(1) EVASIONE FISCALE: “Fra il dire e il fare c’è
di mezzo…..il diritto alla Privacy..”
(2) D.L. 8 giugno 1992, nr.306, convertito con modificazioni,
in legge 7 agosto 1992, nr.356 “Modifiche urgenti al
nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto
alla criminalità mafiosa”
Art.12 quinques – Trasferimento fraudolento di valori
1 - Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità
o disponibilità di denaro, beni o altra utilità
al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di
misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero
di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli
articoli 648, 648 bis e 648 ter del codice penale, è
punito con la reclusione da 2 a sei anni.
2 – Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dagli articoli
648, 648 bis e 648 ter del codice penale , coloro nei cui
confronti pende procedimento penale per uno dei delitti previsti
dai precedenti articoli o dei delitti in materia di contrabbando,
o per delitti avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo
416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare le attività
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché
per i delitti di cui agli articoli 416 bis, 629, 630, 644
e 644 bis del codice penale e agli articoli 73 e 74 del testo
unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, nr.309, ovvero
nei cui confronti è in corso di applicazione o comunque
si procede per l’applicazione di una misura di prevenzione
personale, i quali, anche per interposta persona fisica o
giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilità
a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilità
di valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarano ai
fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività
economica, e dei quali non possono giustificare la legittima
provenienza, sono puniti con la reclusione da due a cinque
anni e il denaro, beni o altre utilità sono confiscati.
Si ringrazia Giovanni Falcone per la collaborazione.
giovannifalcone@excite.it
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