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Fermo amministrativo degli autoveicoli: ribellatevi alle ganasce fiscali.
( Avv.ti Massimo Melpignano e Antonio Tanza)
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Ecco come fare (Procedura consigliata dall'adusbef)

A Bari la locale concessionaria per la riscossione sottopone a fermo amministrativo per un credito di € 377 (!) un motociclo Piaggio 125 ed un’Alfa Romeo 156 1.9 JTD (!!): su ricorso del cittadino il giudice annulla il Fermo.

A Seregno viene disposto il fermo di un’Audi A6 per il mancato pagamento della tassa rifiuti (!!!).

Si moltiplicano in tutta Italia le notizie di fermo di autoveicolo disposte dalle concessionarie per la riscossione di modestissimi importi.

Oltre al danno la beffa: il cittadino deve anche pagare le spese per la cancellazione del fermo dal Registro automobilistico.

CHE FARE?

OPPORSI!

Il provvedimento di fermo può essere disposto dalla Concessionaria per la riscossione tributi in forza del nuovo art. 86 del d.P.R. 602/73, nel caso in cui non si sia pagata entro 60 giorni la cartella esattoriale.

Non è stato mai emanato però il regolamento di attuazione previsto dal comma 4 dell’art. 86: quindi la norma è INCOMPIUTA e perciò INAPPLICABILE.

COSA BISOGNA CONTROLLARE ?

Una serie di norme prevedono espressamente il contenuto della cartella esattoriale, le modalità di notifica, elementi sulla base dei quali e’ stata disposta l’iscrizione a ruolo, l’indicazione specifica di tutte le somme richieste in pagamento.

Tutti devono rispettare la LEGGE, anche le Concessionarie.

Controllate quindi che le cartelle notificatevi contengano in maniera chiara tutte queste indicazioni.

Lo STATUTO DEL CONTRIBUENTE non è carta straccia!

ATTENZIONE!

Il termine di prescrizione per la riscossione è di cinque anni a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

Non vanno pagate, perché prescritte, le somme richieste per gli anni antecedenti.

CHIEDETE I DANNI

Nessuno ha il diritto di costringervi senza motivo ad affrontare lunghe file presso gli uffici per capire “perché e che cosa dovete pagare”.

Nessuno può appiedarvi ingiustamente!

Chi sbaglia deve pagare…e non sempre a sbagliare è il cittadino.

Adusbef invita a non chinare il capo di fronte a questo ennesimo abuso: fate valere i vostri diritti!

FORMULARIO

SCHEMA DI ATTO DI CITAZIONE

(questo schema è stato redatto aderendo alla tesi secondo cui il provvedimento di fermo ha natura cautelare e non di atto esecutivo; l’atto deve essere completato nei punti contrassegnati dall’asterisco)

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI **************

ATTO DI CITAZIONE
PER: *******************, nato in ************* il **************, residente in ************ alla via ************* (C.F.: ******************), elettivamente domiciliato in ***************************** presso lo studio dell’Avv. ******************** dal quale è rappresentato e difeso giusta mandato a margine del presente atto;

CONTRO: ***************************, concessionaria del servizio per la riscossione per la provincia di ************************, in persona del suo legale rappresentante “pro tempore”, con sede in ************** alla via ***********************

AVVERSO

Il Provvedimento n. ********************* emesso da ****************** in data ********************, notificato il ***************, con il quale è stato disposto il fermo ex art. 86 d.P.R. 602/73, dell’automezzo TG ***********************, per il presunto mancato pagamento dei carichi di ruolo di cui alla cartella n. ************, nonché avverso tutti gli atti allo stesso conseguenti e collegati.

PREMESSO

che il detto provvedimento è fortemente viziato da molteplici violazioni di legge che lo rendono in radice nullo, invalido e dunque inefficace.

che in particolare risultano violate le norme relative a:

- notifica del verbale di accertamento, dell'ordinanza-ingiunzione, dell'avviso di liquidazione o comunque di un valido titolo esecutivo;

- indicazione analitica di tutte le somme richieste in pagamento.

- indicazione degli elementi sulla base dei quali e’ stata disposta l’iscrizione a ruolo;

che, inoltre, la pretesa impositiva è prescritta perché afferisce a violazioni commesse oltre cinque anni prima della notifica;

che, peraltro, non è ancora stato emanato il regolamento di attuazione dell’art. 86 D.P.R. 602/73 e, pertanto, tale norma è inapplicabile perché incompiuta.

che, per quanto esposto, la parte attrice ha subito un duplice danno sia sotto il profilo della inutilizzabilità del mezzo sottoposto a fermo sia sotto il profilo del danno esistenziale, danno che si quantifica in complessive € ___________ salvo diversa valutazione equitativa del giudice.

Tanto premesso

CITA

***************************, concessionaria del servizio per la riscossione per la provincia di ************************, in persona del suo legale rappresentante “pro tempore”, con sede in ************** alla via *********************** al comparire dinanzi al Giudice di Pace di ********************* per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

1) ACCERTARE E DICHIARARE la illegittimità della procedura di fermo amministrativo disposta sulla autovettura di parte ricorrente.

2) Per l’effetto, ACCERTARE E DICHIARARE la nullità del provvedimento impugnato con il presente ricorso, nonché di tutti gli atti al detto provvedimento collegati o dallo stesso discendenti.

3) ACCERTARE l’intervenuta prescrizione della pretesa impositiva in forza della quale è stato disposto il provvedimento di fermo.

4) CONDANNARE la Concessionaria al risarcimento, in favore di parte ricorrente, del danno subito in conseguenza del fermo dalla autovettura nella misura di € ************ per ogni giorno di fermo, o in quell’altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche secondo valutazione equitativa.

5) CONDANNARE la Concessionaria al risarcimento, in favore di parte ricorrente, del danno esistenziale subìto in conseguenza del “temerario” e “vessatorio” provvedimento di fermo, nella misura di € *********** o in quell’altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche secondo valutazione equitativa.

6) Con vittoria di spese ed espresso contenimento della domanda nei limiti della competenza per valore del giudice adìto.

Si invita la convenuta a costituirsi in giudizio nei modi e termini di legge con avviso che, in mancanza, si procederà nella sua contumacia.

Si produce come da indice del fascicolo di parte depositato in uno al presente ricorso.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai fini di cui al Testo Unico spese di Giustizia, si dichiara che il valore della presente controversia è inferiore ad € 1033,00-

***************, lì ****************** Salvezze tutte

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