RICICLAGGIO & USURA
“..tra Formazione e Informazione..”
“Il rischio è inversamente proporzionale alla
conoscenza” (Irving Fischer). Con questa formula introduco
il mio ragionamento per dire che, in una società civile,
pur nella sua complessità, ognuno è chiamato
a dare il proprio contributo per sconfiggere o comunque contenere
certi fenomeni di malcostume o di grave danno all’economia
nazionale, spesso a pregiudizio delle fasce sociali più
deboli.
La normativa Antiriciclaggio (1) esistente ed applicata
da oltre un decennio nel nostro Paese, con la puntuale collaborazione
del sistema creditizio, è stata definita da più
parti, a giusto titolo, una delle discipline più efficaci
per il contrasto alla Criminalità Organizzata ed al
Riciclaggio di denaro sporco, avendo recepito nel miglior
modo possibile le rinnovate “Raccomandazioni”
del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (G.A.F.I.)
del 1989.
Ciò detto, dobbiamo chiederci quale meccanismo non
abbia funzionato perché siano potuti accadere i noti
disastri finanziari (Cirio e Parmalat), ove si è appreso
che Bilanci consolidati di Gruppo si redigono con gli scanner
dei computers, gonfiando i ricavi ed occultando le perdite,
determinatesi queste ultime, peraltro, da variegate e ripetute
fraudolente appropriazioni.
Con la Legge nr.108/1996 (2) “Disposizioni contro
l’usura”, si è provveduto ad introdurre
il c.d. “tasso soglia” oltre il quale si sconfina
nel reato, per rispondere alla esigenza da più parti
rappresentata (Associazioni di consumatori e commercianti,
Forze dell’Ordine e dalla stessa Magistratura), assumendo
di dover andare oltre alla famosa prova regina dell’aver
approfittato di un reale stato di bisogno della vittima.
All’epoca si diceva che la legge italiana (Art.644 e
644 bis del Codice Penale), era rimasta l’ultima, in
Europa, a collegare l’usura allo stato di bisogno, senza
fornire una definizione chiara del tasso usurario. In Svizzera
era perseguibile chi praticava un interesse superiore al 17%,
in Francia chi praticava interessi di un terzo superiore a
quello praticato dal mondo Finanziario.
Ciò detto, anche in questo caso, a distanza di circa
10 anni dall’applicazione della innovata disciplina
legislativa, dobbiamo chiederci perché il fenomeno
dell’usura in Italia non è rientrato entro limiti
fisiologici.
La risposta più semplice e, a mio avviso, forse la
più logica, potrebbe essere, rispettivamente: insufficienza
di Formazione del mondo bancario e scarsa Informazione a beneficio
dei cittadini.
Mi spiego meglio. Con riferimento all’Antiriciclaggio
ed alla concreta applicazione della normativa oggi esistente,
un significativo ed insostituibile contributo è stato
fornito dalle “Istruzioni” contenute nel Decalogo
- Edizione 2001 – della Banca d’Italia, avuto
riguardo, in particolare, ad una puntuale e dettagliata casistica
afferente agli Indici di Anomalia delle Operazioni Sospette
(3).
2
Ove tali Istruzioni fossero state adeguatamente diffuse,
illustrate ed argomentate fra tutti gli Operatori bancari,
ho la presunzione di pensare che non avremmo mai vissuto i
disastri finanziari citati con danni irreparabili dei risparmiatori,
ovvero della credibilità del sistema nel suo complesso.
A mero titolo di esempio e per rimanere all’argomento
trattato, Riciclaggio e Usura, lo stesso Decalogo, testualmente
recita: “”Punto 5.7. Rapporti che presentano una
movimentazione non giustificata dall’attività
svolta dal cliente e che risultano caratterizzati da: versamenti
frequenti di assegni o presentazione allo sconto di titoli,
soprattutto se in cifra tonda, con pluralità di girate,
con altri elementi ricorrenti, ovvero emessi al portatore
o a favore dello stesso traente; richiami di titoli e ritorni
insoluti a volte seguiti da protesto; sostanziale pareggiamento
degli addebiti e degli accrediti.””
Ulteriori esempi, possono riguardare:
• L’imprenditore, commerciante al dettaglio, regolarmente
iscritto alla Camera di Commercio che, periodicamente, versa
nella propria Banca ove è accreditato, solo e/o prevalentemente,
assegni (in tali situazioni è ragionevole pensare –
in assenza di particolari giustificazioni – che il contante
incassato dall’esercizio della riferita attività
economica – trattandosi di un commercio al dettaglio
– venga “prestato”, ricevendo in cambio
titoli di credito, poco coerenti al profilo soggettivo del
cliente);
• Il privato consumatore o, più semplicemente,
colui che non svolge un’attività imprenditoriale
che, con periodica frequenza, ingiustificatamente, presenta
“effetti al dopo incasso” (personalmente, ritengo
tali situazioni ad alto rischio atteso che, nella generalità
dei casi, l’accettazione di effetti cambiari sottende
una transazione commerciale o un “prestito”);
• L’imprenditore, formalmente iscritto alla Camera
di Commercio, non affidato, che opera su basi attive, con
denaro proprio, che usa il rapporto di conto corrente solo
per “cambiare” gli assegni ricevuti da terzi,
prelevando solo denaro contante, ovvero senza registrare addebiti
con ordini di bonifico e/o emissione di assegni (la impossibilità
di verificare da parte della Banca i destinatari dei pagamenti,
non consente la verifica circa la strumentalità dei
costi, ovvero la loro inerenza all’esercizio della riferita
attività economica).
Da ultimo, mi permetto di evidenziare qualche utile “Informazione”
alle vittime da usura, quali:
1. Se avete bisogno di un prestito che nessuna banca vi concede
– possibilmente non voluttuario ma collegato da una
esigenza reale e concreta – e andate a bussare ad una
“Finanziaria”, verificate che la stessa sia iscritta
nell’apposito Albo tenuto dall’Ufficio Italiano
Cambi e consultabile al Sito Internet www.uic.it;
2. Se siete caduti nella trappola degli usurai o comunque
soggetti poco raccomandabili, non andate oltre, ravvedetevi
subito, rivolgendovi ad un qualunque Comando di Polizia o
Carabinieri, oppure ad un numero telefonico anti-usura chiedendo
un aiuto legale per il vostro caso;
3. Diffidate da chi vi propone interessi bassissimi o amichevoli,
sovente l’usuraio si propone come amico in grado e desideroso
di aiutarvi;
4. Fate attenzione alla periodicità del tasso: quello
usuraio è mensile, quello degli Istituti di credito
è annuo;
5. Non aderite alle richieste di sottoscrivere procure, preliminari
di vendita o compromessi a garanzia del debito;
3
6. Diffidate di chi chiede, per il prestito, assegni in bianco
o con importi maggiorati come garanzia del debito;
7. Se avete firmato assegni in bianco o cambiali a garanzia
del debito contratto, pretendete che vi vengano restituiti
non appena avvenuta l’estinzione dello stesso;
8. quando pagate le rate, evitate di farlo in contanti (in
quanto non lasciano traccia nonchè vietato dalla Legge
nr.197/91 per importi superiori ad euro 12.500,00);
9. Conservate e prendete nota di tutti i titoli emessi per
la restituzione del debito (possono essere utili in un eventuale
contenzioso penale);
10. Evitate di incontrarvi con gli usurai o comunque con gente
che vi minaccia in locali privati, ma solo in luoghi pubblici.
E’ il modo migliore per ridurre il rischio di minacce
se non, addirittura, di pestaggi.
Formiamo e Informiamo, facendo ognuno la sua parte, sono
fiducioso che in futuro certe cose andranno meglio.
06 giugno 2004
Si ringrazia Giovanni Falcone per la collaborazione.
giovannifalcone@excite.it
Altri
contributi dello stesso autore |