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Evasione fiscale: “Fra il dire e il fare c’è di mezzo…..il diritto alla Privacy”


(1) EVASIONE FISCALE: “Fra il dire e il fare c’è di mezzo…..il diritto alla Privacy..”

(2) D.L. 8 giugno 1992, nr.306, convertito con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, nr.356 “Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa”
Art.12 quinques – Trasferimento fraudolento di valori
1 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altra utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter del codice penale, è punito con la reclusione da 2 a sei anni.

2 – Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dagli articoli 648, 648 bis e 648 ter del codice penale , coloro nei cui confronti pende procedimento penale per uno dei delitti previsti dai precedenti articoli o dei delitti in materia di contrabbando, o per delitti avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti di cui agli articoli 416 bis, 629, 630, 644 e 644 bis del codice penale e agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, nr.309, ovvero nei cui confronti è in corso di applicazione o comunque si procede per l’applicazione di una misura di prevenzione personale, i quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilità a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarano ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, e dei quali non possono giustificare la legittima provenienza, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e il denaro, beni o altre utilità sono confiscati.

Si ringrazia Giovanni Falcone per la collaborazione.

giovannifalcone@excite.it

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