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LA FRODE FISCALE E L'AGENTE PAGATORE

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A leggere l'ACCORDO del dicembre 2004 fra la Comunità Europea e la Confederazione svizzera in materia di collaborazione sulla tassazione dei redditi da risparmio, si resta quanto meno sorpresi (1).

I tempi cambiano, inizia l'epoca della chiarezza e della trasparenza. Dei conti e depositi segreti, rintracciabili attraverso sigle alfanumeriche che in passato rappresentavano per il territorio Elvetico uno dei principali elementi di distinzione per effetto di una riservatezza blindata, rimane ormai un lontano ricordo.

Ne siamo felici (2) .

L'Accordo sottoscritto, individua nella figura dell'Agente pagatore - ex art.6 dell'Accordo - il preposto alla contabilizzazione degli interessi da corrispondere al "risparmiatore", attraverso una ritenuta alla fonte compresa fra il 15% e 35%.

In altri termini, le banche svizzere, assumeranno il ruolo di Sostituto d'imposta dello Stato di residenza del cliente, trattenendo il 25% del gettito formato dalla ritenuta, mentre la differenza viene versata allo Stato membro, una volta all'anno ed in unica soluzione.

In questo ambito, sono state definite le fattispecie prodromiche allo scambio di informazioni (ex art.10 dell'Accordo) tra i due Paesi, in quanto costituenti violazioni analoghe alla FRODE FISCALE.

Trattasi di una casistica esemplificativa, sia pure suscettibile di integrazioni e modifiche, così delineata:

  1. il titolare di una Impresa individuale che omette di indicare nella dichiarazione dei redditi gli interessi percepiti dall'Agente pagatore, produce una contabilità incompleta concretizza una "Frode fiscale";
  2. analoga frode, si ha in presenza della utilizzazione di un documento ottenuto dall'Agente pagatore che non riflette la reale situazione reddituale;
  3. una persona fisica che produce documenti contabili che attribuiscono interessi rientranti nel campo applicativo dell'Accordo a una società terza, simulando l'esistenza di un rapporto fiduciario al solo fine di attribuire la ricchezza ad altri; anche questa è Frode fiscale;
  4. al fine di ottenere una riduzione dell'imposta che un Agente pagatore deve scomputare secondo il 3°comma dell'art.3 dell'Accordo, la persona fisica che utilizza falsamente un certificato di avvenuta ritenuta d'imposta a monte;
  5. secondo l'Accordo, una persona fisica cittadina dell'Unione Europea , entrata in relazioni contrattuali con l'Agente pagatore dopo il 1° gennaio 2004, che falsamente dichiara di essere residente in uno Stato terzo (extra UE o Svizzera), deve fornire un certificato di residenza dello Stato terzo ove risiede.

In definitiva, un certificato di residenza fiscale inesatto, è costitutivo di Frode fiscale.

Il mondo dei furbi si restringe. E' un buon segnale: AVANTI TUTTA.

Bari, 31 ottobre 2005

Giovanni Falcone
www.giovannifalcone.it


(1) ACCORDO

tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi....Scarica l'accordo (Word)

(2) Lotta all'evasione fiscale
.cominciamo dall'estero.

In futuro, per scongiurare lo "Scudo fiscale" della tanto vituperata ma funzionale finanza creativa degli ultimi anni, i 25 Stati membri dell'Unione Europea, fin dal giugno 2003, all'unanimità, approvarono la Direttiva dell'Euroritenuta sul risparmio (1).

Di cosa si tratta?

Con il Decreto Legislativo 18 aprile 2005, nr.84 (2), si è stabilito che a decorrere dal 1° luglio 2005, gli interessi corrisposti sul risparmio amministrato da parte degli Intermediari abilitati (Banche, SIM, SGR, Poste etc.) a favore di cittadini "Non residenti", dovranno essere comunicati allo Stato membro di residenza fiscale del titolare dei redditi da risparmio. continua -->

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