decisamente lacunosa e si sia rivelata
foriera di un vasto contenzioso. Di fronte all’emissione
da parte dei concessionari di indefiniti provvedimenti di
fermo, spesso per carichi già saldati o per somme
irrisorie e comunque nettamente inferiori al valore del
bene sottoposto al fermo, i cittadini si sono indignati
sollevando contestazioni a più voci, interessando
trasmissioni televisive di rilevanza nazionale, organi di
stampa, associazioni di consumatori, forum e finanche proposte
di legge per la sua rimozione[7]. Per un popolo di automobilisti
come il nostro,come giustamente osservato, la privazione
del veicolo costituisce in effetti “una ferita esistenziale
abbastanza dolorosa” [8].
Alla luce di
tale evoluzione legislativa e delle recentissime interpretazioni
giurisprudenziali, il fenomeno ha assunto ormai una rilevanza
tale da meritare un’approfondita analisi della sua
natura giuridica. La questione non è di minimo conto,
sol se si pensi alle conseguenze che ne derivano in termini
di competenza ed esperibilità delle relative azioni
giudiziarie volte all’accertamento della nullità
o della illegittimità del provvedimento.
Lo scopo dell’istituto,
nato nel ’96, era quello di introdurre una forma di
cautela (con un vincolo sulla disponibilità del bene),
in virtù del mancato reperimento in sede di esecuzione
del bene da espropriare. L’antecedente logico della
procedura sopra delineata era, dunque, un pignoramento negativo
per il mancato reperimento del veicolo, vale a dire una
attività elusiva del debitore con cui egli tentava
di sottrarsi all’esecuzione e/o di rendere impossibile
al concessionario di reperire il veicolo. Si evidenziava
così come il legislatore avesse inteso assicurare
un mezzo che dissuadesse, a pena di gravi sanzioni amministrative,
il destinatario dal circolare con il mezzo sottoposto al
vincolo ed al contempo di immobilizzare giuridicamente il
bene a seguito dell’iscrizione al Pra e garantirsi
la inefficacia degli atti di disposizione ad esso successivi.
Ad ogni modo
la sentita esigenza pubblica di assicurare continuità
e regolarità alla riscossione delle entrate tributarie,
che poteva giustificare la previsione di uno speciale meccanismo
di tutela da possibili azioni di occultamento dei debitori,
già presentava limiti di costituzionalità
in quanto determinava gravi compromissioni dei diritti dei
contribuenti e disparità di trattamento. Si pensi
al sovvertimento delle regole ordinarie dell’esecuzione
che la adozione del fermo amministrativo comporta: ad esempio
l’art.517 c.p.c. che prescrive che l’esecuzione
avvenga preferibilmente sulle cose indicate dal debitore,
mentre il disposto in parola aggredisce il bene preferito
dal debitore; l’art.64 dello stesso DPR 602/73 che
vieta il pignoramento di beni il cui valore presunto sia
superiore al doppio del debito e la possibilità di
ricorrere al fermo anche per cifre irrisorie (in alcuni
casi si è appreso dai quotidiani che sono stati sottoposti
a fermo per crediti di minima entità addirittura
interi parchi macchine di rivenditori di auto).
Evidentemente
ciò non è stato ritenuto sufficiente ed il
legislatore è andato ben oltre. Con il d. l.vo 193/01
ha innovato l’istituto del fermo di beni mobili registrati,
eliminando la necessità del previo esperimento del
pignoramento (negativo) e del mancato reperimento del veicolo
ed addirittura legittimando non più la competente
direzione regionale delle entrate, ma lo stesso concessionario
ad adottare il provvedimento di fermo, in maniera discrezionale
e sulla base del semplice mancato pagamento dei carichi
iscritti a ruolo nei termini di cui all’art.50, comma
1°.[9]
La nuova formulazione
non è sicuramente felice, anche in virtù del
cattivo utilizzo che poi né è stato fatto
(come già detto i concessionari hanno emanato una
mole inusitata di fermi, utilizzandoli in maniera spregiudicata,
senza limitazione ed abusando dell’esercizio del potere
discrezionale che gli aveva affidato la legge).
Sulla base di
tale ricostruzione normativa non si può allora condividere
la tesi di chi ritiene che il fermo amministrativo, così
come attualmente formulato dall’art.86 DPR 602/73,
possa considerarsi ancora una misura cautelare[10] e si
tenta di spiegare il perché.
Innanzitutto
la pretesa funzione di “strumentalità all’espropriazione,
volta a garantire che il credito azionato sia soddisfatto”[11],
alla luce della nuova formulazione, appare sicuramente meno
effettiva; mentre di contro emerge la funzione altamente
coercitiva ed intimidatoria, tipica dell’atto di esecuzione
forzata, che si imprime col vincolo di indisponibilità
(rectius fermo) che colpisce i beni del debitore. Più
che di un atto strumentale all’espropriazione, sembra
più corretto parlare del fermo come di un atto che
va a scalfire direttamente la sfera giuridico-patrimoniale
del destinatario, imponendogli un vincolo di indisponibilità
del bene oggetto dello stesso (nel senso di vera e propria
privazione del suo libero e pieno godimento)[12]. Sul piano
degli effetti giuridici, quindi, non vi possono essere dubbi
sulla equiparabilità, dell’iscrizione del fermo
amministrativo da parte del concessionario al pignoramento
da parte dell’ufficiale della riscossione, stante
la inopponibilità (e conseguente inefficacia) nei
confronti del concessionario, degli atti di disposizione
successivi all’iscrizione, al pari del medesimo vincolo
che svolge il pignoramento[13]. La funzione del pignoramento[14]
infatti è quella di vincolare i beni del debitore
da assoggettare all’esecuzione, a garanzia del credito
per il quale l’azione esecutiva è stata proposta.
L’effetto giuridico di tale vincolo è quello
della inefficacia relativa: sono senza effetto (non già
invalidi), nei confronti del creditore procedente e dei
creditori intervenuti, gli atti di disposizione compiuti
dal debitore ed aventi per oggetto i beni pignorati, se
di data successiva alla trascrizione del pignoramento. Una
situazione del tutto analoga si determina a seguito dell’iscrizione
del provvedimento di fermo di veicoli (potremmo definirlo
quasi un pignoramento virtuale); infatti, l’art. 5
del D.M. 7 settembre 1998, n. 503,[15] prevede che gli atti
di disposizione dei veicoli non sono opponibili, e perciò
sono inefficaci, nei confronti del concessionario della
riscossione, se di data successiva all’iscrizione
del fermo.
Appare quindi
condivisibile e sostanzialmente corretta la soluzione cui
è pervenuto il Tribunale di Brindisi[16] che in motivazione
ha inquadrato il fermo di cui si discute “in una particolare
forma di pignoramento che rispetto a quella ordinaria si
caratterizza per la possibilità che possa darsi senza
necessità di apprensione materiale del bene registrato
da sottoporre a vincolo”.
Logico corollario
della su estesa interpretazione è anche l’avvenuta
collocazione dell’istituto in parola nell’ambito
delle disposizioni che regolano l’esecuzione forzata
( Titolo II del DPR 602/73 intitolato “Riscossione
coattiva” e capo III “Disposizioni particolari
in materia di espropriazione di beni mobili registrati”)
dei titolari del potere di riscossione (non quindi come
misura cautelare in senso stretto, non se ne capirebbe altrimenti
il bisogno attesa l’esistenza già di numerose
disposizioni ordinarie in tal senso, ma come norma particolare
che agevola e facilita l’esecuzione da parte del concessionario)[17].
Se tale, come
noi riteniamo, è la natura giuridica del fermo, si
devono analizzare i possibili rimedi esperibili per la sua
contestazione, sia sotto il profilo strettamente formale
che sotto quello sostanziale (che possono essere tra i più
vari quali ad esempio il già avvenuto pagamento;
la intervenuta prescrizione dei crediti iscritti a ruolo,
l’insufficiente o carente motivazione nell’adozione
del provvedimento, la sproporzione tra l’entità
del credito azionato ed il valore dei bene assoggettato
al vincolo, etc.).
Sul punto la
giurisprudenza sinora intervenuta ha assunto decisioni diverse
e contrastanti[18]. Da un lato si è ritenuto, ed
è questa a nostro avviso la tesi preferibile, che
avverso il provvedimento in parola l’azione esperibile
non possa non essere che quella ordinaria dell’opposizione
all’esecuzione ovvero agli atti esecutivi[19]. D’altra
parte, non meno interessante ed ampiamente motivata, è
stata ritenuta legittima la possibilità di adire,
nei confronti del provvedimento di fermo di cui si discute,
anche il Giudice amministrativo per la tutela dei profili
di interesse legittimo che si “risolvono nella denuncia
dell’uso illegittimo del potere discrezionale del
concessionario” (sub specie della violazione di legge,
anche per carente o insufficiente motivazione, o anche dell’eccesso
di potere per difetto o erroneità dei presupposti
o ingiustizia manifesta)[20]. Alcuni giudici amministrativi
infatti hanno affermato la propria giurisdizione sul rilievo
che “…l’art. 1, co. 1, lett. q) D.l.vo
n. 193 del 2001 riconosca al concessionario una mera facoltà
di disporre il fermo, rispetto al cui motivato esercizio
la posizione del contribuente è quella del titolare
dell’interesse legittimo”[21].
Si spera, comunque,
che l’utilizzo della misura in parola da parte dei
concessionari avvenga in maniera più misurata e si
segnala l’esigenza che gli stessi vaglino con assoluta
accortezza tutte le circostanze relative ai singoli casi
ed adottino la massima cautela nell’uso del potere
discrezionale che la legge gli consente[22]. Comunque è
auspicabile al più presto una più corretta
rivisitazione del provvedimento che, sulla scorta delle
innovazioni subite con il d.lvo 193/01, non appare sicuramente
immune peraltro da censure di incostituzionalità
sotto vari profili: dalle menomazioni del diritto di difesa
che l’applicazione dell’istituto comporta (art.24
cost.), della evidente disparità di trattamento rispetto
ad altre situazioni analoghe (art.3 cost.), dall’abuso
dei principi in tema di azione amministrativa (art.97 cost.)
ed all’eccesso di potere normativo rispetto al contenuto
della legge di delega (art.76 cost.) che ci si riserva di
approfondire in seguito.
Avv. Pietrantonio
De Nuzzo
1 Sul tema specifico:
DONZI’ R., Le misure cautelari ed il fermo amministrativo
delle auto: novità fiscali. Riv. Giur. Polizia, 1999,
535; ALBANESE S., I concessionari della riscossione secondo
la recentissima "Riforma - ter" potranno servirsi
direttamente dell'istituto del "fermo amministrativo":
alcune riflessioni. Fisco, 2001,12,537. L.SPAGNOLETTI, Le
“ganasce” fiscali: breve storia del fermo amministrativo
dei beni mobili registrati in sede di riscossione di entrate
mediante ruolo, tra problemi sostanziali e processuali (con
qualche riserva sulla legittimità costituzionale
dell’istituto), 2003 su Giust.it. L’istituto
del fermo amministrativo comunque non è una figura
assolutamente nuova nell’ordinamento italiano. Essa
trova riferimento in quella del fermo amministrativo, disciplinato
dall'art. 69, ultimo comma, della Legge di Contabilità
Generale dello Stato (r.d. 2440/1923) e costituente uno
strumento di natura cautelativa diretto alla tutela delle
ragioni di credito delle Amministrazioni statali verso terzi
e, come tale, con carattere chiaramente provvisorio. L’altro,
che presenta maggiori analogie con quello in esame, è
disciplinato dall’art.214 codice della strada (D.P.R.
285/92) applicabile in seguito a particolari violazioni
della normativa stradale e sanzionato nella stessa misura
di quello previsto dall’art.86 D.P.R. 602/73. Senza
pretesa di completezza si rimanda per un maggiore approfondimento
sul fermo amministrativo ex art. 69 del r.d. n. 2440 del
1923, a GARRI F., Fermo amministrativo, in Encicl. giur.
Treccani, Roma, 1989, vol. XIV.; L. MONTEL., voce Fermo
amministrativo, Digesto delle discipline pubblicistiche,
Torino, 1991; C. CUTRANO, L’istituto del fermo amministrativo
ed i suoi riflessi tributari, pubb. su Diritto.it, PACINI
G., Il "fermo amministrativo" Foro Toscano 2000,
p.300; DAMONTE R., Brevi note sulla applicabilità
dell'istituto del "fermo amministrativo" in caso
di crediti vantati da Amministrazioni dello Stato per imposte
e tasse, Dir. e Prat. Trib., 1996, II, 774; CIAMPANI S.,
La tutela del contribuente nei confronti del fermo amministrativo,
Fisco, 1991, 5715; ILLIANO M., Applicabilità ai rimborsi
i.v.a. delle misure cautelari e del "fermo amministrativo"
Corriere Trib., 2000, 3062. In giurisprudenza si vedano
da ultimo Cass. SS.UU., 4 novembre 2002, n. 15382, Cons.
Stato, Sez. VI 23 dicembre 2002, n. 7278, T.A.R. Lazio,
Roma, Sez. III, 7 agosto 2002, n. 7052. Per il fermo di
cui all’art.214 cds si veda BIANCHETTO P., Brevi riflessioni
sul fermo amministrativo dei veicoli, Arc. Giur. Circ. 2001.
2 Decreto pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2001.
3 Decreto Legge
n. 669 del 31 Dicembre 1996 su G.U. n. 305 del 31 Dicembre
1996. Convertito nella Legge n. 30 del 2.02.97, G.U. n.
50 del 1 Marzo 1997. Testo coordinato G.U. n. 93 del 22
Aprile 1997 suppl. ord.
4 Con tale provvedimento
veniva quindi regolamentata la disciplina, i termini e le
procedure ai fini dell’applicabilità della
disposizione dell’art. 91 bis (ora 86) DPR 602/73.
Per un analisi dei suoi contenuti essenziali, si rimanda
a SPAGNOLETTI, op.cit., sottolineando solamente la questione
in merito alla vigenza del regolamento a seguito delle modifiche
intervenute con l’art.1, comma 1, lett q del D.Lvo.193/01
di cui si tratterà appresso.
5 Decreto legislativo
n.46 del 26.02.1999, pubb. su G.U. n. 53 del 5 marzo 1999
- Supplemento Ordinario n. 45
recante “misure
di riordino della disciplina relativa alla riscossione mediante
ruolo”.
6 La causa di
ciò è nella scelta del nostro legislatore
di produrre a distanza di poco tempo norme che si sovrappongono
o si sostituiscono una all’altra, senza che siano
accompagnate da disposizioni di adeguato coordinamento.
In particolare si evidenzia come proprio la mancata regolamentazione
abbia potuto permettere ai concessionari di agire in maniera
discrezionale (qualcuno ha fatto sottendere persino possibili
abusi di rilevanza penale) da parte dei concessionari. Sulla
questione si annotano alcune sentenze dei giudici di merito
che addirittura hanno ritenuto inesistente il potere del
concessionario di emettere il provvedimento di fermo proprio
perché “un precetto privo della sua normativa
di attuazione, non esprimendo forza cogente, è del
tutto inapplicabile”. Sent. Giudice Pace di Bari 27.02.03.
7 Disegno di
legge n.2081 presentato il 6.3.03 ad iniziativa del Sen.
Borea (UDC).
8 L.SPAGNOLETTI,
op.cit.
9 Per un approfondimento
si rimanda a ALBANESE, op.cit.
10 SPAGNOLETTI,
op. cit.. L’autore ritiene difatti che esso rivesta
tuttora “natura di misura cautelare provvisoria con
effetti (indiretti) di conservazione della garanzia patrimoniale
del credito tributario”, seppure riconosca comunque
una funzione affittiva e parasanzionataria del provvedimento
che ne sbiadisce, per così dire, il contenuto cautelare.
11 Vedi Ord.
Trib Catanzaro 25.02.03 nella quale il giudice dopo essersi
soffermato sulla evoluzione normativa del fermo ne sostiene
la permanenza della sua funzione strumentale.
12 Contra Ord
8.1.2003 Trib. Reggio Calabria dott. Giusti. Si sostiene
che “gli effetti giuridici materialmente prodotti
dal fermo, seppur del tutto analoghi a quelli che si creano
con il pignoramento, che è il primo atto dell'esecuzione,
non bastano a far ritenere la natura di atto di esecuzione
del fermo dacchè nel DPR 602/73, non è dato
rinverire nessuna norma in base alla quale possa sostenersi
che il fermo amministrativo si sovrapponga, sostituendolo,
al pignoramento aprendo così la via alla vendita
coattiva.”
13 In tal senso
vedasi la risoluzione ministeriale n.20/E del 8/02/2001
che nello sciogliere un quesito circa la possibilità
della dilazione del pagamento ex art.19 del D.P.R. n.602/1973
successivamente all’iscrizione dell’ipoteca
o del fermo amministrativo ex art. 86 del D.P.R. n. 600/1973,
giunge a ritenere che nel caso si sia già provveduto
all’iscrizione di ipoteca o del fermo amministrativo
di un veicolo appartenente al debitore, non possa più
essere disposta, ai sensi dell’art. 19 suddetto, la
rateazione delle somme iscritte a ruolo, in quanto a pena
di decadenza essa deve avvenire prima dell’inizio
della procedura esecutiva con ciò implicitamente
qualificando tali atti come sostanzialmente esecutivi.
14 Sulla natura
del pignoramento e sui suoi effetti si vedano:MICHELI, Dell’esecuzione
forzata, in Comm. cod.proc.civ. Scialoja e Branca, p.385;
SATTA, Comm. Cod. Proc. Civ., 133; CARNELUTTI, Ist. del
processo civile,1956 p.16; MANDRIOLI, Corso di Diritto Processuale
Civile, III, p.58; CARNACINI, Contributo alla Teoria del
Pign.1936; BONSIGNORI Pignoramento (voce), Novissimo Digesto,
Utet; RICCI,”Ingiunzione” o “forme particolari”?
Un dubbio in tema di pignoramento, in Riv. Trim. Dir. Proc.
Civ., 1977, 1583.
15 Si ritiene,
infatti, sulla base dei principi interpretativi del nostro
ordinamento, che con riferimento a quanto si discute debba
continuare ad applicarsi la normativa contenuta nel DM 7.9.1998,
n. 503 (regolamento attuativo di una norma abrogata) limitatamente
alle parti non incompatibili con la nuova disposizione,
fino all'applicazione del nuovo regolamento. A conferma
vedasi circ. n. 221/E del 24 novembre 1999; Ord. Trib. Chiaravalle
18.02.03; Ord. Trib. Reggio Calabria 8.1.03; . Contra: Sent.
Giudice Pace di Bari 27.02.03.
16 Ordinanza
Tribunale di Brindisi sezione di Francavilla Fontana del
3.4.03 dott. C.Casarano.
17 Pur condividendo
le su estese premesse vedasi l’ordinanza del Tribunale
di Catanzaro Sezione di Chiaravalle del 18.02.03 con la
quale, invece, si ritiene di non inquadrare il fermo dell’autoveicolo
come un atto esecutivo ma come mera opzione alternativa
allo stesso in quanto comporta soltanto il divieto di circolazione
con il mezzo e l'applicazione della sanzione nel caso di
trasgressione a tale divieto. Tale conclusione non pare
però sufficiente poiché non valuta appieno
che il provvedimento di fermo non comporta solo una mera
limitazione nell’uso del mezzo, ma implica conseguenze
ben più tangibili nella sfera giuridico-patrimoniale
del debitore (inalienabilità e/o inefficacia degli
atti di disposizione del bene).
18 Sena pretesa
di esaustività si segnalano.sulla natura di atto
esecutivo del fermo Trib. Brindisi ord. n.43/02; G.D.P.
Bari sent. del 27.02.03; TAR Veneto 30.01.03 sent. n.886;
Trib. Brindisi, Sez. Francavilla, ord. 3.4.03; G.D.P. Milano
sent. 16.1.03; sulla possibile giurisdizione amministrativa
TAR Puglia, sez. Bari, n.216/03 contra TAR Piemonte, 1 sez.,
3.10.02 n.1577; circa l’inammissibilità della
procedura d’urgenza vedasi, Trib. Catanzaro Sez. Chiaravalle
ord. 18.02.03; Trib. Reggio Calabria ord. 8.1.03; contra
Trib. Nocera Inferiore 17.2.03.
19 Ord. Tribunale
Brindisi sezione di Francavilla F.na del 3.4.03. In maniera
conforme vedasi anche: Giudice di Pace di Milano, dott.
E.Malagoni, Sent. 16.01.03 con cui si stabilisce che “la
contestazione del provvedimento di fermo di beni mobili
iscritti nei pubblici registri disposta ai sensi dell'art.
86 L. 29.9.1973 nr. 602 (così come sostituito dal
D. Lgs 193/2001) non possa che essere fatta valere nella
indicata sede di opposizione all'esecuzione” e T.A.R.
Piemonte, Sez. I, sent. N.1577/02 con la quale il tribunale
ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sostenendo
che contrariamente alle ipotesi di cui al fermo amministrativo
ex art.69 R.D.2440/1923 “nell’ipotesi in questione
si contesta invece la legittimità dell’adozione
di una misura simile al pignoramento di un bene mobile,
per cui non possono individuarsi gli spazi discrezionali
previsti dalla norma citata”.
20 Per un maggiore
approfondimento di tale tesi si rimanda alla trattazione
di Spagnoletti, op. cit.
21 TAR Puglia,
Sez. Bari, Ord. del 5.3.03.
22 E’ intervenuta
di recente un provvedimento ministeriale con cui si è
disposta la necessità di un preavviso nei confronti
dei destinatari del provvedimento di fermo (Circ. Agenzia
Entrate 31 marzo 2003 su G.U. n. 82 del 08.04.2003).
dal sito : www.altalex.com
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