“Capolinea
per i Libretti al portatore”
Versione
stampabile
“Capolinea per i Libretti al
portatore”
Il termine è perentorio: entro il 31 gennaio
2005, i possessori di Libretti al Portatore con saldo
superiore a 12.500,00 Euro, dovranno estinguerli, rendendo
nominativa la disponibilità della corrispondente
risorsa finanziaria.
Si pensi che il divieto di detenzione di Libretti al
Portatore con saldo superiore alla predetta soglia,
esiste dal 1991 (comma 2 bis dell’art.1 della
Legge nr.197/1991), nella realtà completamente
disatteso a causa dell’assenza di una qualunque
sanzione (norma in bianco).
Il Decreto legislativo del febbraio 2004, ampliando
il contenuto dello stesso comma, ha fissato un termine
perentorio nell’estinzione di tali Libretti, quale
appunto il 31 gennaio p.v., pena pesanti sanzioni ai
ritardatari, fino al 20% per saldi fino ad Euro 250.000,00,
ovvero dal 20% al 40% per saldi superiori.
Trattasi di una norma volta ad assecondare una Raccomandazione
del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (Gafi)
esistente fin dal 1989 (10° Raccomandazione), secondo
la quale, bisogna evitare l’anonimato nell’accensione
di qualunque rapporto (1).
Dalla lettura del richiamato Decreto Legislativo sembra
comprendere la volontà del legislatore di rendere
trasparenti quelle risorse finanziarie, spesso ingenti,
allocate su Libretti di Deposito al Portatore accesi
ante 1991, sovente con nomi di fantasia, posto che,
in epoca successiva a tale data, gli stessi rapporti
potevano e possono essere solo nominativi.
I detentori di tali Libretti, per circa 15 anni, sono
stati ripetutamente invitati a presentarsi presso gli
sportelli delle rispettive Banche a estinguere tali
posizioni ma, causa la completa assenza di sanzioni,
ogni tentativo è risultato vano.
A fronte del riporto testuale che leggiamo nella nuova
formulazione del comma 2 bis (2), allo stato si pongono
tre interrogativi per i quali, pur nella scadenza imminente,
possiamo auspicare un intervento chiarificatore autorevole
dagli Organi Centrali:
1. L’obbligo di estinzione è rivolto unicamente
ai Libretti accesi ante 1991, secondo la ratio complessiva
dell’intervenuto Decreto Legislativo nr.56/2004?
2. Per saldo del Libretto, deve intendersi solo il capitale
investito o anche gli interessi maturati? Per fare un
esempio, il detentore del Libretto di Deposito al Portatore
acceso nel settembre 2004, con un capitale di Euro 12.500,00
(limite entro la soglia consentita), è obbligato
ad estinguere il titolo entro la data del 31 p.v., posto
che, a causa degli interessi maturati ha già
superato la soglia consentita, ovvero, in caso di estinzione
successiva, è soggetto alle stesse sanzioni?
3. Da ultimo, posto che la norma introdotta parla di
sola estinzione, è possibile lasciare in vita
il Libretto adeguando il saldo al limite consentito?
In ordine all’ultimo punto si è già
espressa una prima autorevole dottrina, affermando che
la nuova norma dà tempo fino al 31 gennaio 2005
ai possessori di Libretti per regolarizzarli (estinguerli
o ridurre l’importo entro la soglia antiriciclaggio
di 12.500,00 euro).
– Cfr MARESCA, La prevenzione del riciclaggio
di denaro: l’efficacia della regolamentazione
italiana, in Bancaria, n. 7 – 8 del 2004, pag.66
e ss.).
Siamo tutti ansiosi di capire… ogni previsione
è azzardata.
Bari, 17 gennaio 2005
giovanni falcone
(1)
LE QUARANTA RACCOMANDAZIONI DEL GRUPPO DI AZIONE FINANZIARIA
(GAFI)
Identificazione del cliente e norme per l’allestimento
e la conservazione della documentazione
10. Gli istituti finanziari non dovrebbero tenere conti
anonimi o chiaramente pseudomini, ma dovrebbero essere
obbligati (per legge, per norme, per accordi tra le
autorità di supervisione e gli istituti finanziari
o per accordi auto-normativi tra gli istituti finanziari)
ad identificare, sulla base di un documento ufficiale
o altro documento di identificazione affidabile, e a
registrare l’identità dei loro clienti,
sia noti che occasionali, quando intrattengono relazioni
di affari o effettuano transazioni (in particolare l’apertura
di conti o libretti di banca, l’ingresso in transazioni
fiduciarie, affitto di cassette di sicurezza, l’esecuzione
di transazioni considerevoli in contanti).
Al fine di soddisfare l’obbligo di identificazione
concernente le persone giuridiche, gli istituti finanziari
dovrebbero, se necessario, prendere provvedimenti al
fine di:
(i) verificare l’esistenza e la struttura giuridica
del cliente ottenendo sia da un pubblico registro oppure
dal cliente o da entrambi, prova della costituzione
della società, ed anche informazioni sul nome
del cliente, la forma giuridica, l’indirizzo,
il consiglio di amministrazione e le clausole che ne
regolano il potere di vincolare la società;
(ii) verificare che qualsiasi persona che pretenda di
agire per conto del cliente sia autorizzata a far ciò
e identificare detta persona.
(2)
2-bis. Il saldo dei libretti al portatore non deve essere
superiore ad euro 12.500. I libretti con saldo superiore
a euro 12.500, esistenti alla data di entrata in vigore
della presente disposizione devono essere estinti dal
portatore entro il 31 gennaio 2005.
Si ringrazia Giovanni
Falcone (giovannifalcone@excite.it) per la collaborazione.
ALTRI CONTRIBUTI
di Giovanni Falcone
La redazione di megghy.com
|