Il riciclaggio di denaro sporco, introdotto nella nostra
legislazione penale nel lontano 1978 (1), ha avuto il merito
di codificare e punire un comportamento illecito vecchio quanto
il mondo.
La detenzione, la sostituzione, il trasferimento di risorse
provenienti da un’attività illecita, ovvero il
frapporre ostacolo ad una indagine di polizia giudiziaria,
da parte di soggetto estraneo alla commissione del reato presupposto
(oggi riferibile a tutti i delitti non colposi), integra la
rilevanza penale che qui ci occupa, sovente punita, addirittura,
con una sanzione penale superiore a quella prevista per l’originario
illecito.
Possiamo affermare in sintesi, che, riciclare denaro sporco,
corrisponde ad una continuazione di un disegno criminoso,
sia pure proseguito con modalità esecutive più
sofisticate, grazie alla presenza consapevole di soggetti
estranei all’originaria attività illecita.
Riciclare denaro di provenienza illecita, immaginiamo attraverso
la costituzione di un’attività imprenditoriale
perfettamente legale, è un po’come riciclare
e, in qualche misura, reiterare un crimine già commesso
da altri.
Si può infatti dire che il riciclaggio di denaro sporco
si compone di due fasi, fra loro distinte ma complementari,
quali:
• I° Fase – Commissione
del reato presupposto da parte di un soggetto qualunque, punito
dalla legge con reclusione e multa - ipotesi delittuosa –
(evasione fiscale (2), false fatturazioni (3), traffico di
stupefacenti, usura, reati contro la Pubblica Amministrazione,
appropriazione indebita, truffa e/o reati contro il patrimonio
in genere, estorsione, rapina, sequestro di persona, bancarotta
fraudolenta etc.);
• II° Fase – Intervento di
un soggetto diverso dall’autore del reato presupposto,
quale può essere, nella generalità dei casi
un congiunto ovvero una persona di fiducia (prestanome) che,
consapevolmente (nel senso che conosce l’origine illecita
della provvista), si preoccupa di gestire la risorsa finanziaria.
In tal modo, quest’ultimo, frappone di fatto uno spartiacque
con l’origine illecita del denaro, beni o altre utilità,
rendendo difficoltosa l’attività investigativa
degli organi inquirenti.
Per meglio rendere chiaro il concetto, voglio brevemente
ricordare due recenti vicende di cronaca giudiziaria, diffusamente
riportate dagli organi di stampa, quali:
1. la coppia di coniugi leccesi, ove il
marito, autore di una malversazione perpetrata in danno di
un importante Istituto di credito nazionale (circa 10 milioni
di euro), imputato di “Appropriazione indebita”
– ex art.646 del C.P., perseguibile d’ufficio
per effetto dell’aggravante specifica – reclusione
fino a tre anni a multa fino ad €.1.032,00.
La moglie, invece, casalinga e priva di redditi propri, pur
non avendo partecipato in alcun modo con l’autore del
reato presupposto (appropriazione indebita), essendosi limitata
unicamente alla gestione della ingente provvista, è
stata imputata di “Riciclaggio” – ex art.
648 bis del C.P. – reclusione da quattro a dodici anni
e con la multa da €. 1.032,00 a €. 15.493,00.
2. la moglie del Direttore Finanziario
della Parmalat, già tratto in arresto per una serie
di gravi reati in conseguenza del noto crack finanziario (associazione
a delinquere, appropriazione indebita, falso in bilancio,
false fatturazioni, bancarotta etc.), casalinga e priva di
redditi, già titolare di consistenti depositi bancari
da vecchia data, veniva tratta in arresto per “Riciclaggio”
per aver posto in essere un’operazione di prelievo di
una ingente somma di denaro contante che, molto verosimilmente,
era solita fare da tanti anni.
Per concludere, possiamo dire che il riciclaggio di denaro
sporco è un reato gravissimo e particolarmente subdolo,
che tanto danno arreca alla collettività e all’economia
sana del nostro Paese. Per contrastare o comunque contenere
questo grave fenomeno di criminalità, necessita lo
sforzo se non di tutti, sicuramente di tanti, oggi chiamati
dall’Istituzione a fornire la c.d. “Collaborazione
attiva” (4).
Bari, 12 maggio 2005
(1)
Codice Penale
LIBRO SECONDO
Dei delitti in particolare.
TITOLO XIII
Dei delitti contro il patrimonio.
CAPO II
Dei delitti contro il patrimonio mediante frode.
Art. 648-bis
(1) Riciclaggio.
[I]. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce
o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti
da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi
altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione
della loro provenienza delittuosa, è punito con la
reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032
euro a 15.493 euro (2).
[II]. La pena è aumentata [64] quando il fatto è
commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
[III]. La pena è diminuita [65] se il denaro, i beni
o le altre utilità provengono da delitto per il quale
è stabilita la pena della reclusione inferiore nel
massimo a cinque anni.
[IV]. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 4 l. 9 agosto
1993, n. 328. L'originario art. 648-bis, introdotto dall'art.
3 d.l. 21 marzo 1978, n. 59, conv. nella l. 18 maggio 1978,
n. 191, era così formulato: «Art. 648-bis. (Sostituzione
di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione
aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione). --
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque compie fatti
o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai
delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata o di
sequestro di persona a scopo di estorsione, con altro danaro
o altri valori, al fine di procurare a sé o ad altri
un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad
assicurarsi il profitto del reato, è punito con la
reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire
un milione a venti milioni. -- Si applica l'ultimo comma dell'articolo
precedente». In precedenza, l'articolo era stato sostituito
dall'art. 23 l. 19 marzo 1990, n. 55, secondo la seguente
formulazione: «(Riciclaggio). -- Fuori dei casi di concorso
nel reato, chiunque sostituisce denaro, beni o altre utilità
provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione,
aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione,
o dai delitti concernenti la produzione o il traffico di sostanze
stupefacenti o psicotrope, con altro denaro, altri beni o
altre utilità, ovvero ostacola l'identificazione della
loro provenienza dai delitti suddetti, è punito con
la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire
due milioni a lire trenta milioni. La pena è aumentata
quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività
professionale. -- Si applica l'ultimo comma dell'articolo
648».
(2) Per l'aumento della pena, qualora il fatto sia commesso
da persona sottoposta a misura di prevenzione, v. art. 7 l.
31 maggio 1965, n. 575. Per la confisca di danaro, beni o
altre utilità di non giustificata provenienza, nel
caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta,
v. art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv., con modif.,
in l. 7 agosto 1992, n. 356, aggiunto dall'art. 2 d.l. 20
giugno 1994, n. 399, conv., con modif., in l. 8 agosto 1994,
n. 501.
(2) RICICLAGGIO
DA EVASIONE FISCALE (pubblicato da Altalex, Civile, Informazione
Finanziaria, Megghy, Diritto bancario, Tidona etc)
(3) LO SFORZO DI APPARIRE
UN BILANCIO TRASPARENTE (pubblicato dagli stessi siti)
(4) TECNICHE DI CONTRASTO AL
RICICLAGGIO DI DENARO SPORCO (Corso su CD
ROM, pubblicato e promosso dagli stessi siti)
giovannifalcone@excite.it
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