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Con sentenza n. 13 del 27.02.04 il GdP
di Palazzo San Gervasio ha stabilito che, ai sensi dell'art.
201 del Codice della strada, nel caso in cui non sia possibile
l'immediata contestazione della violazione, l'agente accertatore
deve indicare nel successivo verbale la motivazione per
la quale non è stato possibile effettuare la contestazione
immediata.
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
PALAZZO SAN GERVASIO (PZ)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE avv.to Antonio FORENZA, ha emesso la
seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n° 47/03 R.G. 1/a G.P.,
avente ad oggetto: Ricorso avverso verbale di contravvenzione
dei C.C. di Montemilone, vertente
tra
F.C., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Pezzolla,
presso il cui studio in Montemilone domicilia, il tutto
per mandato a margine del ricorso, - ricorrente -
e
PREFETTURA di Potenza, in persona del Prefetto, legale
rappresentante pro tempore, - resistente -.
Fatto e diritto
Con atto depositato in cancelleria il 13/08/2003 Ferrente
Claudio riccorreva avverso il verbale di contravvenzione
n. 0758344 del 29/07/2003 elevatogli dai Carabinieri di
Montemilone per infrazione all’art. 141 comma 3 e
8 C.d.S. perchè “ alla guida del suddetto veicolo
(Opel Corsa targ. VE 879318) procedeva a velocità
non commisurata alle particolari condizioni della strada...
“ “ Fatto contestato a seguito di incidente
avvenuto il 22/07/2003 ...”.
Il verbale veniva notificato a mezzo posta il 31/07/2003.
Il ricorrente eccepiva la violazione degli artt..200 e
201 C.d.S. lamentando la mancata immediata contestazione
della violazione e la omessa motivazione.
Si costituiva ritualmente in giudizio la Prefettura di
Potenza che chiedeva il rigetto del ricorso.
All’udienza del 23/02/2004 la causa sulle sole conclusioni
del ricorrente veniva riservata a sentenza con un termine
di gg. 3 per note.
Le argomentazioni addotte dalla resistente vanno pienamente
condivise nella parte in cui trattano e della validità
del verbale di accertamento, che fa fede sino a querela
di falso, e nell’esegesi dell’art. 384 del regolamento
di esecuzione del C.d.S..
Le doglianze mosse al verbale riguardano la mancata applicazione
delle norme di cui all’art. 201 C.d.S. nella parte
in cui, in mancanza di immediata contestazione, ritenendo
pienamente valida la giustifica addotta dai Carabinieri
– mancanza di possesso del blocchetto dei processi
verbali – non chiara dinamica dell’incidente
etc..., - erano obbligati nella stesura del verbale –
redatto otto giorni dopo l’avvenuta vilazione –
ad indicare i motivi che avevano impedito la immediata contestazione.
L’art. 201 C.d.S. al comma 1 recita “ ... con
la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile l’immediata
contestazione “.
Tali motivi sono stati omessi.
Tale omissione inficia di nullità il verbale n.0758344
notificato dai C.C. il 31/07/2003.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate
le spese del giudizio.
P. Q. M.
Il Giudice di Pace di Palazzo San Gervasio, Avv. Antonio
Forenza, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto
da F.C., così provvede:
accoglie il ricorso;
dichiara nullo e privo di ogni efficacia il verbale di
contravvenzione per violazione alle norme di cui all’art.
141 comma 3 e 8 C.d.S. n. 0758344 commessa il 22/07/2003
elevato a carico di Ferrente Claudio dai Carabinieri di
Montemilone, redatto il 29/07/2003 e notificato il 31/07/2003;
dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Palazzo San Gervasio il 27/02/2004
IL CANCELLIERE- IL GIUDICE DI PACE
Antonio Tripani - Avv. Antonio Forenza
Sentenza n. 13 del 27/02/2004
R. G. 47/03 - Depositata il 27/02/2004
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La redazione di megghy.com.
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