A leggere l'ACCORDO del dicembre 2004 fra la Comunità
Europea e la Confederazione svizzera in materia di collaborazione
sulla tassazione dei redditi da risparmio, si resta quanto
meno sorpresi (1).
I tempi cambiano, inizia l'epoca della chiarezza e della
trasparenza. Dei conti e depositi segreti, rintracciabili
attraverso sigle alfanumeriche che in passato rappresentavano
per il territorio Elvetico uno dei principali elementi di
distinzione per effetto di una riservatezza blindata, rimane
ormai un lontano ricordo.
Ne siamo felici (2) .
L'Accordo sottoscritto, individua nella figura dell'Agente
pagatore - ex art.6 dell'Accordo - il preposto alla contabilizzazione
degli interessi da corrispondere al "risparmiatore", attraverso
una ritenuta alla fonte compresa fra il 15% e 35%.
In altri termini, le banche svizzere, assumeranno il ruolo
di Sostituto d'imposta dello Stato di residenza del cliente,
trattenendo il 25% del gettito formato dalla ritenuta, mentre
la differenza viene versata allo Stato membro, una volta all'anno
ed in unica soluzione.
In questo ambito, sono state definite le fattispecie prodromiche
allo scambio di informazioni (ex art.10 dell'Accordo) tra
i due Paesi, in quanto costituenti violazioni analoghe alla
FRODE FISCALE.
Trattasi di una casistica esemplificativa, sia pure suscettibile
di integrazioni e modifiche, così delineata:
- il titolare di una Impresa individuale che omette di indicare
nella dichiarazione dei redditi gli interessi percepiti
dall'Agente pagatore, produce una contabilità incompleta
concretizza una "Frode fiscale";
- analoga frode, si ha in presenza della utilizzazione di
un documento ottenuto dall'Agente pagatore che non riflette
la reale situazione reddituale;
- una persona fisica che produce documenti contabili che
attribuiscono interessi rientranti nel campo applicativo
dell'Accordo a una società terza, simulando l'esistenza
di un rapporto fiduciario al solo fine di attribuire la
ricchezza ad altri; anche questa è Frode fiscale;
- al fine di ottenere una riduzione dell'imposta che un
Agente pagatore deve scomputare secondo il 3°comma dell'art.3
dell'Accordo, la persona fisica che utilizza falsamente
un certificato di avvenuta ritenuta d'imposta a monte;
- secondo l'Accordo, una persona fisica cittadina dell'Unione
Europea , entrata in relazioni contrattuali con l'Agente
pagatore dopo il 1° gennaio 2004, che falsamente dichiara
di essere residente in uno Stato terzo (extra UE o Svizzera),
deve fornire un certificato di residenza dello Stato terzo
ove risiede.
In definitiva, un certificato di residenza fiscale inesatto,
è costitutivo di Frode fiscale.
Il mondo dei furbi si restringe. E' un buon segnale: AVANTI
TUTTA.
Bari, 31 ottobre 2005
Giovanni Falcone
www.giovannifalcone.it
(1) ACCORDO
tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera
che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella
direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione
dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi....Scarica
l'accordo (Word)
(2) Lotta all'evasione fiscale
.cominciamo dall'estero.
In futuro, per scongiurare lo "Scudo fiscale" della tanto
vituperata ma funzionale finanza creativa degli ultimi anni,
i 25 Stati membri dell'Unione Europea, fin dal giugno 2003,
all'unanimità, approvarono la Direttiva dell'Euroritenuta
sul risparmio (1).
Di cosa si tratta?
Con il Decreto Legislativo 18 aprile 2005, nr.84 (2), si
è stabilito che a decorrere dal 1° luglio 2005,
gli interessi corrisposti sul risparmio amministrato da parte
degli Intermediari abilitati (Banche, SIM, SGR, Poste etc.)
a favore di cittadini "Non residenti", dovranno essere comunicati
allo Stato membro di residenza fiscale del titolare dei redditi
da risparmio. continua
-->
____________________
Altri
contributi dello stesso autore |