Decreto Legislativo 20 febbraio 2004,
nr.56 - “Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia
di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo
di riciclaggio dei proventi di attività illecite.”
...qualche spunto di riflessione…
Il presente Decreto, oltre ad aver messo in mora il tanto
atteso Testo Unico sulle Norme di contrasto al riciclaggio
di denaro sporco, ha introdotto radicali innovazioni ed aggiunte
alla vigente disciplina, nata, come è noto, nel lontano
1991.
Alla introduzione del “minimo” nelle sanzioni
amministrative contenute nell’art.7, e quindi la possibilità
per il trasgressore di fruire del beneficio del “pagamento
in misura ridotta” di cui all’art.16 della legge
nr.689/81, con esclusivo riferimento alle violazioni di cui
al 1° e 2° comma dell’art.1 e per importi non
superiori ad €. 250.000,00, è stato stabilito:
• Una diversa elencazione degli Intermediari abilitati
(ex art.4 della legge nr.197/91), escludendo da tale ambito
la Pubblica Amministrazione (novità questa, sospesa
per effetto della Nota Interpretativa dello stesso Ministero
dell’Economia e delle Finanze nelle more del Decreto
di attuazione preannunciato dallo stesso Decreto Lgs. Nr.56/04
da emanarsi entro il 9.11.2004);
• L’ampliamento dei soggetti tenuti agli obblighi
di cui all’art.3 dello stesso Decreto Legislativo (Obbligo
di identificazione e di conservazione delle informazioni),
ovvero di Segnalazione di Operazioni Sospette di tutti i soggetti
indicati al comma 1 dell’art.2 (dalla lettera a, alla
lettera t);
• La indicazione fra tali soggetti, dei professionisti
iscritti nell’albo dei ragionieri e dei periti commerciali,
nel registro dei revisori contabili, nell’albo dei dottori
commercialisti e nell’albo dei consulenti del lavoro
(lett.s);
• L’ulteriore ampliamento ai notai e avvocati
quando, in nome o per conto di propri clienti, compiono qualsiasi
operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono
i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione
di operazioni riguardanti il trasferimento di beni immobili,
beni mobili o gestione di strumenti finanziari, l’assistenza
o consulenza nell’apertura e/o gestione di rapporti
bancari (conti correnti, gestione titoli, libretti di deposito
etc.), il conferimento di capitali per la costituzione, gestione
ed amministrazione di una società (enti, trust o strutture
analoghe).
Con riferimento alle nuove figure professionali (lettere “s”
e “t”), non si applicano gli obblighi di segnalazione
di operazione sospetta, per le informazioni ottenute nell’ambito
di una consulenza ed assistenza, nell’assolvimento di
compiti di difesa o rappresentanza in un procedimento giudiziario.
In ogni caso, gli “obblighi” enunciati per i
citati professionisti e contenuti negli artt.2 e 3 del D.Lgs
nr.56/04, sono sospesi nell’attesa del preannunciato
Regolamento di attuazione.
In questa fase di ansiosa attesa e, in qualche misura, di
relativa preoccupazione delle diverse, qualificate e valenti
categorie professionali, mi permetto di fornire un modesto
contributo di pensiero, approfittando dell’esperienza
maturata nello specifico comparto quale Responsabile Aziendale
Antiriciclaggio di un importante Gruppo bancario.
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Le domande o perplessità più comuni che mi è
sembrato di intercettare sono:
1. Il timore che i nuovi adempimenti operativi imposti, possano
determinare sensibili aggravi di ordine burocratico, tali
da provocare un senso di fastidio per gli importanti compiti
assegnati;
2. Il dubbio sulla possibilità di “esternalizzare”
l’archiviazione dei dati, anche tramite soggetti esterni
in outsourcing;
3. L’esatta natura e tipologia delle misure di controllo
da introdurre nell’ambito dello studio professionale,
anche avuto riguardo agli strumenti di formazione a beneficio
di dipendenti e collaboratori;
4. Che ruolo avranno gli Ordini, non ultimo quello di fungere
da Intermediario fra “Professionista e Ufficio Italiano
Cambi”, accentrando presso di sé le varie Segnalazioni
degli iscritti;
5. Esigenza di rifiutare l’operazione, in presenza di
particolari dubbi di liceità circa l’origine
della risorsa finanziaria, nel rispetto degli obblighi imposti
alla “pubblica funzione” (ex art.27 Legge Not.).
Pur nella convinzione di non essere esaustivo, nelle more
dei più autorevoli e precisi dettagli operativi che
saranno illustrati nell’emanando Regolamento di attuazione,
secondo l’ordine che precede, tenterò comunque
di fornire qualche suggerimento pratico:
1. Gli adempimenti Antiriciclaggio fissati con la Legge nr.197/91
e successive modificazioni ed integrazioni, hanno costituito
la sintesi delle famose 40 Raccomandazioni del Gruppo di Azione
Finanziaria Internazionale del 1989 che, a leggerle con attenzione,
sembrano chiaramente dettate dalla esigenza di contrastare,
in modo sinergico e con maggiore efficacia, la criminalità
organizzata, previo utilizzo di principi di assoluto, razionale
e comune buon senso. Ne consegue che, alla stregua degli sforzi
che il mondo bancario e finanziario ha già posto in
essere negli ultimi tre lustri, le novità in termini
di “adempimenti” in capo alle nuove figure professionali
non potranno che ripercorrere il cammino già intrapreso,
fondato su: Trasparenza dell’operazione, Conoscenza
della clientela e Formazione del personale;
2. La possibilità di “esternalizzare”
l’archiviazione dei dati in “outsorcing”,
per procedure informatizzate, in alternativa a metodi cartacei
per Studi di dimensioni più modeste, sarà sicuramente
consentita. In proposito, la delega di funzioni a società
o collaboratori esterni non potrà sicuramente ed in
ogni caso incidere negativamente sulla conoscenza della clientela,
e quindi sulla eventuale mancata percezione degli indici di
anomalia che comunque ricadranno sul titolare dello Studio
professionale;
3. Le misure di controllo da introdurre non potranno che
essere strettamente connesse alle valutazioni da farsi in
presenza di operazioni richieste dalla clientela, secondo
indici di anomalia che saranno all’uopo individuati
dagli stessi Organi di Vigilanza, sulla falsa riga del Decalogo
Antiriciclaggio della Banca d’Italia – Edizione
gennaio 2001. Operazioni poco trasparenti, ovvero clienti
insofferenti a fornire delucidazioni circa l’origine
e, in qualche caso, lo scopo della operazione richiesta, sicuramente
si pongono nelle condizioni di essere segnalati.
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Un discorso a parte meriterebbe la presentazione di Bilanci
falsi, di fatturazioni infragruppo, di emissione e/o annotazione
di fatture per operazioni inesistenti, al solo scopo di giustificare
fraudolente ed indebite appropriazioni da parte del Management.
I recenti e numerosi scandali finanziari ne sono una fedele
e pratica testimonianza. Per la formazione dei dipendenti
e collaboratori, potrà valere una conoscenza tecnico
- giuridica del fenomeno del Riciclaggio di denaro sporco,
accompagnata da una casistica pratica di episodi concretamente
vissuti e registrati in questi tredici anni di applicazione
della normativa. Anche in questo caso varrà il vecchio
detto di Irving Fisher: “Il rischio è inversamente
proporzionale alla conoscenza” ;
4. Attesa la natura e carattere di estrema riservatezza attribuita
all’intero processo di valutazione ed eventuale Segnalazione
di Operazione Sospetta, appare poco verosimile un accentramento
in capo all’Ordine di appartenenza del professionista.
Ciò, ove si considera che, l’Ufficio Italiano
Cambi, deputato al preliminare screneeng della Segnalazione
inoltrata, molto spesso, ha bisogno di conoscere ulteriori
dettagli circa l’operazione posta in essere. Ne consegue
che l’interlocutore preposto a fornire tali delucidazioni,
non potrà che essere il singolo professionista, ritenuto
il primo referente ed unico responsabile secondo il dettato
normativo;
5. Premesso che collaborare con la Istituzione, nel rispetto
e secondo la vigente normativa, non significa, né potrà
mai significare rinunciare a fare Banca ovvero a svolgere
la propria professione. Il significato da attribuire alla
“Collaborazione attiva” non potrà che essere
interpretato come un utilissimo supporto informativo di un
mero sospetto, suscettibile di eventuale conferma da parte
di appositi ed insostituibili Organismi Investigativi. L’esercizio
di un potere, comunque discrezionale, di rifiutare l’operazione,
potrà evidentemente adottarsi in presenza di una evidente
ed esplicita proposta che esprima una chiara ed incontrovertibile
condotta criminosa del cliente che faccia chiaramente riferimento
alle fattispecie di cui agli artt.648bis e ter del Codice
Penale.
Ai nuovi Colleghi (dizione questa, ovviamente riferibile
al tema che qui ci occupa), chiamati dalla Istituzione a fornire
la preziosa “Collaborazione attiva”, desidero
rivolgere un personale saluto di affettuoso benvenuto, con
l’auspicio che anche grazie al loro intelligente operare,
si potrà efficacemente contribuire nella lotta al Riciclaggio
di denaro sporco.
Bari 02 agosto 2004
giovannifalcone@excite.it
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