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Con ordinanza del 24.09.04 il Consiglio di Stato ha
accolto la richiesta di sospensione dell’efficacia
della sentenza pronunciata dal Tar Puglia n. 2331/04, con
la quale il tribunale si riconosceva competente a giudicare
in materia di impugnazione di “fermo amministrativo”
riferito a cartelle esattoriali relative a entrate tributarie.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Registro Ordinanza:/
Registro Generale:7181/2004
Sezione Quinta
composto dai Signori: Pres. Agostino Elefante
Cons. Raffaele Carboni
Cons. Corrado Allegretta
Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani Est.
Cons. Goffredo Zaccardi
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
nella Camera di Consiglio del 24 Settembre 2004
Visto l'art. 33, commi terzo e quarto, della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000,
n. 205;
Visto l'appello proposto da: SESIT PUGLIA S.P.A.
rappresentato e difeso da:
Avv. ANTONIO DAMASCELLI
con domicilio eletto in Roma
VIA L. ARBIB PASCUCCI 66
presso
VINCENZO DEL POZZO
contro
XX S.R.L.
rappresentato e difeso da:
Avv. FULVIO MASTROVITI
con domicilio eletto in Roma
VIA E. Q. VISCONTI, 58
presso
MARIA STELLA LOPINTO
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
della sentenza del TAR PUGLIA - BARI :Sezione I 2331/2004
, resa tra le parti, concernente PROVVEDIMENTO DI FERMO
AUTOVEICOLO PER MANCATO PAGAMENTO DI CARTELLE TRIBUTARIE
.
Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della
sentenza di accoglimento, presentata in via incidentale
dalla parte appellante.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di: XX S.R.L.
Udito il relatore Cons. Chiarenza Millemaggi Cogliani e
uditi, altresì, per le parti gli Avvocati A. Damascelli
N. Matassa per delega F. Mastroviti;
Considerato che i motivi di appello, incentrati sul difetto
di giurisdizione del G.A. appaiono meritevoli di considerazione
sotto il duplice profilo della inerenza della questione
alla materia tributaria, e dell’intervenuta decisione
della Corte Costituzionale in tema di giurisdizione sui
servizi;
Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti per la
concessione della misura cautelare richiesta.
P.Q.M.
Accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 7181/2004
) e, per l'effetto, sospende l’efficacia della sentenza
impugnata.
La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione
ed è depositata presso la segreteria della Sezione
che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Roma, 24 Settembre 2004
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO
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