Nel mentre siamo tutti in attesa di vedere all’opera
il protocollo d’intesa stabilito negli accordi di Basilea
2 (1), il sistema bancario di casa nostra, continua a misurare
il “Merito creditizio” della clientela, non tanto
sulla base delle risultanze di bilancio o della lungimiranza
progettuale, quanto sull’ampiezza e solidità
delle garanzie.
Partendo dalla reciproca consapevolezza di una contabilità
non affidabile, il ricorso alla garanzia prestata da terzi
(reali o personali), può rappresentare, ahimé,
l’unico rimedio per finanziare l’impresa.
In qualche caso, può capitare che, il garante sottoscrittore
della fideiussione omnibus, non ha legame alcuno con l’imprenditore
richiedente l’apertura di credito (commerciale, finanziario,
familiare e/o affettivo), onde giustificare la stessa garanzia
prestata.
In casi della specie descritta, potremmo trovarci di fronte
ad un socio occulto, interessato a non apparire come socio
di capitali nell’azienda, preferendo rimanere estraneo,
se possibile nell’ombra.
Nulla esclude, pertanto, che possa trattarsi di un patrimonio
(mobile e/o immobile), posto a garanzia per l’apertura
di credito, di dubbia provenienza ed avente un elevato margine
di rischio ai fini del riciclaggio di denaro sporco.
Analoga garanzia, anche per importi rilevanti, sovente, sia
pure con motivazioni diverse, viene rilasciata dalla moglie
dello stesso imprenditore (casalinga e priva di redditi),
che negli anni, sistematicamente, ha incrementato le proprie
disponibilità patrimoniali attraverso l’accantonamento
di risorse finanziarie sottratte alla tassazione diretta ed
indiretta, derivanti dall’attività economica
gestita dal coniuge e che nessuna contabilità sarà
mai in grado di certificare.
Si tratta, nella realtà, dello stesso coniuge che nell’ultimo
quinquennio ha chiuso i bilanci in perdita o, nella migliore
delle ipotesi, con ricavi interamente assorbiti dai costi,
sovente fittizi, laddove documentati annotando fatture oggettivamente
false per prestazioni mai ricevute.
Oggi, è lo stesso imprenditore che ha bisogno di un’apertura
di credito per contingenti esigenze di liquidità.
Per situazioni della specie, sarà solo grazie al “generoso
contributo” del coniuge se al nostro bravo ed intraprendente
imprenditore sarà accordata la linea di credito.
Per “garanzie” così formulate, si potrebbero
sottendere impieghi di risorse finanziarie provenienti da
una pluralità di gravi reati, commessi da altri, in
tempi ed epoche diverse.
Tali reati, da qualificarsi “delitti non colposi”,
andranno ricondotti, nella migliore delle ipotesi, ad una
evasione fiscale di sistema, ormai da considerare patologica
e perpetrata dal ripetuto imprenditore.
L’utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti,
la dichiarazione omessa, fraudolenta e/o infedele, caratterizzanti
l’evasione fiscale perseguita che, ove dovesse superare
le soglie definite dalla vigente legislazione - (“Delitti
in materia di dichiarazioni” Titolo II del Decreto .Legislativo
10 marzo 2000, nr.74, che ha sostituito la vecchia legge meglio
conosciuta “Manette agli evasori”), diventerà
il reato presupposto al “Riciclaggio di denaro sporco”.
Di fronte a tale degradato e diffuso malcostume di “fare
impresa”, proprio alla luce dello spirito di Basilea
2, il rapporto con la “Banca” dovrà necessariamente
cambiare, a cominciare da una maggiore trasparenza dei dati
di bilancio esposti in contabilità onde migliorare
la qualità degli impieghi sulla base di un diverso
e ritrovato clima di fiducia.
Diversamente, la sola posta economica in crescita sarà
costituita dai flussi finanziari prima occultati e poi impiegati
in prestazioni di garanzie lecite solo in apparenza, idonee
a favorire il “Riciclaggio di denaro sporco”.
Bari, 14 ottobre 2005
Giovanni Falcone
www.giovannifalcone.it
BASILEA 2 ….le verità nascoste…
“”Ormai giunto al capolinea della propria vita,
un novantenne capostipite di una vecchia azienda vitivinicola,
in punto di morte e con voce affaticata, rivolgendosi ai suoi
quattro figli, ebbe a dire testualmente: "Miei carissimi
ed adorati figlia, prima di morire voglio rivelarvi un segreto
che mi tormenta da tanti anni. Voglio dirvi che il vino si
ricava anche dall’uva".
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IL RICICLAGGIO DA EVASIONE FISCALE
“”Il Decreto Legislativo nr.74/2000, rivoluzionando
i caratteri della vecchia legge denominata “Manette
agli evasori”, risalente, nella sua prima formulazione,
all’anno 1982, ha sicuramente fornito lo strumento più
idoneo per perseguire, se non l’evasore fiscale, sicuramente
il suo complice, che rischia di essere inquisito per “Riciclaggio
da evasione fiscale”.
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