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Nulla la multa se manca la motivazione della mancata contestazione immediata
( Giudice di Pace di Palazzo San Gervasio, sentenza 27.02.2004 n° 13 )
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Con sentenza n. 13 del 27.02.04 il GdP di Palazzo San Gervasio ha stabilito che, ai sensi dell'art. 201 del Codice della strada, nel caso in cui non sia possibile l'immediata contestazione della violazione, l'agente accertatore deve indicare nel successivo verbale la motivazione per la quale non è stato possibile effettuare la contestazione immediata.


UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

PALAZZO SAN GERVASIO (PZ)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE avv.to Antonio FORENZA, ha emesso la seguente

Sentenza

nella causa civile iscritta al n° 47/03 R.G. 1/a G.P., avente ad oggetto: Ricorso avverso verbale di contravvenzione dei C.C. di Montemilone, vertente

tra

F.C., rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Pezzolla, presso il cui studio in Montemilone domicilia, il tutto per mandato a margine del ricorso, - ricorrente -

e

PREFETTURA di Potenza, in persona del Prefetto, legale rappresentante pro tempore, - resistente -.

Fatto e diritto

Con atto depositato in cancelleria il 13/08/2003 Ferrente Claudio riccorreva avverso il verbale di contravvenzione n. 0758344 del 29/07/2003 elevatogli dai Carabinieri di Montemilone per infrazione all’art. 141 comma 3 e 8 C.d.S. perchè “ alla guida del suddetto veicolo (Opel Corsa targ. VE 879318) procedeva a velocità non commisurata alle particolari condizioni della strada... “ “ Fatto contestato a seguito di incidente avvenuto il 22/07/2003 ...”.

Il verbale veniva notificato a mezzo posta il 31/07/2003.

Il ricorrente eccepiva la violazione degli artt..200 e 201 C.d.S. lamentando la mancata immediata contestazione della violazione e la omessa motivazione.

Si costituiva ritualmente in giudizio la Prefettura di Potenza che chiedeva il rigetto del ricorso.

All’udienza del 23/02/2004 la causa sulle sole conclusioni del ricorrente veniva riservata a sentenza con un termine di gg. 3 per note.

Le argomentazioni addotte dalla resistente vanno pienamente condivise nella parte in cui trattano e della validità del verbale di accertamento, che fa fede sino a querela di falso, e nell’esegesi dell’art. 384 del regolamento di esecuzione del C.d.S..

Le doglianze mosse al verbale riguardano la mancata applicazione delle norme di cui all’art. 201 C.d.S. nella parte in cui, in mancanza di immediata contestazione, ritenendo pienamente valida la giustifica addotta dai Carabinieri – mancanza di possesso del blocchetto dei processi verbali – non chiara dinamica dell’incidente etc..., - erano obbligati nella stesura del verbale – redatto otto giorni dopo l’avvenuta vilazione – ad indicare i motivi che avevano impedito la immediata contestazione.

L’art. 201 C.d.S. al comma 1 recita “ ... con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile l’immediata contestazione “.

Tali motivi sono stati omessi.

Tale omissione inficia di nullità il verbale n.0758344 notificato dai C.C. il 31/07/2003.

Ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Palazzo San Gervasio, Avv. Antonio Forenza, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da F.C., così provvede:

accoglie il ricorso;

dichiara nullo e privo di ogni efficacia il verbale di contravvenzione per violazione alle norme di cui all’art. 141 comma 3 e 8 C.d.S. n. 0758344 commessa il 22/07/2003 elevato a carico di Ferrente Claudio dai Carabinieri di Montemilone, redatto il 29/07/2003 e notificato il 31/07/2003;

dichiara interamente compensate le spese del giudizio.

Così deciso in Palazzo San Gervasio il 27/02/2004

IL CANCELLIERE- IL GIUDICE DI PACE

Antonio Tripani - Avv. Antonio Forenza


Sentenza n. 13 del 27/02/2004
R. G. 47/03 - Depositata il 27/02/2004

 

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