Assalire il patrimonio delle organizzazioni mafiose attraverso
l’impegno delle Forze Istituzionali - pubbliche e private
- ovvero l’applicazione delle cogenti norme contenute
nella vigente legislazione (1), costituisce
il principale obiettivo per la crescita sociale, culturale
ed economica del nostro Paese.
Attraverso il Procedimento di Prevenzione in vigore da circa
mezzo secolo (2), (3),
ovvero i successivi provvedimenti, ahimé spesso seguiti
a violente stragi di mafia con decennale periodicità (settembre
1982, strage mafiosa di Via Carini in Palermo in
danno del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, all’epoca
Prefetto di quella città; estate 1992,
stragi di Capaci e Via d’Amelio, sempre in Palermo,
rispettivamente in danno degli indimenticabili magistrati
Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e relative scorte), in
concomitanza alla “proposta” della Misura di
Prevenzione, il procuratore della Repubblica o il questore
possono richiedere il sequestro anticipato dei beni mobili
e immobili intestati o nella disponibilità di fatto
dell’indiziato di appartenenza ad associazioni mafiose.
Analogamente, viene richiesto il sequestro preventivo nell’ambito di
un Procedimento penale (ex 2° comma art. 321 del c.p.p.), dei beni riconducibili
a persone indagate per il reato di cui all’articolo 416 bis del codice
penale (Associazione mafiosa), perché inquisiti per Estorsione (art.629),
Sequestro di persona a scopo di estorsione (art.630), Usura (art.644), Ricettazione
(art.648), Riciclaggio (art.648 bis), Impiego di denaro, beni o utilità di
provenienza illecita, ovvero per traffico internazionale di stupefacenti (art.73
e seguenti del D.P.R. 9 ottobre 1990, nr.309), ove trattasi di cose cui è prevista
la confisca.
Ciò, evidentemente, quando si ha motivo per ritenere che tali beni,
per i quali si può ragionevolmente prevedere una confisca al termine
della procedura di prevenzione o del procedimento penale, possano disperdersi
perché sottratti - beni mobili - o alienati - beni immobili - (4° comma
dell’art. 2 bis della legge nr.575/65 e successive modificazioni e 4° comma
dell’art. 12 sexies della legge 7 agosto 1992, nr.356).
In qualche caso, tuttavia, può capitare che, l’indiziato
di appartenenza ad associazioni mafiose, sentendosi “osservato”,
ovvero venuto in qualche modo a conoscenza dell’avvio
di un’azione investigativa (anche a causa di qualche “spiffero” di
troppo…. Le fughe di notizie dei nostri Tribunali
sono proverbiali, basti pensare alle Informazioni di Garanzia
sempre disponibili, in anteprima, presso le edicole della
carta stampata), nel fondato timore di perdere tutto, decida
nel più breve tempo possibile di estinguere i rapporti
di conto con la propria Banca, suoi e dell’intera famiglia
convivente, prelevando in contanti l’intera disponibilità costituita
da dossier titoli, certificati di deposito, saldi attivi
di conto corrente, polizze assicurative, obbligazioni etc..
Appena si presenta in Banca, peraltro opportunamente ricevuto dal Direttore
(trattandosi di un cliente c.d. primario), al quale, solo qualche giorno prima,
la Guardia di Finanza, guarda caso, gli aveva appena notificato un Decreto
di accertamenti bancari emesso dalla locale Procura della Repubblica - ex art.
248 c.p.p., il cliente, adducendo particolari e non ben precisati problemi
e manifestando una certa fretta, chiede il disinvestimento dei titoli ed il
ritiro della provvista, pur senza esprimere alcuna obiezione per oneri aggiuntivi
di talune clausole contrattuali.
Situazioni analoghe, peraltro, possono determinarsi anche
in conseguenza di Misure restrittive di carattere personale
in danno dello stesso cliente diffuse a mezzo stampa, il
cui frettoloso ed inaspettato disinvestimento viene richiesto
dalla moglie e/o dai figli dell’inquisito, sempre nel
timore di un potenziale sequestro da parte della competente
Autorità Giudiziaria.
La Banca, nei casi testè sommariamente descritti,
non deve dare corso all’operazione (pur in assenza
di alcun provvedimento di sequestro, ricordando che l’indagine è appena
iniziata e l’Autorità Giudiziaria sconosce il
luogo di deposito della provvista finanziaria).
Infatti, in casi della specie, la Banca DEVE RIFIUTARE L’OPERAZIONE (4),
onde consentire all’Ufficio Italiano Cambi l’adozione
del provvedimento di sospensione in armonia al dettato normativo
di cui al comma 6 dell’art.3 della legge nr.5 luglio
1991, nr.197.
In proposito, ancora oggi, sia pure a distanza di qualche
anno, quando penso all’obbligo di “Sospensione
dell’operazione”, mi torna alla mente, una prima
mattina di un qualsiasi lunedì, allorquando ebbi notizia
della presenza di una ragazzina (quindicenne) presso una
filiale, la quale pregava il Direttore di “preparare
le carte” che di lì a poco sarebbe passato suo
padre per “ritirare tutto”, perché, sempre
a detta della quindicenne, il genitore non dormiva da due
giorni nel timore di essere arrestato.
Approfondendo la vicenda, venni a conoscenza che, il sabato
precedente, sull’inserto locale del quotidiano Repubblica,
era stata pubblicata una indiscrezione secondo la quale la
locale Direzione Investigativa Antimafia avrebbe eseguito
numerosi arresti in danno di soggetti dediti all’estorsione
nell’ambito di un’associazione mafiosa.
Questo è stato un caso quasi scolastico di vita vissuta.
Se le vicende si conoscono, in un modo o nell’altro,
per la Banca, sarà difficile giustificarsi dicendo “”…non
sapevo…trattavasi di un cliente primario…””.
In questi casi, almeno in questi casi, il cliente, facciamolo
diventare secondario.
Viva la “Buona fede”.
Bari, 19 novembre 2005
1) Legge 31 maggio 1965, nr. 575 “Disposizioni
contro la mafia”
2) Legge 27 dicembre 1956, nr.1423 “Misure di prevenzione nei confronti
delle persone pericolose per la sicurezza pubblica”
3) La prevenzione del crimine >>>
4) Istruzione Operative per l’individuazione
di Operazioni Sospette (Decalogo Banca d’Italia -
Edizione gennaio 2001 - terza edizione.
4. 3. La sospensione delle operazioni
La normativa antiriciclaggio prevede che le segnalazioni
siano inoltrate all’UIC “senza ritardo, ove possibile
prima di eseguire l’operazione”. Gli organi aziendali
impartiscono quindi istruzioni idonee a consentire un equo
contemperamento tra l’esigenza di tempestività e
quella di effettuare un’adeguata valutazione dell’operazione.
La mancanza di un termine specifico entro il quale effettuare la segnalazione
non può interpretarsi come possibilità di informare l’UIC
oltre ogni ragionevole lasso di tempo. Un iter valutativo non pienamente giustificato
può infatti inficiare la previsione normativa che consente la sospensione
delle operazioni, per un massimo di quarantotto ore, per consentire il coordinamento
con gli organi investigativi.
Gli intermediari predispongono pertanto adeguate procedure operative per valutare
le operazioni in corso di esecuzione e garantire una pronta ed esaustiva informativa
dell’UIC.
Massima tempestività nella segnalazione è assicurata
ove l’operazione preveda il rilascio al
cliente di contante o di valori assimilabili, per significativo ammontare,
soprattutto se la medesima è effettuata da soggetti sottoposti a indagini
penali o a misure patrimoniali di prevenzione ovvero da soggetti agli stessi
collegati.
Gli intermediari possono preavvisare telefonicamente, via telefax o con strumenti
telematici l’UIC, anche per ricevere istruzioni sul comportamento da
tenere. ____________________
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