Lotta all'evasione fiscale
"...cominciamo dall'estero...".
In futuro, per scongiurare lo “Scudo fiscale”
della tanto vituperata ma funzionale finanza creativa degli
ultimi anni, i 25 Stati membri dell’Unione Europea,
fin dal giugno 2003, all’unanimità, approvarono
la Direttiva dell’Euroritenuta sul risparmio (1).
Di cosa si tratta?
Con il Decreto Legislativo 18 aprile 2005, nr.84 (2), si
è stabilito che a decorrere dal 1° luglio 2005,
gli interessi corrisposti sul risparmio amministrato da parte
degli Intermediari abilitati (Banche, SIM, SGR, Poste etc.)
a favore di cittadini “Non residenti”, dovranno
essere comunicati allo Stato membro di residenza fiscale del
titolare dei redditi da risparmio.
Se, per esempio, un contribuente italiano, regolarmente residente
nel nostro Paese, dopo il 1° luglio p.v., riceve da una
Banca allocata a Parigi, interessi attivi su un rapporto di
conto ivi detenuto, l’Amministrazione Finanziaria italiana,
a far data dal giugno 2006, riceverà una formale comunicazione
dall’omologa francese.
La finalità della Direttiva era e resta quello di
coinvolgere alcuni Paesi ad una maggiore trasparenza, in passato
già rivelatisi particolarmente refrattari ad ogni forma
di collaborazione come l’Austria, il Belgio ed il Lussemburgo.
Per tali Paesi, l’Ecofin ha proposto un periodo transitorio,
durante il quale, in alternativa allo scambio di informazioni,
sarà applicata una ritenuta alla fonte dal 15% al 35%,
variabile in misura crescente fino al 2011. Il gettito tributario
derivante da tale ritenuta, sarà devoluto allo Stato
membro di residenza fiscale del percipiente gli interessi
sui depositi, nella misura del 75%.
Analoga ritenuta, sulla base di accordi già raggiunti,
sarà effettuata dalla Svizzera, Liechtenstein, San
Marino, Monaco e Andorra.
Per lo scambio di informazioni con tali Paesi, è tutto
rinviato a specifici accordi, in assenza dei quali, il periodo
transitorio, potrebbe essere eterno.
Alla luce della neonata legislazione, il comportamento dei
nostri connazionali sarà più virtuoso? Potrà
essere effettivamente questo uno strumento più efficace
per il contrasto alla evasione fiscale?
E’ una strada impervia e tortuosa, perché si
tratta di convincere pochi (Stati), circa l’esigenza
di salvaguardare l’interesse di tanti (collettività),
recuperando alla legalità una larghissima fascia di
economia sottratta ad ogni forma di tassazione.
Sovente, in passato, ho personalmente manifestato enorme interesse
sulla opportunità di consentire all’Amministrazione
Finanziaria di conoscere in tempo utile, partendo da soglie
significative, l’ammontare degli interessi corrisposti
dal sistema bancario alla clientela.
Se il risultato finale sarà quello di una maggiore
equità fiscale, sia pure partendo dall’estero,
cominciando a incrociare i flussi dei capitali esportati,
sarà un primo passo per contrastare con la necessaria
efficacia una perdurante ed indomita evasione fiscale.
Forse, ho un motivo in più per nutrire una maggiore
fiducia.
Bari, 31 maggio 2005
giovannifalcone@excite.it
(1) Direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003,
in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma
di pagamenti di interessi, così come modificata dalla
Direttiva 2004/66/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004.
(2) Decreto Legislativo
18 aprile 2005, n. 84
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