Viva la chiarezza
Insieme a tanti risparmiatori, abbiamo vissuto la recente
scadenza del 31 gennaio u.s. con particolare angoscia e preoccupazione,
a causa del termine ultimo imposto dal
Decreto Legislativo nr.56/04, per la estinzione dei Libretti
al Portatore con saldo superiore ad Euro 12.500,00.
Sappiamo pure che in “zona Cesarini”, il Governo,
con apposito emendamento, ha differito l’applicabilità
delle gravi sanzioni amministrative di cui abbiamo ampiamente
parlato (1) per i
ritardatari e/o inadempienti, al 1° luglio 2005.
Fin qui, non ho detto nulla di nuovo, avendo tutti seguito
la lunga e travagliata vicenda.
Con Circolare del 31 gennaio u.s., il Dipartimento del Tesoro
del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha, fra
l’altro, testualmente riferito:
“””E’ confermato l’obbligo
di regolarizzare i libretti al portatore con saldo superiore
a €. 12.500,00 entro la data del 31 gennaio 2005 per
cui, in caso di presentazione allo sportello, in data successiva,
dei titoli in parola con saldo superiore alla menzionata soglia,
l’operatore bancario è comunque tenuto a segnalare
al Ministero dell’economia e delle finanze le generalità
del possessore del libretto al portatore.
Si precisa, inoltre, che il saldo dei titoli in oggetto avente
rilevanza ai fini degli adempimenti in parola è quello
riportato sul titolo. Nel caso in cui il saldo diventi superiore
a €. 12.500,00 in ragione dell’accreditamento degli
interessi al momento della presentazione del libretto allo
sportello, l’operatore non dovrà effettuare la
segnalazione se il cliente provvederà alla contestuale
regolarizzazione del titolo."”"
Con la circolare testè enunciata, si è fornito
un innegabile contributo alla necessaria e tanto invocata
esigenza di chiarezza, significando che:
1. L’obbligo di estinzione entro i termini stabiliti
riguarda unicamente i Libretti al Portatore accesi prima dell’anno
1991, allorquando non sussisteva alcuna soglia quantitativa
per l’accensione di titoli della specie;
2. Per saldo del Libretto, ai fini degli adempimenti prescritti
dalla nuova normativa, deve intendersi quello indicato sul
titolo (ricordando che successivamente al 1991, non possono
essere accesi Libretti di importo superiore ad €. 12.500,00);
3. Se tale saldo diventa superiore alla citata soglia di €.12.500,00,
per effetto dell’accreditamento degli interessi al momento
della presentazione del Libretto allo sportello, l’operatore
non effettuerà alcuna segnalazione se il cliente, doverosamente
ed opportunamente informato, provvederà alla regolarizzazione
del Libretto medesimo (estinzione e/o prelevamento della somma
eccedente €. 12.500,00).
Alla luce di quanto detto, vi è ragione di ritenere
che, la “segnalazione” da farsi comunque al Ministero
a cura della Banca negoziatrice dell’operazione, per
estinzioni effettuate dopo il 31 gennaio u.s., avuto riguardo
a Libretti recanti un saldo capitale superiore alla soglia
fatidica (€.12.500,00), avrà solo una rilevanza
statistica, non potendo immaginare una sanzione in presenza
del differimento dei termini al 1° luglio 2005.
Viva la intervenuta chiarezza.
Meglio tardi che mai.
Bari, 18 febbraio 2005
(1)
Antiriciclaggio “Capolinea
per i Libretti al portatore”
giovannifalcone@excite.it
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