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Ecco come fare (Procedura consigliata
dall'adusbef)
A Bari la locale concessionaria per la riscossione sottopone
a fermo amministrativo per un credito di € 377 (!)
un motociclo Piaggio 125 ed un’Alfa Romeo 156 1.9
JTD (!!): su ricorso del cittadino il giudice annulla il
Fermo.
A Seregno viene disposto il fermo di un’Audi A6 per
il mancato pagamento della tassa rifiuti (!!!).
Si moltiplicano in tutta Italia le notizie di fermo di
autoveicolo disposte dalle concessionarie per la riscossione
di modestissimi importi.
Oltre al danno la beffa: il cittadino deve anche pagare
le spese per la cancellazione del fermo dal Registro automobilistico.
CHE FARE?
OPPORSI!
Il provvedimento di fermo può essere disposto dalla
Concessionaria per la riscossione tributi in forza del nuovo
art. 86 del d.P.R. 602/73, nel caso in cui non si sia pagata
entro 60 giorni la cartella esattoriale.
Non è stato mai emanato però il regolamento
di attuazione previsto dal comma 4 dell’art. 86: quindi
la norma è INCOMPIUTA e perciò INAPPLICABILE.
COSA BISOGNA CONTROLLARE ?
Una serie di norme prevedono espressamente il contenuto
della cartella esattoriale, le modalità di notifica,
elementi sulla base dei quali e’ stata disposta l’iscrizione
a ruolo, l’indicazione specifica di tutte le somme
richieste in pagamento.
Tutti devono rispettare la LEGGE, anche le Concessionarie.
Controllate quindi che le cartelle notificatevi contengano
in maniera chiara tutte queste indicazioni.
Lo STATUTO DEL CONTRIBUENTE non è carta straccia!
ATTENZIONE!
Il termine di prescrizione per la riscossione è
di cinque anni a decorrere dal giorno in cui è stata
commessa la violazione.
Non vanno pagate, perché prescritte, le somme richieste
per gli anni antecedenti.
CHIEDETE I DANNI
Nessuno ha il diritto di costringervi senza motivo ad affrontare
lunghe file presso gli uffici per capire “perché
e che cosa dovete pagare”.
Nessuno può appiedarvi ingiustamente!
Chi sbaglia deve pagare…e non sempre a sbagliare
è il cittadino.
Adusbef invita a non chinare il capo di fronte a questo
ennesimo abuso: fate valere i vostri diritti!
FORMULARIO
SCHEMA DI ATTO DI CITAZIONE
(questo schema è stato redatto aderendo alla tesi
secondo cui il provvedimento di fermo ha natura cautelare
e non di atto esecutivo; l’atto deve essere completato
nei punti contrassegnati dall’asterisco)
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI **************
ATTO DI CITAZIONE
PER: *******************, nato in ************* il **************,
residente in ************ alla via ************* (C.F.:
******************), elettivamente domiciliato in *****************************
presso lo studio dell’Avv. ******************** dal
quale è rappresentato e difeso giusta mandato a margine
del presente atto;
CONTRO: ***************************,
concessionaria del servizio per la riscossione per la provincia
di ************************, in persona del suo legale rappresentante
“pro tempore”, con sede in ************** alla
via ***********************
AVVERSO
Il Provvedimento n. *********************
emesso da ****************** in data ********************,
notificato il ***************, con il quale è stato
disposto il fermo ex art. 86 d.P.R. 602/73, dell’automezzo
TG ***********************, per il presunto mancato pagamento
dei carichi di ruolo di cui alla cartella n. ************,
nonché avverso tutti gli atti allo stesso conseguenti
e collegati.
PREMESSO
che il detto provvedimento è
fortemente viziato da molteplici violazioni di legge che
lo rendono in radice nullo, invalido e dunque inefficace.
che in particolare risultano violate
le norme relative a:
- notifica del verbale di accertamento,
dell'ordinanza-ingiunzione, dell'avviso di liquidazione
o comunque di un valido titolo esecutivo;
- indicazione analitica di tutte
le somme richieste in pagamento.
- indicazione degli elementi sulla
base dei quali e’ stata disposta l’iscrizione
a ruolo;
che, inoltre, la pretesa impositiva
è prescritta perché afferisce a violazioni
commesse oltre cinque anni prima della notifica;
che, peraltro, non è ancora
stato emanato il regolamento di attuazione dell’art.
86 D.P.R. 602/73 e, pertanto, tale norma è inapplicabile
perché incompiuta.
che, per quanto esposto, la parte
attrice ha subito un duplice danno sia sotto il profilo
della inutilizzabilità del mezzo sottoposto a fermo
sia sotto il profilo del danno esistenziale, danno che si
quantifica in complessive € ___________ salvo diversa
valutazione equitativa del giudice.
Tanto premesso
CITA
***************************, concessionaria
del servizio per la riscossione per la provincia di ************************,
in persona del suo legale rappresentante “pro tempore”,
con sede in ************** alla via ***********************
al comparire dinanzi al Giudice di Pace di *********************
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
1) ACCERTARE E DICHIARARE la illegittimità
della procedura di fermo amministrativo disposta sulla autovettura
di parte ricorrente.
2) Per l’effetto, ACCERTARE
E DICHIARARE la nullità del provvedimento impugnato
con il presente ricorso, nonché di tutti gli atti
al detto provvedimento collegati o dallo stesso discendenti.
3) ACCERTARE l’intervenuta
prescrizione della pretesa impositiva in forza della quale
è stato disposto il provvedimento di fermo.
4) CONDANNARE la Concessionaria al
risarcimento, in favore di parte ricorrente, del danno subito
in conseguenza del fermo dalla autovettura nella misura
di € ************ per ogni giorno di fermo, o in quell’altra
maggiore o minore ritenuta di giustizia, anche secondo valutazione
equitativa.
5) CONDANNARE la Concessionaria al
risarcimento, in favore di parte ricorrente, del danno esistenziale
subìto in conseguenza del “temerario”
e “vessatorio” provvedimento di fermo, nella
misura di € *********** o in quell’altra maggiore
o minore ritenuta di giustizia, anche secondo valutazione
equitativa.
6) Con vittoria di spese ed espresso
contenimento della domanda nei limiti della competenza per
valore del giudice adìto.
Si invita la convenuta a costituirsi
in giudizio nei modi e termini di legge con avviso che,
in mancanza, si procederà nella sua contumacia.
Si produce come da indice del fascicolo
di parte depositato in uno al presente ricorso.
DICHIARAZIONE DI VALORE
Ai fini di cui al Testo Unico spese
di Giustizia, si dichiara che il valore della presente controversia
è inferiore ad € 1033,00-
***************, lì ******************
Salvezze tutte
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