A distanza di circa un anno dall’inizio della caccia
alle operazioni fuori conto (1), i risultati sembrano complessivamente
modesti anzi, a ben guardare, forse siamo ancora fermi ai
nastri di partenza.
Dal 1° gennaio 2005, infatti, in applicazione dei commi
332, 402, 403 e 404 della legge nr.311/04 (meglio nota come
Finanziaria 2005), sono stati imposti nuovi ed importanti
obblighi in capo agli Intermediari finanziari e creditizi
nell’ottica di migliorare, si disse, l’azione
di contrasto alla evasione fiscale (2).
Oggi, le richieste formulate dall’Amministrazione
finanziaria non sono più limitate all’ambito
dei soli dati inerenti o connessi ai rapporti continuativi
(conti correnti e/o depositi a risparmio), ma possono essere
riferite a tutte le operazioni di qualunque importo, proprio
in virtù dei nuovi poteri ispettivi.
Più precisamente, ci si riferisce:
alle operazioni per cassa (o fuori conto), generalmente
poste in essere da clienti occasionali privi di qualsivoglia
rapporto con l’Intermediario ovvero, da altri clienti
abituali che, pur essendo titolari di rapporti, non vogliono
transitare dal conto anche rischiando, in tale ultimo caso,
di diventare un potenziale destinatario di una Segnalazione
di Operazione Sospetta - ex art.3 della legge nr.197/91;
tutte le operazioni di qualunque importo che, sia pure registrate
su un rapporto di conto, in passato non lasciavano evidenza
(nel senso che la distinta compilata dal cliente rimaneva
nella Busta di cassa giornaliera senza essere registrata
e informatizzata). Pensiamo alle operazioni di importo inferiore
ad Euro 12.500,00 escluse dall’ambito operativo di
censimento nell’Archivio Unico Informatico in materia
di contrasto al riciclaggio di denaro sporco, secondo i dettami
del Decreto Ministeriale 19.12.1991.
Considerate le enormi difficoltà applicative dei
nuovi ed onerosi adempimenti in capo all’intero sistema
finanziario e creditizio, con l’art.14 bis della legge
248/05, la decorrenza pratica degli obblighi anzidetti sono
stati opportunamente spostati in avanti di un anno (dal 1° gennaio
2005 al 1° gennaio 2006).
Ne consegue che, tutti gli Intermediari finanziari elencati
nell’allegato 3 della Circolare nr.188870 del 22 dicembre
2005 dell’Agenzia delle Entrate, a decorrere dal 1° gennaio
2006 devono organizzarsi per censire in apposito archivio
informatizzato tutte le operazioni di qualsivoglia importo
richiesto dalla clientela (abituale ed occasionale).
La tipologia delle operazioni da censire, delle quali bisogna
garantire una evidenza informatica sia pure con qualche rara
eccezione (pagamento contributi, imposte e tasse, pagamento
utenze etc.), sono state dettagliatamente elencate nell’allegato
1 della predetta Circolare del dicembre 2005.
Sempre in armonia ai dettami della giù riferita Finanziaria
2005, gli stessi Intermediari, a decorrere dal 28 febbraio
2006 devono dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata
(P.E.C.) - ex art.14 del D.P.R. 11 febbraio 2005, nr.68 -
avvalendosi di uno dei gestori inclusi nell’elenco
pubblico disciplinato dalla stessa legge.
Tale indirizzo di “Posta certificata”, a decorrere
dal 1° marzo 2006, sarà indispensabile per qualunque
Istituzione finanziaria e creditizia per corrispondere con
modalità TELEMATICA con l’Amministrazione finanziaria,
in alternativa al metodo cartaceo fino ad oggi utilizzato.
Ricordo in fine che, attesa la intervenuta informatizzazione
delle procedure, sono stati altresì dimezzati i tempi
di riscontro per gli accertamenti bancari, dagli originari
60 giorni agli attuali 30, con la possibilità di proroga
per ulteriori 20 giorni.
La nuova strategia di accertamento bancario introdotta con
la innovata disciplina normativa appena descritta solo sommariamente,
sembra voler privilegiare un percorso dal basso, laddove
si preoccupa di conoscere quelle operazioni che fino ad oggi
il sistema informativo delle banche riteneva trascurabile
(operazioni di importo inferiore a 12.500,00 euro, ovvero
inferiori a 3.098,00 per le c.d. operazioni frazionate in
ossequio alla normativa di contrasto al Riciclaggio di denaro
sporco).
Nella realtà, a mio avviso, l’evasione fiscale,
quella vera, quella dei grandi numeri sta da un’altra
parte.
Ho ragione di pensare che, continuando con questi meccanismi,
tanto innovativi quanto modesti, purtroppo, la vera evasione
fiscale non la incroceremo mai, forse neanche per sbaglio!!
Bari, 11 febbraio 2006
info@giovannifalcone.it
(1) LEGGE FINANZIARIA2005 5 “Alla
caccia delle operazioni fuori conto”
(2) Evasione fiscale: “Fra
il dire e il fare c’è di mezzo…..il diritto
alla Privacy”
info@giovannifalcone.it
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