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La natura giuridica del fermo amministrativo di beni mobili registrati
( Articolo Pietrantonio De Nuzzo 03.06.2003 )
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FERMO AMMINISTRATIVO AUTO

L’attuale disciplina del fermo amministrativo[1] di beni mobili registrati prevista dall’art.86 del D.P.R. n.602/1973 è frutto di alcune innovazioni legislative degli ultimi anni ed in particolare di una forte rivisitazione operata con il decreto legislativo n.193 del 27.4.01[2]. L’originario D.P.R. n.602 del 1973 difatti non formulava alcuna indicazione che consentisse il fermo dei beni mobili iscritti in pubblici registri (autoveicoli, motoveicoli, etc.). Detti beni erano assoggettabili alla sola ordinaria esecuzione, attraverso le forme dell’espropriazione forzata mobiliare. Solo con il decreto legge n.669 del 31.12.96 [3], si introdusse nel citato D.P.R. l’art.91 bis che, al primo comma, recitava:”Qualora in sede di riscossione coattiva di crediti iscritti a ruolo non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento dei veicoli a motore e degli autoscafi di proprietà del contribuente iscritti nei pubblici registri, la Direzione regionale dell’Entrate ne dispone il fermo”. Nei successivi tre comma si trattava dell’iscrizione del provvedimento nei pubblici registri e si disponeva in merito alla sanzioni per la circolazione dopo l’avvenuto fermo ed alla successiva emanazione di un regolamento di attuazione della relativa disciplina normativa; regolamento poi approvato con D.M. 7 settembre 1998, n. 503[4].

Con l’introduzione della legge di riordino dell’esecuzione mediante ruolo[5] che ha sostituito tutto il titolo II del D.P.R. n.602/73, la disciplina del fermo amministrativo (art.91 bis) è stata trasfusa nell’art.86, in misura sostanzialmente analoga salvo che per l’estensione dei soggetti destinatari del provvedimento in parola, da intendersi non solo riferito ai beni dei “contribuenti” ma anche a quelli degli eventuali “coobligati”, vale a dire codebitori solidali.

Nel corso del 2001 interviene, infine, il decreto legislativo n.193 che reca invece una profonda trasformazione; il primo comma dell’art. 86 viene difatti sostituito col seguente:“Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50 comma 1, il concessionario può disporre il fermo dei beni mobili del debitore o dei coobbligati iscritti in pubblici registri, dandone notizia alla direzione regionale delle entrate ed alla regione di residenza”.

La modifica non è indifferente, poiché ha toccato la competenza all’adozione del provvedimento, trasferendola dalla sfera pubblicistica del Ministero a quella sostanzialmente privatistica del concessionario (sebbene nell’esercizio di un’attività di pubblico interesse), ma soprattutto perché, con la eliminazione della preventiva infruttuosità dell’azione esecutiva, ha reciso ogni forma di garanzia a favore del contribuente ed ha consentito un vasto ed indiscriminato potere discrezionale in capo al concessionario[6].

Si ritiene da più fronti, infatti, che la innovata disciplina più che migliorativa appaia decisamente lacunosa e si sia rivelata foriera di un vasto contenzioso. Di fronte all’emissione da parte dei concessionari di indefiniti provvedimenti di fermo, spesso per carichi già saldati o per somme irrisorie e comunque nettamente inferiori al valore del bene sottoposto al fermo, i cittadini si sono indignati sollevando contestazioni a più voci, interessando trasmissioni televisive di rilevanza nazionale, organi di stampa, associazioni di consumatori, forum e finanche proposte di legge per la sua rimozione[7]. Per un popolo di automobilisti come il nostro,come giustamente osservato, la privazione del veicolo costituisce in effetti “una ferita esistenziale abbastanza dolorosa” [8].

Alla luce di tale evoluzione legislativa e delle recentissime interpretazioni giurisprudenziali, il fenomeno ha assunto ormai una rilevanza tale da meritare un’approfondita analisi della sua natura giuridica. La questione non è di minimo conto, sol se si pensi alle conseguenze che ne derivano in termini di competenza ed esperibilità delle relative azioni giudiziarie volte all’accertamento della nullità o della illegittimità del provvedimento.

Lo scopo dell’istituto, nato nel ’96, era quello di introdurre una forma di cautela (con un vincolo sulla disponibilità del bene), in virtù del mancato reperimento in sede di esecuzione del bene da espropriare. L’antecedente logico della procedura sopra delineata era, dunque, un pignoramento negativo per il mancato reperimento del veicolo, vale a dire una attività elusiva del debitore con cui egli tentava di sottrarsi all’esecuzione e/o di rendere impossibile al concessionario di reperire il veicolo. Si evidenziava così come il legislatore avesse inteso assicurare un mezzo che dissuadesse, a pena di gravi sanzioni amministrative, il destinatario dal circolare con il mezzo sottoposto al vincolo ed al contempo di immobilizzare giuridicamente il bene a seguito dell’iscrizione al Pra e garantirsi la inefficacia degli atti di disposizione ad esso successivi.

Ad ogni modo la sentita esigenza pubblica di assicurare continuità e regolarità alla riscossione delle entrate tributarie, che poteva giustificare la previsione di uno speciale meccanismo di tutela da possibili azioni di occultamento dei debitori, già presentava limiti di costituzionalità in quanto determinava gravi compromissioni dei diritti dei contribuenti e disparità di trattamento. Si pensi al sovvertimento delle regole ordinarie dell’esecuzione che la adozione del fermo amministrativo comporta: ad esempio l’art.517 c.p.c. che prescrive che l’esecuzione avvenga preferibilmente sulle cose indicate dal debitore, mentre il disposto in parola aggredisce il bene preferito dal debitore; l’art.64 dello stesso DPR 602/73 che vieta il pignoramento di beni il cui valore presunto sia superiore al doppio del debito e la possibilità di ricorrere al fermo anche per cifre irrisorie (in alcuni casi si è appreso dai quotidiani che sono stati sottoposti a fermo per crediti di minima entità addirittura interi parchi macchine di rivenditori di auto).

Evidentemente ciò non è stato ritenuto sufficiente ed il legislatore è andato ben oltre. Con il d. l.vo 193/01 ha innovato l’istituto del fermo di beni mobili registrati, eliminando la necessità del previo esperimento del pignoramento (negativo) e del mancato reperimento del veicolo ed addirittura legittimando non più la competente direzione regionale delle entrate, ma lo stesso concessionario ad adottare il provvedimento di fermo, in maniera discrezionale e sulla base del semplice mancato pagamento dei carichi iscritti a ruolo nei termini di cui all’art.50, comma 1°.[9]

La nuova formulazione non è sicuramente felice, anche in virtù del cattivo utilizzo che poi né è stato fatto (come già detto i concessionari hanno emanato una mole inusitata di fermi, utilizzandoli in maniera spregiudicata, senza limitazione ed abusando dell’esercizio del potere discrezionale che gli aveva affidato la legge).

Sulla base di tale ricostruzione normativa non si può allora condividere la tesi di chi ritiene che il fermo amministrativo, così come attualmente formulato dall’art.86 DPR 602/73, possa considerarsi ancora una misura cautelare[10] e si tenta di spiegare il perché.

Innanzitutto la pretesa funzione di “strumentalità all’espropriazione, volta a garantire che il credito azionato sia soddisfatto”[11], alla luce della nuova formulazione, appare sicuramente meno effettiva; mentre di contro emerge la funzione altamente coercitiva ed intimidatoria, tipica dell’atto di esecuzione forzata, che si imprime col vincolo di indisponibilità (rectius fermo) che colpisce i beni del debitore. Più che di un atto strumentale all’espropriazione, sembra più corretto parlare del fermo come di un atto che va a scalfire direttamente la sfera giuridico-patrimoniale del destinatario, imponendogli un vincolo di indisponibilità del bene oggetto dello stesso (nel senso di vera e propria privazione del suo libero e pieno godimento)[12]. Sul piano degli effetti giuridici, quindi, non vi possono essere dubbi sulla equiparabilità, dell’iscrizione del fermo amministrativo da parte del concessionario al pignoramento da parte dell’ufficiale della riscossione, stante la inopponibilità (e conseguente inefficacia) nei confronti del concessionario, degli atti di disposizione successivi all’iscrizione, al pari del medesimo vincolo che svolge il pignoramento[13]. La funzione del pignoramento[14] infatti è quella di vincolare i beni del debitore da assoggettare all’esecuzione, a garanzia del credito per il quale l’azione esecutiva è stata proposta. L’effetto giuridico di tale vincolo è quello della inefficacia relativa: sono senza effetto (non già invalidi), nei confronti del creditore procedente e dei creditori intervenuti, gli atti di disposizione compiuti dal debitore ed aventi per oggetto i beni pignorati, se di data successiva alla trascrizione del pignoramento. Una situazione del tutto analoga si determina a seguito dell’iscrizione del provvedimento di fermo di veicoli (potremmo definirlo quasi un pignoramento virtuale); infatti, l’art. 5 del D.M. 7 settembre 1998, n. 503,[15] prevede che gli atti di disposizione dei veicoli non sono opponibili, e perciò sono inefficaci, nei confronti del concessionario della riscossione, se di data successiva all’iscrizione del fermo.

Appare quindi condivisibile e sostanzialmente corretta la soluzione cui è pervenuto il Tribunale di Brindisi[16] che in motivazione ha inquadrato il fermo di cui si discute “in una particolare forma di pignoramento che rispetto a quella ordinaria si caratterizza per la possibilità che possa darsi senza necessità di apprensione materiale del bene registrato da sottoporre a vincolo”.

Logico corollario della su estesa interpretazione è anche l’avvenuta collocazione dell’istituto in parola nell’ambito delle disposizioni che regolano l’esecuzione forzata ( Titolo II del DPR 602/73 intitolato “Riscossione coattiva” e capo III “Disposizioni particolari in materia di espropriazione di beni mobili registrati”) dei titolari del potere di riscossione (non quindi come misura cautelare in senso stretto, non se ne capirebbe altrimenti il bisogno attesa l’esistenza già di numerose disposizioni ordinarie in tal senso, ma come norma particolare che agevola e facilita l’esecuzione da parte del concessionario)[17].

Se tale, come noi riteniamo, è la natura giuridica del fermo, si devono analizzare i possibili rimedi esperibili per la sua contestazione, sia sotto il profilo strettamente formale che sotto quello sostanziale (che possono essere tra i più vari quali ad esempio il già avvenuto pagamento; la intervenuta prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, l’insufficiente o carente motivazione nell’adozione del provvedimento, la sproporzione tra l’entità del credito azionato ed il valore dei bene assoggettato al vincolo, etc.).

Sul punto la giurisprudenza sinora intervenuta ha assunto decisioni diverse e contrastanti[18]. Da un lato si è ritenuto, ed è questa a nostro avviso la tesi preferibile, che avverso il provvedimento in parola l’azione esperibile non possa non essere che quella ordinaria dell’opposizione all’esecuzione ovvero agli atti esecutivi[19]. D’altra parte, non meno interessante ed ampiamente motivata, è stata ritenuta legittima la possibilità di adire, nei confronti del provvedimento di fermo di cui si discute, anche il Giudice amministrativo per la tutela dei profili di interesse legittimo che si “risolvono nella denuncia dell’uso illegittimo del potere discrezionale del concessionario” (sub specie della violazione di legge, anche per carente o insufficiente motivazione, o anche dell’eccesso di potere per difetto o erroneità dei presupposti o ingiustizia manifesta)[20]. Alcuni giudici amministrativi infatti hanno affermato la propria giurisdizione sul rilievo che “…l’art. 1, co. 1, lett. q) D.l.vo n. 193 del 2001 riconosca al concessionario una mera facoltà di disporre il fermo, rispetto al cui motivato esercizio la posizione del contribuente è quella del titolare dell’interesse legittimo”[21].

Si spera, comunque, che l’utilizzo della misura in parola da parte dei concessionari avvenga in maniera più misurata e si segnala l’esigenza che gli stessi vaglino con assoluta accortezza tutte le circostanze relative ai singoli casi ed adottino la massima cautela nell’uso del potere discrezionale che la legge gli consente[22]. Comunque è auspicabile al più presto una più corretta rivisitazione del provvedimento che, sulla scorta delle innovazioni subite con il d.lvo 193/01, non appare sicuramente immune peraltro da censure di incostituzionalità sotto vari profili: dalle menomazioni del diritto di difesa che l’applicazione dell’istituto comporta (art.24 cost.), della evidente disparità di trattamento rispetto ad altre situazioni analoghe (art.3 cost.), dall’abuso dei principi in tema di azione amministrativa (art.97 cost.) ed all’eccesso di potere normativo rispetto al contenuto della legge di delega (art.76 cost.) che ci si riserva di approfondire in seguito.

Avv. Pietrantonio De Nuzzo

1 Sul tema specifico: DONZI’ R., Le misure cautelari ed il fermo amministrativo delle auto: novità fiscali. Riv. Giur. Polizia, 1999, 535; ALBANESE S., I concessionari della riscossione secondo la recentissima "Riforma - ter" potranno servirsi direttamente dell'istituto del "fermo amministrativo": alcune riflessioni. Fisco, 2001,12,537. L.SPAGNOLETTI, Le “ganasce” fiscali: breve storia del fermo amministrativo dei beni mobili registrati in sede di riscossione di entrate mediante ruolo, tra problemi sostanziali e processuali (con qualche riserva sulla legittimità costituzionale dell’istituto), 2003 su Giust.it. L’istituto del fermo amministrativo comunque non è una figura assolutamente nuova nell’ordinamento italiano. Essa trova riferimento in quella del fermo amministrativo, disciplinato dall'art. 69, ultimo comma, della Legge di Contabilità Generale dello Stato (r.d. 2440/1923) e costituente uno strumento di natura cautelativa diretto alla tutela delle ragioni di credito delle Amministrazioni statali verso terzi e, come tale, con carattere chiaramente provvisorio. L’altro, che presenta maggiori analogie con quello in esame, è disciplinato dall’art.214 codice della strada (D.P.R. 285/92) applicabile in seguito a particolari violazioni della normativa stradale e sanzionato nella stessa misura di quello previsto dall’art.86 D.P.R. 602/73. Senza pretesa di completezza si rimanda per un maggiore approfondimento sul fermo amministrativo ex art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923, a GARRI F., Fermo amministrativo, in Encicl. giur. Treccani, Roma, 1989, vol. XIV.; L. MONTEL., voce Fermo amministrativo, Digesto delle discipline pubblicistiche, Torino, 1991; C. CUTRANO, L’istituto del fermo amministrativo ed i suoi riflessi tributari, pubb. su Diritto.it, PACINI G., Il "fermo amministrativo" Foro Toscano 2000, p.300; DAMONTE R., Brevi note sulla applicabilità dell'istituto del "fermo amministrativo" in caso di crediti vantati da Amministrazioni dello Stato per imposte e tasse, Dir. e Prat. Trib., 1996, II, 774; CIAMPANI S., La tutela del contribuente nei confronti del fermo amministrativo, Fisco, 1991, 5715; ILLIANO M., Applicabilità ai rimborsi i.v.a. delle misure cautelari e del "fermo amministrativo" Corriere Trib., 2000, 3062. In giurisprudenza si vedano da ultimo Cass. SS.UU., 4 novembre 2002, n. 15382, Cons. Stato, Sez. VI 23 dicembre 2002, n. 7278, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 7 agosto 2002, n. 7052. Per il fermo di cui all’art.214 cds si veda BIANCHETTO P., Brevi riflessioni sul fermo amministrativo dei veicoli, Arc. Giur. Circ. 2001.

2 Decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2001.

3 Decreto Legge n. 669 del 31 Dicembre 1996 su G.U. n. 305 del 31 Dicembre 1996. Convertito nella Legge n. 30 del 2.02.97, G.U. n. 50 del 1 Marzo 1997. Testo coordinato G.U. n. 93 del 22 Aprile 1997 suppl. ord.

4 Con tale provvedimento veniva quindi regolamentata la disciplina, i termini e le procedure ai fini dell’applicabilità della disposizione dell’art. 91 bis (ora 86) DPR 602/73. Per un analisi dei suoi contenuti essenziali, si rimanda a SPAGNOLETTI, op.cit., sottolineando solamente la questione in merito alla vigenza del regolamento a seguito delle modifiche intervenute con l’art.1, comma 1, lett q del D.Lvo.193/01 di cui si tratterà appresso.

5 Decreto legislativo n.46 del 26.02.1999, pubb. su G.U. n. 53 del 5 marzo 1999 - Supplemento Ordinario n. 45

recante “misure di riordino della disciplina relativa alla riscossione mediante ruolo”.

6 La causa di ciò è nella scelta del nostro legislatore di produrre a distanza di poco tempo norme che si sovrappongono o si sostituiscono una all’altra, senza che siano accompagnate da disposizioni di adeguato coordinamento. In particolare si evidenzia come proprio la mancata regolamentazione abbia potuto permettere ai concessionari di agire in maniera discrezionale (qualcuno ha fatto sottendere persino possibili abusi di rilevanza penale) da parte dei concessionari. Sulla questione si annotano alcune sentenze dei giudici di merito che addirittura hanno ritenuto inesistente il potere del concessionario di emettere il provvedimento di fermo proprio perché “un precetto privo della sua normativa di attuazione, non esprimendo forza cogente, è del tutto inapplicabile”. Sent. Giudice Pace di Bari 27.02.03.

7 Disegno di legge n.2081 presentato il 6.3.03 ad iniziativa del Sen. Borea (UDC).

8 L.SPAGNOLETTI, op.cit.

9 Per un approfondimento si rimanda a ALBANESE, op.cit.

10 SPAGNOLETTI, op. cit.. L’autore ritiene difatti che esso rivesta tuttora “natura di misura cautelare provvisoria con effetti (indiretti) di conservazione della garanzia patrimoniale del credito tributario”, seppure riconosca comunque una funzione affittiva e parasanzionataria del provvedimento che ne sbiadisce, per così dire, il contenuto cautelare.

11 Vedi Ord. Trib Catanzaro 25.02.03 nella quale il giudice dopo essersi soffermato sulla evoluzione normativa del fermo ne sostiene la permanenza della sua funzione strumentale.

12 Contra Ord 8.1.2003 Trib. Reggio Calabria dott. Giusti. Si sostiene che “gli effetti giuridici materialmente prodotti dal fermo, seppur del tutto analoghi a quelli che si creano con il pignoramento, che è il primo atto dell'esecuzione, non bastano a far ritenere la natura di atto di esecuzione del fermo dacchè nel DPR 602/73, non è dato rinverire nessuna norma in base alla quale possa sostenersi che il fermo amministrativo si sovrapponga, sostituendolo, al pignoramento aprendo così la via alla vendita coattiva.”

13 In tal senso vedasi la risoluzione ministeriale n.20/E del 8/02/2001 che nello sciogliere un quesito circa la possibilità della dilazione del pagamento ex art.19 del D.P.R. n.602/1973 successivamente all’iscrizione dell’ipoteca o del fermo amministrativo ex art. 86 del D.P.R. n. 600/1973, giunge a ritenere che nel caso si sia già provveduto all’iscrizione di ipoteca o del fermo amministrativo di un veicolo appartenente al debitore, non possa più essere disposta, ai sensi dell’art. 19 suddetto, la rateazione delle somme iscritte a ruolo, in quanto a pena di decadenza essa deve avvenire prima dell’inizio della procedura esecutiva con ciò implicitamente qualificando tali atti come sostanzialmente esecutivi.

14 Sulla natura del pignoramento e sui suoi effetti si vedano:MICHELI, Dell’esecuzione forzata, in Comm. cod.proc.civ. Scialoja e Branca, p.385; SATTA, Comm. Cod. Proc. Civ., 133; CARNELUTTI, Ist. del processo civile,1956 p.16; MANDRIOLI, Corso di Diritto Processuale Civile, III, p.58; CARNACINI, Contributo alla Teoria del Pign.1936; BONSIGNORI Pignoramento (voce), Novissimo Digesto, Utet; RICCI,”Ingiunzione” o “forme particolari”? Un dubbio in tema di pignoramento, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 1977, 1583.

15 Si ritiene, infatti, sulla base dei principi interpretativi del nostro ordinamento, che con riferimento a quanto si discute debba continuare ad applicarsi la normativa contenuta nel DM 7.9.1998, n. 503 (regolamento attuativo di una norma abrogata) limitatamente alle parti non incompatibili con la nuova disposizione, fino all'applicazione del nuovo regolamento. A conferma vedasi circ. n. 221/E del 24 novembre 1999; Ord. Trib. Chiaravalle 18.02.03; Ord. Trib. Reggio Calabria 8.1.03; . Contra: Sent. Giudice Pace di Bari 27.02.03.

16 Ordinanza Tribunale di Brindisi sezione di Francavilla Fontana del 3.4.03 dott. C.Casarano.

17 Pur condividendo le su estese premesse vedasi l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro Sezione di Chiaravalle del 18.02.03 con la quale, invece, si ritiene di non inquadrare il fermo dell’autoveicolo come un atto esecutivo ma come mera opzione alternativa allo stesso in quanto comporta soltanto il divieto di circolazione con il mezzo e l'applicazione della sanzione nel caso di trasgressione a tale divieto. Tale conclusione non pare però sufficiente poiché non valuta appieno che il provvedimento di fermo non comporta solo una mera limitazione nell’uso del mezzo, ma implica conseguenze ben più tangibili nella sfera giuridico-patrimoniale del debitore (inalienabilità e/o inefficacia degli atti di disposizione del bene).

18 Sena pretesa di esaustività si segnalano.sulla natura di atto esecutivo del fermo Trib. Brindisi ord. n.43/02; G.D.P. Bari sent. del 27.02.03; TAR Veneto 30.01.03 sent. n.886; Trib. Brindisi, Sez. Francavilla, ord. 3.4.03; G.D.P. Milano sent. 16.1.03; sulla possibile giurisdizione amministrativa TAR Puglia, sez. Bari, n.216/03 contra TAR Piemonte, 1 sez., 3.10.02 n.1577; circa l’inammissibilità della procedura d’urgenza vedasi, Trib. Catanzaro Sez. Chiaravalle ord. 18.02.03; Trib. Reggio Calabria ord. 8.1.03; contra Trib. Nocera Inferiore 17.2.03.

19 Ord. Tribunale Brindisi sezione di Francavilla F.na del 3.4.03. In maniera conforme vedasi anche: Giudice di Pace di Milano, dott. E.Malagoni, Sent. 16.01.03 con cui si stabilisce che “la contestazione del provvedimento di fermo di beni mobili iscritti nei pubblici registri disposta ai sensi dell'art. 86 L. 29.9.1973 nr. 602 (così come sostituito dal D. Lgs 193/2001) non possa che essere fatta valere nella indicata sede di opposizione all'esecuzione” e T.A.R. Piemonte, Sez. I, sent. N.1577/02 con la quale il tribunale ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sostenendo che contrariamente alle ipotesi di cui al fermo amministrativo ex art.69 R.D.2440/1923 “nell’ipotesi in questione si contesta invece la legittimità dell’adozione di una misura simile al pignoramento di un bene mobile, per cui non possono individuarsi gli spazi discrezionali previsti dalla norma citata”.

20 Per un maggiore approfondimento di tale tesi si rimanda alla trattazione di Spagnoletti, op. cit.

21 TAR Puglia, Sez. Bari, Ord. del 5.3.03.

22 E’ intervenuta di recente un provvedimento ministeriale con cui si è disposta la necessità di un preavviso nei confronti dei destinatari del provvedimento di fermo (Circ. Agenzia Entrate 31 marzo 2003 su G.U. n. 82 del 08.04.2003).


dal sito : www.altalex.com

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