“Prevenire è meglio che reprimere”
L’intero impianto normativo esistente nel nostro Paese
da circa mezzo secolo, finalizzato al contrasto della criminalità
organizzata, si è sempre caratterizzato nell’ottica
della prevenzione (1).
Si comincia con l’AVVISO ORALE formalizzato dal Questore,
quale massima autorità di pubblica sicurezza in ambito
provinciale, notificato a colui che, per la sua condotta e
per il tenore di vita, si possa ritenere o si ha ragione che
viva, anche solo in parte, da attività delittuose.
Al compimento dei sessanta giorni senza che l’interessato
abbia dato prova di aver recepito le “raccomandazioni”
contenute nell’A.O., lo stesso Questore potrà
avanzare al Presidente del Tribunale competente, una proposta
per l’applicazione di una Misura di prevenzione di carattere
personale, quale la “Sorveglianza speciale” (obbligo
di firma secondo tempi e modalità prestabilite), con
l’eventuale aggiunta del Divieto e/o Obbligo di soggiorno
in una determinata località del territorio nazionale.
Ove il Tribunale dovesse accogliere la citata “proposta”
formulata dall’Autorità di Pubblica Sicurezza,
allorquando si tratti di “”…ozioso,
vagabondo o di persona sospetta di vivere con il provento
di reati…, il Tribunale prescrive di darsi, entro un
congruo termine, alla ricerca di un lavoro, di fissare la
propria dimora, di farla conoscere nel termine stesso all’autorità
di pubblica sicurezza e di non allontanarsene senza il preventivo
avviso all’autorità medesima.
In ogni caso prescrive di vivere onestamente, di rispettare
le leggi, di non dare ragione di sospetti e di non allontanarsi
dalla dimora senza preventivo avviso all’autorità
di pubblica sicurezza, prescrive, altresì, di non associarsi
abitualmente alle persone che hanno subito condanne e sono
sottoposte a misura di prevenzione o di sicurezza, di non
rincasare la sera più tardi e di non uscire la mattina
più presto e di una data ora senza comprovata necessità
e, comunque, senza averne data tempestiva notizia all’autorità
locale di pubblica sicurezza, di non detenere e non portare
armi, di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole
o in case di prostituzione e di non partecipare a pubbliche
riunioni.”” (stralcio testuale 2° e 3°
comma dell’art.5 della Legge 27 dicembre 1956, nr.1423).
Individuata la persona sospetta, attraverso mirate, approfondite
e defatiganti indagini, ivi compresi gli accertamenti bancari
e patrimoniali, si giunge alla esatta individuazione e quantificazione
dei valori mobiliari ed immobiliari al medesimo riconducibili.
Nel corso delle indagini, svolte nei confronti di soggetti
indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose, a cura
del Procuratore della Repubblica e/o del Questore, può
essere richiesto il sequestro preventivo e anticipato dei
beni e/o delle utilità, delle quali si ha ragione di
ritenere che possano disperdersi (nel senso che vengono fatte
volutamente scomparire), in previsione di una possibile confisca
al termine del procedimento finalizzato all’applicazione
della Misura di prevenzione - art. 2bis della legislazione
antimafia (2).
Con l’applicazione della Misura di prevenzione, lo stesso
Presidente del Tribunale, potrà disporre, con Decreto
motivato, la confisca dei beni sequestrati per i quali non
sia stata dimostrata la loro legittima provenienza (inversione
dell’onere della prova), significando che, la liceità
della provvista deve essere provata dal detentore della stessa,
condannato per appartenenza all’associazione mafiosa.
Alla stessa misura patrimoniale estrema della confisca, si
può giungere allorquando, in pendenza di procedimento
penale per uno dei delitti di cui agli artt. 648 (ricettazione),
648bis (riciclaggio) e ter (impiego di denaro, beni o utilità
di provenienza illecita) del Codice Penale, ovvero in materia
di contrabbando o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall’art.416 bis (associazione mafiosa), 629
(estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione),
644 (usura) e 644bis (usura impropria) dello stesso codice,
o per l’applicazione di una misura di prevenzione, quando
i beni patrimoniali complessivamente detenuti - direttamente
o tramite interposta persona - abbiano un valore sproporzionato
ai redditi dichiarati si fini dell’imposta sul reddito
e dei quali non riesca a giustificare la legittima provenienza
- art.12quinquies della legge 7 agosto 1992 nr.356 (Trasferimento
fraudolento). E’ stata una legge, questa, approvata
sull’onda emotiva delle stragi mafiose “Falcone/Borsellino”
dell’estate ’92.
Da questa breve e sommaria descrizione, possiamo constatare
che, la “Prevenzione del crimine”, per il nostro
legislatore, è da sempre stata fortemente legata alla
lettura ed interpretazione dei comportamenti delle persone
(frequentazioni, abitudini, tenore di vita, redditi dichiarati
etc.).
E’ stata e rimane, se non l’unica, una delle
principali strategie di contrasto al crimine organizzato,
sulla quale poggia il complesso impianto normativo.
Allo stato, anche considerando la spavalderia con cui certe
organizzazioni mafiose riescono a soffocare le attività
produttive del mezzogiorno d’Italia e più in
generale nell’intero Paese, forse è giunto il
momento di provare a cambiare strategia.
In altri termini, se oggi arriviamo alle ricchezze illecite
attraverso le persone (osservandone i comportamenti), potremo
tentare di invertire il percorso: partire dal patrimonio per
arrivare alle persone dedite alle attività illecite.
Una prima risposta potrebbe giungere da parte del sistema
bancario, avuto riguardo alle disponibilità mobiliari,
ovvero al “Risparmio amministrato”.
Più volte, in alternativa all’Anagrafe dei conti
correnti (3), ho invocato tale espediente,
che consiste nell’acquisire una importante informazione
dal sistema creditizio: “l’elenco delle ritenute
alla fonte a titolo d’imposta effettuate dalla banca
sul risparmio amministrato per ogni singola posizione”.
In tal modo, partendo dall’ammontare dell’imposta
versata dal “risparmiatore” (sia pure tramite
la stessa banca che agisce nella veste di Sostituto d’imposta),
potrò conoscere, in tempo reale, la giacenza media
delle risorse finanziarie complessivamente detenute. Partendo
da una soglia economica significativa si potranno circoscrivere
le fasce più alte, laddove, più verosimilmente,
potrebbero individuarsi le situazioni a maggior rischio di
collegamenti con la criminalità organizzata.
E’ un sistema a doppia lettura, tanto per individuare
la vera evasione fiscale, tanto per localizzare i prestanomi
che, in modo fittizio, gestiscono risorse finanziarie appartenenti
ad altri.
Ricordo che, nel corso di una lunga perquisizione domiciliare
di una splendida villa dotata di ogni confort, concessa in
comodato gratuito a noto mafioso calabrese nullatenente, trovammo
nr.4 carnet di assegni recanti la sola firma di traenza da
parte di soggetti diversi, tratti da altrettanti rapporti
di conto corrente sistematicamente alimentati. In questo caso,
il “nullatenente”, doveva solo preoccuparsi di
indicare l’importo alla bisogna. Che fatica, poveraccio!!!
Una seconda strada, potrebbe essere quella delle proprietà
immobiliari, decisamente più facile, perché
l’Organo investigativo non ha bisogno di nessuna particolare
collaborazione.
Basterà recarsi presso l’Ufficio del Registro,
per acquisire l’elenco delle transazioni immobiliari
recanti un importo superiore ad una determinata soglia nell’arco
di un determinato periodo di tempo.
In tal modo, potrò conoscere e identificare con relativa
facilità l’elenco degli acquirenti nelle varie
e molteplici compravendite immobiliari.
Ricordo bene il caso di un soggetto, abitante in terra della
nostra bella Calabria, dipendente in nero presso una locale
ditta di autolavaggio, il quale, verso la fine degli anni
’80, aveva da poco acquistato un terreno edificabile
per 1,5 miliardi delle vecchie lire.
Convocato in ufficio dallo scrivente, allora Comandante di
un Reparto dedito al contrasto alla criminalità organizzata,
per fornire ogni idonea delucidazione circa l’origine
della ingente provvista, lo stesso, ebbe inizialmente ad affermare:
• Di aver direttamente trattato l’affare
senza alcuna ulteriore e/o diversa mediazione ed aver pagato
l’intera somma in contanti (operazione ancora consentita
prima della legge nr.197/91);
• Di essere incensurato, di avere
sempre lavorato onestamente, di guadagnare circa un milione
al mese e di campare una famiglia composta dalla di lui moglie
e ben cinque figli;
• Di aver vinto la grossa somma al
totocalcio.
Alla fine, di fronte ad alcune evidenti contraddizioni, lo
stesso, quasi in lacrime, alla presenza di un legale, ebbe
ad affermare:
“Caro comandante, in famiglia, a parte me, che
peraltro svolgo lavori saltuari, sono tutti disoccupati. Il
Sig. Ciccillo CACACE, è venuto da me proponendomi l’assunzione
di mia figlia grande nella sua azienda, per due milioni al
mese. In cambio mi ha chiesto di intestarmi la proprietà.
Lei, al mio posto, cosa avrebbe fatto?…”
Ancora oggi, faccio fatica a rispondere!!
Una terza strada è rappresentata dal Registro Nazionale
dei titoli Azionari, ove è possibile attingere informazioni
sul possesso delle partecipazioni azionarie.
Analoga procedura, potrà essere esperita in ordine
ai beni mobili registrati, come ad esempio le autovetture,
attraverso interrogazioni presso il Pubblico Registro Automobilistico,
individuando i titolari di auto di lusso (leggendo le immatricolazioni
più recenti), ovvero quelli titolari di un numero spropositato
di mezzi.
Trovando la ricchezza, i grossi patrimoni, forse si potranno
individuare in modo più agevole anche i veri proprietari,
sia pure seguendo un percorso inverso, laddove, molto spesso,
gli appartenenti alle associazioni mafiose risultano nullatenenti
e privi di qualsivoglia attività reddituale.
La strada è sicuramente lunga e tortuosa. Si possono
correre dei rischi.
Insieme, possiamo farcela.
Bari, 04 luglio 2005
giovannifalcone@excite.it
_____________________________
1) Legge
27 dicembre 1956, nr.1423 “Misure di prevenzione
nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e
per la pubblica moralità”
2) Legge
31 maggio 1965, nr.575 “Disposizione contro la mafia”
(3) LEGGE
FINANZIARIA 2005 “Alla caccia delle operazioni
Fuori Conto”
Altri
contributi dello stesso autore |