Il Riciclaggio da evasione fiscale
Il Decreto Legislativo nr.74/2000, rivoluzionando i caratteri
della vecchia legge denominata “Manette agli evasori”,
risalente, nella sua prima formulazione, all’anno 1982,
ha sicuramente fornito lo strumento più idoneo per
perseguire, se non l’evasore fiscale, sicuramente il
suo complice, che rischia di essere inquisito per “Riciclaggio
da evasione fiscale”.
Posto che, raramente e, vado a memoria, forse mai, la cronaca
giudiziaria degli ultimi 20 anni ha registrato l’uso
delle “manette” per i grandi evasori agli obblighi
tributari, ove oggi si riuscisse a colpire efficacemente coloro
che si prestano nella gestione degli enormi profitti sottratti
alla tassazione diretta ed indiretta, sarebbe sicuramente
un enorme passo avanti sulla strada di una maggiore equità
fiscale.
Alle ipotesi contravvenzionali punibili con arresto e ammenda
della vecchia disciplina, pensiamo alla Omessa fatturazione,
Omessa annotazione di corrispettivi, Omessa presentazione
della Dichiarazione dei redditi, quale che fosse la soglia
di imponibile sottratto alla tassazione, è stata oggi
introdotta la ipotesi delittuosa punibile con reclusione e
multa. Infatti, la “Dichiarazione Infedele” contemplata
dall’art.4 del Decreto di riforma, viene punita con
la reclusione da uno a tre anni allorquando si provoca un
danno erariale, per ogni singola imposta, superiore a lire
200 milioni su base annua.
Da più parti si è detto che la differenza
tra il sistema normativo abrogato (legge nr.516/82) e il nuovo
(Decreto Lgs. Nr.74/2000) sta nel fatto che il primo reprimeva
i comportamenti prodromici all’evasione fiscale, mentre
il secondo richiede la sussistenza di un danno erariale.
Ciò è sicuramente vero, ma ancora più
vero è ciò che non si è detto:
• La modifica introdotta, fissando una ipotesi delittuosa
(delitto non colposo) in presenza di evasioni fiscali superiori
alla soglia di lire 200 milioni su base annua, ha determinato
che, la stessa, costituisce, a differenza che in passato,
reato presupposto per il riciclaggio di denaro sporco;
• In altri termini, l’evasione fiscale, con la
novellata modifica normativa, ha eguagliato l’evasore
fiscale alla stregua di qualunque altra soggetto criminale
penalmente perseguibile con reclusione e multa (pensiamo al
mafioso già condannato per associazione a delinquere,
al trafficante internazionale di droga, all’estorsore,
all’usuraio, al Pubblico Ufficiale corrotto, al truffatore
etc.).
Ho introdotto il mio ragionamento dicendo che la nuova disciplina
se non punisce colui che commette materialmente l’evasione
fiscale, ovvero l’imprenditore che amministra l’Azienda,
sicuramente rischia di punire il complice, forse in modo addirittura
più pesante.
Faccio qualche esempio: immaginiamo l’imprenditore,
generalmente poco incline agli adempimenti fiscali, che versa
il contante sul conto corrente extracontabile (c.d. nero,
ricavi non fatturati), mentre i bonifici e assegni vanno regolarmente
sul conto aziendale.
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Se il conto extracontabile è intestato e/o nella
disponibilità dello stesso imprenditore, ci troveremo
molto semplicemente di fronte ad un caso di mera Evasione
fiscale, da sanare al primo condono.
Se, al contrario, le risorse sottratte all’Erario
sono accantonate su analogo conto extracontabile intestato
molto più comunemente ad altri, pensiamo alla moglie
dell’imprenditore, casalinga e priva di redditi, alla
suocera ultraottantenne, pensionata, al figlio studente, alla
segretaria, o, comunque ad una persona di fiducia, queste
ultime figure, risponderanno di Riciclaggio da evasione fiscale,
configurandosi pienamente la fattispecie prevista dall’art.648
bis del Codice Penale, sanzionata con la reclusione da 4 a
12 anni e la multa da due a trenta milioni (1).
In attesa del prossimo e sicuramente non lontano Condono
tributario, prepariamoci a perdonare gli Evasori fiscali,
riservando le “manette”solo per i complici, ahimè
spesso neanche consapevoli.
Bari 13 maggio 2004
giovanni falcone
(1)
648 bis Riciclaggio
Fuori dei casi di concorso nel reato (110 s.), chiunque sostituisce
o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti
da delitto non colposo /43), ovvero compie in relazione ad
essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione
della loro provenienza delittuosa, è punito con la
reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire
due milioni (pari a euro 1032,91) a lire trenta milioni (pari
a euro 15493,70).
omissis
giovannifalcone@excite.it
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